
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
REGOLAMENTO (CE) N. 850/98 DEL CONSIGLIO, 30 marzo 1998
G.U.C.E. 27 aprile 1998, n. L 125
Conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame.
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) n. 2015/812)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 4 maggio 1998
Applicabile dal: 1° gennaio 2000 (vedi nota)
Nota
Gli articoli 32, paragrafo 3 e 47 si applicano a decorrere dal 4 maggio 1998, data di entrata in vigore del presente regolamento.
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N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
1) considerando che il regolamento (CE) n. 894/97 (4) costituisce la versione codificata del regolamento (CEE) n. 3094/86, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, regolamento che ha subito frequenti e sostanziali modifiche;
2) considerando che, nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3094/86, l'esperienza ha evidenziato alcune carenze e problemi di attuazione e di controllo ai quali occorre porre rimedio, in particolare riducendo il numero delle norme in materia di dimensioni delle maglie, eliminando il concetto delle specie protette e riducendo il numero delle reti con diverse dimensioni di maglia che possono essere tenute a bordo; che è pertanto necessario sostituire il regolamento (CE) n. 894/97 con un nuovo testo, ad eccezione degli articoli 11, 18, 19 e 20;
3) considerando che è necessario stabilire alcuni principi e procedure per l'adozione, a livello comunitario, di misure tecniche di conservazione, in modo da consentire ad ogni Stato membro di gestire le attività di pesca nelle acque marittime soggette alla propria giurisdizione o sovranità;
4) considerando che è necessario trovare un equilibrio tra la necessità di adeguare le misure tecniche di conservazione alla diversità delle attività di pesca e l'esigenza di stabilire norme omogenee e di facile applicazione;
5) considerando che l'articolo 130 R, paragrafo 2, del trattato stabilisce il principio secondo il quale tutte le misure comunitarie debbono tener conto delle esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente, in particolare alla luce del principio della precauzione;
6) considerando che la pratica dei rigetti in mare dovrebbe essere ridotta al minimo;
7) considerando che si dovrebbe garantire la protezione delle zone di crescita, tenendo conto delle condizioni biologiche specifiche delle varie zone interessate;
8) considerando che la direttiva 92/43/CEE (5) stabilisce misure per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; che l'elenco degli organismi marini contiene le denominazioni delle specie protette a norma di tale direttiva;
9) considerando che il 25 ottobre 1996 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla comunicazione della Commissione relativa all'attuazione delle misure tecniche nell'ambito della politica comune della pesca;
10) considerando che, per garantire la salvaguardia delle risorse biologiche marine ed uno sfruttamento equilibrato delle risorse ittiche nell'interesse sia dei pescatori che dei consumatori, si dovrebbero adottare misure tecniche di conservazione che stabiliscano, tra l'altro, le dimensioni delle maglie e le loro combinazioni adatte per la cattura di alcune specie e altre caratteristiche degli attrezzi da pesca, nonché la taglia minima degli organismi marini e i limiti imposti alla pesca in alcune zone e periodi e per alcuni attrezzi e attrezzature;
11) considerando che, secondo il parere di esperti scientifici, si dovrebbero aumentare le dimensioni delle maglie degli attrezzi da traino per la pesca di alcune specie di organismi marini e dovrebbe essere reso obbligatorio l'impiego di reti con maglie quadrate, che può contribuire significativamente a ridurre le catture di novellame di organismi marini;
12) considerando che, per evitare che siano utilizzati attrezzi fissi con maglie sempre più piccole, con il conseguente incremento dei tassi di mortalità per il novellame delle specie bersaglio, si dovrebbero stabilire le dimensioni di maglia per gli attrezzi fissi;
13) considerando che la composizione delle catture in base alle specie e le attività di pesca associate variano a seconda delle zone geografiche; che tali differenze giustificano l'applicazione di misure diverse in queste zone;
14) considerando che la cattura di alcune specie destinate ad essere trasformate in farina o in olio di pesce può essere realizzata con maglie di piccole dimensioni, purché queste operazioni non si ripercuotano negativamente su altre specie;
15) considerando che è necessario applicare taglie minime per le specie che costituiscono una parte importante degli sbarchi delle flotte comunitarie e per le specie che sopravvivono ai rigetti in mare;
16) considerando che la taglia minima di una specie dovrebbe corrispondere alla selettività della dimensione delle maglie applicabile a tale specie;
17) considerando che si dovrebbero definire le modalità di misurazione della taglia degli organismi marini;
18) considerando che, per proteggere il novellame di aringa, è necessario adottare disposizioni specifiche relative alla cattura e alla tenuta a bordo di spratti;
19) considerando che, per tener conto delle attività tradizionali di pesca in alcune zone, si dovrebbero adottare disposizioni specifiche per la cattura e la tenuta a bordo di acciughe e tonno;
20) considerando che, per garantire il controllo delle attività di pesca, in talune zone, di pescherecci che soddisfano condizioni specifiche, l'accesso a dette zone è subordinato ai permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (6);
21) considerando che l'impiego di ciancioli su banchi di pesci associati a mammiferi marini può provocare la cattura e l'uccisione di tali mammiferi; che tuttavia, se utilizzati correttamente, questi attrezzi costituiscono un metodo efficace per catturare esclusivamente le specie bersaglio desiderate; che l'accerchiamento di mammiferi marini con ciancioli deve essere pertanto vietato;
22) considerando che, per non ostacolare la ricerca scientifica, il ripopolamento artificiale o il trapianto, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle operazioni necessarie per lo svolgimento di queste attività;
23) considerando che alcune misure necessarie ai fini della conservazione figurano nel regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (7) e nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (8) e non è pertanto necessario riprenderle;
24) considerando che, in caso di seri pericoli per la conservazione delle risorse la Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prendere le misure provvisorie necessarie;
25) considerando che possono essere mantenute o adottate misure nazionali supplementari, a carattere strettamente locale, previo accertamento da parte della Commissione della loro compatibilità con il diritto comunitario e della loro conformità alla politica comune della pesca;
26) considerando che, qualora fosse necessario adottare le modalità di applicazione del presente regolamento, ciò dovrebbe avvenire secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92 (9),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU C 292 del 4.10.1996 e GU C 245 del 12.8.1997.
GU C 132 del 28.4.1997.
GU C 30 del 30.1.1997.
GU L 132 del 23.5.1997.
GU L 206 del 22.7.1992. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.
GU L 171 del 6.7.1994.
GU L 274 del 25.9.1986. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994).
GU L 261 del 20.10.1993. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 686/97 (GU L 102 del 19.4.1997).
GU L 389 del 31.12.1992. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Il presente regolamento, che istituisce misure tecniche di conservazione, si applica alle catture e agli sbarchi di risorse della pesca presenti nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e situate in una delle regioni specificate all'articolo 2, salvo disposizioni contrarie degli articoli 26 e 33.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
All'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b) e all'allegato I, nota 5, il termine "Comunità", o l'aggettivo corrispondente, è sostituito dal termine "Unione", o dall'aggettivo corrispondente, con gli adeguamenti grammaticali necessari in conseguenza di tale sostituzione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1385/2013)
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di acque marittime:
a) Regione 1
Le acque che si trovano a nord e ad ovest di una linea che parte da un punto situato a 48° latitudine nord e a 18° longitudine ovest, prolungandosi quindi a nord fino a 60° latitudine nord, poi ad est fino a 5° longitudine ovest, ancora a nord fino a 60°30' latitudine nord e poi ad est fino a 4° longitudine ovest, infine a nord fino a 64° latitudine nord e ancora ad est fino alla costa norvegese.
b) Regione 2
Le acque situate a nord di 48° latitudine nord, escluse le acque della regione 1 e delle divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId.
c) Regione 3
Le acque corrispondenti alle sottozone CIEM VIII e IX.
d) Regione 4
Le acque corrispondenti alla sottozona CIEM X.
e) Regione 5
Le acque situate nella parte dell'Atlantico centro-orientale comprendente le divisioni 34.1.1, 34.1.2 e 34.1.3 e la sottozona 34.2.0 della zona di pesca 34 della regione COPACE.
f) Regione 6
Le acque al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia.
g) Regione 7
Le acque al largo delle coste dei dipartimenti francesi della Martinica e della Guadalupa soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia.
h) Regione 8
Tutte le acque al largo delle coste dei dipartimenti francesi di Riunione e di Mayotte soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia.
2. Le zone geografiche designate nel presente regolamento con le sigle "CIEM" e "COPACE" sono quelle definite rispettivamente dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare e dal Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale. Esse sono descritte, fatte salve ulteriori modifiche, nelle comunicazioni della Commissione n. 85/C 335/02 (1) e n. 85/C 347/05 (2).
3. Le regioni di cui al paragrafo 1 possono essere ripartite in zone geografiche secondo la procedura di cui all'articolo 48, in particolare sulla base delle definizioni menzionate al paragrafo 2.
4. Nonostante il paragrafo 2, ai fini del presente regolamento:
- il Kattegat è delimitato, a nord, da una linea che, partendo dal faro di Skagen e passando per il faro di Tistlarna, raggiunge il punto più vicino della costa svedese e, a sud, dalla linea seguente: da Capo Hasenøre fino alla Punta Gniben, da Korshage fino a Spodsbjerg, dal Capo Gilbjerg fino a Kullen;
- lo Skagerrak è delimitato ad ovest da una linea che collega il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud da una linea che, partendo dal faro di Skagen e passando per il faro di Tistlarna, si prolunga poi fino al punto più vicino della costa svedese;
- il Mare del Nord comprende la sottozona CIEM IV, nonché la parte contigua della divisione CIEM IIa situata a sud del 64° di latitudine nord e la parte della divisione CIEM IIIa che non rientra nella definizione dello Skagerrak di cui al secondo trattino.
i) Regione 9
Tutte le acque del Mar Nero corrispondenti alla sottozona geografica 29 quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (*) e nella risoluzione CGPM/33/2009/2.
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(*) GU L 347 del 30.12.2011.
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(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per organismo marino, tutti i pesci, comprese le specie anadrome e catadrome durante la loro vita marina, crostacei e molluschi marini e parti degli stessi;
b) per dimensione delle maglie di una rete da traino, la dimensione delle maglie del sacco o di qualsiasi avansacco a bordo di un peschereccio e fissato o tale da poter essere fissato a una rete da traino. La dimensione delle maglie è determinata secondo le procedure specificate nel regolamento (CEE) n. 2108/84 (1). La presente definizione non si applica alla dimensione delle maglie delle reti a maglia quadrata;
c) per pezza di rete a filo accoppiato, una pezza di rete a due o più fili, i quali possono essere separati tra i nodi senza danneggiare la struttura dei fili;
d) per pezza di rete a maglia quadrata, una pezza costruita in modo tale che le due serie di linee parallele formate dai lati della maglia siano l'una parallela e l'altra perpendicolare all'asse longitudinale della rete;
e) per dimensione delle maglie di un pannello o finestra a maglia quadrata, la più ampia dimensione determinabile delle maglie di siffatto pannello o finestra inseriti in una rete da traino. La dimensione delle maglie è determinata secondo le procedure specificate nel regolamento (CEE) n. 2108/84;
f) per pezza di rete senza nodo, una pezza di rete costituita da maglie di quattro lati che formano un quadrato approssimativo in cui gli angoli delle maglie sono formati dall'incrocio dei fili di due lati adiacenti della maglia;
g) per rete da posta fissa o rete da posta impigliante, qualsiasi attrezzo fisso costituito da un'unica pezza di rete, ancorato, o in grado di esserlo, con qualsiasi dispositivo sul fondo marino;
h) per tramaglio, qualsiasi attrezzo fisso costituito da due o più pezze di rete fissate insieme in parallelo su un'unica ralinga, ancorato, o in grado di esserlo, con qualsiasi dispositivo sul fondo marino;
i) per catture non intenzionali, le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), devono essere sbarcate e imputate ai contingenti perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione oppure perché superano i quantitativi consentiti dalle norme sulla composizione delle catture e sulle catture accessorie.
GU L 194 del 24.7.1984.
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1459/1999, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 724/2001 e modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
1. Per ognuna delle regioni o zone geografiche menzionate negli allegati da I a V e in funzione, se del caso, del periodo, le specie bersaglio per ogni forcella di dimensioni delle maglie sono quelle definite nel pertinente allegato.
E' vietata la pesca di specie elencate negli allegati da I a V con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a quelle specificate per le specie bersaglio elencate in tali allegati.
2. a) E' vietato utilizzare, durante un viaggio, una combinazione di reti da traino di più di una forcella di dimensioni delle maglie
- nell'insieme delle regioni 1 e 2, tranne lo Skagerrak e il Kattegat, e in funzione, se del caso, del periodo, salvo qualora le dimensioni delle maglie delle reti utilizzate siano conformi a non più di una delle combinazioni di forcelle di dimensioni delle maglie consentite di cui all'allegato VIII, e
- nella regione 3, esclusa la divisione CIEM IXa ad est di 7° 23' 48" di longitudine ovest, salvo qualora le dimensioni delle maglie delle reti utilizzate siano conformi a non più di una delle combinazioni di forcelle di dimensioni delle maglie consentite di cui all'allegato IX.
b) In ognuna delle regioni o zone geografiche menzionate negli allegati III, IV e V, e in funzione eventualmente del periodo, è consentito utilizzare durante un viaggio una combinazione di reti da traino, aventi qualsiasi combinazione delle forcelle di dimensioni delle maglie indicate nel pertinente allegato.
c) Ai comandanti dei pescherecci che durante un viaggio non compilano il giornale di bordo, in base alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93, non è consentito utilizzare durante un viaggio entro le zone di pesca unionale una combinazione di reti da traino di più di una forcella di dimensioni delle maglie. La presente prescrizione non si applica ai viaggi entro le zone di pesca unionale delle regioni 4, 5 e 6.
d) I pescherecci possono tenere a bordo, durante un viaggio, una combinazione di reti da traino, con forcelle di dimensioni delle maglie che non soddisfino le condizioni di cui alle lettere a) o b), purché le summenzionate reti che non soddisfano le condizioni in questione siano legate e riposte in base alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93. Una rete da traino non legata e riposta in base alle suddette disposizioni è considerata utilizzata.
e) Ogniqualvolta più di una rete è trainata simultaneamente da un peschereccio o da più di un peschereccio, ogni rete deve avere la stessa forcella di dimensioni delle maglie.
f) E' vietato utilizzare una rete da traino avente dimensioni delle maglie
- inferiori a 16 mm nella regione 3, esclusa la divisione CIEM IXa ad est di 7°23'48" di longitudine ovest,
- inferiori a 40 mm nella divisione CIEM IXa ad est di 7°23'48" di longitudine ovest,
- inferiori a 20 mm nelle regioni 4 e 5,
- inferiori a 45 mm nella regione 6.
3. Ai comandanti dei pescherecci che non compilano il giornale di bordo, in base alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93, non è consentito, durante un viaggio, esercitare attività di pesca in più di una delle regioni o zone geografiche menzionate negli allegati da I a V. La presente prescrizione non si applica ai pescherecci che, durante un viaggio, utilizzano soltanto reti da traino aventi dimensioni delle maglie uguali o superiori a 100 mm.
4. a) Per ciascun viaggio durante il quale viene utilizzato una combinazione di reti da traino, di più di una forcella di dimensioni delle maglie, sono vietati gli sbarchi qualora:
i) le catture avvengano nelle regioni 1 o 2, Skagerrak e Kattegatt esclusi, e una qualsiasi delle reti utilizzate presenta dimensioni delle maglie uguali o superiori a 100 mm, a meno che la composizione percentuale delle catture tenute a bordo sia conforme alle pertinenti condizioni di cui all'allegato X, punto A oppure
ii) le catture avvengano nello Skagerrak e nel Kattegat e una qualsiasi delle reti utilizzate presenti dimensioni delle maglie uguali o superiori a 90 mm, a meno che la composizione percentuale delle catture tenute a bordo soddisfi le pertinenti condizioni di cui all'allegato X, punto B oppure
iii) le catture avvengano nella regione 3, esclusa la divisione CIEM IXa ad est di 7°23'48" di longitudine ovest, e una qualsiasi delle reti utilizzate presenti dimensioni delle maglie uguali o superiori a 70 mm, a meno che la composizione percentuale delle catture tenute a bordo soddisfi le pertinenti condizioni indicate nell'allegato XI, punto A oppure
iv) le catture avvengano nella divisione CIEM IXa ad est di 7°23'48" di longitudine ovest e una qualsiasi delle reti utilizzate presenti dimensioni delle maglie uguali o superiori a 55 mm, a meno che la composizione percentuale delle catture tenute a bordo soddisfi le pertinenti condizioni indicate nell'allegato XI, punto B.
b) Per ogni viaggio nel quale sono impiegate soltanto reti con maglie di un'unica forcella di dimensioni, gli sbarchi sono vietati qualora le catture effettuate in ciascuna delle regioni o zone geografiche menzionate negli allegati da I a V, e tenute a bordo, non soddisfino le relative condizioni di cui al pertinente allegato.
Le lettere a) e b) del primo comma non si applicano a catture non intenzionali di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai contingenti.
5. a) La percentuale di specie bersaglio e di altre specie è ottenuta sommando tutti i quantitativi tenuti a bordo o trasbordati di specie bersaglio e di altre specie di cui agli allegati da I a V.
b) Tuttavia, le modalità per ottenere la percentuale delle specie bersaglio e delle altre specie tenute a bordo quando esse sono state catturate con una rete o più reti trainate simultaneamente da più di un peschereccio sono elaborate in conformità della procedura di cui all'articolo 48.
6. Anteriormente al 31 maggio 2001, gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'applicazione delle condizioni stabilite al presente articolo, all'articolo 15 ed ai pertinenti allegati. In base a tali relazioni, la Commissione presenta le opportune proposte. Il Consiglio decide, in base alle eventuali proposte, anteriormente al 31 ottobre 2001.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 724/2001)
1. Le percentuali di cui agli allegati I, II, III, IV, V, X e XI sono calcolate in proporzione del peso vivo totale degli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.
2. Tuttavia, se da un peschereccio sono stati trasbordati dei quantitativi di organismi marini, si deve tenere conto delle percentuali di cui al paragrafo 1 nell'effettuare il calcolo proporzionale.
3. Ai comandanti dei pescherecci che non compilano il giornale di bordo, in base alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 non è consentito trasbordare organismi marini su altri pescherecci né accettare trasbordi di organismi marini da altri pescherecci.
4. Le percentuali di cui al paragrafo possono essere calcolate in base a uno o più campioni rappresentativi.
[5. Nonostante il paragrafo 1, per le catture di cicerello tenute a bordo e effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 16 millimetri, la percentuale può essere determinata prima della cernita.] (paragrafo abrogato).
6. Ai fini del presente articolo l'equivalente in peso di uno scampo intero si ottiene moltiplicando il peso della coda dello scampo per tre.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 724/2001)
1. a) E' vietato tenere a bordo o utilizzare reti a strascico, sciabiche danesi o reti trainate analoghe aventi più di 100 maglie su qualunque circonferenza del sacco stricto sensu, escluse le giunture e le ralinghe laterali. Questa disposizione si applica alle reti a strascico, alle sciabiche danesi o agli attrezzi da traino analoghi con maglie di dimensioni comprese nella forcella da 90 a 119 millimetri.
b) Il primo comma non si applica alle sfogliare.
2. In ciascun singolo sacco stricto sensu il numero delle maglie intorno a ciascuna circonferenza del sacco non aumenta dall'estremità anteriore all'estremità posteriore. La presente disposizione si applica a tutte le reti da traino con maglie di dimensione uguale o superiore a 55 millimetri.
3. Il numero di maglie, escluse quelle delle ralinghe laterali, in qualsiasi punto su ciascuna circonferenza dell'avansacco non è inferiore al numero massimo di maglie sulla circonferenza dell'estremità anteriore del sacco stricto sensu, escluse quelle delle ralinghe laterali. La presente disposizione si applica a tutte le reti da traino con maglie di dimensione uguale o superiore a 55 millimetri.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n.724/2001 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
1. a) In qualsiasi rete da traino si possono inserire pannelli a maglia quadrata con maglie di almeno 80 millimetri.
b) In alternativa, le reti a strascico, le sciabiche danesi o attrezzi trainati analoghi con maglie di dimensione uguale o superiore a 100 millimetri possono essere muniti di pannelli autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 1866/86 del Consiglio, del 12 giugno 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'øresund (1).
2. Ogni pannello a maglia quadrata:
a) è posto nella parte o sezione superiore della rete di fronte all'avansacco o in un qualsiasi punto tra la parte anteriore dell'avansacco e la parte posteriore del sacco;
b) non può essere ostruito in alcun modo da prolungamenti interni o esterni del sacco;
c) ha lunghezza di almeno 3 metri, a meno che sia incorporato in reti trainate da pescherecci di potenza motrice inferiore a 112 kilowatt, nel qual caso deve avere una lunghezza di almeno 2 metri;
d) è costituito di pezze di rete senza nodo o di pezze di rete aventi nodi antiscioglimento, ed è inserito in modo che le maglie si mantengano sempre del tutto aperte durante la pesca;
e) è costituito in modo che il numero delle maglie nella fila di maglie anteriore del pannello sia pari o superiore al numero delle maglie nella fila di maglie posteriore del pannello.
3. In ogni rete in cui un pannello a maglia quadrata e inserito in una parte non conica della rete stessa vi devono essere al massimo cinque maglie a losanga aperte tra ciascun lato del pannello e le adiacenti ralinghe laterali della rete.
In ogni rete in cui un pannello a maglia quadrata e inserito, interamente o in parte, in una parte conica della rete stessa vi devono essere al massimo cinque maglie a losanga aperte tra la fila di maglie posteriore del pannello a maglia quadrata e le adiacenti ralinghe laterali della rete.
4. Nonostante il paragrafo 1, lettera a), le reti a strascico, le sciabiche danesi o gli attrezzi trainati analoghi con maglie di dimensioni comprese tra 70 e 79 millimetri devono essere muniti di un pannello a maglia quadrata con maglie di dimensioni pari o superiori a 80 millimetri.
5. Nonostante il paragrafo 1, lettera a), è vietato tenere a bordo qualsiasi quantitativo di crostacei del genere Pandalus catturati con reti a strascico con maglie di dimensioni comprese tra 32 e 54 millimetri, a meno che la rete sia munita di un pannello a maglia quadrata o di una finestra con maglie uguali o superiori a 70 millimetri o di una porta di uscita il cui impiego è stabilito secondo le condizioni fissate all'articolo 46.
Il primo comma non si applica alle catture non intenzionali di crostacei del genere Pandalus soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.
E' vietata la pesca di crostacei del genere Pandalus con reti aventi maglie di dimensioni comprese tra 32 e 54 millimetri senza le attrezzature da pesca specificate al primo comma.
6. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 si applicano soltanto all'interno delle regioni 1 e 2.
7. Nel valutare la dimensione delle maglie di una rete da traino non si prendono in considerazione le misure della dimensione delle maglie delle pezze di rete a maglia quadrata inserite in qualsiasi parte della rete.
GU L 162 del 18.5.1986. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1821/96 (GU L 241 del 21.9.1996).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
1. E' proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete da traino costituita, interamente o in parte, nel sacco di pezze di rete ottenute con un solo filo di spessore superiore a 8 millimetri.
2. E' proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete da traino costituita, interamente o in parte, nel sacco di pezze di rete ottenute con fili accoppiati, a meno che questi ultimi non siano circa dello stesso spessore e che lo spessore totale dei fili accoppiati su ciascun lato della maglia non sia superiore a 12 millimetri.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle reti da traino pelagiche.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
1. E' proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete da traino il cui sacco sia costituito, interamente o in parte, di pezze di rete a maglie diverse dalle maglie quadrate o a diamante.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle reti da traino il cui sacco abbia una dimensione di maglia inferiore o uguale a 31 mm.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 724/2001 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano alle draghe. Tuttavia, durante un viaggio in cui si trasportano draghe a bordo è vietato:
a) trasbordare organismi marini e
b) conservare a bordo o sbarcare qualsiasi quantitativo di organismi marini, a meno che almeno il 95% in peso degli stessi non consista in molluschi bivalvi.
La lettera b) del primo comma non si applica alle catture non intenzionali di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai contingenti.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
1. Per ognuna delle regioni o zone geografiche di cui agli allegati VI e VII e in funzione, se del caso, del periodo, è proibito utilizzare o tenere a bordo reti da posta fisse, reti da posta impiglianti o tramagli, tranne qualora:
a) le catture effettuate con la rete e tenute a bordo comprendano una percentuale di specie bersaglio non inferiore al 70%,
b) - nel caso di reti da posta fisse e di reti da posta impiglianti, la dimensione di maglia corrisponda ad una delle categorie stabilite nel relativo allegato,
- nel caso di tramagli, la dimensione di maglia nella parte di rete avente le maglie più piccole corrisponda ad una delle categorie stabilite nel relativo allegato.
Tale deroga si applica fatto salvo l'articolo 34 ter, paragrafo 2, lettera c).
2. La percentuale minima di specie bersaglio può essere ottenuta addizionando i quantitativi di tutte le specie bersaglio catturate.
La lettera a) del primo comma non si applica alle catture non intenzionali di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai contingenti.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013)
Nella regione 9 la dimensione minima delle maglie delle reti da posta fisse utilizzate per la pesca del rombo chiodato è di 400 millimetri.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
1. La percentuale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.
2. La percentuale di cui al paragrafo 1 può essere calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1459/1999 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
1. Quando organismi marini di una specie soggetta all'obbligo di sbarco sono catturati oltre le percentuali o i quantitativi consentiti specificati nell'articolo 20, paragrafo 2, nell'articolo 21, paragrafo 2, nell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), nell'articolo 27, paragrafo 2, nell'articolo 29, paragrafo 4, lettera b), nell'articolo 29 ter, paragrafi 2 e 4, nell'articolo 29 quinquies, paragrafo 5, lettera d), paragrafo 6, lettera d), e paragrafo 7, lettera c), nell'articolo 29 septies, paragrafo 1, nell'articolo 34 ter, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 10 del presente regolamento, e nei suoi allegati da I a VII, X e XI, si applica l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai contingenti.
2. Gli organismi marini di una specie non soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 che sono catturati oltre le percentuali consentite specificate nell'articolo 20, paragrafo 2, nell'articolo 21, paragrafo 2, nell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), nell'articolo 27, paragrafo 2, nell'articolo 29, paragrafo 4, lettera b), nell'articolo 29 ter, paragrafi 2 e 4, nell'articolo 29 quinquies, paragrafo 5, lettera d), paragrafo 6, lettera d), e paragrafo 7, lettera c), nell'articolo 29 septies, paragrafo 1, nell'articolo 34 ter, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 10 del presente regolamento, e nei suoi allegati da I a VII, X e XI, non sono sbarcati ma sono immediatamente rigettati in mare.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Sono vietati i dispositivi che possono ostruire le maglie di una qualsiasi parte della rete o comunque ridurne effettivamente le dimensioni.
Tale disposizione non esclude l'impiego di alcuni dispositivi il cui elenco e la relativa descrizione tecnica sono redatti secondo la procedura di cui all'articolo 48.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
Un organismo marino è sotto taglia se le sue dimensioni sono inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione specificata negli allegati XII e XII bis per la specie e la zona geografica in questione o alla taglia minima di riferimento per la conservazione altrimenti fissata conformemente al diritto dell'Unione. Fatte salve le taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite in un atto adottato a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano le taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite negli allegati XII e XII bis del presente regolamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 724/2001)
1. La taglia di un organismo marino è misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XIII.
2. Ove sia consentito utilizzare più di un metodo di misurazione della taglia di un organismo marino, tale organismo è considerato conforme alla taglia minima se dall'applicazione di uno di questi metodi si ottiene una taglia pari o superiore alla taglia minima corrispondente.
3. Gli astici, le aragoste, i molluschi bivalvi e gasteropodi, appartenenti a tutte le specie siffatte per le quali nell'allegato XII è fissata una taglia minima, possono essere tenuti a bordo ed essere sbarcati solamente interi.
4. a) Per le catture di granchi di mare effettuate con nasse, un massimo dell'1% in peso delle catture totali di granchi di mare o di parti degli stessi tenuti a bordo durante un viaggio o sbarcati al termine di esso può consistere in chele di granchio staccate.
b) Per le catture di granchi di mare effettuate con attrezzi diversi dalle nasse, un massimo di 75 kg di chele di granchio staccate può essere tenuto a bordo in un qualsiasi momento del viaggio o essere sbarcato al termine di questo.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Procedura per stabilire le taglie minime di riferimento per la conservazione nell'ambito di piani di rigetto
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione delle specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 di tale regolamento. Tali taglie sono stabilite mediante un atto delegato adottato a norma dell'articolo 48 bis del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di garantire la protezione del novellame e possono derogare, ove opportuno, alle taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite negli allegati XII e XII bis del presente regolamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
1. Per le catture di organismi marini sotto taglia di una specie soggetta all'obbligo di sbarco, si applica l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2. Se le catture di cui al paragrafo 1 sono state sbarcate, gli Stati membri mettono in atto misure volte a facilitarne il magazzinaggio o a trovare loro delle opportunità di smercio, come il sostegno agli investimenti per la costruzione e l'adattamento dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, o il sostegno agli investimenti per la valorizzazione dei prodotti della pesca.
3. Gli organismi marini sotto taglia di una specie non soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 non sono tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma sono immediatamente rigettati in mare.
4. I paragrafi 1 e 3 non si applicano alle sardine, alle acciughe, alle aringhe, ai suri e agli sgombri, entro il limite del 10% in peso vivo delle catture totali di ciascuna di queste specie tenute a bordo.
La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.
Tale percentuale può essere calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10% non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.
5. Il paragrafo 3 non si applica alle sardine, alle acciughe, ai suri e agli sgombri sotto taglia catturati per essere utilizzati come esca viva che possono essere tenuti a bordo, purché conservati vivi.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
TITOLO III bis
Misure per la riduzione dei rigetti
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Divieto di selezione qualitativa
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
1. Per le catture di organismi marini sotto taglia di una specie soggetta all'obbligo di sbarco, si applica l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2. Se le catture di cui al paragrafo 1 sono state sbarcate, gli Stati membri mettono in atto misure volte a facilitarne il magazzinaggio o a trovare loro delle opportunità di smercio, come il sostegno agli investimenti per la costruzione e l'adattamento dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, o il sostegno agli investimenti per la valorizzazione dei prodotti della pesca.
3. Gli organismi marini sotto taglia di una specie non soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 non sono tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma sono immediatamente rigettati in mare.
4. I paragrafi 1 e 3 non si applicano alle sardine, alle acciughe, alle aringhe, ai suri e agli sgombri, entro il limite del 10% in peso vivo delle catture totali di ciascuna di queste specie tenute a bordo.
La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.
Tale percentuale può essere calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10% non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.
5. Il paragrafo 3 non si applica alle sardine, alle acciughe, ai suri e agli sgombri sotto taglia catturati per essere utilizzati come esca viva che possono essere tenuti a bordo, purché conservati vivi.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Disposizioni relative al cambiamento di zona di pesca e divieto di rilascio in acqua del pescato
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
1. Nelle regioni 1, 2, 3 e 4 sono vietati, durante le operazioni di pesca, i rigetti di specie soggette a contingente che possono essere sbarcati legalmente.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 fanno salvi gli obblighi istituiti dal presente regolamento o da qualsiasi atto giuridico dell'Unione nell'ambito della pesca.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle catture o alle specie che sono esentate dall'applicazione dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Restrizioni per la pesca dell'aringa
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2723/1999, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
1. E' proibito tenere a bordo aringhe catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:
a) dal 1° gennaio al 30 aprile, nella zona geografica situata a nord-est della linea che congiunge il Mull o Kintyre al Corsewall Point;
b) dal 1° luglio al 31 ottobre, nella zona geografica delimitata dalle seguenti coordinate:
- costa occidentale della Danimarca a 55°30' latitudine nord,
- 55°30' latitudine nord e 7°00' longitudine est,
- 57°00' latitudine nord e 7°00' longitudine est,
- costa occidentale della Danimarca a 57°00' latitudine nord;
c) dal 15 agosto al 15 settembre, nella zona che si estende da 6 a 12 miglia al largo della costa orientale del Regno Unito, misurata a partire dalle linee di base fra 55°30' e 55°45' latitudine nord;
[d) dal 15 agosto al 30 settembre, nella zona geografica delimitata da una linea che congiunge i punti seguenti:
- Butt of Lewis,
- Cape Wrath,
- 58°55' latitudine nord e 5°00' longitudine ovest,
- 58°55' latitudine nord e 7°10' longitudine ovest,
- 58°20' latitudine nord e 8°20' longitudine ovest,
- 57°40' latitudine nord e 8°20' longitudine ovest,
- il punto situato sulla costa occidentale dell'isola North Uist a 57°40' latitudine nord e a partire da questo punto lungo la costa settentrionale dell'isola sino al punto della costa situato a 57°40'36'' latitudine nord e a 7°20'39'' longitudine ovest,
- 57°50'3'' latitudine nord e 7°8'6'' longitudine ovest,
- lungo la costa occidentale dell'isola di Lewis in direzione nord-est fino al punto di partenza (Butt of Lewis);] (lettera soppressa)
e) dal 15 agosto al 30 settembre, nella zona che si estende da 6 a 12 miglia al largo della costa orientale del Regno Unito, misurata a partire dalle linee di base fra 50°10' e 54° 45' latitudine nord;
f) i) dal 21 settembre al 15 novembre, nelle parti della divisione CIEM VIIa delimitate dalla costa dell'isola di Man e da linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti:
- 54°20'00" latitudine nord, 04°25'05" longitudine ovest e 54°20'00" latitudine nord, 03°57'02" longitudine ovest,
- 54°20'00" latitudine nord, 03°57'02" longitudine ovest e 54°17'05" latitudine nord, 03°56'08" longitudine ovest,
- 54°17'05" latitudine nord, 03°56'08" longitudine ovest e 54°14'06" latitudine nord, 03°57'05" longitudine ovest,
- 54°14'06" latitudine nord, 03°57'05" longitudine ovest e 54°00'00" latitudine nord, 04°07'05" longitudine ovest,
- 54°00'00" latitudine nord, 04°07'05" longitudine ovest e 53°51'05" latitudine nord, 04°27'08" longitudine ovest,
- 53°51'05" latitudine nord, 04°27'08" longitudine ovest e 53°48'05" latitudine nord, 04°50'00" longitudine ovest,
- 53°48'05" latitudine nord, 04°50'00" longitudine ovest e 54°04'05" latitudine nord, 04°50'00" longitudine ovest,
ii) dal 21 settembre al 31 dicembre, nelle parti della divisione CIEM VIIa delimitate dalle seguenti coordinate:
- costa orientale dell'Irlanda del Nord a 54°15' latitudine nord,
- 54°15' latitudine nord e 5°15' longitudine ovest,
- 53°50' latitudine nord e 5°50' longitudine ovest,
- costa orientale dell'Irlanda a 53°50' latitudine nord;
g) tutto l'anno, nella divisione CIEM VIIa nella zona geografica compresa tra le coste occidentali della Scozia, dell'Inghilterra e del Galles e una linea tracciata a 12 miglia dalle linee di base di tali coste delimitata, a sud, da 53°20' latitudine nord e a nord-ovest, da una linea tracciata dal promontorio di Galloway (Scozia) alla punta Ayre (Isola di Man);
h) tutto l'anno, nella Logan Bay (acque che si trovano ad est di una linea che congiunge il Mull of Logan, situato a 54°44' latitudine nord e 4°59' longitudine ovest, al Laggantalluch Head, situato a 54°41' latitudine nord e 4°58' longitudine ovest);
i) nel 1997 e successivamente ogni tre anni, dal secondo venerdì di gennaio e per un periodo di 16 giorni consecutivi, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
- costa sud-orinetale dell'Irlanda a 52°00' latitudine nord,
- 52°00' latitudine nord e 6°00' longitudine ovest,
- 52°30' latitudine nord e 6°00' longitudine ovest,
- costa sud-orientale dell'Irlanda a 52°30' latitudine nord;
j) nel 1997 e successivamente ogni tre anni, dal primo venerdì di novembre per un periodo di 16 giorni consecutivi, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
- costa meridionale dell'Irlanda a 9°00' longitudine ovest,
- 51°15' latitudine nord e 9°00' longitudine ovest,
- 51°15' latitudine nord e 11°00' longitudine ovest,
- 52°30' latitudine nord e 11°00' longitudine ovest,
- costa occidentale dell'Irlanda a 52°30' latitudine nord;
k) nel 1998 e successivamente ogni tre anni, dal primo venerdì di novembre per un periodo di 16 giorni consecutivi, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
- costa meridionale dell'Irlanda a 9°00' longitudine ovest,
- 51°15' latitudine nord e 9°00' longitudine ovest,
- 51°15' latitudine nord e 7°30' longitudine ovest,
- costa meridionale dell'Irlanda a 52°00' latitudine nord.
2. E' tuttavia consentito tenere a bordo aringhe provenienti da una delle zone summenzionate, purché il loro quantitativo non superi il 5% del peso vivo complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati in ciascuna delle singole zone durante uno dei periodi specificati.
3. Nonostante il paragrafo 1, lettera f), ii), e lettera h), ai pescherecci di lunghezza non superiore a 12,2 metri, aventi come base un porto situato sulla costa orientale dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord tra 53°00' e 55°00' latitudine nord, è consentito tenere a bordo quantitativi di aringhe delle zone di cui, al paragrafo 1, lettera f), ii), e lettera h). E' autorizzata esclusivamente la pesca con reti da posta derivanti aventi una dimensione di maglia uguale o superiore a 54 millimetri.
4. Se l'aringa è soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica.
E' vietata la pesca di aringa nelle zone geografiche e nei periodi specificati al paragrafo 1 se praticata con:
a) reti trainate aventi maglie di dimensioni inferiori a 55 mm;
b) reti da circuizione;
c) reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni inferiori a 55 mm; o
d) reti da posta derivanti aventi maglie di dimensioni inferiori a 55 mm, tranne a norma del paragrafo 3.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Restrizioni per la pesca dell'aringa nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
E' vietato sbarcare o detenere a bordo aringhe pescate nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa nei periodi dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 16 maggio al 31 dicembre.
Se l'aringa è soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente articolo non si applica. Le catture non intenzionali di aringa sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.
E' vietata la pesca di aringa nella zona geografica e nei periodi specificati nel primo comma se praticata con:
a) reti trainate aventi maglie di dimensioni inferiori a 55 mm;
b) reti da circuizione; o
c) reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli e reti da posta derivanti aventi maglie di dimensioni inferiori a 55 mm.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Restrizioni per la pesca dello spratto a tutela dell'aringa
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
1. E' proibito tenere a bordo spratti catturati nelle zone geografiche e durante i periodi sottoindicati:
a) dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre, nel rettangolo statistico CIEM 39E8. Ai fini del presente regolamento, tale rettangolo è delimitato da una linea che, partendo dal punto d'intersezione della costa orientale dell'Inghilterra a 55°00' latitudine nord, si dirige a est fino a 1°00' longitudine ovest, quindi a nord sino a 55°30' latitudine nord e successivamente a ovest sino alla costa inglese;
b) dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre, nelle acque interne del Moray Firth ad ovest di 3°30' longitudine ovest e nelle acque interne del Firth of Forth ad ovest di 3° 00' longitudine ovest;
c) dal 1° luglio al 31 ottobre, nella zona geografica delimitata dalle seguenti coordinate:
- costa occidentale della Danimarca 55° 30' latitudine nord,
- 55°30' latitudine nord e 7°00' longitudine est,
- 57°00' latitudine nord e 7°00' longitudine est,
- costa occidentale della Danimarca a 57°00' latitudine nord.
2. Tuttavia è consentito tenere a bordo spratti provenienti da una delle zone descritte purché il loro quantitativo non superi il 5% del peso vivo complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati in ciascuna delle singole zone durante uno dei periodi specificati.
3. Se lo spratto è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica.
E' vietata la pesca di spratto nelle zone geografiche e nei periodi specificati nel paragrafo 1 se praticata con:
a) reti trainate aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm;
b) reti da circuizione; o
c) reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli e reti da posta derivanti aventi maglie di dimensioni inferiori a 30 mm..
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Restrizioni per la pesca dello sgombro
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 724/2001 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
1. E' vietato tenere a bordo sgombri pescati entro la zona geografica delimitata dalle coordinate seguenti:
- costa meridionale del Regno Unito a 2°00' longitudine ovest,
- 49°30' latitudine nord e 2°00' longitudine ovest,
- 49°30' latitudine nord e 7°00' longitudine ovest,
- 52°00' latitudine nord e 7°00' longitudine ovest,
- costa occidentale del Regno Unito a 52°00' latitudine nord,
salvo se il peso degli sgombri non supera il 15%, in peso vivo, delle quantità totali di sgombri e altri organismi marini che si trovano a bordo, pescate in tale zona.
Se lo sgombro è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica.
E' vietata la pesca di sgombri nella zona geografica specificata nel primo comma se oltre il 15% della cattura per tale specie avviene per mezzo di:
a) reti trainate aventi maglie di dimensioni inferiori a 70 mm; o
b) reti da circuizione.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) ai pescherecci che utilizzano solo reti da posta e/o lenze a mano;
b) ai pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche danesi o altre reti da traino analoghe, purché detti pescherecci abbiano a bordo una quantità minima del 75%, in peso vivo, di organismi marini diversi da acciughe, aringhe, suri, sgombri, cefalopodi pelagici e sardine, quantità calcolata in percentuale del peso vivo totale di tutti gli organismi marini a bordo;
c) ai pescherecci non attrezzati per la pesca sui quali si trasbordano sgombri.
3. Tutti gli sgombri che si trovano a bordo si considerano catturati nella zona di cui al paragrafo 1 salvo quelli la cui presenza a bordo sia stata dichiarata, secondo i seguenti commi, prima dell'entrata del peschereccio in tale zona.
Il comandante di un peschereccio con sgombri a bordo il quale intenda penetrare in tale zona per pescarvi deve notificare all'autorità di controllo dello Stato membro nella cui zona intende pescare, l'ora e il luogo in cui prevede di arrivare in tale zona. Tale notificazione deve essere fatta non prima delle 36 ore e non dopo le 24 ore precedenti l'arrivo del peschereccio in tale zona.
Quando penetra in tale zona, il comandante del peschereccio deve notificare all'autorità di controllo competente i quantitativi di sgombro detenuti a bordo e registrati nel giornale di bordo. Il comandante può essere invitato a presentare ai fini di verifica il giornale di bordo e le catture presenti a bordo nel momento e nel luogo determinati dalla competente autorità di controllo. Tale verifica non può tuttavia essere effettuata più di sei ore dopo che l'autorità di controllo abbia ricevuto la notificazione delle quantità di sgombro presenti a bordo e il luogo della verifica deve essere situato il più vicino possibile all'entrata in tale zona.
Il comandante di un peschereccio il quale intenda penetrare in tale zona per trasbordare sgombri sulla propria nave notifica l'ora e il luogo del trasbordo previsto all'autorità di controllo dello Stato membro nella cui zona esso verrà effettuato. Tale notificazione deve essere fatta non prima delle 36 ore e non dopo le 24 ore precedenti l'esecuzione del trasbordo. Non appena terminato il trasbordo, il comandante notifica all'autorità di controllo competente le quantità di sgombro trasbordate sulla propria nave.
[Le autorità di controllo competenti sono le seguenti:
- in Francia
Mimer, telex: Paris 25 08 23,
- in Irlanda:
Department of Marine, telex: Dublin 917 98 MRNE,
- nel Regno Unito:
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, telex: London 21 27 4.] (comma abrogato)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Restrizioni per la pesca delle acciughe
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
1. E' proibito tenere a bordo acciughe catturate utilizzando reti da traino pelagiche nella divisione CIEM VIIIc o pescare acciughe con reti da traino pelagiche nella suddetta divisone.
Se l'acciuga è soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica. Le catture non intenzionali di acciuga sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.
E' vietata la pesca di acciughe con reti da traino pelagiche nella zona geografica specificata nel primo comma.
2. Nella divisione di cui al paragrafo 1 è proibito avere a bordo contemporaneamente reti da traino pelagiche e ciancioli.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Restrizioni per la pesca del tonno
(abrogato dall'art. 20 del Reg. (CE) n. 973/2001)
[1. E' vietato tenere a bordo qualsiasi quantitativo di tonnetti striati, tonni obesi o albacore catturati con ciancioli nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del Portogallo nella sottozona CIEM X a nord di 36°30' latitudine nord e nelle zone COPACE a nord di 31° latitudine nord e a est di 17°30' longitudine ovest o pescare tali specie nelle suddette acque con i suddetti attrezzi da pesca.
2. E' vietato tenere a bordo tonno catturato con reti da posta derivanti nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo nelle sottozone CIEM VIII, IX o X oppure nelle zone COPACE circostanti le isole Canarie e Madera o pescare tali specie nelle suddette acque con i suddetti attrezzi da pesca.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Restrizioni per la pesca dei gamberi a tutela del pesce piatto
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1298/2000)
1. E' vietato tenere a bordo qualsiasi quantitativo di gamberetti grigi e gamberetti rosa catturati con attrezzi a strascico aventi una dimensione delle maglie compresa tra 16 e 31 millimetri, tranne qualora a bordo del peschereccio sia installato un dispositivo funzionante, allo scopo di separare gli individui di pesce piatto dai gamberetti grigi e dai gamberetti rosa a seconda delle catture.
2. Al più tardi il 1° luglio 2002, per la cattura di gamberetti grigi e di gamberetti rosa è utilizzata una rete da traino selettiva o una rete da traino con una porta di uscita conformemente alle norme particolareggiate che gli Stati membri stabiliscono secondo quanto previsto all'articolo 46. Dette norme sono applicabili soltanto alle reti trainate da pescherecci.
3. Ai pescherecci non conformi alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è tuttavia consentito tenere a bordo gamberetti grigi o rosa, purché i relativi quantitativi non superino il 5% del peso vivo totale degli organismi marini che si trovano a bordo.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Restrizioni per la pesca del salmone e della trota di mare
1. I salmoni e le trote di mare non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita ma devono essere immediatamente rigettati in mare se sono catturati:
- nelle acque situate oltre un limite di 6 miglia misurato dalle linee di base degli Stati membri, nelle regioni 1, 2, 3 e 4;
- in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, fuori dalle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri nelle regioni 1, 2, 3 e 4, tranne nelle acque soggette alla giurisdizione della Groenlandia e isole Færøer;
- con qualsiasi rete da traino.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai salmoni e alle trote di mare catturati nello Skagerrak e nel Kattegat.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Restrizioni per la pesca della busbana norvegese a tutela del pesce tondo
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
1. E' proibito tenere a bordo busbane norvegesi catturate con qualsiasi attrezzo da traino nella zona delimitata da una linea che congiunge i seguenti punti:
- un punto sulla costa orientale del Regno Unito a 56° latitudine nord sino a 2° longitudine est,
- successivamente verso nord sino al 58° latitudine nord, ad ovest fino a 0°30' longitudine ovest, a nord sino a 59° 15' latitudine nord, a est fino a 1° longitudine est, a nord sino a 60° latitudine nord e ad ovest sino a 0°00' longitudine,
- a partire da questo punto verso nord sino a 60°30' latitudine nord, ad ovest sino alla costa delle isole Shetland, successivamente ad ovest da 60° latitudine nord sulla costa occidentale delle isole Shetland sino a 3° longitudine ovest, verso sud sino a 58°30' latitudine nord,
- e infine verso occidente fino alla costa del Regno Unito.
2. E' tuttavia consentito tenere a bordo busbane norvegesi provenienti dalla zona e catturate con gli attrezzi descritti al paragrafo 1, purché il loro quantitativo non superi il 5% del peso complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati in detta zona con gli attrezzi considerati.
3. Se la busbana norvegese è soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica.
E' vietata la pesca di busbana norvegese nella zona geografica specificata nel paragrafo 1 se praticata con reti trainate aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Restrizioni alla pesca del nasello
(modificata dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 724/2001)
1. E' vietata la pesca con reti, sciabiche danesi o reti da traino analoghe nelle zone geografiche e durante i periodi indicati in appresso:
a) dal 1° ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo, nella zona geografica limitata da una linea che unisce le coordinate seguenti:
- 43°46,5' latitudine nord e 7°54,4' longitudine ovest,
- 44°01,5' latitudine nord e 7°54,4' longitudine ovest,
- 43°25' latitudine nord e 9°12' longitudine ovest,
- 43°10' latitudine nord e 9°12' longitudine ovest;
[b) dal 1° ottobre al 31 dicembre, nella zona geografica limitata da una linea che unisce le coordinate seguenti:
- il punto sulla costa occidentale della Spagna chiamato Cabo Corrubedo (42°35' latitudine nord, 9°05' longitudine ovest),
- 42°35' latitudine nord, 9°25' longitudine ovest,
- 43°00' latitudine nord, 9°30' longitudine ovest,
- il punto sulla costa occidentale della Spagna a 43°00' latitudine nord;] (lettera abrogata).
c) dal 1° dicembre all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo, nella zona geografica limitata da una linea che unisce le coordinate seguenti:
- il punto sulla costa occidentale del Portogallo a 37°50' latitudine nord,
- 37°50' latitudine nord, 9°08' longitudine ovest,
- 37°00' latitudine nord, 9°07' longitudine ovest,
- il punto sulla costa occidentale del Portogallo a 37°00' latitudine nord;
2. Nelle zone e nei periodi di cui al paragrafo 1, è vietato tenere a bordo qualsiasi rete a strascico, sciabica danese o attrezzo da traino analogo, a meno che non siano riposti in base alle disposizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Condizioni applicabili nelle principali zone di ripopolamento della passera
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 308/1999, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2723/1999, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 724/2001 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
1. E' vietato a qualsiasi peschereccio superiore a 8 metri di lunghezza fuori tutto utilizzare reti a strascico, sciabiche danesi o altri attrezzi trainati analoghi nelle seguenti zone geografiche:
a) la zona di 12 miglia dalle coste della Francia, a nord di 51° 00' latitudine nord, del Belgio e dei Paesi Bassi sino a 53° 00' latitudine nord, misurata a partire dalle linee di base;
b) la zona delimitata da una linea che congiunge le coordinate seguenti:
- un punto sulla costa occidentale della Danimarca a 57° 00' latitudine nord,
- 57° 00' latitudine nord e 7° 15' longitudine est,
- 55° 00' latitudine nord e 7° 15' longitudine est,
- 55° 00' latitudine nord e 7° 00' longitudine est,
- 54° 30' latitudine nord e 7° 00' longitudine est,
- 54° 30' latitudine nord e 7° 30' longitudine est,
- 54° 00' latitudine nord e 7° 30' longitudine est,
- 54° 00' latitudine nord e 6° 00' longitudine est,
- 53° 50' latitudine nord e 6° 00' longitudine est,
- 53° 50' latitudine nord e 5° 00' longitudine est,
- 53° 30' latitudine nord e 5° 00' longitudine est,
- 53° 30' latitudine nord e 4° 15' longitudine est,
- 53° 00' latitudine nord e 4° 15' longitudine est,
- un punto sulla costa dei Paesi Bassi a 53° 00' latitudine nord;
c) la zona di 12 miglia dalla costa occidentale della Danimarca partendo da 57° 00' latitudine nord e spostandosi verso nord sino al faro di Hirtshals, misurata a partire dalle linee di base.
2. a) Sono tuttavia autorizzati a pescare con sfogliare nelle zone di cui al paragrafo 1 i pescherecci ai quali è stato rilasciato un permesso di pesca speciale a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio del 27 giugno 1994. E' vietato usare sfogliare la cui lunghezza dell'asta o la cui lunghezza complessiva delle aste superi i 9 metri o possa essere estesa ad una lunghezza superiore a 9 metri, tranne quando si operi con attrezzi aventi una dimensione di maglia compresa tra 16 e 31 mm. La lunghezza di un'asta è misurata tra le estremità, compresi tutti i relativi articoli e supporti.
b) Nonostante l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, ai pescherecci che superano 8 metri di lunghezza fuori tutto può essere rilasciato un permesso di pesca speciale ai fini di cui alla lettera a).
c) I pescherecci ai quali è stato rilasciato un permesso di pesca speciale di cui alle lettere a) e b) debbono soddisfare i seguenti criteri:
- essere ripresi in un elenco che ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione tale che la potenza motrice totale dei pescherecci di ciascun elenco non supera la potenza motrice totale effettiva per ciascuno Stato membro al 1° gennaio 1998;
- la loro potenza motrice non è superiore a 221 kilowatts (kW) e, nel caso di motore ridotto, non è superiore a 300 kW prima della riduzione.
d) Un peschereccio che compare nell'elenco può essere sostituito da un altro o da altri pescherecci purché:
- nessuna singola sostituzione comporti un aumento, per ciascuno Stato membro, della sua potenza motrice totale di cui alla lettera c), primo trattino,
- la potenza motrice di un peschereccio di sostituzione non sia superiore in qualsiasi momento a 221 kW,
- il motore di un peschereccio di sostituzione non sia ridotto e
- la lunghezza fuori tutto di un peschereccio di sostituzione non sia superiore a 24 metri.
e) Un motore di ogni singolo peschereccio che figura nell'elenco di uno Stato membro può essere sostituito, purché:
- la potenza del motore di sostituzione non sia superiore a 221 kW in qualsiasi momento
- il motore di sostituzione non sia ridotto, e
- la potenza del motore di sostituzione non sia tale che la sostituzione comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata alla lettera c), primo trattino, per tale Stato membro.
f) Ai pescherecci che non soddisfano i criteri di cui al presente paragrafo è ritirato il permesso di pesca speciale.
3. Nonostante il paragrafo 2, lettera a), i pescherecci in possesso di un permesso di pesca speciale la cui attività primaria è la pesca dei gamberetti grigi sono autorizzati ad utilizzare sfogliare di lunghezza complessiva superiore a 9 metri quando operano con attrezzi aventi una dimensione di maglia compresa tra 80 e 99 mm, purché sia stato loro rilasciato un ulteriore permesso di pesca speciale a questo scopo. Gli ulteriori permessi di pesca speciale sono rinnovati ogni anno.
Uno o più pescherecci ai quali sia stato rilasciato un ulteriore permesso di pesca speciale possono essere sostituiti da un altro peschereccio, a condizione che:
- quest'ultimo non sia superiore a 70 tsl e la sua lunghezza fuoritutto non superi i 20 metri,
- la sua capacità non superi i 180 kW e la sua lunghezza fuoritutto non sia superiore a 20 metri.
Ai pescherecci che non soddisfano più i criteri di cui al presente paragrafo è ritirato permanentemente il permesso di pesca speciale.
4. a) In deroga al paragrafo 1:
- i pescherecci, la cui potenza motrice non è superiore, in qualsiasi momento, a 221 kW e, nel caso di motore ridotto, non è stata superiore a 300 kW prima della riduzione, possono pescare nelle zone di cui in tale paragrafo utilizzando reti a strascico a divergenti o sciabiche danesi,
- i pescherecci che operano in coppia e la cui potenza motrice combinata non supera, in qualsiasi momento, i 221 kW e, nel caso di motore ridotto, non è stata superiore a 300 kW prima della riduzione, possono pescare nelle suddette zone utilizzando reti a strascico a coppia.
b) Tuttavia, i pescherecci con una potenza motrice superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a divergenti o sciabiche danesi e i pescherecci in coppia con una potenza motrice combinata superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a coppia purché:
i) - le catture di cicerelli e/o spratti tenute a bordo ed effettuate nelle suddette zone costituiscano almeno il 90% del peso vivo complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati nelle suddette zone, e
- i quantitativi di passera e/o sogliola tenuti a bordo e catturati nelle suddette zone non superino il 2% del peso vivo complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati nelle suddette zone
oppure
ii) - per le reti a strascico a divergenti o per le reti a strascico a coppia, la dimensione di maglia utilizzata sia almeno di 100 millimetri, e
- i quantitativi di passera e/o di sogliola tenuti a bordo e catturati nelle suddette zone non superino il 5% del peso totale degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati nelle suddette zone
oppure
iii) - la dimensione di maglia utilizzata sia almeno di 80 millimetri e
- l'uso di tale dimensione di maglia sia limitato ad una zona di 12 miglia dalle coste della Francia, a nord di 51°00' di latitudine nord e
- i quantitativi di passera e/o sogliola tenuti a bordo e catturati nelle suddette zone non superino il 5% del peso vivo complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati nelle suddette zone.
iv) per le sciabiche danesi, la dimensione di maglia utilizzata sia almeno di 100 millimetri.
Se il cicerello e/o lo spratto e la passera e/o la sogliola sono soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i punti i), ii) e iii), della presente lettera non si applicano.
E' vietata la pesca di cicerelli e/o di spratti e di passere e/o di sogliole con pescherecci che utilizzino attrezzatura da pesca non specificata nella presente lettera.
5. All'interno delle zone in cui non è consentito utilizzare sfogliare, reti da traino a divergenti, reti a strascico a coppia o sciabiche danesi è vietato avere a bordo tali reti, tranne qualora esse siano riposte in base alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.
6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 48.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Chiusura di una zona di pesca del cicerello nella sottozona CIEM IV
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1298/2000, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
1. E' vietato sbarcare o conservare a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
- la costa orientale dell'Inghilterra a 55° 30' di latitudine nord,
- 55° 30' latitudine nord e 1° 00' longitudine ovest,
- 58° 00' latitudine nord e 1° 00' longitudine ovest,
- 58° 00' latitudine nord e 2° 00' longitudine ovest,
- la costa orientale della Scozia a 2° 00' di longitudine ovest.
Se il cicerello è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica. Le catture non intenzionali di cicerello sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.
E' vietata la pesca di cicerelli con reti trainate aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm nella zona geografica specificata nel primo comma.
2. La pesca condotta per motivi di ricerca scientifica è autorizzata al fine di controllare lo stock di cicerelli nella zona e gli effetti della chiusura.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Restrizioni per la pesca dello scampo
(introdotto dall'art. 15 del Reg. (CE) n. 2166/2005 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
1. Durante i periodi di seguito riportati la pesca con:
i) reti a strascico o reti da traino di tipo analogo operanti a contatto con il fondo marino; e
ii) nasse, è vietata nelle zone geografiche delimitate da una lossodromia compresa tra i seguenti punti, misurati secondo la norma WGS84:
a) dal 1° giugno al 31 agosto compreso:
42°23' latitudine nord e 08°57' longitudine ovest
42°00' latitudine nord e 08°57' longitudine ovest
42°00' latitudine nord e 09°14' longitudine ovest
42°04' latitudine nord e 09°14' longitudine ovest
42°09' latitudine nord e 09°09' longitudine ovest
42°12' latitudine nord e 09°09' longitudine ovest
42°23' latitudine nord e 09°15' longitudine ovest
42°23' latitudine nord e 08°57' longitudine ovest
b) dal 1° maggio al 31 agosto compreso:
37°45' latitudine nord e 009°00' longitudine ovest
38°10' latitudine nord e 009°00' longitudine ovest
38°10' latitudine nord e 009°15' longitudine ovest
37°45' latitudine nord e 009°20' longitudine ovest
2. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, la pesca con reti a strascico o reti da traino di tipo analogo operanti a contatto con il fondo marino nella zona geografica e nel periodo di cui al paragrafo 1, lettera b), è autorizzata a condizione che la cattura accessoria di scampi non superi il 2% del peso totale della cattura.
Se lo scampo è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica.
E' vietata la pesca di scampi mediante l'uso dell'attrezzatura da pesca e nelle zone geografiche di cui al paragrafo 1.
3. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, la pesca con nasse che non catturano gli scampi è autorizzata nelle zone geografiche e nei periodi di cui a tale paragrafo.
4. Nelle zone geografiche e al di fuori dei periodi di cui al paragrafo 1, le catture accessorie di scampi non possono superare il 5%.
Se lo scampo è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica.
E' vietata la pesca di scampi nelle zone geografiche e al di fuori dei periodi di cui al paragrafo 1.
5. Nelle zone e al di fuori dei periodi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che i livelli dello sforzo di pesca dei pescherecci che utilizzano reti a strascico o reti da traino di tipo analogo operanti a contatto con il fondo marino non superino i livelli dello sforzo di pesca dei pescherecci di quello Stato membro nei periodi equivalenti e nelle stesse zone nel 2004.
6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure da essi messe in atto per adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 5. Se la Commissione ritiene che le misure di uno Stato membro non adempiano tale obbligo, può proporre di modificarle. In assenza di accordo sulle misure tra la Commissione e lo Stato membro interessato, la Commissione può adottare misure secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Zona di protezione dell'eglefino di Rockall nella sottozona CIEM VI
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
E' vietata ogni attività di pesca, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
- 57°00' N, 15°00' W
- 57°00' N, 14°00' W
- 56°30' N, 14°00' W
- 56°30' N, 15°00' W
- 57°00' N, 15°00' W.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Restrizioni per la pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino e del merlano nella sottozona CIEM VI
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
1. E' vietata ogni attività di pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino e del merlano nella parte della divisione CIEM VIa situata a est o a sud delle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
- 54° 30' N, 10° 35' O
- 55° 20' N, 09° 50' O
- 55° 30' N, 09° 20' O
- 56° 40' N, 08° 55' O
- 57° 00' N, 09° 00' O
- 57° 20' N, 09° 20' O
- 57° 50' N, 09° 20' O
- 58° 10' N, 09° 00' O
- 58° 40' N, 07° 40' O
- 59° 00' N, 07° 30' O
- 59° 20' N, 06° 30' O
- 59° 40' N, 06° 05' O
- 59° 40' N, 05° 30' O
- 60° 00' N, 04° 50' O
- 60° 15' N, 04° 00' O.
2. I pescherecci presenti nella zona di cui al paragrafo 1 del presente articolo provvedono affinché ogni attrezzo da pesca detenuto a bordo sia fissato e riposto nella stiva in conformità dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (*).
3. In deroga al paragrafo 1, sono autorizzate le attività di pesca nella zona di cui a tale paragrafo con l'impiego di reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging", sciabiche e sciabiche da spiaggia nonché nasse, purché:
a) non siano tenuti a bordo o impiegati attrezzi da pesca diversi dalle reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging", sciabiche e sciabiche da spiaggia nonché nasse; e
b) non siano conservati a bordo, sbarcati o portati a riva pesci diversi dallo sgombro, dal merluzzo giallo, dal merluzzo carbonaro e dal salmone o frutti di mare diversi dai molluschi e crostacei.
Se le specie di cui alla lettera b) del primo comma, nonché altre specie soggette a limiti di cattura, sono catturate con l'attrezzatura da pesca di cui alla lettera a) del primo comma e tali specie sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, non si applica la lettera b) del primo comma. Le catture non intenzionali di tali specie sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.
4. In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l'esercizio della pesca nella zona ivi menzionata con reti aventi una dimensione di maglia inferiore a 55 millimetri, purché:
a) non siano tenute a bordo reti aventi una dimensione di maglia pari o superiore a 55 millimetri; e
b) non siano conservati a bordo pesci che non siano aringhe, sgombri, sardine, alacce, suri, spratti, melù, pesci tamburo e argentine.
Se le specie di cui alla lettera b) del primo comma, nonché altre specie soggette a limiti di cattura, sono catturate con l'attrezzatura da pesca di cui alla lettera a) del primo comma e tali specie sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, non si applica la lettera b) del primo comma. Le catture non intenzionali di tali specie sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.
E' vietata la pesca delle specie non elencate alla lettera b) del primo comma.
5. In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l'esercizio della pesca nella zona ivi menzionata con reti da imbrocco aventi una dimensione di maglia superiore a 120 millimetri, purché:
a) esse siano utilizzate soltanto nella zona a sud di 59° N;
b) la lunghezza massima della rete da imbrocco utilizzata sia 20 chilometri per peschereccio;
c) il tempo di immersione massimo sia di 24 ore; e
d) il merlano e merluzzo bianco non costituiscano più del 5% delle catture.
6. In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l'esercizio della pesca nella zona ivi menzionata con reti da imbrocco aventi una dimensione di maglia superiore a 90 millimetri, purché:
a) le reti da imbrocco siano utilizzate soltanto entro un raggio di tre miglia nautiche dalla costa e per un periodo massimo di dieci giorni per mese civile;
b) la lunghezza massima della rete da imbrocco utilizzata sia 1.000 metri;
c) il tempo di immersione massimo sia di 24 ore; e
d) almeno il 70% delle catture sia costituito da gattucci.
7. In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la pesca dello scampo nella zona definita in tale paragrafo purché:
a) l'attrezzo da pesca utilizzato comprenda una griglia di selezione in conformità dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIV bis o un pannello a maglie quadrate quale descritto nell'allegato XIV quater, o altro attrezzo di equivalente elevata selettività;
b) l'attrezzo da pesca sia fabbricato con una maglia di dimensione minima pari a 80 millimetri;
c) almeno il 30%, in peso, delle catture detenute a bordo sia costituito da scampi.
La Commissione, sulla base di un parere favorevole dello CSTEP, adotta atti di esecuzione per determinare quali attrezzi debbano considerarsi di equivalente elevata selettività ai fini della lettera a).
8. Il paragrafo 7 non si applica nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
- 59° 05' N, 06° 45' O
- 59° 30' N, 06° 00' O
- 59° 40' N, 05° 00' O
- 60° 00' N, 04° 00' O
- 59° 30' N, 04° 00' O
- 59° 05' N, 06° 45' O.
9. In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la pesca con reti da traino, sciabiche demersali o attrezzi simili nella zona definita in tale paragrafo, purché:
a) tutte le reti a bordo del peschereccio siano fabbricate con una maglia di dimensione minima pari a 120 millimetri per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri e pari a 110 millimetri per tutti gli altri pescherecci;
b) qualora il merluzzo carbonaro rappresenti meno del 90% delle catture detenute a bordo, l'attrezzo da pesca utilizzato comprenda un pannello a maglie quadrate quale descritto nell'allegato XIV quater; e
c) qualora la lunghezza fuori tutto del peschereccio sia superiore o pari a 15 metri, a prescindere dalla quantità di merluzzo carbonaro detenuta a bordo, l'attrezzo da pesca utilizzato comprenda un pannello a maglie quadrate quale descritto nell'allegato XIV quinquies.
10. Entro il 1° gennaio 2015, e successivamente almeno ogni due anni, la Commissione, alla luce del parere scientifico dello CSTEP, valuta le caratteristiche degli attrezzi specificate nel paragrafo 9 e, se del caso, presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta di modifica del paragrafo 9.
11. Il paragrafo 9 non si applica nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
- 59° 05' N, 06° 45' O
- 59° 30' N, 06° 00' O
- 59° 40' N, 05° 00' O
- 60° 00' N, 04° 00' O
- 59° 30' N, 04° 00' O
- 59° 05' N, 06° 45' O.
12. Dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno, è vietata ogni attività di pesca con gli attrezzi specificati all'allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (**), nella zona specificata nelle zona CIEM VIa delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
- 55° 25' N, 7° 07' O
- 55° 25' N, 7° 00' O
- 55° 18' N, 6° 50' O
- 55° 17' N, 6° 50' O
- 55° 17' N, 6° 52' O
- 55° 25' N, 7° 07' O.
Né il comandante di un peschereccio né alcuna altra persona a bordo inducono a tentativi di pesca nella zona specificata né lo sbarco, il trasbordo o detenzione a bordo di catture ivi effettuate, né li consentono.
13. Ogni Stato membro interessato attua, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, un programma di osservazione a bordo per il prelievo di campioni delle catture e dei rigetti dei pescherecci che beneficiano delle deroghe di cui ai paragrafi 5, 6, 7 e 9. I programmi di osservazione sono attuati a prescindere dagli obblighi imposti dalle rispettive disposizioni e sono intesi a valutare le catture e i rigetti di merluzzo bianco, eglefino e merlano con un grado di precisione pari almeno al 20%.
14. Gli Stati membri interessati elaborano una relazione sulla quantità totale delle catture e dei rigetti effettuati dai pescherecci oggetto del programma di osservazione durante ogni anno civile e la presentano alla Commissione entro il 1° febbraio dell'anno civile successivo.
15. Entro il 1° gennaio 2015, e successivamente almeno ogni due anni, la Commissione valuta lo stato degli stock di merluzzo bianco, di eglefino e di merlano nella zona specificata nel paragrafo 1 alla luce del parere scientifico dello CSTEP e, se del caso, presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta di modifica del presente articolo.
______________________
(*) GU L 343 del 22.12.2009.
(**) GU L 348 del 24.12.2008.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Restrizioni per la pesca del merluzzo bianco nella sottozona CIEM VII
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
1. Dal 1° febbraio al 31 marzo di ogni anno è vietata ogni attività di pesca nella parte della sottozona CIEM VII costituita dai rettangoli statistici CIEM: 30E4, 31E4, 32E3. Il divieto non si applica entro le sei miglia nautiche dalla linea di base.
2. In deroga al paragrafo 1, sono autorizzate le attività di pesca con l'impiego di reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, sciabiche e sciabiche da spiaggia, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging" nonché nasse nella zona e nei periodi di cui a tale paragrafo, purché:
a) non siano tenuti a bordo o impiegati attrezzi da pesca diversi dalle reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, sciabiche e sciabiche da spiaggia, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging" e nasse; e
b) non siano sbarcati, conservati a bordo o portati a riva pesci diversi dallo sgombro, dal merluzzo giallo, dal salmone o frutti di mare diversi dai molluschi e crostacei.
Se le specie di cui alla lettera b) del primo comma, nonché altre specie soggette a limiti di cattura, sono catturate con l'attrezzatura da pesca di cui alla lettera a) del primo comma e tali specie sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, non si applica la lettera b) del primo comma. Le catture non intenzionali di tali specie sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.
E' vietata la pesca delle specie non elencate alla lettera b) del primo comma.
3. In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l'esercizio della pesca nella zona ivi menzionata con reti aventi una dimensione di maglia inferiore a 55 millimetri, purché:
a) non siano tenute a bordo reti aventi una dimensione di maglia pari o superiore a 55 millimetri; e
b) non siano conservati a bordo pesci che non siano aringhe, sgombri, sardine, alacce, suri, spratti, melù, pesci tamburo e argentine.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Disposizioni speciali per la protezione della molva azzurra
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
1. Dal 1° marzo al 31 maggio di ogni anno è vietato detenere a bordo qualsiasi quantitativo di molva azzurra superiore a 6 tonnellate per bordata di pesca nelle zone della divisione CIEM VIa delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
a) bordo della piattaforma continentale scozzese
- 59° 58' N, 07° 00' O
- 59° 55' N, 06° 47' O
- 59° 51' N, 06° 28' O
- 59° 45' N, 06° 38' O
- 59° 27' N, 06° 42' O
- 59° 22' N, 06° 47' O
- 59° 15' N, 07° 15' O
- 59° 07' N, 07° 31' O
- 58° 52' N, 07° 44' O
- 58° 44' N, 08° 11' O
- 58° 43' N, 08° 27' O
- 58° 28' N, 09° 16' O
- 58° 15' N, 09° 32' O
- 58° 15' N, 09° 45' O
- 58° 30' N, 09° 45' O
- 59° 30' N, 07° 00' O
- 59°58' N, 07° 00' O;
b) bordo del Rosemary bank
- 60° 00' N, 11° 00' O
- 59° 00' N, 11° 00' O
- 59° 00' N, 09° 00' O
- 59° 30' N, 09° 00' O
- 59° 30' N, 10° 00' O
- 60° 00' N, 10° 00' O
- 60° 00' N, 11° 00' O
ad esclusione della zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
- 59° 15' N, 10° 24' O
- 59° 10' N, 10° 22' O
- 59° 08' N, 10° 07' O
- 59° 11' N, 09° 59' O
- 59° 15' N, 09° 58' O
- 59° 22' N, 10° 02' O
- 59° 23' N, 10° 11' O
- 59° 20' N, 10° 19' O
- 59° 15' N, 10° 24' O.
1 bis. Se la molva azzurra è soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica.
E' vietata la pesca di molva azzurra con qualsiasi attrezzatura da pesca, nel periodo e nelle zone specificati nel paragrafo 1.
2. All'entrata nelle zone di cui al paragrafo 1 e all'uscita dalle medesime i comandanti dei pescherecci annotano nel giornale di bordo la data, l'ora e il luogo di entrata e di uscita.
3. Nelle due zone di cui al paragrafo 1, se un peschereccio raggiunge 6 tonnellate di molva azzurra:
a) cessa immediatamente l'attività di pesca ed esce dalla zona;
b) non può rientrare in nessuna delle due zone fino a quando le catture non sono state sbarcate;
c) non può riversare in mare alcun quantitativo di molva azzurra.
4. Gli osservatori di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (*), che sono assegnati ai pescherecci presenti in una delle zone di cui al paragrafo 1, in aggiunta ai compiti di cui al paragrafo 4 di tale articolo, provvedono, per campioni adeguati delle catture di molva azzurra, a misurare i pesci presenti nei campioni e a stabilire lo stadio di maturità sessuale dei pesci sottoposti a sottocampionamento. Sulla base del parere formulato dallo CSTEP, gli Stati membri stabiliscono protocolli particolareggiati per il campionamento e il raffronto dei risultati.
5. Dal 15 febbraio al 15 aprile di ogni anno è vietato l'uso di reti a strascico, palangari e reti da imbrocco nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
- 60° 58.76' N, 27° 27.32' O
- 60° 56.02' N, 27° 31.16' O
- 60° 59.76' N, 27° 43.48' O
- 61° 03.00' N, 27° 39.41' O
- 60° 58.76' N, 27° 27.32' O.
______________________
(*) GU L 351 del 28.12.2002.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Misure per la pesca dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013)
1. La pesca diretta dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II è autorizzata solo nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre di ogni anno per i pescherecci che hanno praticato precedentemente la pesca dello scorfano nella zona di regolamentazione NEAFC, quale definita all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale (*).
2. I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1% del totale delle catture detenute a bordo.
3. Per lo scorfano catturato nell'ambito di tale attività, il coefficiente di conversione applicabile alla presentazione eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, è pari a 1,70.
4. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1236/2010, i comandanti dei pescherecci che praticano questa attività di pesca comunicano le loro catture su base giornaliera.
5. Oltre alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010, l'autorizzazione della pesca dello scorfano è valida soltanto se le dichiarazioni trasmesse dai pescherecci sono conformi all'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e sono registrate in conformità del relativo articolo 9, paragrafo 3.
6. Gli Stati membri provvedono affinché, a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera, osservatori scientifici raccolgano informazioni scientifiche che comprendano almeno dati rappresentativi della composizione per sesso, età e lunghezza in relazione alla profondità. Tali informazioni sono trasmesse al CIEM dalle autorità competenti degli Stati membri.
7. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC notifica alle parti contraenti NEAFC che il totale ammissibile di catture (TAC) è stato utilizzato completamente. Gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera a decorrere da tale data.
______________________
(*) GU L 348 del 31.12.2010.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Misure per la pesca dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013)
1. E' vietata la cattura dello scorfano nelle acque internazionali della sottozona CIEM V e nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM XII e XIV.
In deroga al primo comma, la cattura dello scorfano è consentita dall'11 maggio al 31 dicembre nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84 ("zona di conservazione dello scorfano"):
- 64° 45' N, 28° 30' O
- 62° 50' N, 25° 45' O
- 61° 55' N, 26° 45' O
- 61° 00' N, 26° 30' O
- 59° 00' N, 30° 00' O
- 59° 00' N, 34° 00' O
- 61° 30' N, 34° 00' O
- 62° 50' N, 36° 00' O
- 64° 45' N, 28° 30' O.
2. In deroga al paragrafo 1, la pesca dello scorfano può essere autorizzata, mediante un atto giuridico dell'Unione, al di fuori della zona di conservazione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti dall'11 maggio al 31 dicembre di ogni anno sulla base dei pareri scientifici e purché la NEAFC abbia definito un piano di ricostituzione per quanto concerne lo scorfano in tale zona geografica. Partecipano a questa attività di pesca solo i pescherecci dell'Unione debitamente autorizzati dal rispettivo Stato membro e notificati alla Commissione come previsto ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010.
3. E' vietato l'uso di reti da traino con maglie di dimensioni inferiori a 100 millimetri.
4. Per lo scorfano catturato nell'ambito di tale attività, il coefficiente di conversione applicabile alla presentazione eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, è pari a 1,70.
5. I comandanti dei pescherecci operanti al di fuori della zona di conservazione dello scorfano trasmettono quotidianamente la dichiarazione delle catture di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1236/2010 dopo che le operazioni di pesca di quel giorno civile sono state ultimate. La dichiarazione indica le catture detenute a bordo effettuate a partire dall'ultima comunicazione.
6. Oltre alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010, l'autorizzazione della pesca dello scorfano è valida soltanto se le dichiarazioni trasmesse dai pescherecci sono conformi all'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e sono registrate in conformità del relativo articolo 9, paragrafo 3.
7. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 6 sono effettuate conformemente alle norme pertinenti.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Restrizioni per l'utilizzazione di attrezzi da traino demersali
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 308/1999 ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 602/2004, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1568/2005 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013)
1. Ai pescherecci è vietato tenere a bordo o usare sfogliare la cui lunghezza dell'asta o la cui lunghezza complessiva delle aste, calcolata come somma della lunghezza di ciascuna asta, sia superiore a 24 metri o possa essere estesa ad una lunghezza superiore a 24 metri. La lunghezza dell'asta è misurata tra le estremità, compresi tutti i relativi attacchi o supporti.
1 bis. Il paragrafo 1 non si applica alla regione 9.
2. Ai pescherecci è vietato utilizzare sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa fra 32 e 99 millimetri in una delle seguenti zone geografiche:
a) il Mare del Nord a nord di una linea che congiunge i seguenti punti:
- un punto situato sulla costa orientale del Regno unito a 55° latitudine nord,
- verso est sino a 55° latitudine nord e 05° longitudine est,
- verso nord fino a 56° latitudine nord,
- ed infine verso est fino ad un punto situato sulla costa occidentale della Danimarca a 56° latitudine nord;
b) la divisione CIEM Vb e la sottozona CIEM VI a nord di 56° latitudine nord.
All'interno delle zone di cui alle lettere a) e b) è vietato tenere a bordo sfogliare aventi una rete con dimensioni di maglia comprese tra 32 e 99 millimetri, tranne qualora siffatta rete sia riposta in base alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.
3. Ai pescherecci è vietato utilizzare reti a strascico a divergenti, reti a strascico a coppia o sciabiche danesi con dimensioni di maglia comprese fra 80 e 99 millimetri all'interno della zona geografica di cui al paragrafo 2, lettera a). All'interno di tale zona è vietato tenere a bordo reti a strascico a divergenti, reti a strascico a coppia o sciabiche danesi aventi una dimensione di maglia compresa tra 80 e 99 millimetri, tranne qualora siano riposte in base alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.
4. Ai pescherecci è vietato utilizzare reti a strascico o reti da traino di tipo analogo, operanti a contatto con il fondo marino, nella zona delimitata dalla linea che congiunge le seguenti coordinate:
Latitudine 59°54' N longitudine 6°55' W
Latitudine 59°47' N longitudine 6°47' W
Latitudine 59°37' N longitudine 6°47' W
Latitudine 59°37' N longitudine 7°39' W
Latitudine 59°45' N longitudine 7°39' W
Latitudine 59°54' N longitudine 7°25' W
5. Ai pescherecci è vietato utilizzare reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli a profondità superori ai 200 metri e reti a strascico o reti da traino di tipo analogo, operanti a contatto con il fondo marino, nelle zone delimitate dalla linea congiungente le seguenti coordinate:
a) zona denominata "Madera e Canarie":
latitudine 27° 00' N longitudine 19°00' O
latitudine 26° 00' N longitudine 15°00' O
latitudine 29° 00' N longitudine 13°00' O
latitudine 36° 00' N longitudine 13°00' O
latitudine 36° 00' N longitudine 19°00' O;
b) zona denominata "Azzorre":
latitudine 36° 00' N longitudine 23°00' O
latitudine 39° 00' N longitudine 23°00' O
latitudine 42° 00' N longitudine 26°00' O
latitudine 42° 00' N longitudine 31°00' O
latitudine 39° 00' N longitudine 34°00' O
latitudine 36° 00' N longitudine 34°00' O.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Metodi di pesca non convenzionali
1. E' vietato catturare organismi marini con metodi che prevedano l'impiego di esplosivi, veleni o narcotici oppure corrente elettrica.
2. E' vietato vendere, esporre o mettere in vendita organismi marini catturati con metodi che prevedano l'impiego di qualsiasi tipo di proiettile.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Pesca con sistemi elettrici nelle divisioni CIEM IVc e IVb
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013)
1. In deroga all'articolo 31, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica è autorizzata nelle divisioni CIEM IVc e IVb a sud di una lossodromia che collega le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
- un punto situato sulla costa orientale del Regno Unito a 55° latitudine nord,
- verso est sino a 55° latitudine nord e 5° longitudine est,
- verso nord fino a 56° latitudine nord,
- e infine verso est fino ad un punto situato sulla costa occidentale della Danimarca a 56° latitudine nord.
2. La pesca con impiego di corrente elettrica è autorizzata unicamente alle seguenti condizioni:
a) il ricorso alla corrente elettrica è limitato a un massimo del 5% della flotta di sfogliare di ciascuno Stato membro;
b) la potenza massima in kW ammessa per ciascuna sfogliara non è superiore alla lunghezza in metri dell'asta moltiplicata per 1,25;
c) la tensione effettiva tra gli elettrodi non può superare 15 V;
d) il peschereccio è dotato di un sistema di gestione computerizzato che registri la potenza massima utilizzata per sfogliara e la tensione effettiva tra gli elettrodi per almeno le ultime 100 cale. Tale sistema di gestione computerizzato non può essere modificato da persone non autorizzate;
e) è vietato utilizzare una o più catene per la pesca a strascico davanti alla lima da piombo.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Restrizioni all'impiego di apparecchiature di classificazione automatica
1. E' vietato tenere a bordo dei pescherecci o utilizzare apparecchiature in grado di effettuare la classificazione automatica per taglia o sesso di aringhe, sgombri e suri.
2. Tuttavia, è permesso tenere a bordo e utilizzare siffatte apparecchiature, purché:
a) il peschereccio non tenga a bordo o utilizzi simultaneamente attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 70 mm oppure uno o più ciancioli o analoghi attrezzi da pesca
oppure
b) i) la totalità delle catture che può essere legittimamente tenuta a bordo sia conservata in stato congelato, i pesci classificati siano immediatamente congelati dopo la classificazione e i pesci non classificati siano rigettati, eccettuato quanto stabilito all'articolo 19,
e
ii) le attrezzature siano installate e collocate sul peschereccio in modo tale da garantire che i pesci siano immediatamente congelati e in modo da non consentire rigetti in mare.
3. I pescherecci autorizzati a pescare nel Mar Baltico, nei Belt o nell'øresund possono tenere a bordo apparecchiature di classificazione automatica anche nel Kattegat, purché un permesso di pesca speciale sia stato rilasciato a tal fine.
Il permesso di pesca speciale definisce specie, zone, periodi e qualsiasi altro requisito applicabile per l'impiego e la presenza a bordo delle apparecchiature di classificazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici con riguardo al trattamento e allo scarico delle catture
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013)
1. Lo spazio massimo tra le sbarre del separatore acqua/ pesce a bordo dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell'aringa e del suro nella zona della Convenzione NEAFC quale definita all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010 è di 10 millimetri. Le sbarre sono saldate nella loro posizione. Se il separatore è dotato di fori anziché di sbarre, il diametro massimo dei fori non supera i 10 millimetri. Il diametro dei fori degli scivoli situati prima del separatore non supera i 15 millimetri.
2. Ai pescherecci pelagici che praticano la pesca nella zona della Convenzione NEAFC è vietato scaricare pesce al di sotto della propria linea di galleggiamento a partire da cisterne intermedie o da serbatoi di acqua di mare refrigerata.
3. I piani degli impianti di trattamento e scarico delle catture dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell'aringa e del suro nella zona della Convenzione NEAFC, certificati dalle autorità competenti degli Stati membri di bandiera, nonché ogni modifica apportata a tali piani, sono trasmessi dal comandante del peschereccio alle autorità di pesca competenti dello Stato membro di bandiera.
Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera dei pescherecci verificano periodicamente l'esattezza dei piani forniti. Copie di tali piani sono conservate permanentemente a bordo del peschereccio.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Restrizioni per l'uso dei ciancioli
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2723/1999 ed abrogato dall'art. 20 del Reg. (CE) n. 973/2001)
[1. E' vietato circondare con ciancioli banchi o gruppi di mammiferi marini.
2. Nonostante l'articolo 1, il paragrafo 1 si applica in tutte le acque a tutti i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolati in uno Stato membro.
3. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica ai pescherecci che operano alle condizioni stabilite nell'ambito dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (Washington, 15 maggio 1998) e firmato dalla Comunità il 12 maggio 1999. I nomi e le caratteristiche tecniche di questi pescherecci figureranno su un elenco redatto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 48.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Restrizioni per le attività di pesca nella zona delle 12 miglia al largo del Regno Unito e dell'Irlanda
1. Ai pescherecci è vietato utilizzare sfogliare nelle zone all'interno delle 12 miglia dalle coste del Regno Unito e dell'Irlanda, misurate dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali.
2. Sono tuttavia autorizzati a pescare nelle zone di cui al paragrafo 1 con le sfogliare i pescherecci di una delle seguenti categorie:
a) pescherecci entrati in servizio anteriormente al 1° gennaio 1987 e con una potenza motrice non superiore a 221 kW e, in caso di motore ridotto, non superiore a 300 kW prima della riduzione;
b) pescherecci entrati in servizio dopo il 31 dicembre 1986, con un motore non ridotto e una potenza motrice non superiore a 221 kW, e aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri;
c) pescherecci ai quali sia stato sostituito, dopo il 31 dicembre 1986, il motore con un motore di potenza non ridotta non superiore a 221 kW.
3. Nonostante il paragrafo 2, è vietato utilizzare sfogliare la cui lunghezza dell'asta o la lunghezza complessiva delle aste sia superiore a 9 metri o possa essere portata ad una lunghezza superiore a 9 metri, tranne qualora si operi con attrezzi aventi una dimensione di maglia compresa tra 16 e 31 millimetri. La lunghezza di un'asta e misurata tra le estremità, compresi tutti i relativi articoli o supporti.
4. Ai pescherecci che non soddisfano i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 non è consentito praticare le attività di pesca menzionate negli stessi paragrafi.
5. Ai pescherecci non autorizzati ad usare sfogliare è vietato tenere a bordo tali reti nelle zone di cui al presente articolo, tranne qualora siano riposte in base alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.
6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 48.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Misure tecniche di conservazione nel Mare d'Irlanda
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013)
1. Dal 14 febbraio al 30 aprile è vietato utilizzare reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati, reti da imbrocco, tramagli, reti da posta impiglianti o analoghe reti fisse nonché attrezzi da pesca che comportino ami nella parte della divisione CIEM VIIa delimitata:
- dalla costa orientale dell'Irlanda e dalla costa orientale dell'Irlanda del Nord e
- dalle linee rette che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
- un punto situato sulla costa orientale della penisola di Ards nell'Irlanda del Nord a 54° 30' N,
- 54° 30' N, 04° 50' O,
- 53° 15' N, 04° 50' O,
- un punto situato sulla costa orientale dell'Irlanda a 53° 15' N.
2. In deroga al paragrafo 1, nella zona e nel periodo di cui a tale paragrafo:
a) è consentito utilizzare reti a strascico a divergenti purché a bordo non siano presenti altri tipi di attrezzi da pesca e a condizione che:
- le maglie delle reti abbiano dimensioni comprese fra 70 e 79 millimetri o fra 80 e 99 millimetri;
- abbiano dimensioni comprese in una sola delle forcelle di dimensioni delle maglie autorizzate;
- nessuna singola maglia, indipendentemente dalla sua posizione nella rete, sia di dimensioni superiori a 300 millimetri; e
- le reti vengano utilizzate unicamente all'interno di una zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
- 53° 30' N, 05° 30' O
- 53° 30' N, 05° 20' O
- 54° 20' N, 04° 50' O
- 54° 30' N, 05° 10' O
- 54° 30' N, 05° 20' O
- 54° 00' N, 05° 50' O
- 54° 00' N, 06° 10' O
- 53° 45' N, 06° 10' O
- 53° 45' N, 05° 30' O
- 53° 30' N, 05° 30' O;
b) l'uso di reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati provvisti di un pannello separatore o di una griglia di selezione è consentito a condizione che non sia detenuto a bordo nessun altro tipo di attrezzo da pesca e che le reti in questione:
- soddisfino le condizioni di cui alla lettera a),
- qualora venga utilizzato un pannello separatore, siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002 (*), e
- qualora vengano utilizzate griglie di selezione, queste siano conformi ai punti da 2 a 5 dell'allegato XIV bis del presente regolamento;
c) l'uso di reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati provvisti di un pannello separatore o di una griglia di selezione è inoltre consentito all'interno di una zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
- 53° 45' N, 06° 00' O
- 53° 45' N, 05° 30' O
- 53° 30' N, 05° 30' O
- 53° 30' N, 06° 00' O
- 53° 45' N, 06° 00' O.
_________________________
(*) GU L 41 del 13 febbraio 2002.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Uso di reti da imbrocco nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e nelle sottozone CIEM VIII, IX, X e XII a est di 27° O
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013)
1. Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di utilizzare reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli nei punti in cui la profondità indicata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k, e nelle sottozone CIEM XII a est di 27° O, VIII, IX e X.
2. In deroga al paragrafo 1 è consentito l'uso dei seguenti attrezzi:
a) reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 120 millimetri e inferiore a 150 millimetri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e nella sottozona CIEM XII a est di 27° O, reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 100 millimetri e inferiore a 130 millimetri nelle divisioni CIEM VIIIa, b, d e nella sottozona CIEM X e reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 80 millimetri e inferiore a 110 millimetri nella divisione CIEM VIIIc e nella sottozona CIEM IX, purché:
- vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri,
- non siano immerse con più di 100 maglie e abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5,
- siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti,
- abbiano una lunghezza massima di cinque miglia nautiche ciascuna e la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non sia superiore a 25 chilometri per peschereccio,
- il tempo di immersione massimo sia di 24 ore;
b) reti da posta impiglianti con maglie di dimensione pari o superiore a 250 millimetri, purché:
- vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri,
- non siano immerse con più di quindici maglie e abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,33,
- non siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti,
- abbiano una lunghezza massima di 10 chilometri ciascuna e la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non sia superiore a 100 chilometri per peschereccio,
- il tempo di immersione massimo sia di 72 ore;
c) reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 100 millimetri e inferiore a 130 millimetri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e nella sottozona CIEM XII a est di 27° O, purché:
- vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche superiore a 200 metri e inferiore a 600 metri,
- non siano immerse con più di 100 maglie e abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5,
- siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti,
- abbiano una lunghezza massima di quattro miglia nautiche ciascuna e la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non sia superiore a 20 chilometri per peschereccio;
- il tempo di immersione massimo sia di 24 ore,
- almeno l'85%, in peso, delle catture detenute a bordo sia nasello,
- il numero dei pescherecci che partecipano alle operazioni di pesca non superi il livello registrato nel 2008,
- prima della partenza dal porto, il comandante del peschereccio partecipante a queste operazioni di pesca registri nel giornale di bordo la quantità di attrezzi trasportati a bordo del peschereccio e la loro lunghezza totale. Almeno il 15% delle partenze è sottoposto ad ispezione,
- in base al giornale di bordo dell'Unione per la bordata in questione al momento dello sbarco, il comandante del peschereccio abbia a bordo il 90% degli attrezzi verificati, e
- i quantitativi di tutte le specie catturate superiori a 50 kg, compresi tutti i quantitativi rigettati superiori a 50 kg, siano registrati nel giornale di bordo dell'Unione;
d) tramagli nella sottozona CIEM IX con maglie di dimensione pari o superiore a 220 millimetri, purché:
- vengano utilizzati in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri,
- non siano immersi con più di 30 maglie e abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,44,
- non siano armati di galleggianti o di dispositivi equivalenti,
- abbiano una lunghezza massima di 5 chilometri ciascuno e la lunghezza totale di tutti i tramagli calati contemporaneamente non sia superiore a 20 chilometri per peschereccio,
- il tempo di immersione massimo sia di 72 ore.
3. Questa deroga non si applica tuttavia nella zona di regolamentazione NEAFC.
4. Tutti i pescherecci che utilizzano reti da posta fisse, reti da posta impiglianti o tramagli nei punti in cui la profondità indicata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e nelle sottozone CIEM XII a est di 27° O, VIII, IX e X ottengono un'autorizzazione di pesca conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
5. Solo uno dei tipi di attrezzi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o d), può trovarsi a bordo del peschereccio in un dato momento. I pescherecci possono avere a bordo reti aventi una lunghezza totale che è superiore del 20% alla lunghezza massima degli insiemi di reti che possono essere utilizzati in un dato momento.
6. Il comandante di un peschereccio titolare di un'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 4 registra nel giornale di bordo il numero e la lunghezza degli attrezzi a bordo del peschereccio prima che quest'ultimo esca dal porto e quando vi fa ritorno e dà conto delle eventuali discrepanze.
7. Le autorità competenti hanno il diritto di rimuovere dal mare gli attrezzi trovati incustoditi nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e nelle sottozone CIEM XII a est di 27° O, VIII, IX e X nelle seguenti situazioni:
a) l'attrezzo non è correttamente marcato;
b) i segni sulle boe o i dati VMS indicano che il proprietario non è stato localizzato ad una distanza inferiore a 100 miglia nautiche dall'attrezzo per più di 120 ore;
c) l'attrezzo è utilizzato in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche è superiore a quella consentita;
d) l'attrezzo presenta maglie di dimensioni non ammesse.
8. Il comandante di un peschereccio titolare di un'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 4 registra nel giornale di bordo, durante ogni bordata di pesca, le seguenti informazioni:
- la dimensione di maglia delle reti utilizzate,
- la lunghezza nominale di una rete,
- il numero di reti in un insieme,
- il numero totale di insiemi di reti utilizzato,
- la posizione di ciascun insieme di reti calato,
- la profondità di ciascun insieme di reti calato,
- il tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato,
- la quantità di attrezzi perduti, la loro ultima posizione conosciuta e la data della perdita.
9. I pescherecci che pescano in virtù di un'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 4 sono autorizzati a entrare esclusivamente nei porti designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2347/2002.
10. I quantitativi di squali detenuti a bordo dei pescherecci che utilizzano gli attrezzi di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), non possono superare il 5% in peso vivo del quantitativo totale di organismi marini presenti a bordo.
11. Previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può adottare atti di esecuzione per escludere specifiche attività di pesca di uno Stato membro nelle sottozone CIEM VIII, IX e X dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 9, nel caso in cui le informazioni fornite dagli Stati membri dimostrino che tali attività di pesca comportano un livello molto basso di catture accessorie di squali e di rigetti.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Condizioni di utilizzo di determinati attrezzi da traino autorizzati nel Golfo di Guascogna
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013)
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione, del 19 marzo 2002, che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e (*), è consentito l'esercizio della pesca con reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensioni comprese tra 70 e 99 millimetri nella zona definita all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 494/2002, purché l'attrezzo sia dotato di un pannello a maglie quadrate conforme alla descrizione di cui all'allegato XIV ter.
2. Per la pesca nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb è consentito l'impiego di una griglia di selezione e relativi fissaggi all'imboccatura del sacco e/o di un pannello a maglie quadrate con maglie di dimensione pari o superiore a 60 millimetri nella parte inferiore dell'avansacco all'imboccatura del sacco. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 6 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento e dell'articolo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 494/2002 non si applicano alla parte della rete da traino in cui sono inseriti questi dispositivi di selezione.
________________________
(*) GU L 77 del 20 marzo 2002.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Misure per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde nella zona di regolamentazione NEAFC
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013)
1. Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari fissi, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
Parte della dorsale di Reykyanes:
- 55° 04.5327' N, 36° 49.0135' O
- 55° 05.4804' N, 35° 58.9784' O
- 54° 58.9914' N, 34° 41.3634' O
- 54° 41.1841' N, 34° 00.0514' O
- 54° 00' N, 34° 00' O
- 53° 54.6406' N, 34° 49.9842' O
- 53° 58.9668' N, 36° 39.1260' O
- 55° 04.5327' N, 36° 49.0135' O
Zona settentrionale della dorsale medio-atlantica:
- 59° 45' N, 33° 30' O
- 57° 30' N, 27° 30' O
- 56° 45' N, 28° 30' O
- 59° 15' N, 34° 30' O
- 59° 45' N, 33° 30' O
Zona centrale della dorsale medio-atlantica (zona di frattura Charlie-Gibbs e regione frontale sub-polare):
- 53° 30' N, 38° 00' O
- 53° 30' N, 36° 49' O
- 55° 04.5327' N, 36° 49' O
- 54° 58.9914' N, 34° 41.3634' O
- 54° 41.1841' N, 34° 00' O
- 53° 30' N, 30° 00' O
- 51° 30' N, 28° 00' O
- 49° 00' N, 26° 30' O
- 49° 00' N, 30° 30' O
- 51° 30' N, 32° 00' O
- 51° 30' N, 38° 00' O
- 53° 30' N, 38° 00' O
Zona meridionale della dorsale medio-atlantica:
- 44° 30' N, 30° 30' O
- 44° 30' N, 27° 00' O
- 43° 15' N, 27° 15' O
- 43° 15' N, 31° 00' O
- 44° 30' N, 30° 30' O
Montagne marine di Altair:
- 45° 00' N, 34° 35' O
- 45° 00' N, 33° 45' O
- 44° 25' N, 33° 45' O
- 44° 25' N, 34° 35' O
- 45° 00' N, 34° 35' O
Montagne marine di Antialtair:
- 43° 45' N, 22° 50' O
- 43° 45' N, 22° 05' O
- 43° 25' N, 22° 05' O
- 43° 25' N, 22° 50' O
- 43° 45' N, 22° 50' O
Hatton Bank:
- 59° 26' N, 14° 30' O
- 59° 12' N, 15° 08' O
- 59° 01' N, 17° 00' O
- 58° 50' N, 17° 38' O
- 58° 30' N, 17° 52' O
- 58° 30' N, 18° 22' O
- 58° 03' N, 18° 22' O
- 58° 03' N, 17° 30' O
- 57° 55' N, 17° 30' O
- 57° 45' N, 19° 15' O
- 58° 11.15' N, 18° 57.51' O
- 58° 11.57' N, 19° 11.97' O
- 58° 27.75' N, 19° 11.65' O
- 58° 39.09' N, 19° 14.28' O
- 58° 38.11' N, 19° 01.29' O
- 58° 53.14' N, 18° 43.54' O
- 59° 00.29' N, 18° 01.31' O
- 59°08.01' N, 17° 49.31' O
- 59°08.75' N, 18° 01.47' O
- 59°15.16' N, 18° 01.56' O
- 59°24.17' N, 17° 31.22' O
- 59°21.77' N, 17° 15.36' O
- 59°26.91' N, 17° 01.66' O
- 59°42.69' N, 16° 45.96' O
- 59°20.97' N, 15° 44.75' O
- 59°21' N, 15° 40' O
- 59°26' N, 14° 30' O
North West Rockall:
- 57° 00' N, 14° 53' O
- 57° 37' N, 14° 42' O
- 57° 55' N, 14° 24' O
- 58° 15' N, 13° 50' O
- 57° 57' N, 13° 09' O
- 57° 50' N, 13° 14' O
- 57° 57' N, 13° 45' O
- 57° 49' N, 14° 06' O
- 57° 29' N, 14° 19' O
- 57° 22' N, 14° 19' O
- 57° 00' N, 14° 34' O
- 56° 56' N, 14° 36' O
- 56° 56' N, 14° 51' O
- 57° 00' N, 14° 53' O
South-West Rockall (Empress of Britain Bank):
- 56° 24' N, 15° 37' O
- 56° 21' N, 14° 58' O
- 56° 04' N, 15° 10' O
- 55° 51' N, 15° 37' O
- 56° 10' N, 15° 52' O
- 56° 24' N, 15° 37' O
Logachev Mound:
- 55° 17' N, 16° 10' O
- 55° 34' N, 15° 07' O
- 55° 50' N, 15° 15' O
- 55° 33' N, 16° 16' O
- 55° 17' N, 16° 10' O
West Rockall Mound:
- 57° 20' N, 16° 30' O
- 57° 05' N, 15° 58' O
- 56° 21' N, 17° 17' O
- 56° 40' N, 17° 50' O
- 57° 20' N, 16° 30' O
2. Qualora, nel corso di operazioni di pesca nelle zone di pesca di fondo nuove ed esistenti all'interno della zona di regolamentazione NEAFC, la quantità di corallo vivo o di spugna viva catturati per ogni singola operazione di pesca ecceda 60 kg di corallo vivo e/o 800 kg di spugna viva, il peschereccio informa il suo Stato di bandiera, cessa l'attività di pesca e si sposta di almeno due miglia nautiche dalla posizione che in base ai dati disponibili risulta la più vicina alla posizione esatta in cui è stata fatta la cattura.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Misure per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde nelle divisioni CIEM VIIc, j, k
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013)
1. Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari fissi, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84: Belgica Mound Province:
- 51° 29.4' N, 11° 51.6' O
- 51° 32.4' N, 11° 41.4' O
- 51° 15.6' N, 11° 33.0' O
- 51° 13.8' N, 11° 44.4' O
- 51° 29.4' N, 11° 51.6' O
Hovland Mound Province:
- 52° 16.2' N, 13° 12.6' O
- 52° 24.0' N, 12° 58.2' O
- 52° 16.8' N, 12° 54.0' O
- 52° 16.8' N, 12° 29.4' O
- 52° 04.2' N, 12° 29.4' O
- 52° 04.2' N, 12° 52.8' O
- 52° 09.0' N, 12° 56.4' O
- 52° 09.0' N, 13° 10.8' O
- 52° 16.2' N, 13° 12.6' O
Porcupine Bank nord-occidentale Zona I:
- 53° 30.6' N, 14° 32.4' O
- 53° 35.4' N, 14° 27.6' O
- 53° 40.8' N, 14° 15.6' O
- 53° 34.2' N, 14° 11.4' O
- 53° 31.8' N, 14° 14.4' O
- 53° 24.0' N, 14° 28.8' O
- 53° 30.6' N, 14° 32.4' O
Porcupine Bank nord-occidentale Zona II:
- 53° 43.2' N, 14° 10.8' O
- 53° 51.6' N, 13° 53.4' O
- 53° 45.6' N, 13° 49.8' O
- 53° 36.6' N, 14° 07.2' O
- 53° 43.2' N, 14° 10.8' O
Porcupine Bank sud-occidentale:
- 51° 54.6' N, 15° 07.2' O
- 51° 54.6' N, 14° 55.2' O
- 51° 42.0' N, 14° 55.2' O
- 51° 42.0' N, 15° 10.2' O
- 51° 49.2' N, 15° 06.0' O
- 51° 54.6' N, 15° 07.2' O
2. Tutti i pescherecci pelagici che pescano nelle zone per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono iscritti in un elenco di pescherecci autorizzati ed ottengono un'autorizzazione di pesca conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. I pescherecci iscritti nell'elenco dei pescherecci autorizzati recano a bordo esclusivamente attrezzi pelagici.
3. I pescherecci pelagici che intendono pescare in una zona per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 del presente articolo comunicano, con quattro ore di anticipo, l'intenzione di entrare in tale zona al centro di controllo della pesca (CCP) irlandese, quale definito all'articolo 4, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Essi comunicano contestualmente i quantitativi di pesce detenuto a bordo.
4. I pescherecci pelagici operanti in una zona per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 sono muniti, quando si trovano in tale zona, di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) protetto, operativo, pienamente funzionante e pienamente conforme alla normativa pertinente.
5. I pescherecci pelagici operanti in una zona per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 inviano rapporti VMS ogni ora.
6. I pescherecci pelagici che hanno concluso le attività di pesca in una zona per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 comunicano la loro uscita dalla zona al centro di controllo della pesca irlandese. Essi comunicano contestualmente i quantitativi di pesce detenuto a bordo.
7. La pesca di specie pelagiche in una zona per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 è limitata all'utilizzo, o alla detenzione a bordo, di reti con maglie di dimensione compresa tra 16 e 31 millimetri oppure tra 32 e 54 millimetri.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Misure per la protezione di un habitat vulnerabile di acque profonde nella divisione CIEM VIIIc
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013)
1. Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari fissi, nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84: El Cachucho
- 44° 12' N, 05° 16' O
- 44° 12' N, 04° 26' O
- 43° 53' N, 04° 26' O
- 43° 53' N, 05° 16' O
- 44° 12' N, 05° 16' O
2. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, i pescherecci che hanno svolto nel 2006, 2007 e 2008 attività di pesca della musdea con palangari di fondo possono ottenere dalle autorità responsabili della pesca un'autorizzazione di pesca conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 che consente loro di continuare tale attività di pesca nella zona a sud di 44° 00.00' N. Tutti i pescherecci che hanno ottenuto tale autorizzazione di pesca sono muniti, indipendentemente dalla loro lunghezza fuori tutto, di un VMS protetto, operativo, pienamente funzionante e conforme alla normativa pertinente quando pescano nella zona di cui al paragrafo 1.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Limiti alle attività di pesca nella zona riservata di 24 miglia intorno a Mayotte
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1385/2013)
E' vietato alle imbarcazioni l'uso di qualsiasi rete a circuizione su banchi di tonni e scomberoidi nell'area compresa entro 24 miglia dalle coste di Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, misurata dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
[Nonostante l'articolo 19, paragrafo 1, gli organismi marini sotto taglia catturati nello Skagerrak o nel Kattegat possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita entro il limite del 10%, in peso vivo, delle catture totali che si trovano a bordo.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
I salmoni e le trote di mare non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma debbono essere immediatamente rigettati in mare quando sono catturati in zone dello Skagerrak e del Kattegat situate al di fuori del limite delle quattro miglia, misurato dalle linee di base dello Stato membro.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
1. Dal 1° luglio al 15 settembre è vietato utilizzare reti da traino con maglie di dimensioni inferiori a 32 millimetri nelle acque situate entro tre miglia dalle linee di base nello Skagerrak e nel Kattegat.
2. Nelle suddette acque e durante il periodo di cui al paragrafo 1 può essere tuttavia praticata la pesca con reti da traino:
- di gamberelli boreali (Pandalus borealis), con reti aventi una dimensione minima di maglia di 30 mm;
- di blenni vivipari (Zoarces viviparus), ghiozzi (Gobiidae) o scorfani (Cottus spp) da utilizzare come esche, con reti di qualsiasi dimensione di maglia.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013)
[E' vietato tenere a bordo aringhe, sgombri o spratti catturati utilizzando reti da traino o ciancioli tra la mezzanotte del sabato e la mezzanotte della domenica nello Skagerrak e dalla mezzanotte del venerdì alla mezzanotte della domenica nel Kattegat.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Durante i periodi e nelle zone di cui agli articoli 37, 38 e 39 del presente regolamento, e nei casi in cui le reti da traino e le sfogliare non possono essere utilizzate, è proibito tenere a bordo tali reti tranne qualora esse siano riposte in base alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
(abrogato dall'art. 20 del Reg. (CE) n. 973/2001)
[Nonostante l'articolo 31, è consentito utilizzare corrente elettrica o arpioni scagliati con cannoncini per catturare tonni, o squali elefante (Cetorhinus maximus) nello Skagerrak e nel Kattegat.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Operazioni di trasformazione
1. E' vietato effettuare a bordo di un peschereccio qualsiasi trasformazione fisica o chimica di pesci per produrre farina di pesce, olio o prodotti simili, o effettuare trasbordi di pesce a tal fine. Il divieto non si applica alla trasformazione o al trasbordo degli scarti.
2. Il paragrafo 1 non si applica, tuttavia, alla produzione di surimi e polpa di pesce a bordo di un peschereccio.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Ricerca scientifica
1. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca svolte esclusivamente per motivi di ricerca scientifica, che siano condotte con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati e di cui la Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.
2. Gli organismi marini catturati per le finalità di cui al paragrafo 1 possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che:
- rispondano ai requisiti di cui all'allegato XII del presente regolamento e ai requisiti di commercializzazione adottati in forza dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (1),
- siano venduti direttamente per scopi diversi dal consumo umano.
GU L 388 del 31.12.1992. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31.12.1994).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Ripopolamento artificiale e trapianto
1. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ripopolamento artificiale o di trapianto di organismi marini, che siano condotte con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Qualora il ripopolamento artificiale o il trapianto siano effettuati nelle acque di un altro Stato membro o di altri Stati membri, la Commissione e tutti gli Stati membri interessati devono essere informati anticipatamente.
2. Gli organismi marini catturati per le finalità specificate al paragrafo 1 del presente articolo e successivamente rigettati vivi in mare possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita, a condizione che siano soddisfatte le norme di commercializzazione adottate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
1. Se si rende necessaria un'azione immediata ai fini della conservazione degli stock di organismi marini, la Commissione può, a complemento o in deroga al presente regolamento, prendere tutte le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 48.
2. Qualora incomba una grave minaccia sulla conservazione di alcune specie o di alcuni fondali di pesca e quando qualsiasi indugio potrebbe causare un danno difficilmente riparabile, lo Stato costiero può adottare, per quanto riguarda le acque soggette alla propria giurisdizione, le misure conservative non discriminatorie appropriate.
3. Le misure di cui al paragrafo 2, corredate delle rispettive motivazioni, sono comunicate alla Commissione e agli Stati membri non appena sono adottate.
Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione la Commissione conferma le suddette misure o ne chiede l'annullamento o la modifica. La decisione della Commissione viene immediatamente comunicata agli Stati membri.
Gli Stati membri possono deferire al Consiglio la decisione delle Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta comunicazione.
Il Consiglio può adottare, a maggioranza qualificata, una decisione diversa entro un mese.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1298/2000 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
1. Gli Stati membri possono istituire misure per la conservazione e la gestione degli stock per quanto riguarda:
a) stock strettamente locali, che interessano soltanto lo Stato membro interessato;
b) condizioni o modalità volte a limitare le catture mediante misure tecniche:
i) che completano quelle definite nella normativa unionale sulla pesca, o
ii) che vanno al di là degli obblighi minimi definiti nella normativa suddetta;
a condizione che tali misure si applichino unicamente ai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato e registrati nell'Unione o, in caso di attività di pesca non effettuate da un peschereccio, alle persone stabilite nello Stato membro interessato.
2. Ogni progetto volto ad istituire o a modificare misure tecniche nazionali deve essere comunicato tempestivamente alla Commissione affinché possa presentare le proprie osservazioni.
Se la Commissione ne fa richiesta entro un mese da tale comunicazione, lo Stato membro interessato sospende l'entrata in vigore delle misure contemplate per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione, per consentire alla Commissione di pronunciarsi entro tale termine sulla conformità delle misure suddette alle disposizioni del paragrafo 1.
Qualora la Commissione constati, mediante decisione comunicata a tutti gli Stati membri, che una misura contemplata non è conforme alle disposizioni del paragrafo 1, lo Stato membro interessato può metterla in vigore soltanto dopo avervi apportato le modifiche necessarie.
Lo Stato membro interessato comunica senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate, dopo avervi apportato le modifiche necessarie.
3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, dietro sua richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità delle misure tecniche nazionali alle disposizioni del paragrafo 1.
4. Su iniziativa della Commissione o su richiesta di qualsiasi Stato membro, la conformità di una misura tecnica nazionale applicata da uno Stato membro con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo può costituire oggetto di una decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 48. In quest'ultimo caso si applicano le disposizioni del paragrafo 2, terzo e quarto comma.
5. Le misure concernenti la pesca a piedi sono comunicate dallo Stato membro interessato alla Commissione a semplice titolo informativo.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 227/2013 ed introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di adottare disposizioni specifiche relative alle attività di pesca o alle specie soggette all'obbligo di sbarco, consistenti nelle misure tecniche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento. Tali misure sono adottate mediante un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 48 bis del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di aumentare la selettività dell'attrezzatura da pesca ovvero di ridurre o, nella misura del possibile, eliminare le catture accidentali e possono, ove opportuno, derogare alle misure stabilite nel presente regolamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92. Queste modalità possono riguardare, tra l'altro:
- norme tecniche per la determinazione dello spessore del filo,
- norme tecniche per la determinazione della dimensione di maglia,
- norme per il campionamento,
- elenchi e descrizioni tecniche dei dispositivi che possono essere fissati alle reti,
- norme tecniche per la misurazione della potenza motrice,
- norme tecniche relative a pezze a maglia quadrate,
- norme tecniche relative a pezze di rete,
- modifiche delle norme per l'impiego di combinazioni di dimensioni di maglie.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Esercizio della delega
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 18 bis e 47 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° giugno 2015.
3. La delega di potere di cui agli articoli 18 bis e 47 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 18 bis e 47 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Con effetto dal 1° gennaio 2000 sono abrogati i seguenti articoli o allegati del regolamento (CE) n. 894/97:
- articoli da 1 a 10,
- articoli da 12 a 17,
- gli allegati da I a VII.
I riferimenti al suddetto regolamento si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato XV.
Le denominazioni scientifiche degli organismi marini esplicitamente menzionati nel presente regolamento figurano nell'allegato XIV.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile con effetto dal 1° gennaio 2000, ad eccezione degli articoli 32, paragrafo 3, e 47 che si applicano a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1998.
Per il Consiglio
Il Presidente
Lord SIMON OF HIGHBURY
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
ALLEGATO I
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 308/1999, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 579/2011 e modificato dall'allegato del Reg. (UE) n. 227/2013 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
ATTREZZI DA TRAINO: Regioni 1 e 2 esclusi Skagerrak e Kattegat
Forcelle di dimensioni delle maglie, specie bersaglio e percentuali minime di catture applicabili all'impiego delle varie forcelle di dimensioni delle maglie
Specie bersaglio |
Forcella dimensioni delle maglie (mm) |
||||||||||
< 16 |
16-31 |
32-54 |
55-69 |
70-79 |
80-99 |
> 100 |
|||||
Percentuali minime di specie bersaglio |
|||||||||||
95 |
90/60 [3] [5] |
60 |
30 |
90/60 [4] |
90 |
35 |
30 |
70 [6] |
Nes-suna |
||
Cicerello (Ammodytidae) (1) |
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x |
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Cicerello (Ammodytidae) (2) |
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Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii) |
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Latterino e sperlano (Atherina spp. e Osmerus spp.) |
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Cappellano (Trisopterus minutus) |
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Pesce fico (Gadiculus argenteus) |
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Cepola (Cepolidae) |
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Spratto (Sprattus sprattus) |
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Anguilla (Anguilla anguilla) |
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Acciuga (Engraulis encrasicholus) |
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Melù (Micromesistius poutassou) |
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Argentina (Argentinidae) |
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Sardina (Sardina pilchardus) |
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Gamberetti (Pandalus montagui, Crangon spp., Palaemon spp.) |
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Sgombro (Scomber spp.) Æ |
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Suro (Trachurus spp.) |
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Aringa (Clupea harengus) |
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Calamaro (Loliginidae, Ommastrephidae) Æ |
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Aguglia (Belone spp.) Æ |
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Busbana francese (Trisopterus luscus) Æ |
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Gamberetti (Pandalus spp., Parapenaeus longirostris) Æ |
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Grongo (Conger conger) Æÿ |
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Tracina (Trachinidae) Æÿ |
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Capone (Triglidae) ÿ |
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Polpo (Octopus vulgaris) Æÿ |
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Galateidi (Galatheidae) Æÿ |
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Scampi (Nephrops norvegicus) Æÿ |
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Sogliola (Solea vulgaris) Æÿ |
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Passera (Pleuronectes platessa) Æÿ |
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Nasello (Merluccius merluccius) Æÿ |
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Rombo giallo (Lepidorhombus spp.) Æÿ |
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Merlano (Merlangius merlangus) Æÿ |
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Rombo liscio (Scophthalmus rhombus) Æÿ |
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Merluzzo giallo (Pollachius pollachius) Æÿ |
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Limanda (Limanda limanda) Æÿ |
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Seppia (Sepia officinalis) Æÿ |
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Spigola, branzino (Dicentrarchus labrax) Æÿ |
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Passera pianuzza (Platichtys flesus) Æÿ |
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Sogliola limanda (Microstomus kitt) Æÿ |
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Gattuccio (Scyliorhinus spp.) Æÿ |
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Passera cinoglossa (Glyptocephalus cynoglossus) ?ÿ |
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Pesce San Pietro (Zeus faber) Æÿ |
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Pettine (Chlamys opercularis) Æÿ |
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Pettine vario (Chlamys varia) Æÿ |
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Triglia (Mullidae) Æÿ |
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Cefalo (Mugilidae) Æÿ |
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Pesce sorcio (Nezumia spp., Trachyrhyncus spp., Malococephalus spp.) Æÿ |
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Pesce sciabola (Trichiuridae) Æÿ |
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Rana pescatrice (Laphiidae) Æÿ |
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Razza (Rajidae) Æÿ |
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Sparidi (Sparidae) Æÿ |
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Rombo chiodato (Psetta maxima) Æÿ |
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Tutti gli altri organismi marini |
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Pesce tamburo (Caproidae), con una forcella dalle maglie di dimensioni 32-54 mm e una percentuale minima di specie bersaglio di 90/60 |
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[1] In zone e periodi dell'anno diversi da quelli specificati alla nota in calce [2]. [2] Nel Mare del Nord dal 1° marzo al 31 ottobre e per tutto l'anno nelle altre parti delle regioni 1 e 2, tranne nello Skagerrak e nel Kattegat. [3] Le catture tenute a bordo devono consistere: - per almeno il 90%, in un qualsiasi miscuglio di due o più specie bersaglio, o - per almeno il 60%, in una delle specie bersaglio e non più del 5% di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco. eglefino e merluzzo carbonaro e non più del 15% di un qualsiasi miscuglio delle specie contrassegnate dal simbolo "Æ". [4] Le catture tenute a bordo devono consistere: - per almeno il 90%, in un qualsiasi miscuglio di due o più specie bersaglio, o - per almeno il 60%, in una delle specie bersaglio e non più del 5% di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro e non più del 15% di un qualsiasi miscuglio delle specie contrassegnate dal simbolo "y¨". [5] Le disposizioni riguardanti le limitazioni per le catture delle aringhe che possono essere tenute a bordo quando sono effettuate mediante reti con dimensione delle maglie di 16-31 mm figurano nella normativa unionale che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture e talune condizioni cui sono soggette tali catture. [[6] Nel corso del primo anno dalla data di applicazione del presente regolamento una percentuale minima di specie bersaglio del 50% è pertinente per quanto riguarda le catture effettuate nella regione 2 ad eccezione del Mare del Nord, della divisione CIEM Vb, della sottozona VI a nord di 56° di latitudine nord e della sottozona XII a nord di 56° di latitudine nord.] (nota soppressa) |
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
ALLEGATO II
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 579/2011)
ATTREZZI DA TRAINO: Regione 3, esclusa la divisione CIEM IXa) ad est di 7° 23'48' longitudine ovest
Forcelle di dimensioni delle maglie, specie bersaglio e percentuali minime di catture applicabili all'impiego delle varie forcelle di dimensioni delle maglie
Specie bersaglio |
Forcella dimensioni delle maglie (mm) |
||||||||
16-31 |
32-54 |
55-59 |
60-69 |
> 70 |
|||||
Percentuali minime di specie bersaglio |
|||||||||
50% |
90% |
90% |
90% |
30% |
70% |
70% |
Nessuna |
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Cicerello (Ammodytidae) |
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. |
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x |
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x |
|
Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii) |
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x |
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x |
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x |
x |
x |
|
Spratto (Sprattus sprattus) |
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x |
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x |
x |
x |
|
Anguilla (Anguilla anguilla) |
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x |
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x |
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x |
x |
x |
|
Acciuga (Engraulis encrasicolus) |
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x |
. |
x |
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x |
x |
x |
|
Latterino e sperlano (Atherina spp e Osmerus spp) |
. |
x |
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x |
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x |
x |
x |
|
Cappellano (Trisopterus minutus) |
. |
x |
. |
x |
. |
x |
x |
x |
|
Pesce fico (Gadiculus argenteus) |
. |
x |
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x |
. |
x |
x |
x |
|
Cepola (Cepolidae) |
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x |
. |
x |
. |
x |
x |
x |
|
Sardina (Sardina pilchardus) |
. |
x |
. |
x |
. |
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x |
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|
Granchio d'arena (Polybius henslowi) |
x |
. |
. |
x |
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x |
x |
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|
Gamberetto (Pandalus montagui, Crangon spp, Palaemon spp) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
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Sgombro (Scomber scombrus) |
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. |
x |
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x |
x |
x |
|
Suro (Trachurus spp) |
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x |
. |
x |
x |
x |
|
Aringa (Clupea harengus) |
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x |
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x |
|
Melù (Micromesistius poutassou) |
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x |
x |
x |
|
Argentina (Argentinidae) |
. |
. |
. |
x |
. |
x |
x |
x |
|
Calamaro (Loliginidae, Ommastrephidae) |
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. |
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x |
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x |
x |
x |
|
Aguglia (Belone spp) |
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x |
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x |
x |
x |
|
Busbana francese (Trisopterus luscus) |
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. |
. |
x |
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x |
x |
x |
|
Sogliola fasciata (Dicologoglossa cuneata) |
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. |
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x |
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x |
x |
x |
|
Gambero (Pandalus spp.) |
. |
x |
. |
. |
x |
x |
x |
x |
|
Abramidi (Bramidae, Berycidae) |
. |
. |
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. |
x |
x |
x |
|
Grungo (Conger conger) |
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x |
x |
x |
|
Sparidi (Sparidae eccetto Spondyliosoma cantharus) |
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. |
. |
x |
x |
x |
|
Scorpenidi (Scorpaenidae) |
. |
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x |
x |
x |
|
Sogliola (Microchirus acevia, Microchirus variegatus) |
. |
. |
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x |
x |
x |
|
Musdee (Phycis spp) |
. |
. |
. |
. |
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x |
x |
x |
|
Tracina (Trachinidae) |
. |
. |
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. |
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x |
x |
x |
|
Capone (Triglidae) |
. |
. |
. |
. |
. |
x |
x |
x |
|
Mennola (Centracanthidae) |
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. |
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x |
x |
x |
|
Polpo (Octopus vulgaris, Eledone cirrosa) |
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x |
x |
x |
|
Tordo marvizzo (Labridae) |
. |
. |
. |
. |
. |
x |
x |
x |
|
Gamberetti (Aristeus antennatus, Aristaeomorpha follacea, Parapenaeus longirostris) |
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x |
x |
|
Seppia (Sepia officinalis) |
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x |
x |
|
Pesce sorcio (Malacocephalus spp., Nezumia spp.,Trachyrhynchus spp.) |
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x |
x |
|
Gattuccio (Scyliorhinidae) |
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. |
. |
. |
x |
x |
|
Moridi (Mora moro) |
. |
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x |
x |
|
Galateidi (Galatheidae) |
. |
. |
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x |
x |
|
Pesce San Pietro (Zeus faber) |
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. |
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. |
x |
x |
|
Triglia (Mullidae) |
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. |
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x |
x |
|
Tutti gli altri organismi marini |
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. |
X |
|
Pesce tamburo (Caproidae), con una forcella dalle maglie di dimensioni 32-54 mm e una percentuale minima di specie bersaglio del 90% |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
ALLEGATO III
ATTREZZI DA TRAINO: Divisione CIEM IXa a est di 7°23'48 longitudine ovest
Forcelle di dimensioni delle maglie, specie bersaglio e percentuali minime di catture applicabili all'impiego delle varie forcelle di dimensioni delle maglie
Specie bersaglio |
Forcella dimensioni delle maglie (mm) |
|
40-54 |
> 55 |
|
Percentuali minime di specie bersaglio |
||
60% [1] |
Nessuna |
|
Cefalo (Mugilidae) |
x |
x |
Sparidi (Sparidae) |
x |
x |
Triglia (Mullidae) |
x |
x |
Capone (Triglidae) |
x |
x |
Tracina (Trachinidae) |
x |
x |
Tordo marvizzo (Labridae) |
x |
x |
Musdee (Phycis spp.) |
x |
x |
Sogliola fasciata (Dicologoglossa cuneata) |
x |
x |
Linguattula (Citharus linguatula) |
x |
x |
Grongo (Conger conger) |
x |
x |
Pannocchia (Squilla mantis) |
x |
x |
Gamberetto (Parapenaeus longirostris, Pandalus spp.) |
x |
x |
Calamaro (Ommastrephidae, Loliginidae) |
x |
x |
Polpo (Octopus vulgaris) |
x |
x |
Seppia (Sepia spp.) |
x |
x |
Sgombro (Scomber spp.) |
x |
x |
Suro (Trachurus spp.) |
x |
x |
Melù (Micromesistius poutassou) |
x |
x |
Anguilla (Anguilla anguilla) |
x |
x |
Latterino e sperlano (Atherina spp., Osmerus spp.) |
x |
x |
Aguglia (Belone spp.) |
x |
x |
Tutti gli altri organismi marini |
. |
x |
[1] I quantitativi di qualsiasi miscuglio delle altre specie di cui all'allegato XII tenuti a bordo non possono superare, in peso, il 10% delle catture totali tenute a bordo. |
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
ALLEGATO IV
(sostituito dall'allegato I del Reg. (CE) n. 308/1999 e dall'allegato del Reg. (UE) n. 227/2013)
ATTREZZI DA TRAINO - Skagerrak e Kattegat
Forcelle di dimensioni delle maglie, specie bersaglio e percentuali minime di catture applicabili all'impiego di un'unica forcella di dimensioni delle maglie
Specie |
Forcelle di dimensioni delle maglie (mm) |
||||||||
< 16 |
16-31 |
32-69 |
70-89 [5] |
> 90 |
|||||
Percentuale minima di specie bersaglio |
|||||||||
50% [6] |
50% [6] |
20% [6] |
50% [6] |
20% [6] |
20% [7] |
30% [8] |
nessuna |
||
Cicerello (Ammodytidae) [4] |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Cicerello (Ammodytidae) [4] |
. |
x |
. |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii) |
. |
x |
. |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Melù (Micromesistius poutassou) |
. |
x |
. |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Tracina drago (Trachinus draco) [1] |
. |
x |
. |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Molluschi (tranne Sepia) [1] |
. |
x |
. |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Aguglia (Belone belone) [1] |
. |
x |
. |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Capone gorno (Eutrigla gurnardus) [1] |
. |
x |
. |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Argentina (Argentina spp.) |
. |
x |
. |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Spratto (Sprattus sprattus) |
. |
x |
. |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Anguilla (Anguilla anguilla |
. |
. |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Gamberetti (Crangon spp. Palaemon adspersus) [1] |
. |
. |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Sgombro (Scomber spp.) |
. |
. |
. |
x |
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. |
x |
x |
|
Suro (Trachurus spp.) |
. |
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x |
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x |
x |
|
Aringa (Clupea harengus) |
. |
. |
. |
x |
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x |
x |
|
Gamberello boreale (Pandalus borealis) |
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. |
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. |
x |
x |
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|
Gamberetti (Crangon spp. Palaemon adspersus) [2] |
. |
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x |
. |
x |
x |
|
Merlano (Merlangius merlangus) |
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x |
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Scampo (Nephrops norvegicus) |
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|
Tutti gli altri organismi marini |
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. |
. |
. |
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. |
x |
|
[1] Solamente all'interno di 4 miglia dalle linee di base. [2] Al di fuori di 4 miglia dalle linee di base. [3] Dal 1° marzo al 31 ottobre nello Skagerrak e dal 1° marzo al 31 luglio nel Kattegat. [4] Dal 1° novembre all'ultimo giorno di febbraio nello Skagerrak e dal 1° agosto all'ultimo giorno di febbraio nel Kattegat. [5] Quando si usano maglie di queste dimensioni, il sacco è costituito da pezze a maglie quadrate con una griglia di selezione conformemente all'allegato XIV bis del presente regolamento. [6] Le catture detenute a bordo non superano il 10% di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, sgombro, rombo giallo, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice. [7] Le catture detenute a bordo non superano il 50% di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, rombo giallo, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice. [8] Le catture detenute a bordo non superano il 60% di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, rombo giallo, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, astice. |
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
ALLEGATO V
ATTREZZI DA TRAINO: Regioni 4, 5 e 6
A. Regioni 4 e 5
Specie |
Forcella dimensioni delle maglie (mm) |
||
20-39 |
40-64 |
> 65 |
|
Percentuali minime di specie bersaglio |
|||
50% |
80% |
Nessuna |
|
Boga (Boops boops) Sardina (Sardina pilchardus) |
* * |
* * |
* * |
Sgombro (Scomber spp.) Suro (Trachurus spp.) |
. |
* * |
* * |
Tutti gli altri organismi marini |
. |
. |
* |
B. Regione 6
Specie |
Forcella dimensioni delle maglie (mm) |
|
45-50 |
> 100 |
|
Percentuali minime di specie bersaglio |
||
30% |
Nessuna |
|
Gamberetti (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) |
* |
* |
Tutti gli altri organismi marini |
. |
* |
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
ALLEGATO VI
(sostituito dall'allegato del Reg. (CE) 2723/1999 e dall'allegato I del Reg. (CE) n. 724/2001)
ATTREZZI FISSI: Regioni 1 e 2
Specie / maglie |
Maglie |
||||||
10-30 mm |
50-70 mm |
90-99 mm |
100-119 mm |
120-219 mm |
> 220 mm |
||
Sardina (Sardina pilchardus) |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
Anguilla (Anguilla anguilla) |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
Spratto (Sprattus sprattus) |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
Suro (Trachurus spp.) |
. |
* |
* |
* |
* |
* |
|
Aringa (Clupea harengus) |
. |
* |
* |
* |
* |
* |
|
Sgombro (Scomber spp.) |
. |
* |
* |
* |
* |
* |
|
Triglia (Mullidae) |
. |
* |
* |
* |
* |
* |
|
Aguglia (Belone spp.) |
. |
* |
* |
* |
* |
* |
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Spigola (Dicentrarchus labrax) |
. |
. |
* |
* |
* |
* |
|
Cefalo (Mugilidae) |
. |
. |
* |
* |
* |
* |
|
Gattuccio (Scyliorhinus canicula) |
. |
. |
* |
* |
* |
* |
|
Limanda (Limanda limanda) |
. |
. |
* [1] |
* |
* |
* |
|
Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) |
. |
. |
. |
* |
* |
* |
|
Merlano (Merlangius merlangus) (1) |
. |
. |
* [1] |
* |
* |
* |
|
Passera pianuzza (Platichthys flesus) |
. |
. |
* [1] |
* |
* |
* |
|
Sogliola (Solea vulgaris) |
. |
. |
* [1] |
* |
* |
* |
|
Passera (Pleuronectes platessa) |
. |
. |
* |
* |
* |
* |
|
Seppia (Sepia officinalis) |
. |
. |
* |
* |
* |
* |
|
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
. |
. |
. |
. |
* |
* |
|
Merluzzo giallo (Pollachius pollachius) [3] |
. |
. |
. |
. |
* |
* |
|
Molva (Molva molva) |
. |
. |
. |
. |
* |
* |
|
Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) |
. |
. |
. |
. |
* |
* |
|
Nasello (Merluccius merluccius) [3] |
. |
. |
. |
. |
* |
* |
|
Spinarolo (Squalus acanthias) |
. |
. |
. |
. |
* |
* |
|
Gattopardo (Scyliorhinus stellaris) |
. |
. |
. |
. |
* |
* |
|
Rombo giallo (Lepidorhombus spp.) |
. |
. |
. |
. |
* |
* |
|
Ciclottero (Cyclopterus lumpus) |
. |
. |
. |
. |
* |
* |
|
Tutti gli altri organismi marini |
. |
. |
. |
. |
. |
* [4] |
|
[1] Applicabile soltanto nelle divisioni CIEM VIId e IIIa e nel Mare del Nord. [2] Nella divisione CIEM VIIe la dimensione minima è di 90 mm. [3] Nelle divisioni CIEM VIId e VIIe la dimensione minima è di 110 mm. [4] Le catture di rana pescatrice (Lophius spp.) effettuate nelle divisioni CIEM VI e VII tenute a bordo in misura superiore al 30% delle catture totali a bordo provenienti da tali zone devono essere effettuate con maglie di dimensioni minima pari o superiore a 250 mm. |
GU C 132 del 28.4.1997.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
ALLEGATO VII
ATTREZZI FISSI: Regione 3
Specie / Maglie |
< 40 mm |
40-49 mm |
50-59 mm |
60-79 mm |
80-99 mm |
> 100 mm |
Sardina (Sardina pilchardus) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Palemonidi (Palaemon spp.) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Donzella (Coris julis) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Boga (Boops boops) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Mazzancolle (Penaeus spp.) |
. |
x |
x |
x |
x |
x |
Pannocchia (Squilla mantis) |
. |
x |
x |
x |
x |
x |
Triglia (Mullidae) |
. |
x |
x |
x |
x |
x |
Sogliola fasciata (Dicologoglossa cuneata) |
. |
x |
x |
x |
x |
x |
Labridi (Labridae) |
. |
x |
x |
x |
x |
x |
Suro (Trachurus spp.) |
. |
. |
x |
x |
x |
x |
Sgombro (Scomber spp.) |
. |
. |
x |
x |
x |
x |
Busbana francese (Trisopterus luscus) |
. |
. |
x |
x |
x |
x |
Seppia (Sepia officinalis) |
. |
. |
x |
x |
x |
x |
Capone (Triglidae) |
. |
. |
x |
x |
x |
x |
Sparidi (Sparidae) |
. |
. |
. |
x |
x |
x |
Scorpenidi (Scorpaenidae) |
. |
. |
. |
x |
x |
x |
Sogliola azevia (Microchirus acevia) |
. |
. |
. |
x |
x |
x |
Totano (Ommatostrephidae) |
. |
. |
. |
x |
x |
x |
Grongo (Conger conger) |
. |
. |
. |
x |
x |
x |
Musdee (Phycis spp.) |
. |
. |
. |
x |
x |
x |
Rombo liscio (Scophtalmus rhombus) |
. |
. |
. |
x |
x |
x |
Tracina (Trachinidae) |
. |
. |
. |
x |
x |
x |
Mennola (Centracanthidae) |
. |
. |
. |
x |
x |
x |
Spigola (Dicentrarchus labrax) |
. |
. |
. |
. |
x |
x |
Merlano (Merlangius merlangus) |
. |
. |
. |
. |
x |
x |
Rombo chiodato (Psetta maxima) |
. |
. |
. |
. |
x |
x |
Merluzzo giallo (Pollachius pollachius) |
. |
. |
. |
. |
x |
x |
Pleuronettidi (Pleuronectidae) |
. |
. |
. |
. |
x |
x |
Sogliola (Solea vulgaris) [1] |
. |
. |
. |
. |
. |
x |
Nasello (Merluccius merluccius) [1] |
. |
. |
. |
. |
. |
x |
Tutti gli altri organismi marini [2] |
. |
. |
. |
. |
. |
x |
[1] Nelle divisioni CIEM VIIIc e IX la dimensione minima delle maglie sarà di 60 mm. Tuttavia, con effetto dal 31 dicembre 1999, la dimensione minima sarà di 80-99 mm. [2] La catture di rana pescatrice (Lophius spp.), tenute a bordo in misura superiore al 30 % delle catture totali a bordo, devono essere effettuate con maglie di dimensione minima pari o superiore a 220 mm. |
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
ALLEGATO VIII
Combinazioni di forcelle di dimensioni delle maglie consentite per le regioni 1 e 2, esclusi Skagerrak e Kattegat
Millimetri |
< 16 + 16-31 |
16-31 + 32-54 |
16-31 + 70-79 |
16-31 + 80-99 |
16-31 + > 100 |
32-54 + 70-79 |
32-54 + 80-99 |
32-54 + > 100 |
70-79 + 80-99 |
70-79 + > 100 |
80-99 + > 100 |
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
ALLEGATO IX
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 308/1999)
Combinazioni di forcelle di dimensioni delle maglie consentite per la regione 3, fatta eccezione per la divisione CIEM IXa ad est di 7° 23' 48'' longitudine ovest
Millimetri |
16-31 + 32-54 |
16-31 + = 70 |
32-54 + = 70 |
55-59 + = 70 |
60-69 + > 70 |
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
ALLEGATO X
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1459/1999 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 724/2001)
A. CONDIZIONI PER L'IMPIEGO DI TALUNE COMBINAZIONI DI DIMENSIONI DELLE MAGLIE NELLE REGIONI 1 E 2, SKAGERRAK E KATTEGAT ESCLUSI
1. Combinazione di dimensioni delle maglie: 16-31 mm + > = 100 mm.
Le catture tenute a bordo consistono per almeno il 20% di un miscuglio di gamberetti (Pandalus montagui, Crangon spp. e Palaemon spp.)
2. Combinazione di dimensioni delle maglie: 32-54 mm + > =100 mm
Le catture a bordo o sbarcate consistono per almeno il 20% di un miscuglio di gamberetti (Crangon spp., Pandalus spp., Palaemon spp., Parapenaeus longirostris);
oppure
Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 50% di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato I come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 32 e 54 mm, ad eccezione dei gamberetti (Crangon spp., Pandalus spp., Palaemon spp., Parapenaeus longirostris) e non più del 15% di un miscuglio delle specie contrassegnate nell'allegato I dal simbolo "y".
3. Combinazione di dimensioni delle maglie: 70-79 mm + > =100 mm
Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 10% di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato I come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 70 e 79 mm.
4. Combinazione di dimensioni delle maglie: 80-99 mm + > = 100 mm.
Le catture tenute a bordo consistono per almeno il 45% di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato I come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 80 e 99 mm.
B. CONDIZIONI PER L'IMPIEGO DI TALUNE COMBINAZIONI DI DIMENSIONI DELLE MAGLIE NELLO SKAGERRAK E NEL KATTEGAT ESCLUSI
Combinazione di dimensioni delle maglie < =89 mm + > =90 mm
Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 10% di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato IV come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 70 e 89 mm.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
ALLEGATO XI
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1459/1999)
A. CONDIZIONI PER L'IMPIEGO DI TALUNE COMBINAZIONI DI DIMENSIONI DELLE MAGLIE REGIONE 3, ESCLUSA LA DIVISIONE CIEM IXA AD EST DI 7° 23' 48" DI LONGITUDINE OVEST
1. Combinazione di dimensioni delle maglie: 16-31 mm + > =70 mm
Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 40% di un miscuglio di gamberetti (Pandalus montagui, Crangon spp. e Palaemon spp.) e di granchi d'arena;
oppure
Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 70% di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato II come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 16 e 31 mm, ad eccezione dei gamberetti (Pandalus montagui, Crangon spp. e Palaemon spp.) e dei granchi d'arena.
2. Combinazione di dimensioni delle maglie: 32-54 mm + > =70 mm
Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 70% di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato II come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 32 e 54 mm, ad eccezione dei gamberetti (Pandalus spp., Crangon spp. e Palaemon spp.).
3. Combinazione di dimensioni delle maglie: 55-59 mm + > =70 mm
Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 20% di un miscuglio di gamberetti e gamberi (Pandalus spp., Crangon spp., Palaemon spp., Aristeus antennatus, Aristaeomorpha foliacea, Parapenaeus longirostris);
oppure
Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 60% di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato II come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 55 e 59 mm, ad eccezione dei gamberetti e dei gamberi (Pandalus spp., Crangon spp., Palaemon spp., Aristeus antennatus, Aristaeomorpha foliacea, Parapenaeus longirostris).
4. Combinazione di dimensioni delle maglie: 60-69 mm + > =70 mm
Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 60% di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato II come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 60 e 69 mm.
B. CONDIZIONI PER L'IMPIEGO DI TALUNE COMBINAZIONI DI DIMENSIONI DELLE MAGLIE NELLA DIVISIONE CIEM IXA AD EST DI 7° 23' 48" DI LONGITUDINE OVEST
Combinazione di dimensioni delle maglie: 40-54 mm + > =55 mm
Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 50% di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato III come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 40 e 54 mm.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
ALLEGATO XII
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 308/1999, dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 812/2000 dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1298/2000, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 724/2001, dall'art. 20 del Reg. (CE) n. 973/2001, dall'allegato del Reg. (UE) n. 227/2013 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
TAGLIE MINIME
Specie |
Taglia/e minima/e di riferimento per la conservazione |
||
Regioni da 1 a 5 tranne Skagerrak/Kattegat |
Skagerrak/Kattegat |
||
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
35 cm |
30 cm |
|
Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) |
30 cm |
27 cm |
|
Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) |
35 cm |
30 cm |
|
Merluzzo giallo (Pollachius pollachius) |
30 cm |
- |
|
Nasello (Merluccius merluccius) |
27 cm |
30 cm |
|
Rombo giallo (Lepidorhombus spp.) |
20 cm |
25 cm |
|
Sogliola (Solea spp.) |
24 cm |
24 cm |
|
Passera di mare (Pleuronectes platessa) |
27 cm |
27 cm |
|
Merlano (Merlangius merlangus) |
27 cm |
23 cm |
|
Molva (Molva molva) |
63 cm |
- |
|
Molva azzurra (Molva dipterygia) |
70 cm |
- |
|
Spigola (Dicentrarchus labrax) |
36 cm |
- |
|
Scampo (Nephrops norvegicus) [1] Code di scampo |
. |
130 [40] mm [1] |
|
Sgombro (Scomber spp.) |
. |
[48] 20 cm [2] |
|
Aringa (Clupea harengus) |
20 cm |
18 cm |
|
Suro (Trachurus spp.) |
15 cm [6] |
15 cm |
|
Sardina (Sardina pilchardus) |
11 cm |
- |
|
Astice (Homarus gammarus) |
85 mm [3] |
220 [78] mm [1] |
|
Grancevola (Maia squinado) |
120 mm |
- |
|
Pettine (Chlamys spp.) |
40 mm |
- |
|
Vongola verace (Ruditapes decussatus) |
40 mm |
- |
|
Vongola (Venerupis pullastra) |
38 mm |
||
Vongola verace (Ruditapes philippinarum) |
35 mm |
- |
|
Cappa verrucosa (Venus verrucosa) |
40 mm |
- |
|
Cappa chione (Callista chione) |
6 cm |
. |
|
Cannolicchio curvo (Ensis spp.) |
10 cm |
. |
|
Spisola (Spisula solida) |
25 mm |
. |
|
Tellina (Donax spp.) |
25 mm |
. |
|
Cappalunga (Pharus legumen) |
65 mm |
. |
|
Buccino (Buccinum undatum) |
45 mm |
- |
|
Polpo (Octopus vulgaris) |
Intera zona eccetto le acque sotto la sovranità o la giurisdizione della regione 5: 750 grammi Acque sotto la sovranità o la giurisdizione della regione 5: 450 grammi (eviscerato) |
. |
|
[Pesce spada (Xiphias gladius) [4] |
25 kg o 125 cm (mandibola inferiore)] (voce abrogata) |
. |
|
[Tonno rosso (Thunnus thynnus) |
70 cm o 6,4 kg [5]] (voce abrogata) |
. |
|
Aragosta (Palinurus spp.) |
95 mm |
- |
|
Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) |
22 mm (lunghezza del carapace) |
. |
Specie |
Taglia/e minima/e di riferimento per la conservazione; regioni da 1 a 5, eccetto Skagerrak/Kattegat |
Scampo (Nephrops norvegicus) |
Intera zona, eccetto regione 3 e CIEM VIa, VIIa: lunghezza totale 85 mm, lunghezza carapace 25 mm |
CIEM VIa, VIIa; regione 3: lunghezza totale 70 mm, lunghezza carapace 20 mm |
|
Code di scampi |
Intera zona, eccetto regione 3 e CIEM VIa, VIIa: 46 mm |
CIEM VIa, VIIa; regione 3: 37 mm |
|
Sgombro (Scomber spp.) |
Intera zona, eccetto Mare del Nord: 20 cm |
Mare del Nord: 30 cm |
|
Acciuga (Engraulis encrasicolus) |
Intera zona, eccetto la divisione CIEM IXa a est di 7° 23' 48" longitudine ovest: 12 centimetri o 90 individui per kg |
Divisione CIEM IXa a est di 7° 23' 48" longitudine ovest: 10 centimetri |
|
Granchio di mare (Cancer pagarus) |
Regioni 1 e 2 a nord di 56° nord: 140 mm Regione 2 a sud di 56° nord, eccetto divisioni CIEM VIId, e, f, e divisioni CIEM IVb, c: 130 mm Divisioni CIEM IV b, c a sud di 56° nord: 130 mm, eccetto la zona così limitata: punto sulla costa dell'Inghilterra situato a 53° 28' 22'' di latitudine nord, 0° 09' 24'' di longitudine est, retta da lì tracciata fino a 53° 28' 22'' di latitudine nord, 0° 22' 24'' di longitudine est, limite delle 6 miglia del Regno Unito e retta tracciata dal punto a 51° 54' 06'' di latitudine nord, 1° 30' 30'' di longitudine est fino al punto sulla costa dell'Inghilterra situato a 51° 55' 48'' di latitudine nord, 1° 17' 00'' di longitudine est, dove la taglia minima di sbarco è di 115 mm Divisioni CIEM VIId, e, f: 140 mm Regione 3: 130 mm |
Pettine maggiore (Pecten maximus) |
Intera zona, eccetto CIEM VIIa a nord di 52°30'N e CIEM VIId: 100 mm (1) |
Divisione CIEM VIIa a nord di 52°30'N e CIEM VIId: 110 mm (1) |
|
[1] Lunghezza totale (lunghezza del carapace). [2] 30 cm esclusivamente per la trasformazione industriale. [3] Con effetto dal 1° gennaio 2002 si applica una lunghezza del carapace di 87 mm. [4] E' vietato sbarcare più del 15%, calcolato in unità, di pesce spada di peso inferiore a 25 kg o di lunghezza inferiore a 125 cm. [5] Tuttavia, il disposto dell'articolo 19, paragrafo 1, non si applica al pesce di peso compreso tra 3,2 e 6,4 kg catturato accidentalmente, fino ad una percentuale del 15% calcolata in unità. [6] Non si applica alcuna taglia minima al suro (Trachurus picturatus) catturato nelle acque contigue alle isole Azzorre e poste sotto la sovranità o la giurisdizione del Portogallo. |
Testo modificato da rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 27 novembre 1998, n. L 318
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
ALLEGATO XII bis
(introdotto dall'allegato del Reg. (UE) n. 227/2013 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)
Dimensioni minime per la regione 9
Specie |
Dimensioni minime di riferimento per la conservazione: regione 9 |
Rombo chiodato (Psetta maxima) |
45 cm |
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
ALLEGATO XIV
(integrato dall'allegato del Reg. (UE) n. 227/2013)
DENOMINAZIONI VOLGARI E SCIENTIFICHE DI TALUNI ORGANISMI MARINI
DENOMINAZIONE COMUNE |
NOME SCIENTIFICO |
Abramidi |
Bramidae, Berycidae |
Acciuga |
Engraulis encrasicolus |
Aguglia |
Belone spp. |
Alacce |
Sardinella spp. |
Anguilla |
Anguilla anguilla |
Aragosta |
Palinurus spp. |
Argentina |
Argentinidae |
Aringa |
Clupea harengus |
Astice |
Homarus gammarus |
Boga |
Boops boops |
Branzino |
Dicentrarchus labrax |
Buccino |
Buccinum undatum |
Busbana norvegese |
Trisopterus esmarkii |
Busbana |
Trisopterus spp. |
Calamaro |
Loliginidae, Ommastrephidae, Alloteuthis spp. |
Cannolicchio curvo |
Ensis spp., Pharus legumen |
Capone |
Triglidae |
Capone gorno |
Eutrigla gurnardus |
Cappa verrucosa |
Venus verrucosa |
Cappellano |
Trisopterus minutus |
Cefalo |
Mugilidae |
Cepola |
Cepolidae |
Cicerello |
Ammodytidae |
Ciclottero |
Cyclopterus lumpus |
Donzella |
Coris julis |
Eglefino |
Melanogrammus aeglefinus |
Galateidi |
Galatheidae |
Gamberello boreale |
Pandalus borealis |
Gamberetto |
Crangon spp. |
Gamberetto |
Aristaeomorpha foliacea |
Gamberetto |
Pandalus spp. |
Gamberetto |
Palaemon spp. |
Gamberetto |
Pandalus montagui |
Gamberetto |
Penaeus spp. |
Gamberetto |
Palaemon adspersus |
Gambero rosso chiaro |
Aristeus antennatus |
Gambero rosa mediterraneo |
Parapenaeus longirostris |
Gastropodi |
Gastropodi |
Gattuccio |
Scyliorhinidae |
Grancevola |
Maja squinado |
Granchio d'arena |
Polybius henslowi |
Granchio di mare |
Cancer pagurus |
Grongo |
Conger conger |
Lampreda |
Petromyzonidae |
Latterino |
Atherina spp., Osmerus spp. |
Limanda |
Limanda limanda |
Linguattula |
Citharus linguatula |
Melù |
Micromesistius poutassou |
Mennola |
Centracanthidae |
Merlano |
Merlangius merlangus |
Merluzzo carbonaro |
Pollachius virens |
Merluzzo francese |
Trisopterus luscus |
Merluzzo giallo |
Pollachius pollachius |
Merluzzo bianco |
Gadus morhua |
Mollusco bivalve |
Bivalvia |
Molva |
Molva molva |
Molva azzurra |
Molva dipterygia |
Moride |
Mora moro |
Musdea bianca |
Phycis blennoides |
Musdee |
Phycis spp. |
Myxinidiae |
Myxinidae |
Nasello |
Merluccius merluccius |
Pannocchia |
Squilla mantis |
Passera cinoglossa |
Glyptocephalus cynoglossus |
Passera |
Pleuronectes platessa |
Passera pianuzza |
Platichthys flesus |
Pesce fico |
Gadus argenteus |
Pesce sciabola |
Trichiuridae |
Pesce spada |
Xiphias gladius |
Pesce San Pietro |
Zeus faber |
Pesce sorcio |
Malacocephalus spp., Nezumia spp., Trachyrhynchus spp. |
Pesce tamburo |
Capros aper |
Pettine maggiore |
Pecten maximus |
Pettine vario |
Chlamys varia |
Pettine |
Chlamys opercularis |
Pleuronettidi |
Pleuronectidae |
Polpo |
Octopus vulgaris, Eledone cirrosa |
Rana pescatrice |
Lophiidae |
Razza |
Rajidae |
Rombo chiodato |
Psetta maxima |
Rombo giallo |
Lepidorhombus spp. |
Rombo liscio |
Scophthalmus rhombus |
Salmone |
Salmo salar |
Salmonidi |
Salmonidae |
Sardina |
Sardina pilchardus |
Scampo |
Nephrops norvegicus |
Scorfano |
Sebastes spp. |
Scorpenidi |
Scorpaenidae |
Seppia |
Sepia officinalis, Sepia spp. |
Sgombro |
Scomber spp., Scomber scombrus |
Sogliola |
Solea vulgaris |
Sogliola limanda |
Microstomus kitt |
Sogliola fasciata |
Dicologoglossa cuneata |
Sogliola occhiuta |
Microchirus ocellatus |
Sogliola variegata |
Microchirus variegatus |
Sparidi |
Sparidae |
Sperlano |
Osmerus |
Spigola |
Dicentrarchus labrax |
Spinarolo |
Squalus acanthias |
Spisula |
Spisula solidissima |
Spratto |
Sprattus sprattus |
Suro |
Trachurus spp. |
Tellina |
Donax spp. |
Tonnetto striato |
Katsuwonus pelamis |
Tonno albacora |
Thunnus albacares |
Tonno obeso |
Thunnus obesus |
Tonno |
Auxis spp., Euthynnus spp., Katsuwonus spp., Thunnus spp. |
Tonno rosso |
Thunnus thynnus |
Tordo marvizzo |
Labridae |
Tracina |
Trachinidae |
Triglia |
Mullidae |
Trota di mare |
Salmo trutta |
Vongola |
Venerupis pullastra |
Vongola dura |
Mercenaria mercenaria |
Vongola verace |
Ruditapes decussatus |
Vongola verace |
Ruditapes philipinarum |
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
ALLEGATO XIV bis
(introdotto dall'allegato del Reg. (UE) n. 227/2013)
CARATTERISTICHE DELLA GRIGLIA DI SELEZIONE
1. La griglia di selezione delle specie è fissata alle reti da traino con sacco a maglie quadrate la cui apertura di maglia è pari o superiore a 70 millimetri e inferiore a 90 millimetri. La lunghezza minima del sacco è di 8 metri. E' vietato utilizzare reti da traino con più di 100 maglie quadrate su qualsiasi circonferenza del sacco ad eccezione della giuntura o delle ralinghe. Il sacco a maglie quadrate è richiesto soltanto nello Skagerrak e nel Kattegat.
2. La griglia è rettangolare. Le sbarre della griglia sono parallele al suo asse longitudinale. Lo spazio tra le sbarre della griglia non supera i 35 millimetri. E' consentito utilizzare una o più cerniere per facilitarne l'avvolgimento sul tamburo.
3. La griglia viene montata diagonalmente nella rete da traino, rivolta verso l'alto e all'indietro, in un qualsiasi punto tra l'imboccatura del sacco e l'estremità anteriore della sezione cilindrica. Tutti i lati della griglia sono fissati alla rete da traino.
4. Nel pannello superiore della rete, a contatto diretto con il bordo superiore della griglia, si trova un varco, libero da ostacoli, per l'uscita dei pesci. L'apertura del varco presenta la stessa larghezza, nel lato posteriore, di quella della griglia e si restringe fino a formare una punta nella parte anteriore, lungo i lati di maglia, su entrambi i lati della griglia.
5. E' consentito fissare un imbuto davanti alla griglia allo scopo di incanalare i pesci verso il letto della rete e verso la griglia. La dimensione minima delle maglie dell'imbuto è di 70 millimetri. L'apertura verticale minima dell'imbuto di incanalamento verso la griglia è di 15 centimetri. La larghezza dell'imbuto di incanalamento verso la griglia corrisponde alla larghezza della griglia stessa.
Schema di una rete da traino selettiva per taglia e per specie. All'entrata, i pesci sono diretti verso il letto della rete e verso la griglia per mezzo di un imbuto di incanalamento. I pesci più grandi sono quindi condotti fuori dalla rete tramite la griglia, mentre i pesci più piccoli e gli scampi passano attraverso la griglia ed entrano nel sacco. Il sacco a maglie quadrate consente la fuga ai pesci piccoli e agli scampi di taglia inferiore a quella autorizzata. Il sacco a maglie quadrate riportato nello schema è richiesto soltanto nello Skagerrak e nel Kattegat.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
ALLEGATO XIV ter
(introdotto dall'allegato del Reg. (UE) n. 227/2013)
CONDIZIONI DI UTILIZZO DI DETERMINATI ATTREZZI DA TRAINO AUTORIZZATI NEL GOLFO DI GUASCOGNA
1. Caratteristiche del pannello superiore a maglie quadrate
Il pannello consiste in una pezza di rete rettangolare. Esso è unico. Il pannello non è in alcun modo ostruito con dispositivi interni o esterni.
2. Collocazione del pannello
Il pannello è inserito al centro del pannello superiore della rete, all'estremità posteriore della parte conica della rete da traino, proprio davanti alla parte cilindrica costituita dall'avansacco e dal sacco. Esso termina a non più di 12 maglie di distanza dalla fila di maglie intrecciate a mano situata tra l'avansacco e l'estremità posteriore della parte conica della rete da traino.
3. Dimensioni del pannello
Il pannello ha una lunghezza di almeno 2 metri e una larghezza di almeno 1 metro.
4. Pezza di rete del pannello
Le maglie della finestra presentano un'apertura minima di 100 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari all'asse longitudinale del sacco.
Il filo utilizzato è filo ritorto semplice di spessore non superiore a 4 millimetri.
5. Collocazione del pannello nella pezza di rete con maglie a losanga
E' consentito fissare sui quattro lati del pannello una relinga di diametro non superiore a 12 millimetri. La lunghezza del pannello, tirato, è pari alla lunghezza delle maglie a losanga, tirate, fissate sul lato longitudinale del pannello medesimo.
Il numero di maglie a losanga del pannello superiore della rete fissato sul lato più corto del pannello (vale a dire il lato di un metro che è perpendicolare all'asse longitudinale del sacco) è almeno pari al numero delle maglie a losanga fissate sul lato longitudinale del pannello diviso per 0,7.
6. L'inserimento del pannello nella rete da traino è di seguito illustrato.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
ALLEGATO XIV quater
(introdotto dall'allegato del Reg. (UE) n. 227/2013)
PANNELLO A MAGLIE QUADRATE PER I PESCHERECCI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 15 METRI
1. Caratteristiche del pannello superiore a maglie quadrate
Il pannello consiste in una pezza di rete rettangolare. Il filo utilizzato è filo ritorto semplice. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati del pannello le maglie presentano un taglio obliquo. Le dimensioni delle maglie sono pari o superiori a 120 millimetri. Il pannello ha una lunghezza di almeno 3 metri, a meno che sia incorporato in reti trainate da pescherecci di potenza motrice inferiore a 112 kW, nel qual caso ha una lunghezza di almeno 2 metri.
2. Collocazione del pannello
Il pannello è inserito nel pannello superiore del sacco. L'estremità posteriore del pannello si trova a non più di 12 metri dalla sagola di chiusura quale definita all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione, del 6 dicembre 1984, relativo all'attacco di dispositivi alle reti da traino, alle sciabiche danesi e a reti analoghe (*).
3. Collocazione del pannello nella pezza di rete con maglie a losanga
Non ci sono più di due maglie a losanga aperte tra il lato longitudinale del pannello e la relinga adiacente.
La lunghezza del pannello, tirato, è pari alla lunghezza delle maglie a losanga, tirate, fissate sul lato longitudinale del pannello medesimo. Il rapporto di intreccio tra le maglie a losanga del pannello superiore del sacco e il lato più corto del pannello è di tre maglie a losanga e una maglia quadrata quando le maglie del sacco sono di dimensione pari a 80 millimetri e di due maglie a losanga e una maglia quadrata quando le maglie del sacco sono di dimensione pari a 120 millimetri, salvo per i bordi del pannello su entrambi i lati.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
ALLEGATO XIV quinquies
(introdotto dall'allegato del Reg. (UE) n. 227/2013)
PANNELLO A MAGLIE QUADRATE PER I PESCHERECCI DI LUNGHEZZA INFERIORE A 15 METRI
1. Caratteristiche del pannello superiore a maglie quadrate
Il pannello consiste in una pezza di rete rettangolare. Il filo utilizzato è filo ritorto semplice. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati del pannello le maglie presentano un taglio obliquo. Le dimensioni delle maglie sono pari o superiori a 110 millimetri. Il pannello ha una lunghezza di almeno 3 metri, a meno che sia incorporato in reti trainate da pescherecci di potenza motrice inferiore a 112 kW, nel qual caso ha una lunghezza di almeno 2 metri.
2. Collocazione del pannello
Il pannello è inserito nel pannello superiore del sacco. L'estremità posteriore del pannello si trova a non più di 12 metri dalla sagola di chiusura quale definita all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3440/84.
3. Collocazione del pannello nella pezza di rete con maglie a losanga Non ci sono più di due maglie a losanga aperte tra il lato longitudinale del pannello e la relinga adiacente. La lunghezza del pannello, tirato, è pari alla lunghezza delle maglie a losanga, tirate, fissate sul lato longitudinale del pannello medesimo. Il rapporto di intreccio tra le maglie a losanga del pannello superiore del sacco e il lato più corto del pannello è di due maglie a losanga e una maglia quadrata, salvo per i bordi del pannello su entrambi i lati.
_____________________
(*) GU L 318 del 7.12.1984.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/1241.
ALLEGATO XV
TABELLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 894/97 |
Regolamento attuale |
Articolo 1 |
Articolo 1 e articolo 2 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 4 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 10 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 5 |
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 14 e articolo 15 |
Articolo 2, paragrafo 5 |
- |
Articolo 2, paragrafo 6, primo comma |
Articolo 5, paragrafo 1 e 12, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 6, secondo comma |
Articolo 5, paragrafo 6 |
Articolo 2, paragrafo 7 |
- |
Articolo 2, paragrafo 8 |
- |
Articolo 2, paragrafo 9, primo comma |
Articolo 6 |
Articolo 2, paragrafo 9, secondo comma |
Articolo 7 |
Articolo 2, paragrafo 9, terzo comma |
Articolo 3, lettera d) |
Articolo 2, paragrafo 10, primo comma, lettere a), b) e c) |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 10, primo comma, lettera d) |
Articolo 3, lettere g) e h) |
Articolo 2, paragrafo 10, primo comma, lettera e) |
Articolo 13 |
Articolo 2, paragrafo 10, secondo comma |
Articolo 48 |
Articolo 3 |
Articolo 48 |
Articolo 4 |
Articolo 16 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 17 e articolo 18, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Allegato XIII |
Articolo 5, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, lettera a) |
Articolo 19, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), primo e secondo trattino |
Articolo 19, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), terzo trattino |
Articolo 35 |
Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, lettera c) |
Articolo 19, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma |
Articolo 19, paragrafo 2, lettera a), terza frase |
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 18, paragrafo 3, e paragrafo 4 |
Articolo 5, paragrafo 5 |
- |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 26 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 36 |
Articolo 7 |
Articolo 20 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
- |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 21 |
Articolo 9 |
Articolo 22 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
- |
Articolo 10, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 30, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 39 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 29 |
Articolo 10, paragrafo 4 |
Articolo 34, paragrafo 1, 2 e 3 |
Articolo 10, paragrafo 5 |
Articolo 34, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 6 |
Articolo 29, paragrafo 6, e articolo 34, paragrafo 5 |
Articolo 10, paragrafo 7 |
- |
Articolo 10, paragrafo 8 |
- |
Articolo 10, paragrafo 9 |
Articolo 37 |
Articolo 10, paragrafo 10 |
Articolo 23 |
Articolo 10, paragrafo 11 |
Articolo 28, paragrafo 2, articolo 29, paragrafo 5, articolo 30, paragrafo 2, secondo comma, articolo 30 paragrafo 3, articolo 34, paragrafo 5, e articolo 40 |
Articolo 10, paragrafo 12, primo comma |
Articolo 31 |
Articolo 10, paragrafo 12, secondo comma |
Articolo 41 |
Articolo 10, paragrafo 13 |
- |
Articolo 10, paragrafo 14 |
Articolo 30, paragrafo 1, ultima frase |
Articolo 10, paragrafo 15 |
Articolo 28, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 16 |
Articolo 32 |
Articolo 10, paragrafo 17 |
Articolo 33 |
Articolo 10, paragrafo 18 |
Articolo 38 |
Articolo 10, paragrafo 19 |
Articolo 24, paragrafo 1 |
Articolo 11 |
- |
Articolo 12 |
Articolo 24, paragrafo 2 |
Articolo 13 |
Articolo 42 |
Articolo 14 |
Articolo 43 |
Articolo 15 |
Articolo 44 |
Articolo 16 |
Articolo 45 |
Articolo 17 |
Articolo 46 |
Articolo 18 |
Articolo 48 |
Articolo 19 |
Articolo 49 |
Articolo 20 |
Articolo 50 |
Allegato I |
Allegati I, II, III, IV e V |
Allegato II |
Allegato XII |
Allegato III |
Allegato XII |
Allegato IV |
Allegato XIII |
Allegato V |
Allegato VI |
Allegato VI |
Allegato VII |
Allegato VII |
Allegato XV |