
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 100
G.U.R.I. 16 aprile 1998, n. 88
Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
TESTO COORDINATO (al D.L.vo 5 agosto 2024, n. 108)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, recante norme in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale si stabilisce che, per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
EMANA
il seguente regolamento:
Dichiarazioni e versamenti periodici
(modificato e integrato dall'art. 2 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, integrato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, modificato e integrato dall'art. 9, comma 1, del D.L.vo 8 gennaio 2024, n. 1 e integrato dall'art. 2, comma 2, del D.L.vo 5 agosto 2024, n. 108)
1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.
1-ter. Resta ferma la possibilità per gli aventi diritto di presentare istanza di rimborso infrannuale.
[2. A decorrere dal periodo d'imposta 1999, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate ai sensi del comma 1 sono indicati, unitamente agli altri elementi richiesti, in apposito modello di dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale dichiarazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica i contribuenti non soggetti per l'anno in corso all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA o di effettuazione delle liquidazioni periodiche, semprechè nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero, nonchè i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le persone fisiche presentano la dichiarazione semprechè abbiano realizzato nell'anno precedente un volume d'affari superiore a cinquanta milioni di lire.](comma abrogato (1)
[2-bis. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, il contribuente presenta una sola dichiarazione riepilogativa per ciascun periodo. In caso di liquidazioni periodiche separate concernenti periodi mensili e trimestrali, effettuate contestualmente entro il termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni mensili, il contribuente presenta una sola dichiarazione contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni effettuate.] (comma abrogato (1)
[2-ter. I contribuenti presentano la dichiarazione di cui al comma 2 entro l'ultimo giorno del mese nel quale vanno eseguite le liquidazioni periodiche di cui ai commi 1 e 5. La predetta dichiarazione è presentata per il tramite della Poste italiane S.p.a. o di una banca, convenzionate. I soggetti indicati all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, trasmettono la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione.] (comma abrogato (1)
3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata, può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.
4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [, e annota sul registro gli estremi della relativa attestazione] (parole soppresse) (2). Se l'importo dovuto non supera il limite di euro 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. [La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata, anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito, entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta.] (periodo soppresso) .Il versamento relativo al mese di dicembre è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo. (3)
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33, 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento ai termini.
Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. b), del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.
Parole soppresse dall'art. 11, comma 1, lett. c), del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.
Periodo soppresso dall'art. 2, comma 4, del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
Abrogazioni
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il primo e il secondo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I riferimenti alle disposizioni indicate nel comma 1, contenuti in ogni altro atto normativo, si intendono fatti all'articolo 1 del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 marzo 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
VISCO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 6