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ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 marzo 1998

G.U.R.S. 5 maggio 1998, n. 22

Modalità relative allo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

L'ASSESSORE

PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, avente per oggetto: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale";

Visto, in particolare, l'art. 28 della citata legge regionale n. 33/97 che stabilisce, tra l'altro, che per il primo rilascio della licenza di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca è necessario conseguire l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi alla commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio e che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, nel rispetto di quanto prescritto al successivo art. 29, stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami medesimi;

Visto l'art. 29 della più volte citata legge regionale n. 33/97, che prevede l'istituzione presso ogni Ripartizione faunistico-venatoria di una commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, fissandone la composizione e regolamentandone il funzionamento, e nel contempo dispone la pubblicità nello svolgimento degli esami prescrivendo l'affissione del calendario delle sedute di esami presso le Ripartizioni faunistico-venatorie almeno 15 giorni prima dell'inizio degli esami;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 210 del 23 maggio 1994, con la quale viene fissato in tre il numero massimo delle sedute mensili di organi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale aumentabili fino a 5 in caso di documentata necessità e per periodi determinati;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Sono ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio tutti i candidati che abbiano presentato alla Ripartizione faunistico-venatoria della provincia di residenza la seguente documentazione in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo:

1) domanda recante cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza e residenza, con la quale si chiede di essere ammessi all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio con la sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 a meno che non venga apposta in presenza del dipendente addetto alla Ripartizione faunistico-venatoria;

2) congedo militare o foglio matricolare (in originale o copia autenticata) se il candidato ha prestato il servizio militare presso le Forze armate dello Stato, ovvero certificato rilasciato dal tiro a segno nazionale, ai sensi dell'art. 62, lettera "d", del regolamento per l'esecuzione del testo unico di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 se il candidato non ha prestato servizio presso le Forze armate dello Stato.

I candidati che prestano servizio in corpi militari dello Stato o di polizia possono presentare un attestato di servizio.

Art. 2

I candidati devono sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio dinanzi alla commissione costituita ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 presso la Ripartizione faunistico-venatoria della provincia di residenza.

Il calendario delle sedute di esami, il cui svolgimento è pubblico, dovrà essere reso noto con cadenza trimestrale mediante affissione all'albo della Ripartizione faunistico-venatoria almeno 15 giorni prima dell'inizio degli esami.

Il numero delle sedute è fissato in tre sedute mensili.

Nell'ipotesi di elevato numero di istanze, i dirigenti preposti alle Ripartizioni faunistico-venatorie sono autorizzati ad aumentare il numero delle sedute fino a 5 sedute mensili, fermo restando che, in ogni caso, il numero delle sedute non potrà mai superare nel corso dell'anno il numero di 42 sedute annuali.

Il numero di candidati che verranno ammessi in ciascuna seduta di esami sarà determinato in relazione alle domande pervenute alla competente Ripartizione faunistico-venatoria e, comunque, non potrà essere inferiore a dieci o superiore a venti candidati da esaminare in ciascuna seduta.

I candidati devono essere invitati a sostenere l'esame nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione o di perfezionamento della domanda, tenuto conto che il candidato invitato e non presentatosi per giustificato motivo può essere ammesso, su domanda, a sostenere l'esame di abilitazione non oltre il mese successivo alla data di presentazione della nuova domanda.

I candidati devono presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento in mancanza del quale non possono sostenere gli esami.

Art. 3

La commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio ha il compito di accertare l'idoneità del candidato a praticare l'esercizio venatorio con consapevolezza, correttezza e senso di responsabilità nel rispetto della legislazione vigente in materia e delle norme particolari contenute di volta in volta nel calendario venatorio.

La commissione dovrà nel corso dell'esame accertare, altresì, che il candidato sia in possesso dei necessari requisiti psico-attitudinali e di adeguata coscienza civica e naturalistica.

L'esame dovrà riguardare nozioni delle seguenti materie il cui programma è riportato nell'allegato A, parte integrante del presente decreto:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola, con particolare riferimento al territorio siciliano;

e) norme di pronto soccorso;

f) cinologia.

Durante lo svolgimento dell'esame al candidato devono essere presentate per il riconoscimento preparazioni tassidermiche, illustrazioni, tavole, tabelle, diapositive delle specie cacciabili e possono essere presentate armi e munizioni da caccia ed altro materiale didattico. Il candidato deve dimostrare di sapere utilizzare il tesserino regionale.

Art. 4

L'esito dell'esame è dato dalla media dei voti assegnati in ciascuna materia.

Per superare la prova d'esame occorre che il candidato abbia conseguito, in ciascuna materia, una valutazione non inferiore a 6/10.

Per ogni seduta di esami viene redatto verbale che deve indicare i dati dei singoli candidati, gli estremi del documento di riconoscimento, il voto conseguito in ciascuna materia dai singoli candidati ed il giudizio finale di "abilitato" o "respinto".

Il giudizio della commissione di esami è inappellabile.

Al candidato abilitato viene rilasciata dal dirigente preposto alla Ripartizione faunistico-venatoria certificazione del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 18 marzo 1998.

CUFFARO

Allegato A

1) Legislazione venatoria

Finalità della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Definizione della fauna selvatica e suo stato giuridico; detenzione di fauna.

Organizzazione tecnico amministrativa regionale nel settore faunistico-venatorio.

Pianificazione e gestione del territorio ai fini faunistici; zone di "protezione" della fauna; gestione privata della caccia; gestione programmata della caccia.

Esercizio dell'attività venatoria e calendario venatorio.

Forme di caccia e particolari modalità di caccia.

Periodi di attività venatoria.

Luoghi di caccia.

Mezzi di caccia consentiti e mezzi vietati.

Uso degli animali ausiliari.

Documenti del cacciatore: licenza di caccia, assicurazioni obbligatorie; tesserino regionale; tasse di concessione governativa statale e regionale.

Divieti.

Sanzioni.

Vigilanza venatoria.

2) Zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili

Fauna omeoterma (mammiferi ed uccelli).

Fauna stanziale e fauna migratoria.

Fauna particolarmente protetta e fauna protetta.

Animali che costituiscono selvaggina ed animali che sono esclusi dal novero di selvaggina.

Fauna autoctona e fauna alloctona, fauna di allevamento.

Fauna inanellata e comunque contrassegnata.

Correlazioni tra fauna ed ambiente.

Equilibrio biologico.

Rotte di migrazione.

Riconoscimento di mammiferi ed uccelli oggetto di caccia.

3) Armi e munizioni da caccia e relativa legislazione

Armi e munizioni consentite per la caccia.

Detenzione, custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi e munizioni da caccia.

Tiro con armi da caccia ed azione sul selvatico.

Misure di sicurezza da osservare nel maneggio e nell'uso delle armi e munizioni da caccia.

4) Tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola, con particolare riferimento al territorio siciliano

Concetto di equilibrio della natura.

Ecosistemi, habitats, biotipi, zone umide.

Danni all'ambiente.

Prevenzione, lotta agli incendi.

Istituti rivolti alla tutela dell'ambiente e della fauna: oasi di rifugio, zone di ripopolamento e cattura, centri di recupero e di primo soccorso, parchi e riserve naturali, demanio forestale.

Rapporto tra agricoltura e caccia, indennizzi agli agricoltori.

Terreni in attualità di coltivazione, fondi chiusi, fondi sottratti all'esercizio venatorio.

Ripopolamento della fauna: istituti e modalità per la sua realizzazione.

5) Norme di pronto soccorso

Fratture, distorsioni e lussazioni.

Ferite in generale e ferite da armi da fuoco.

Lesioni da freddo, ipertermia e colpo di calore.

Morsicature e punture (api, vespe, calabroni e formiche), morsi velenosi (serpenti velenosi in Italia ed in Sicilia in particolare).

Epistassi.

Sincope da sforzo fisico.

Corpi estranei nell'occhio e nell'orecchio.

Traumi ai tendini ed ai tessuti molli.

Nozioni generali di pronto intervento con eventuale trasporto dell'infortunato.

6) Cinologia

Razze da ferma.

Razze da seguita.

Razze da cerca.

Razze da tana.

Cani da caccia.

Marchiatura di riconoscimento ed iscrizione sui libri genealogici.

Adempimenti sanitari.

Allevamento ed addestramento.

Gare e prove attitudinali.

Zone cinologiche e regolamento cinologico.

Norme in materia di responsabilità del proprietario.