
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 14 marzo 1998
G.U.R.I. 2 aprile 1998, n. 77
Determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.
TESTO COORDINATO (al D.M. Economia e Finanze 7 aprile 2021)
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel quale è previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap;
Considerato che occorre provvedere;
Decreta:
1. Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del 4 per cento.
(modificato e integrato dall'art. 1 del D.M. Economia e Finanze 7 aprile 2021)
1. Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.
2. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell'acquisto, producono copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.
2-bis. I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dall'art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all'atto dell'acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale.
3. La documentazione prevista nei commi precedenti, in caso di importazione, è prodotta all'ufficio doganale all'atto della presentazione della dichiarazione di importazione.
Roma, 14 marzo 1998
Il Ministro: VISCO