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ASSESSORATO

DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 31 dicembre 1999, n. 23

G.U.R.S. 4 febbraio 2000, n. 5

I controlli delle Ragionerie centrali, alla luce delle disposizioni normative contenute nell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Alla Presidenza della Regione

Agli Assessorati regionali

Ai gruppi di lavoro della Direzione bilancio e tesoro

Alle Ragionerie centrali

Alla Direzione finanze e credito

All'Azienda delle foreste demaniali

della Regione Siciliana

e, p.c.

Alla Corte dei conti

La disposizione normativa contenuta nell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, prevede notevoli innovazioni in ordine all'attività delle Ragionerie centrali, disponendo che le stesse, a far data dal 1° gennaio 2000, provvederanno alla tenuta delle scritture contabili delle operazioni relative alla gestione delle entrate e delle spese di bilancio ed alla gestione del patrimonio della Regione, nonché al riscontro ed alla registrazione degli atti emanati dalle coesistenti amministrazioni attive, secondo le disposizioni della contabilità generale dello Stato.

Preliminarmente, si reputa opportuno effettuare alcune considerazioni orientative, sulle funzioni e sui procedimenti, intese ad avviare tempestivamente lo studio dell'azione direttamente connessa allo svolgimento dei nuovi compiti, onde contribuire a conseguire la massima coerenza ed uniformità di comportamento degli uffici, anche sulla scorta delle disposizioni impartite e dei chiarimenti emanati, in merito, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza.

Attualmente la normativa statale è regolamentata dall'art. 9 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, che, al comma 1, prevede le norme relative al "controllo" di cui ci si occupa.

In base a tale disposizione normativa "gli uffici centrali del bilancio (1) provvedono alla tenuta delle scritture contabili ed alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi sotto la responsabilità dei dirigenti competenti (2). Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno, i provvedimenti acquistano efficacia. Entro il predetto termine l'ufficio centrale del bilancio può preannunciare all'Amministrazione l'invio di osservazioni circa la legalità della spesa; tali osservazioni, ferma restando l'efficacia degli atti e la facoltà dell'Amministrazione di darvi comunque esecuzione, sono comunicate all'Amministrazione non oltre i successivi dieci giorni. Il dirigente responsabile dispone circa il seguito da dare al provvedimento e ne informa l'ufficio centrale del bilancio".

Fin qui il comma 1 che, connettendosi al superstite comma 1 dell'art. 11 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, regola il procedimento del controllo preventivo di Ragioneria.

Elemento essenziale introdotto dalla norma in esame è il controllo di legalità della spesa, inteso a circoscrivere le verifiche delle Ragionerie centrali ai profili di stretta aderenza degli atti alle leggi che li disciplinano.

Da quanto testé detto si appalesa che in campo regionale, con l'entrata in vigore dell'art. 62 della legge regionale n. 10/99, non troverà più applicazione, a far data dal 1° gennaio 2000, l'art. 8 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19; discendono, allora, da ciò nuove competenze e nuove incombenze per le Ragionerie centrali.

Si delineano, conseguentemente, i seguenti procedimenti del controllo che tengono anche conto delle disposizioni emanate in materia dal predetto Ministero opportunamente adattate all'ordinamento ed alla struttura della Regione Siciliana:

1) Tempi e modalità del procedimento di verifica degli atti delle Amministrazioni

Ricevuto l'atto assunto dall'Amministrazione attiva la Ragioneria centrale è tenuta a procedere alla registrazione dell'impegno nel termine dei 15 giorni previsti dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 367/94.

La stessa norma stabilisce, altresì, che il provvedimento acquista efficacia trascorsi 10 giorni dalla registrazione dell'impegno.

Entro il detto termine di 10 giorni la Ragioneria centrale può preannunciare all'Amministrazione l'invio di osservazioni sulla legalità della spesa.

Tale preannuncio non ha "potere interdittivo" sulla esecutorietà dell'atto in questione, atteso che la norma stessa prevede la facoltà per l'Amministrazione attiva di dare, comunque, esecuzione al provvedimento de quo.

Nei successivi ulteriori 10 giorni, la Ragioneria centrale comunicherà all'Amministrazione attiva le proprie osservazioni.

L'Amministrazione attiva dispone del seguito da dare al provvedimento, dandone formale comunicazione alla Ragioneria centrale.

In relazione al delineato processo, appare opportuno considerare che l'arco temporale massimo di 35 giorni, risultante dalla sommatoria delle fasi della procedura, può variare in relazione al momento (giorno) in cui è operata la registrazione dell'impegno, nonché al termine entro il quale la Ragioneria centrale comunica le proprie osservazioni all'Amministrazione attiva.

2) Casi di rifiuto assoluto della registrazione dell'impegno di spesa

L'impegno di spesa non potrà essere assunto allorquando la spesa ecceda la somma stanziata in bilancio o sia da imputare a capitolo diverso o sia riferibile ai residui anziché alla competenza o viceversa; nonché se disposto in difformità al dettato normativo contenuto nell'art. 11 della legge regionale n. 47/77, così come modificato dall'art. 64 della legge regionale n. 10/99.

In tali ipotesi la Ragioneria centrale dovrà restituire all'Amministrazione attiva l'atto in questione, con l'indicazione delle ragioni che hanno impedito la registrazione dell'impegno.

3) Adempimenti di Ragioneria sugli atti assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti (art. 2 decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200). Efficacia dei relativi atti

Nell'ordinamento giuridico della Regione Siciliana gli atti soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti sono disciplinati dal decreto legislativo n. 200/99, cui si rinvia.

Al riguardo si ritiene utile evidenziare che alla registrazione dell'impegno ed alla verifica della legalità o meno dell'atto, non segue la facoltà dell'Amministrazione di dare esecuzione allo stesso, stante che tali atti divengono efficaci, e perciò eseguibili, solo dopo il positivo esplicarsi del controllo della Corte dei conti, controllo per il quale sono statuiti termini precisi ed inderogabili.

Sugli atti della specie la Ragioneria centrale, nell'esercizio della propria attività, dovrà conformarsi ai tempi ed alla verifica di legalità, così come già indicato per il nuovo modello di riscontro.

4) Finalità della verifica delle Ragionerie centrali

Il modello di verifica degli atti delle Amministrazioni introduce modalità di esercizio della verifica medesima, assolutamente innovative.

La funzione di riscontro, ora attribuita, oltre che per i fini del riscontro contabile (registrazione dell'impegno), attiene, come si è detto, solo alla legalità dell'atto, da esercitarsi mediante avviso all'Amministrazione in concomitanza all'esame dei documenti effettuato ai fini della registrazione dell'impegno.

La funzione di verifica delle Ragionerie centrali, da configurarsi come un vero e proprio sistema di "auditing", assume conseguentemente connotazioni di tipo collaborativo nei confronti dell'Amministrazione attiva.

Il riferimento alla "legalità della spesa" circoscrive la verifica delle Ragionerie centrali a profili di "stretta aderenza degli atti alle leggi che li disciplinano" escludendo ogni apprezzamento dell'interesse pubblico perseguito, ovvero ogni sindacato sulla scelta adottata dall'Amministrazione.

In tal modo si realizza appieno il principio costituzionale della correttezza dell'azione amministrativa, nella quale, in uno a quelli della buona amministrazione e dell'imparzialità, emerge quello della "legalità" per effetto del quale alla Pubblica Amministrazione non spetta alcuna posizione di potere o di favore, se non conferiti in modo esplicito dalla legge.

Per l'aspetto formale l'intervento di "auditing" delle Ragionerie centrali potrà sfociare in misure commendatorie quali (si consiglia di...) o conformative (...è conforme alla legge che...).

In buona sostanza l'atto potrà essere valutato conforme alla legge, difforme ad essa, ovvero conforme o difforme in misura parziale e l'intervento delle Ragionerie centrali potrà essere integrato dell'eventuale proposta delle misure da adottare per ricondurre l'atto alla conformità della legge e, quindi, alla legalità.

Ove l'Amministrazione comunichi alle Ragionerie centrali la volontà di dare ugualmente esecuzione ad un provvedimento oggetto di osservazione di non legalità e da questa derivi danno all'erario regionale, effettivo e quantificabile anche se solo in via presuntiva, si ritiene che debba attivarsi il procedimento di denuncia alla procura della Corte dei conti del quale deve essere data contestuale comunicazione all'Amministrazione attiva.

5) Formalità dell'azione di verifica delle Ragionerie centrali

Nel rispetto dei termini delineati dal procedimento di riscontro ed in caso di verifica, le Ragionerie centrali potranno apporre sull'atto la dizione: "Impegno registrato al n.............. Il Direttore", e sul titolo: "Per l'esecuzione: il Direttore".

Ove, invece, vi fossero osservazioni di legalità la Ragioneria centrale segnalerà dette osservazioni entro 10 giorni dalla registrazione dell'impegno (registrazione che deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento) che dovrà, però, poi, formalizzare entro i 10 giorni successivi all'invio della segnalazione delle osservazioni medesime.

Sull'atto potrà apporsi la dizione "Impegno registrato al n..................... seguono osservazioni. Il Direttore".

In proposito, poiché la norma prevede che l'Amministrazione attiva dispone circa il seguito da dare al provvedimento e ne informa la Ragioneria centrale, senza indicare in quale termine temporale, deve reputarsi che, ordinariamente, questa attenderà di conoscere le osservazioni che le sono state segnalate ed allora l'esecutività dell'atto non avrà luogo se non dopo che siano trascorsi i 35 giorni complessivi, ovvero nel minor tempo che le Ragionerie centrali avessero utilizzato per formularle.

Ciò salvo che l'Amministrazione attiva, senza attendere di conoscere le osservazioni, disponga il seguito - sotto la propria responsabilità - anche il primo giorno successivo alla scadenza del 25° giorno a far data da quello in cui l'atto è pervenuto alle Ragionerie centrali.

6) Tipologia di atti per i quali permane l'obbligo di invio alla Ragioneria centrale

Alla luce del nuovo modello di verifica (3) si ritiene che gli atti prodotti dalle Amministrazioni attive e dai quali non discenda direttamente o in via mediata un obbligo di pagare, non siano da assoggettare all'esame delle Ragionerie centrali.

In buona sostanza, ci si riferisce a taluni atti che, precedentemente alla riforma del controllo, pervenivano alla Ragioneria centrale per l'acquisizione del cosiddetto "visto semplice".

Si citano, a mero titolo esemplificativo, quelli attinenti alle assenze del personale non comportanti riduzione del trattamento fondamentale, alle aspettative e distacchi sindacali, ai regolamenti amministrativi e contabili destinati agli enti ed associazioni vigilate, alle nomine degli organi di gestione e controllo degli stessi enti ed associazioni, alle decisioni dei ricorsi, al trasferimento del personale tra uffici della stessa Amministrazione, alla nomina di componenti di commissioni e comitati, non comportanti oneri.

Tale previsione normativa riflette, sostanzialmente, la volontà del legislatore tendente ad ottenere lo snellimento e la semplificazione delle procedure amministrative (4).

Ne discende, di contro, che tutti gli atti ed i provvedimenti delle Amministrazioni attive, comportanti oneri finanziari a carico del bilancio regionale, indipendentemente dalla formale registrazione dell'impegno, sono soggetti alla verifica di legalità della competente Ragioneria centrale.

Si pensi ai decreti di approvazione di contratti disgiunti dal provvedimento d'impegno della relativa spesa, agli atti aggiuntivi ovvero di varianti comportanti maggiori oneri, ai provvedimenti di nomina di commissioni e comitati comportanti oneri per l'Amministrazione, di esperti, di stipula di mutui, di costituzione, progressione e ricostituzione di carriera, di costituzione e variazione di posizioni pensionistiche, di assunzione di personale, di applicazione del contratto di lavoro (attribuzione nuovo trattamento economico), di attribuzione di funzioni dirigenziali, di passaggio da tempo pieno a "part-time" e viceversa.

Per quanto attiene, invece, agli atti di programmazione questi rimangono disciplinati dall'art. 11 della legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977, così come modificato dall'art. 64 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999 ed il cui contenuto normativo è già stato trattato nell'alveo della circolare n. 16 del 10 agosto 1999 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, al punto n. 8, cui si rinvia per una maggiore intelligenza della fattispecie che ne occupa.

7) Ordinazione e liquidazione della spesa

Per quanto attiene alle fasi di ordinazione e di liquidazione della spesa la Ragioneria centrale, ai sensi del 3° comma dell'art. 55 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, tuttora vigente, verifica la documentazione e procede alla liquidazione della spesa accertando che la stessa sia correttamente imputata al conto della competenza o a quello dei residui e che vi sia la correlata disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio di che trattasi.

Va rimarcato che in tali momenti il riscontro delle Ragionerie centrali non può prescindere dal rilevare la conformità del titolo di spesa al preesistente atto di impegno e si estrinseca ulteriormente come accertamento della regolarità e della legalità sia della documentazione prodotta che della eseguita liquidazione (art. 277 del regolamento di contabilità).

Non appare, infine, ultroneo ricordare che la normativa che disciplina la medesima materia, di cui ci si è fin qui occupati, resta immutata per le seguenti fattispecie:

a) presentazione dei conti giudiziali;

b) rendicontazione;

c) presentazione dei bilanci consuntivi o dei rendiconti relativi alle gestioni fuori bilancio;

d) verifiche ai cassieri ed ai consegnatari;

e) verifiche di cassa alle gestioni dei funzionari delegati.

Alla presente circolare si allegano:

1) quadro sintetico della normativa collegata all'art. 62 della legge regionale n. 10/99;

2) formulario applicativo.

Si confida nella scrupolosa osservazione delle disposizioni contenute nella presente circolare.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e inserita nel sito Internet ufficiale della Regione Siciliana e potrà inoltre essere inserita nella Banca dati FONS.

L'Assessore: PIRO

(1) Le Ragionerie centrali dello Stato assumono la nuova denominazione di "Uffici centrali del bilancio" giusta disposizione contenuta nel 2° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

(2) Cfr. le modalità previste dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 367 del 20 aprile 1994.

(3) Così come delineato dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 38/98 in combinato disposto con l'art. 11, comma 7, del D.P.R. n. 367/94.

(4) Cfr. artt. 11, 12 e 20 della legge n. 59 del 5 marzo 1997.

Allegato 1

QUADRO SINTETICO DELLA NORMATIVA COLLEGATA

ALL'ART. 62 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/99

1) Attualmente la normativa statale è regolamentata dall'art. 9 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, comma 1.

2) Il comma 1 dell'art. 9 del D.P.R. n. 385 si connette al superstite comma 1 dell'art. 11 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 che regola il procedimento del controllo preventivo di Ragioneria.

3) L'art. 8 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 è da ritenersi superato.

4) L'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 367/94 disciplina il procedimento del controllo preventivo di Ragioneria.

5) L'art. 11 della legge regionale n. 47/77, così come modificato dall'art. 64 della legge regionale n. 10/99, disciplina in ordine all'impegno di spesa.

6) Gli atti da trasmettere alla Corte dei conti sono disciplinati dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200.

7) Con riferimento ai cc.dd. "visti semplici" gli artt. 27 e seguenti del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e negli artt. 168, 169 e 170 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sono tuttora vigenti.

8) Gli artt. 11, 12 e 20 della legge n. 59 del 5 marzo 1997 disciplinano la semplificazione delle procedure amministrative.

9) L'art. 227 del regolamento di contabilità è tuttora vigente.

Allegato 2

FORMULARIO APPLICATIVO

1) Tempi e modalità

a) Registrazione dell'impegno entro 15 giorni.

b) Efficacia del provvedimento 10 giorni dalla registrazione.

c) Preannuncio di osservazione della Ragioneria entro 10 giorni dalla registrazione a);

d) Osservazione della Ragioneria entro 10 giorni dal preannuncio c);

2) Formalità dell'azione di verifica delle Ragionerie centrali

a) Esito positivo: Formula - "Impegno registrato al n. Il Direttore", e sul titolo: "Per l'esecuzione: il Direttore".

b) Preannuncio osservazione: Formula - "Impegno registrato al n............... seguono osservazioni. Il Direttore".

3) Atti non soggetti al riscontro delle Ragionerie centrali

L'atto prodotto dall'Amministrazione attiva e dal quale non discende direttamente o in via mediata un obbligo di pagare non è da assoggettare all'esame della competente Ragioneria centrale.

4) Ordinazione e liquidazione della spesa

Restano valide le modalità disciplinate dall'art. 277 del regolamento di contabilità.