
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 22 ottobre 1999
G.U.R.S. 12 novembre 1999, n. 53
Aggiornamento delle rette da corrispondere ai centri di riabilitazione convenzionati che erogano assistenza sanitaria ai portatori di handicap.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
Visto il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, laddove si autorizza l'Assessore regionale per la sanità ad apportare, in relazione all'aumento del costo della vita, i necessari adeguamenti alla misura delle rette;
Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;
Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 33;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Visto il decreto n. 21843 del 28 marzo 1997, con il quale sono state determinate le rette da corrispondere, per gli anni 1995, 1996 e 1997, ai centri di riabilitazione convenzionati che erogano assistenza sanitaria ai portatori di handicap;
Visto il decreto n. 24467 del 28 gennaio 1998, con il quale sono state rideterminate le rette da corrispondere, per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998;
Considerato che, ai fini del contenimento della spesa pubblica nel settore sanitario e al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria, ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali non possono essere determinati aumenti di rette con decorrenza retroattiva e quindi le rette troveranno applicazione dal 1° gennaio 2000;
Ravvisata l'opportunità di ridefinire la retta da riconoscere ai centri di riabilitazione convenzionati, tenendo conto per gli anni 1997 e 1998 dell'incremento dell'indice ISTAT da calcolare sulle spese generali e per l'anno 1999 adeguare la misura della retta, sulla base del tasso medio di inflazione programmato;
Rilevato che gli incrementi del tasso inflattivo negli anni 1997, 1998 e 1999, secondo l'ISTAT, sono i seguenti:
- anno 1997 + 2,6%;
- anno 1998 + 1,7%;
- anno 1999 + 1,5% tasso inflattivo programmato;
Ritenuto di fissare nella misura del 30% l'integrazione della retta base per i trattamenti ad internato (lire 237.000) per i maggiori oneri derivanti da eventuali incrementi di personale di assistenza e, comunque, riferiti ad assistiti in condizione di particolare gravità. Tale incremento sarà previsto sino al massimo del 25% dei posti letto convenzionati e semprechè i centri di riabilitazione siano in regola con l'iscrizione all'albo regionale di cui alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;
Ritenuto, sulla base dei sopra citati elementi, di determinare la nuova retta che le Aziende unità sanitarie locali corrisponderanno ai centri di riabilitazione convenzionati per le prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge n. 833/78 e delle leggi regionali n. 68/81 e n. 16/86, che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del 15 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 dell'11 aprile 1992, sulla rideterminazione degli standards del personale, e che rispettino il contratto nazionale di lavoro per la categoria, nella misura appresso indicata per le varie tipologie di trattamento riabilitativo e semprechè le prestazioni per singola tipologia siano effettuate nel limite massimo stabilito dalle rispettive convenzioni:
- internato L. 182.300;
- internato per gravi (maggiorazione del 30%) L. 237.000;
- seminternato L. 110.700;
- ambulatoriale ed extramurale (individuale) L. 67.600;
- ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo) L. 23.700;
- domiciliare L. 87.200;
Ritenuto che per quanto non espressamente previsto dal presente decreto restano confermate le disposizioni vigenti;
Decreta:
Di fissare nella misura del 30% l'integrazione della retta base per i trattamenti ad internato per i maggiori oneri derivanti da eventuali incrementi di personale di assistenza e, comunque, riferiti ad assistiti in condizione di particolare gravità. Tale incremento sarà calcolato sino al massimo del 25% dei posti letto convenzionati e semprechè i centri di riabilitazione siano in regola con l'iscrizione all'albo regionale di cui alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16.
La misura della retta che le Aziende unità sanitarie locali corrisponderanno, a carico del proprio bilancio, ai centri di riabilitazione convenzionati per le prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge n. 833/78 e delle leggi regionali n. 68/81 e n. 16/86, che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del 15 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 dell'11 aprile 1992, sulla rideterminazione degli standards del personale, e che rispettino il contratto nazionale di lavoro per la categoria, nella misura appresso indicata per le varie tipologie di trattamento riabilitativo e semprechè le prestazioni per singola tipologia siano effettuate nel limite massimo stabilito dalle rispettive convenzioni:
- internato L. 182.300;
- internato per gravi L. 237.000;
- seminternato L. 110.700;
- ambulatoriale ed extramurale (individuale) L. 67.600;
- ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo) L. 23.700;
- domiciliare L. 87.200.
Che, ai fini del contenimento della spesa pubblica nel settore sanitario e al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria, ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali non possono essere determinati aumenti di rette con decorrenza retroattiva e quindi le rette troveranno applicazione dal 1° gennaio 2000.