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DECRETO PRESIDENZIALE 5 ottobre 1999

G.U.R.S. 3 dicembre 1999, n. 56

Modalità attuativa dell'art. 66 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, in materia di esecuzioni forzate nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici non economici della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

SU PROPOSTA

DELL'ASSESSORE REGIONALE

PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1999;

Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, ed, in particolare, l'art. 66, che dispone l'applicazione, per l'Amministrazione regionale e per gli enti pubblici non economici, delle norme dell'art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di esecuzioni forzate;

Visto il secondo comma del predetto art. 66, che demanda al Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, la determinazione delle relative modalità attuative;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche;

Visto l'art. 15, comma 4, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche;

Visti il decreto 2 aprile 1997 del Ministero del tesoro, che determina le modalità di emissione e le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso per la corresponsione delle somme dovute in applicazione di provvedimenti giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e la circolare 15 ottobre 1997, n. 74 dello stesso Ministero, relativa all'applicazione del citato art. 14 del decreto legislativo n. 669/96;

Ritenuto, pertanto, di uniformarsi alla normativa nazionale in materia di esecuzioni forzate poste in essere contro l'Amministrazione regionale e gli enti pubblici non economici della Regione;

Decreta:

Art. 1

Le Amministrazioni regionali e gli enti pubblici non economici della Regione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, né possono essere posti in essere atti esecutivi.

Art. 2

Nell'ambito delle Amministrazioni regionali i Direttori regionali, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispongono il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto cassiere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Art. 3

Lo speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso viene emesso dalle Amministrazioni regionali in conformità dello schema allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

La causale deve contenere l'indicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo arbitrale avente efficacia esecutiva in relazione al quale viene disposto il pagamento.

Le Amministrazioni regionali, una volta emesso lo speciale ordine di pagamento, lo inviano alla competente Ragioneria centrale informando contestualmente l'Assessorato del bilancio e delle finanze, Direzione bilancio e tesoro, con una lettera contenente l'indicazione dell'importo da pagare, del soggetto beneficiario e della modalità di pagamento. La Ragioneria centrale invia alla predetta Direzione lo speciale ordine di pagamento con una lettera d'accompagnamento in duplice copia recante le predette indicazioni; copia della lettera sarà restituita per ricevuta. Infine sarà cura dell'Assessorato del bilancio e delle finanze trasmettere lo speciale ordine di pagamento all'ufficio di Cassa regionale.

Per l'esecuzione di un provvedimento esecutivo possono essere emessi, ove necessario, più speciali ordini di pagamento.

Art. 4

Le Amministrazioni regionali emittenti lo speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso informano l'Assessorato del bilancio e delle finanze, Direzione bilancio e tesoro, il quale provvede a reintegrare il capitolo interessato a valere sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

L'Amministrazione interessata emette un titolo di spesa intestato "All'ufficio provinciale di Cassa regionale di ............................................. per la sistemazione dello speciale ordine di pagamento" (indicando accuratamente gli estremi dell'importo e del beneficiario).

Tale titolo viene prodotto nella contabilità dell'ufficio di cassa regionale con allegato lo speciale ordine di pagamento relativo.

Art. 5

I funzionari delegati ed i titolari di contabilità speciali allegano ai rispettivi rendiconti la documentazione giudiziale che ha dato luogo all'emissione del titolo di spesa a copertura dello speciale ordine di pagamento.

Art. 6

Gli uffici provinciali di Cassa regionale, in caso di notifica di atti di pignoramento o sequestro contro Amministrazioni regionali o enti pubblici non economici della Regione, effettuano i relativi accantonamenti soltanto nei casi in cui da tali atti esecutivi si desuma che il relativo titolo esecutivo è stato notificato all'Amministrazione esecutata e che questa non ha provveduto al pagamento nel termine dei sessanta giorni di cui all'art. 1.

Art. 7

Nei casi in cui dagli atti esecutivi non possa desumersi quanto indicato nel precedente articolo, l'ufficio di Cassa regionale si astiene dall'eseguire l'accantonamento e nella dichiarazione di terzo fa presente di non aver effettuato alcun accantonamento in quanto dall'atto di pignoramento o sequestro non si desume che il relativo titolo esecutivo è stato notificato all'Amministrazione esecutata e che questa non ha provveduto al pagamento nonostante sia scaduto il termine di sessanta giorni di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 5 ottobre 1999.

CAPODICASA

PIRO

ALLEGATO - [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 3 dicembre 1999, n. 56]