
DECRETO PRESIDENZIALE 4 ottobre 1999, n. 27
G.U.R.S. 17 dicembre 1999, n. 59
Regolamento concernente disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza della Direzione regionale istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";
Udito il parere n. 251 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 16 luglio 1996;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 10 agosto 1999;
Su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
Emana il seguente regolamento:
Ambito di applicazione
1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento per "legge" s'intende la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e per "Assessorato" s'intende l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione istruzione.
2. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione istruzione.
3. Il regolamento si applica, altresì, tanto ai procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad iniziativa di parte che a quelli promossi d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma II, della legge.
4. Nella tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono elencati:
a) i procedimenti con l'indicazione della fonte normativa, del termine finale entro il quale il procedimento stesso deve concludersi, nonché i criteri e modalità di cui al citato art. 13 della legge (tab. "A");
b) i procedimenti e i capitoli non soggetti alla determinazione dei criteri ex art. 13 della legge regionale n. 10/91 in quanto non attribuitivi di vantaggi economici secondo la previsione dello stesso articolo o riferite a soggetti specificamente individuati in cui il termine relativo della legge è quello indicato nella tabella "B";
c) i procedimenti elencati (tabella "C") soggetti alla disciplina dell'art. 2 della legge regionale n. 10/91 con l'indicazione della fonte normativa e del termine del procedimento.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data dell'atto propulsivo, quando questo è emanato da un organo o da un ufficio dell'Assessorato.
2. Nei casi in cui l'atto propulsivo deve essere adottato da un organo collegiale dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, o da un organo o da un ufficio di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'atto da parte dell'Assessorato.
3. Qualora per il perfezionamento dell'atto propulsivo che dà inizio al procedimento siano necessari interventi di soggetti od organi esterni, anche privati, il termine decorre dall'espletamento di tali interventi.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte
1. Per i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte, il termine iniziale comincia a decorrere dal momento in cui l'istanza è presentata allo stesso Assessorato. Essa deve essere redatta nelle forme e nei modi prescritti dall'Amministrazione, indirizzata all'organo o ufficio competente, corredata di tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni in materia e dell'eventuale dichiarazione di cui all'art. 21 della legge.
2. Se l'istanza viene presentata direttamente, è rilasciata al soggetto interessato una ricevuta contenente le indicazioni di cui all'art. 32 della legge.
3. Qualora nella fase istruttoria l'istanza sia ritenuta non regolare o incompleta, l'Amministrazione, in esecuzione dell'art. 6, lett. b), della legge, ne dà comunicazione all'interessato, indicando i motivi della irregolarità e delle incompletezze. In questi casi, il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
Comunicazione dell'inizio del procedimento
1. L'inizio del procedimento contenente le indicazioni nel comma 2 dell'art. 9 della legge è reso noto mediante comunicazione personale tramite lettera raccomandata con onere di un solo successivo invio ove dalla ricevuta risulti un diverso recapito ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti la cui partecipazione al provvedimento è prevista per legge e ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento dell'unità organizzativa.
2. Qualora ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la comunicazione immediata dell'avvio del procedimento, questa può essere fatta successivamente e, comunque, non oltre dieci giorni all'avvio del procedimento stesso.
3. Qualora la comunicazione personale non sia possibile, per l'elevato numero dei destinatari o perché particolarmente gravosa, il responsabile del provvedimento provvede, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge, a mezzo inserzione della comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte 2°, e/o nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale. Della forma di pubblicità prescelta è data notizia mediante affissione all'albo dell'Assessorato.
4. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza delle comunicazioni di cui ai commi precedenti possono essere fatti valere, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge, dai soggetti interessati, con comunicazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire i chiarimenti necessari entro il termine di dieci giorni dalla ricezione, anche mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica.
Partecipazione al procedimento
1. Salvo quanto disposto dalle disposizioni del titolo V della legge, le modalità per prendere visione degli atti, ai sensi dell'art. 11, lettera a), della legge, sono rese note a mezzo affissione agli albi dell'Assessorato o mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte 2ª, e/o nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale.
2. I soggetti interessati al procedimento amministrativo possono, ai sensi dell'art. 11, lettera b), della legge, presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento e l'Amministrazione non ha l'obbligo di esaminare deduzioni ed atti pervenuti dopo l'emanazione dell'atto finale, ancorché sia ancora pendente la fase del controllo.
3. L'atto di intervento dei soggetti di cui al precedente comma deve contenere tutti gli elementi per l'individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi dell'intervento, le generalità ed il domicilio dell'interveniente.
Termine finale del procedimento amministrativo
1. Nelle tabelle allegate è indicato il termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento finale.
2. Se il provvedimento è ricettizio, il termine di conclusione del procedimento coincide con la data di spedizione della comunicazione del provvedimento al destinatario.
3. I provvedimenti non elencati, con il relativo termine finale, nelle tabelle allegate al presente regolamento, devono concludersi nel termine massimo di trenta giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge, sempreché un diverso termine non derivi da altre disposizioni di legge o di regolamento.
4. I termini dei procedimenti fissati nelle tabelle allegate sono comprensivi del termine di giorni dieci prescritto dall'art. 6, comma 2, della legge, per l'adozione del provvedimento finale. Qualora il procedimento si concluda con un provvedimento a firma dell'Assessore, il termine di dieci giorni comincerà a decorrere dal momento in cui lo schema del provvedimento viene inviato alla firma dell'Assessore dal Direttore regionale.
5. L'Assessorato provvederà con successiva circolare a stabilire nell'ambito del termine fissato per la conclusione del procedimento la durata delle singole fasi di competenza di ciascun organo o ufficio.
Pareri obbligatori e facoltativi - Valutazioni tecniche
1. Gli organi collegiali dell'Assessorato, gli organismi anche non collegiali, gli organi speciali e gli altri organi della pubblica amministrazione, gli enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica, in mancanza di una diversa regolamentazione normativa devono esprimere i pareri o conferire le valutazioni tecniche - che per espressa disposizione normativa gli siano richiesti nel corso del procedimento - entro il termine di novanta giorni prescritto rispettivamente dall'art. 17, comma 1, e dall'art. 20, comma 1, della legge. Detto tempo è già computato nel termine del relativo procedimento fissato nelle tabelle allegate.
2. Nei casi nei quali è prescritto in fase istruttoria, ai fini dell'emanazione dell'atto conclusivo, il parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, il termine per la conclusione del procedimento, in mancanza di una regolamentazione normativa che stabilisce il tempo entro cui la Commissione deve provvedere, si considera sospeso per il periodo che intercorre tra la data dell'inoltro degli atti alla Commissione ed il momento dell'acquisizione del parere da parte dell'Assessorato.
3. Nei casi contemplati nei commi 1 e 2 sarà obbligo dell'Amministrazione dare all'interessato contestuale comunicazione della data dell'inoltro della richiesta dell'atto di competenza dell'organismo, ente o Commissione legislativa.
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento è il dirigente coordinatore preposto all'unità organizzativa competente fino a quando non sia avvenuta l'assegnazione di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge con apposito verbale di carico nel rispetto delle attribuzioni di ciascun operatore definite dalla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modificazioni.
2. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dagli artt. 5 e 6, comma 1, della legge, in particolare:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 15;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.
Svolge, altresì, tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelle concernenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro personale addetto all'unità la responsabilità istruttoria ed ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento.
Obbligo di provvedere
1. Tutti i procedimenti di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento devono concludersi con l'emanazione di un provvedimento espresso.
2. L'obbligo di emanare il provvedimento sussiste anche quando sia scaduto il termine prescritto per la formazione del silenzio-rifiuto.
3. Tutti i provvedimenti finali, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati, con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, in conformità delle disposizioni dell'art. 3, comma 1, della legge.
4. Ogni provvedimento comunicato o notificato al soggetto interessato deve contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
5. Non sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere sull'istanza di parte, nella ipotesi in cui difetti un interesse giuridicamente protetto.
Integrazione e modificazione del regolamento
1. I procedimenti amministrativi, individuati successivamente alla data di pubblicazione del presente regolamento, saranno disciplinati con l'apposito regolamento.
2. In ogni caso, entro tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione verificherà lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporterà le modificazioni necessarie in relazione al termine dei procedimenti ed al responsabile del procedimento.
Norma transitoria
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di pubblicazione del regolamento stesso.
2. Il presente regolamento sostituisce e revoca ogni precedente disposizione di pari contenuto, ivi compreso il decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione n. 289 del 4 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 23 maggio 1992, e n. 638 dell'11 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 26 settembre 1992.
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 4 ottobre 1999.
CAPODICASA
Registrato alla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, addì 23 novembre 1999.
Reg. n. 2, Presidenza della Regione, fg. n. 85.