
LEGGE REGIONALE 19 agosto 1999, n. 17
G.U.R.S. 23 agosto 1999, n. 40
Modifiche al comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 23, concernente il termine di durata in carica del Comitato regionale di controllo.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
1. Nelle more della riforma del sistema dei controlli, i comitati regionali di controllo sugli atti degli enti locali, della sezione centrale e delle sezioni provinciali, in carica alla data del 31 dicembre 1998, continuano a svolgere la propria funzione sino al 31 dicembre 1999.
2. Sono fatti salvi tutti gli atti adottati dai Comitati regionali di controllo, nonché l'attività da essi svolta nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 1999 e l'entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 7.200 milioni. Al relativo onere si fa fronte quanto a lire 4.000 milioni mediante corrispondente riduzione della disponibilità determinata ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 e successive integrazioni (capitolo 18956) e quanto a lire 3.200 milioni mediante riduzione delle disponibilità dei seguenti accantonamenti disposti con la legge di bilancio, per gli importi di fianco indicati:
- capitolo 21257, codice 1001 - L. 1.000 milioni;
- capitolo 21257, codice 1008 - L. 700 milioni;
- capitolo 21257, codice 1021 - L. 1.500 milioni.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 19 agosto 1999.
CAPODICASA
Assessore regionale per gli enti locali: BARBAGALLO