
DECRETO PRESIDENZIALE 13 agosto 1999
G.U.R.S. 24 dicembre 1999, n. 60
Determinazione dei criteri per l'istituzione dei centri di servizio per il volontariato.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266;
Vista la legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, che ha dettato norme per la valorizzazione dell'attività di volontariato;
Visto il decreto del Ministero del tesoro 8 ottobre 1997, con il quale sono state stabilite le modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 77/XV/S.G. del 21 gennaio 1998, vistato dalla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione in data 30 gennaio 1998 al n. 73, con il quale è stato nominato l'osservatorio regionale sul volontariato;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, prov. n. 3453/III/Vol del 17 febbraio 1998, con la quale è stata comunicata la composizione del comitato di gestione del fondo speciale regionale;
Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 6, lett. a, del decreto ministeriale 8 ottobre 1997, che ha abrogato e sostituito il precedente decreto ministeriale 21 novembre 1991, il comitato di gestione provvede ad individuare i criteri per l'istituzione dei centri di servizio previsti dall'art. 15 della legge n. 266/91;
Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 22/94 la determinazione dei suddetti criteri avviene con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, previo parere dell'Osservatorio regionale sul volontariato;
Preso atto dell'individuazione dei criteri effettuata dal comitato di gestione nella seduta del 9 marzo 1999;
Preso atto del parere favorevole espresso dall'Osservatorio regionale sul volontariato;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 12 aprile 1999;
Decreta:
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 della legge regionale n. 22/94 e dell'art. 2, comma 6, lett. a), del decreto del Ministero del tesoro 8 ottobre 1997, il comitato di gestione del fondo speciale regionale di cui alla legge n. 266/91 si atterrà, nella valutazione dei progetti di istituzione dei centri di servizio per il volontariato, ai seguenti criteri:
1) Offerta dei servizi
Vengono preferiti i progetti che maggiormente garantiscono l'universalità dell'offerta dei servizi e, conseguentemente, la possibilità da parte delle diverse realtà di volontariato (iscritte o non iscritte nel registro generale regionale) di usufruirne.
2) Coincidenza fra organo richiedente e organo gestore
Vengono preferite le domande di organismi in cui siano coincidenti il soggetto proponente e il soggetto gestore del Centro di servizio.
3) Rappresentatività
Tale criterio tiene conto del maggior numero delle organizzazioni di volontariato coinvolte nella gestione del Centro di servizio.
4) Articolazione dei servizi nel territorio
Nella considerazione che l'art. 14 della legge regionale n. 22/94 prevede l'istituzione di tre Centri di servizio con sede nelle città di Palermo, Catania e Messina - al fine di una funzionale copertura di tutto il territorio regionale - vengono preferiti i progetti che maggiormente garantiscono il soddisfacimento di una utenza sovraprovinciale o, comunque, di un'area che comprenda oltre 100 comuni.
5) Modalità gestionale
Vengono preferiti i progetti con minore incidenza dei costi di gestione della struttura, possibilmente già esistente, che impieghino le somme del Fondo speciale regionale - annualmente ripartite dal Comitato di gestione - nell'acquisto di attrezzature e nella produzione di servizi per il volontariato.
6) Ottimizzazione delle risorse
A parità di condizioni, sarà particolarmente valutato il progetto che prevede la collaborazione operativa con gli altri Centri di servizio, agenzie formative, banche dati, istituzioni ed altri soggetti presenti a livello regionale, nazionale e internazionale impegnati in attività che interessano il volontariato.