Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO

DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 10 agosto 1999, n. 16

G.U.R.S. 15 ottobre 1999, n. 49

Impegni di spesa - Articolo 64 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Alla Presidenza della Regione - Segreteria generale

Agli Assessorati regionali

Alla Direzione bilancio e tesoro - Gruppo 2° - Affari

comuni della Direzione

Alla Direzione finanze e credito

Alle Ragionerie centrali

All'Azienda delle foreste demaniali della Regione

Siciliana

e, p.c.

Alla Corte dei conti

1. L'art. 64 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", ha sostituito l'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 concernente "Impegni di spesa" introducendo rilevanti innovazioni che è opportuno evidenziare ed approfondire.

Riguardo ai requisiti di legittimità degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza, indicati al 1° e 2° comma, nulla è innovato; tuttavia sembra opportuno qui riassumerli, sia per ribadire la necessità dello scrupoloso rispetto di essi da parte degli uffici in indirizzo, sia al fine di coordinare il disposto di tali norme con la disciplina della prenotazione, sugli stanziamenti di competenza, degli impegni relativi a procedure in via di espletamento (introdotta con il 3° comma), e con le ulteriori tipologie di impegni che l'articolo in esame ripropone o istituisce con i commi successivi.

2. Ai sensi dei commi 1° e 2° le Amministrazioni possono assumere gli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti di competenza, e nei limiti degli stessi, solo a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate al momento dell'assunzione dell'impegno.

3. Il 3° comma, come già detto, ha introdotto la possibilità, in presenza di procedure in via di espletamento, di prenotare l'impegno delle somme occorrenti sugli stanziamenti di competenza, in modo da evitare che alla conclusione dell'iter procedurale non esistano le necessarie disponibilità.

La prenotazione dell'impegno riduce la disponibilità del capitolo di competenza e deve quindi trovare capienza, insieme agli impegni veri e propri, nello stanziamento del capitolo di spesa interessato: tuttavia essa non costituisce impegno di spesa e quindi non può dare luogo alla formazione di residui passivi.

La prenotazione di impegno deve essere effettuata dalle Amministrazioni anche con semplice nota a firma del soggetto competente all'assunzione degli impegni. Le Ragionerie centrali provvederanno a registrare nel sistema informativo detta prenotazione utilizzando l'apposita funzione all'uopo predisposta dall'A.I.S.I.

Al momento del perfezionamento dell'obbligazione giuridica le Amministrazioni trasformeranno la prenotazione in impegno effettivo mediante apposito provvedimento amministrativo. Le Ragionerie centrali, espletati i prescritti controlli, trasformeranno, mediante la funzione di modifica, detta prenotazione in impegno formale.

Qualora le procedure in via di espletamento riguardino gare di appalto bandite entro l'esercizio e non concluse entro l'esercizio stesso, le Amministrazioni possono trasformare le prenotazioni in impegni (imperfetti in quanto privi del presupposto giuridico dell'obbligazione perfetta sottostante). Tale trasformazione può avvenire con nota da trasmettere alla Ragioneria centrale coesistente, la quale registrerà al S.I. la modifica della prenotazione in impegno (imperfetto).In questo modo le somme permangono nella situazione finanziaria della Regione, quali residui di stanziamento o fondo conservato fino al momento in cui, perfezionatasi l'obbligazione giuridica (aggiudicazione della gara), l'Amministrazione con apposito provvedimento assume il formale impegno di spesa a norma del 2° comma.

In assenza delle predette manifestazioni di volontà (nota) da effettuarsi comunque entro il termine dell'esercizio la prenotazione non produce alcun effetto contabile nel bilancio e di conseguenza le somme prenotate costituiscono economie di spesa.

Il sistema informativo, pertanto, alla fine dell'esercizio provvederà ad eliminare automaticamente le partite prenotate che non siano state trasformate in impegni di spesa a norma del 2° comma, né in fondo conservato.

4. I commi 4° e 5° prevedono l'obbligo delle amministrazioni ad assumere impegni contestualmente alla emissione dei relativi titoli di spesa qualora trattasi di:

a) spese correnti relative agli organi della Regione;

b) stipendi ed altri assegni fissi al personale, nonché pensioni ed assegni congegneri;

c) altre spese correnti a pagamento differito.

La contestualità tra l'assunzione degli impegni e l'emissione di titoli di spesa evita la formazione di residui passivi.

Si coglie l'occasione per ricordare che, ai sensi dell'art. 50 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, nei casi anzidetti "...il titolo di pagamento può valere altresì come atto di autorizzazione della spesa".

Inoltre per le spese indicate sub a) e b) la legge precisa che le stesse possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

5. Un'altra novità di rilievo è data dalla possibilità, ai sensi del 6° comma, di assumere impegni a carico di esercizi successivi per talune fattispecie di spese correnti che, anche se non predeterminate legislativamente, hanno carattere pluriennale.

Tali spese vanno esaminate caso per caso al fine di accertare se esistano i requisiti previsti dalla legge per l'assunzione di impegni a valere su più esercizi:

a) qualora sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, è in facoltà delle amministrazioni assumere impegni sulle spese correnti, oltre che per l'esercizio di competenza, anche per il solo esercizio successivo. Presupposto indispensabile è l'assenso dell'Assessore per il bilancio e le finanze che va richiesto prima dell'emanazione del provvedimento di impegno. A tal fine l'Amministrazione richiedente deve predisporre apposita richiesta da inoltrare ai competenti gruppi bilancio di questo Assessorato. Nel caso in cui detta funzione venga delegata ai direttori delle Ragionerie centrali, le richieste di assenso saranno inoltrate ai suddetti uffici; al riguardo ci si riserva di dare tempestive disposizioni in merito;

b) per le spese per affitti o per le altre spese continuative e ricorrenti, qualora l'Amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza o in caso di accertata consuetudine, gli impegni potranno essere assunti oltre che per l'esercizio in corso anche per gli esercizi successivi. Anche in questo caso, per l'estensione dell'impegno a più esercizi, occorre l'assenso da richiedere secondo la procedura prevista al punto a).

La nota con cui l'Amministrazione chiede l'assenso ad estendere l'impegno di spesa anche agli esercizi successivi (uno o più) deve essere corredata da una scheda esplicativa (il cui schema si allega alla presente circolare - allegato a) che deve contenere i dati di seguito elencati:

- l'indicazione del capitolo di spesa ed i relativi stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale;

- la descrizione dell'oggetto e del tipo della spesa;

- l'indicazione della fonte dell'obbligazione giuridica (contratto di fornitura, di somministrazione, di locazione o altro);

- l'indicazione delle somme che si intendono impegnare nell'esercizio in corso ed in quello successivo (o quelli successivi interessati), distintamente e cumulativamente;

- la specificazione e la dimostrazione che sia indispensabile estendere l'impegno all'anno successivo per assicurare la continuità dei servizi, ovvero agli anni successivi secondo la consuetudine o la necessità o la convenienza;

- limitatamente alla prima richiesta di assenso riguardante ciascun capitolo di spesa, la descrizione di eventuali altri impegni già assunti sullo stanziamento di competenza ed estesi a carico dell'esercizio successivo (o di più esercizi successivi), indicati distintamente per anno finanziario e cumulativamente;

- eventuali annotazioni.

6. Per le spese in conto capitale relative ad opere o interventi ripartiti in più esercizi è possibile, ai sensi del 7° comma, assumere impegni di durata pluriennale nel rispetto:

a) dei limiti dell'intera somma autorizzata dalle leggi di spesa, a norma dell'art. 7, settimo comma, della legge regionale n. 47/77;

b) ovvero, in assenza di specifiche leggi che ne fissino la spesa, dei limiti stabiliti da appositi articoli della legge di approvazione del bilancio.

Per la registrazione nel sistema informativo degli impegni di spesa riguardanti gli anni successivi, ai sensi dei commi 6° e 7° sopra esaminati, le Ragionerie centrali utilizzeranno le apposite funzioni della procedura informatica, interessando gli esercizi finanziari futuri.

Per completezza sembra opportuno, a questo punto, richiamare la disciplina dei limiti poliennali di impegno contenuta nell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 e la relativa circolare dell'Assessorato bilancio e finanze n. 1234 del 9 aprile 1992, cui si rinvia per la corretta applicazione della norma stessa.

7. Il comma 8° dell'articolo in esame prevede che tutte le quote di stanziamento non impegnate a norma del presente articolo costituiscono economie di spesa e come tali contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione da determinarsi alla chiusura dell'esercizio.

Lo stesso comma prevede però alcune deroghe a detto principio. Infatti, le spese in conto capitale relative all'esecuzione di opere e in genere di lavori pubblici, da individuare esclusivamente fra i capitoli compresi nella categoria 9 del bilancio (beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione), ancorché non impegnate a norma del 2° comma (obbligazioni giuridicamente perfezionate) possono tuttavia essere conservate in bilancio come residui di stanziamento per un solo anno, al termine del quale, ove non impegnate, costituiscono economie di spesa.

Il mantenimento in bilancio di dette somme non impegnate deve però risultare da decreti delle competenti amministrazioni, da trasmettere alle pertinenti Ragionerie centrali, adeguatamente motivati.

Il S.I. contabilizzerà detti residui con evidenze separate dai normali residui (perfetti) scaturenti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e non pagate entro il termine dell'esercizio di competenza.

Dalla distinzione dei residui (perfetti e di stanziamento) deriva che, mentre per quelli di stanziamento è necessario nell'esercizio di mantenimento l'assunzione di impegni (utilizzo del fondo conservato) per obbligazioni giuridicamente perfezionate (al S.I. sarà effettuata, con apposita transazione di modifica, la trasformazione del residuo di stanziamento in residuo perfetto), per quelli perfetti non è consentita alcuna modifica; non è consentito cioè il disimpegno delle somme e il contemporaneo riutilizzo per altre obbligazioni e, pertanto, qualora l'obbligazione non sia più vigente per un qualsivoglia motivo, occorre disimpegnare le relative somme e contestualmente contabilizzare le stesse fra le economie di spesa.

Altre deroghe sono disciplinate dalle lettere a), b) e c) del comma in esame.

Le predette lettere riguardano rispettivamente:

- le spese in conto capitale finanziate con mutui in corrispondenza e per l'ammontare dei mutui contratti;

- le spese in conto capitale finanziate con prestiti obbligazionari in corrispondenza e per l'ammontare dei prestiti emessi e riscossi;

- le spese connesse ad accertamenti di entrate relative ad assegnazioni dell'U.E., dello Stato e di altri enti aventi destinazione vincolata (capitoli contrassegnati da apposito codice di vincolo) e le spese relative al cofinanziamento regionale delle assegnazioni stesse.

Dette tipologie di spese, anche se non impegnate a norma del 2° comma, si considerano tuttavia contabilmente "impegnate".

E' necessario a questo punto precisare cosa si intende per "impegnate": sicuramente detto termine non può riferirsi alle obbligazioni giuridicamente perfezionate perché, ove si volesse dare tale interpretazione, non sussisterebbe la necessità di prevedere le deroghe in questione; il termine va pertanto inteso come "fondo conservato" da assimilare ai residui di stanziamento prima esaminati.

A differenza dei predetti residui di stanziamento, questi non incontrano però limiti temporali per il loro mantenimento, salvo che il legislatore non disponga altrimenti con eventuali successive norme.

Non trattandosi quindi di residui perfetti (obbligazioni nei confronti di terzi) non opera per detti residui l'istituto della perenzione (non esiste infatti alcun creditore cui far gravare l'onere della richiesta di reiscrizione in bilancio).

Analogamente detto istituto non opera per i residui di stanziamento o fondo conservato esaminati al punto 3 (gare di appalto bandite e non ancora aggiudicate) della presente circolare.

A fronte di detti residui pertanto è consentita, negli esercizi successivi, l'assunzione di impegni perfetti per obbligazioni giuridicamente perfezionate, secondo le modalità sopra descritte.

Resta da stabilire infine se la conservazione delle somme in argomento viene effettuata automaticamente in concomitanza del verificarsi dell'evento condizionante, oppure occorra - come per i residui di stanziamento prima esaminati - apposito provvedimento del competente Assessorato.

Si è dell'avviso che, anche al fine di non appesantire inutilmente le procedure amministrative e contabili, non sia necessaria l'emissione di apposito provvedimento assessoriale di conservazione delle somme in questione, ritenendo sufficiente, oltre che necessario, il verificarsi dell'evento che ne giustifica la conservazione in bilancio, evento da portare comunque a conoscenza, con apposita nota, della competente Ragioneria centrale.

Pertanto, nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) è sufficiente che si dia dimostrazione dell'avvenuta contrazione del mutuo o dell'avvenuta emissione e riscossione dei prestiti obbligazionari; nelle fattispecie di cui alla lettera c) occorre dimostrare l'accertamento delle correlative entrate o, nel caso di cofinanziamento, che trattasi di integrazione regionale connessa a spese vincolate, a loro volta correlate ad accertamenti per assegnazioni vincolate disposte dagli organismi ivi indicati.

E' ovvio che eventuali minori accertamenti di entrate, anche negli esercizi successivi, daranno luogo a corrispondenti minori somme conservate nei correlativi capitoli di spesa.

La competente Ragioneria centrale provvederà a registrare nel sistema informativo detti "impegni", utilizzando l'apposita funzione all'uopo predisposta dall'A.I.S.I.

Al momento del perfezionarsi delle varie obbligazioni le Amministrazioni regionali provvederanno ad assumere i relativi impegni perfetti mediante formali provvedimenti.

La competente Ragioneria centrale, avuta notifica del provvedimento, procederà alle opportune registrazioni al sistema informativo mediante le apposite transazioni di modifica.

8. L'ultimo comma, infine, prescrive che gli atti di programmazione comportanti spese a carattere pluriennale siano controfirmati dall'Assessore per il bilancio e le finanze.

Le Amministrazioni devono trasmettere ai competenti gruppi bilancio di questo Assessorato detti atti di programmazione, opportunamente corredati della relativa documentazione e della specificazione degli oneri previsti a carico di ciascun anno. Dopo l'apposizione della controfirma da parte dell'Assessore per il bilancio e le finanze, gli atti saranno restituiti alle Amministrazioni di pertinenza per il seguito di propria competenza.

A conclusione delle presenti istruzioni si reputa utile riepilogare, nell'allegato quadro sinottico (allegato b), le varie tipologie di impegni disciplinate dalla norma esaminata.

Si confida nella scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti che si ritenessero necessari (tel.: Gr. V - 6966733, Gr. VI - 6966764, Gr. IX - 6966706).

La presente circolare sarà pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e inserita nel sito Internet ufficiale della Regione; potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.

L'Assessore: PIRO