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LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 12

G.U.R.S. 13 agosto 1999, n. 38

Interventi in favore dei consorzi di bonifica.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il limite di spesa di lire 1.500 milioni previsto dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, è elevato per il 1997 a lire 6.500 milioni (capitolo 16008). Gli interventi previsti dall'articolo 3 della predetta legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, sono prorogati sino al 31 dicembre 1999. Gli oneri relativi valutati in lire 1.500 milioni annui per gli anni 1998 e 1999 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 1001.

Art. 2

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 agosto 1999.

CAPODICASA

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste: CUFFARO