
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1999
G.U.R.I. 30 ottobre 1999, n. 256
Identificazione delle attività relative alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, conservate allo Stato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare l'art. 18 che individua le funzioni e i compiti conservati allo Stato nell'ambito della materia industria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 17 novembre 1998, concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. Franco Bassanini;
Considerato che l'art. 18, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevede che siano conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria in caso di attività o interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialità fra gli operatori e che tali attività sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con la conferenza Stato-regioni;
Ritenuto che le materie riservate allo Stato ai sensi del citato art. 18, comma 1, lettera o), sono quelle inerenti la ristrutturazione dei settori strategici per l'economia nazionale, la razionalizzazione e ristrutturazione dei settori attinenti anche in via indiretta alla difesa nazionale, e gli interventi che per loro natura non possono essere oggetto di applicazione e/o valutazione se non a livello nazionale;
Acquisita l'intesa con la conferenza Stato-regioni nella seduta del 27 maggio 1999;
Decreta:
1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria previste dalle norme di seguito indicate:
a) art. 6, commi 7, 8 e 8-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 237, di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, concernenti interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento;
b) legge 24 dicembre 1985, n. 808, concernente interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico;
c) legge 27 febbraio 1985, n. 49, titolo II, concernente: istituzione e funzionamento del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione;
d) articoli 7, 8 e 11 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni concernenti la reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica;
e) decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, concernente disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico;
f) art. 15, commi 13 e 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente la creazione di una rete di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità nel Mezzogiorno;
g) art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, concernente interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale;
h) le agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria navalmeccanica ed armatoriale concessi in attuazione di direttive e regolamenti comunitari di cui alla legge 14 giugno 1989, n. 234, e successive modifiche ed integrazioni.
Roma, 6 agosto 1999
p. Il Presidente: BASSANINI