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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 23 luglio 1999

G.U.R.S. 15 ottobre 1999, n. 49

Determinazione di nuovi canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. (1)

(1)

In ordine alla determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, vedi le disposizioni riportate dall'art. 54 della L.R. 26/2000.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 10 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1;

Visto l'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18;

Vista la delibera CIPE del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 luglio 1995, modificata dalla delibera CIPE del 20 dicembre 1996, contenente, tra l'altro, i nuovi criteri generali per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Considerato che il punto 8 della predetta delibera del 20 dicembre 1996 fissa i criteri entro i quali la Regione deve determinare i predetti canoni;

Visto il decreto dei lavori pubblici n. 370/XI del 15 marzo 1996, con il quale sono stati fissati i criteri di determinazione dei canoni di locazione degli alloggi popolari in attuazione della sopracitata delibera CIPE;

Considerato che, a seguito delle modifiche apportate al punto 8 della delibera CIPE del 13 marzo 1995 dalla delibera del 20 dicembre 1996, occorre adeguare il sopracitato decreto n. 370/XI al fine di prevedere un numero di fasce tale da assicurare una progressività continua dei canoni in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare;

Considerato, inoltre, che a seguito dell'applicazione dei citati criteri sono stati rilevati incongruenze e difficoltà di applicazioni del sopracitato decreto sia dagli II.AA.CC.PP., sia dalle Organizzazioni sindacali degli assegnatari;

Visto il verbale della conferenza dei direttori degli II.AA.CC.PP. della Sicilia del 7 aprile 1999, con il quale i suddetti hanno approvato la proposta di adeguamento dei canoni di locazione di alloggi E.R.P., elaborata con la Federcasa - ANIACAP e trasmessa con nota prot. n. 100 del 2 febbraio 1999;

Ritenuto di determinare i nuovi canoni di locazione degli alloggi di E.R.P. in conformità ai criteri contenuti nella delibera CIPE e comunque nel rispetto del principio di pareggio costi-ricavi di amministrazione;

Considerato che come criterio di base il CIPE ha suddiviso gli utenti degli alloggi di E.R.P. in tre categorie relative al reddito percepito dal nucleo familiare;

Considerato che la prima categoria (cat. A) fa riferimento ai nuclei familiari che percepiscono un reddito imponibile non superiore all'importo di due pensioni minime INPS derivante esclusivamente da lavoro dipendente, la seconda categoria (cat. B) ai nuclei familiari il cui reddito complessivo, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n.457 (c.d. reddito convenzionale) non sia superiore all'importo stabilito dalla Regione quale limite di reddito per la decadenza e la terza categoria (cat. C) a quei nuclei familiari il cui reddito complessivo superi il predetto importo;

Considerato che con proprio decreto n. 413/11 del 7 aprile 1997, ai sensi della sopracitata legge regionale n. 1/92, l'Assessorato dei lavori pubblici ha fissato dall'1 gennaio 1997 il limite massimo di reddito annuo complessivo per concorrere all'assegnazione di alloggi di E.R.P. nella misura di L. 20.550.000 per cui il limite di decadenza risulta pari a L. 25.687.000 (20.550.000 + 25%) ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 1035/72, modificato dall'art. 22 del D.L. n. 629/79, convertito in legge n. 25 del 1980;

Considerato che per la prima categoria (cat. A) la delibera CIPE del 20 dicembre 1996 prevede che il canone sociale non superi il 10% del reddito imponibile familiare anche articolato in relazione alla composizione del nucleo familiare;

Considerato che per il nuovo canone di locazione per le categorie B e C, ai sensi del punto 8.3 della predetta delibera CIPE, in via transitoria e non oltre l'avvenuta revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane, la Regione può assumere come canone di riferimento quello determinato con le modalità previste dagli artt. da 12 a 24, comma 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Ritenuto di rideterminare la misura dei nuovi canoni, così come di seguito riportato:

CATEGORIA "A"

Nuclei familiari che percepiscono redditi imponibili derivanti esclusivamente da lavoro dipendente o pensioni di importo non superiore a due pensioni minime INPS, e/o da immobili il cui reddito non deve superare l'importo annuo di L. 500.000.

FASCIA A1: nucleo familiare composto da 1 a 3 persone: il canone è pari
            all'8% del reddito imponibile.
FASCIA A2: nucleo familiare  composto da 4 a 5 persone: il canone è pari al
           6,5% del reddito imponibile.
FASCIA A3: nucleo familiare con composizione superiore a 5 persone: il canone
           è pari al 5% del reddito imponibile.

Il canone degli assegnatari appartenenti alla categoria "A" non può essere superiore al valore dell'equo canone e, comunque, non può essere inferiore a L. 50.000.

CATEGORIA "B"

Nuclei che percepiscono un reddito convenzionale, calcolato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fino a L. 21.750.000.

FASCIA B1: nucleo familiare composto da 1 a 3 persone: il canone è fissato
           con le modalità previste dalla summensionata legge del 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone - artt. da 12 a 24, comma 1), ridotto
           del 45%.
FASCIA B2: nucleo familiare composto da 4 a 5 persone: il predetto equo
           canone viene ridotto nella misura del 50%.
FASCIA B3: nucleo familiare con composizione superiore a 5 persone: il
           predetto equo canone viene ridotto nella misura del 55%.

Nuclei familiari che percepiscono un reddito convenzionale da L. 21.750.001 al limite di decadenza (non superiore a L. 25.688.000).

FASCIA B4: nucleo familiare composto da 1 a 3 persone: il canone è fissato
           con le modalità previste dalla summenzionata legge del 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone - artt. da 12 a 24, comma 1).
FASCIA B5: nucleo familiare composto da 4 a 5 persone: il predetto equo
           canone viene ridotto nella misura del 6%.
FASCIA B6: nucleo familiare con composizione superiore: il predetto equo
           canone viene ridotto nella misura del 12%.

I nuclei familiari che percepiscono reddito solo da lavoro autonomo e/o da immobili inferiore a L. 10.000.000 sono inseriti nella fascia B3. Il canone degli assegnatari appartenenti alla categoria B non può essere inferiore a L. 120.000.

CATEGORIA "C"

Nuclei familiari che percepiscono reddito convenzionale superiore al limite di decadenza da L. 25.688.001 e non superiore a L. 30.000.000.

FASCIA C1: reddito da L. 29.000.001 a L. 30.000.000: il canone è fissato con
           le modalità previste dalla summenzionata legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. da 12 a 24, comma 1, aumentato nella misura del 50%.
FASCIA C2: reddito da L. 27.800.001 a L. 29.000.000: il predetto equo canone
           viene aumentato in misura del 35%.
FASCIA C3: reddito da L. 25.688.000 a L. 27.800.000: il predetto equo canone
           viene aumentato in misura del 20%.

Nuclei familiari che percepiscono reddito convenzionale superiore a L. 30.000.000.

FASCIA C4: equo canone aumentato in misura del 75%.

Il canone degli assegnatari appartenenti alla categoria "C" non può essere inferiore a L. 150.000 mensili;

Considerato che i nuovi canoni, così come sopra determinati, garantiscono il pareggio costi/ricavi di amministrazione, così come previsto dal punto 8.6 della delibera CIPE del 13 marzo 1995 e come ribadito dai rappresentanti degli II.AA.CC.PP.;

Visto il parere positivo espresso ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18 nella seduta dell'1 luglio 1999 dalla competente Commissione legislativa ambiente e territorio dell'A.R.S.;

Considerato che la delibera CIPE del 13 marzo 1995, così come modificata dalla delibera CIPE del 20 dicembre 1996, detta norme quadro in materia di canone di locazione degli alloggi di E.R.P.;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1

In ottemperanza a quanto disposto dal CIPE con la delibera del 13 marzo 1995, così come modificata dalla delibera del 20 dicembre 1996 di cui in narrativa, in via transitoria e non oltre l'avvenuta revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane di cui al decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito della Regione Siciliana i canoni di locazione di tutti gli alloggi realizzati e recuperati da enti pubblici a totale carico con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici, per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica sono così determinati:

CATEGORIA "A"

Nuclei familiari che percepiscono redditi imponibili derivanti esclusivamente da lavoro dipendente o pensioni di importo non superiore a due pensioni minime INPS, e/o da immobili il cui reddito non deve superare l'importo annuo di L. 500.000.

FASCIA A1: nucleo familiare composto da 1 a 3 persone: il canone è pari
            all'8% del reddito imponibile.
FASCIA A2: nucleo familiare  composto da 4 a 5 persone: il canone è pari al
           6,5% del reddito imponibile.
FASCIA A3: nucleo familiare con composizione superiore a 5 persone: il canone
           è pari al 5% del reddito imponibile.

Il canone degli assegnatari appartenenti alla categoria "A" non può essere superiore al valore dell'equo canone e, comunque, non può essere inferiore a L. 50.000.

CATEGORIA "B"

Nuclei che percepiscono un reddito convenzionale, calcolato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fino a L. 21.750.000.

FASCIA B1: nucleo familiare composto da 1 a 3 persone: il canone è fissato
           con le modalità previste dalla summensionata legge del 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone - artt. da 12 a 24, comma 1), ridotto
           del 45%.
FASCIA B2: nucleo familiare composto da 4 a 5 persone: il predetto equo
           canone viene ridotto nella misura del 50%.
FASCIA B3: nucleo familiare con composizione superiore a 5 persone: il
           predetto equo canone viene ridotto nella misura del 55%.

Nuclei familiari che percepiscono un reddito convenzionale da L. 21.750.001 al limite di decadenza (non superiore a L. 25.688.000).

FASCIA B4: nucleo familiare composto da 1 a 3 persone: il canone è fissato
           con le modalità previste dalla summenzionata legge del 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone - artt. da 12 a 24, comma 1).
FASCIA B5: nucleo familiare composto da 4 a 5 persone: il predetto equo
           canone viene ridotto nella misura del 6%.
FASCIA B6: nucleo familiare con composizione superiore: il predetto equo
           canone viene ridotto nella misura del 12%.

I nuclei familiari che percepiscono reddito solo da lavoro autonomo e/o da immobili inferiore a L. 10.000.000 sono inseriti nella fascia B3. Il canone degli assegnatari appartenenti alla categoria B non può essere inferiore a L. 120.000.

CATEGORIA "C"

Nuclei familiari che percepiscono reddito convenzionale superiore al limite di decadenza da L. 25.688.001 e non superiore a L. 30.000.000.

FASCIA C1: reddito da L. 29.000.001 a L. 30.000.000: il canone è fissato con
           le modalità previste dalla summenzionata legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. da 12 a 24, comma 1, aumentato nella misura del 50%.
FASCIA C2: reddito da L. 27.800.001 a L. 29.000.000: il predetto equo canone
           viene aumentato in misura del 35%.
FASCIA C3: reddito da L. 25.688.000 a L. 27.800.000: il predetto equo canone
           viene aumentato in misura del 20%.

Nuclei familiari che percepiscono reddito convenzionale superiore a L. 30.000.000.

FASCIA C4: equo canone aumentato in misura del 75%.

Il canone degli assegnatari appartenenti alla categoria "C" non può essere inferiore a L. 150.000.

In caso di variazione dei citati limiti di reddito per l'assegnazione e per la decadenza provvedono automaticamente gli istituti alle variazioni conseguenti in applicazione del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto avrà applicazione dall'1 gennaio 1999.

Art. 3

I predetti criteri si applicano, altresì, alle assegnazioni delle case parcheggio e dei ricoveri provvisori, non appena siano cessati la causa e l'uso contingenti per i quali sono stati realizzati e sempre che abbiano tipologie e standard abitativi adeguati.

Art. 4

Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;

c) di servizio e cioè gli alloggi per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o delle regioni.

Art. 5

Per gli anni 1997/1998 il canone determinato ai sensi del decreto n. 370/XI del 15 marzo 1996 è applicato in misura ridotta del 50% per l'anno 1997 e del 25% per l'anno 1998, con un canone minimo garantito di L. 50.000 per la categoria A1, L. 120.000 per la categoria B2 e L. 150.000 per la categoria C3. A rettifica del citato decreto n. 370/XI, il limite di reddito per il passaggio dalla categoria B2 alla categoria C3 è fissato in un importo pari al limite di reddito per la decadenza, ossia L. 25.688.000.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 23 luglio 1999.

LO MONTE

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei lavori pubblici il 2 settembre 1999, alla nota n. 630.