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COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999, n. 80

G.U.R.I. 12 ottobre 1999, n. 240

Regolamento istitutivo della unità tecnica finanza di progetto (art. 7, legge n. 144/1998 e art. 2, comma 3, delibera n. 63 del 9 luglio 1998). (Deliberazione n. 80/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 ed in particolare gli articoli da 37-bis a 37-nonies in materia di realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 ed in particolare l'art. 7 che, nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, delega il Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione, fra l'altro, delle attribuzioni del CIPE;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ed in particolare i commi 3 e 5, che prevedono, fra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno del CIPE;

Vista la legge 25 gennaio 1999, n. 144 ed in particolare l'art. 7 che istituisce, nell'ambito del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), l'Unità tecnica finanza di progetto (comma 1) e demanda allo stesso Comitato la disciplina delle sue modalità organizzative (comma 6);

Vista la propria deliberazione del 9 luglio 1998, n. 63, recante il regolamento interno di questo Comitato ed, in particolare, l'art. 2 che prevede la costituzione, nell'ambito del CIPE, di apposite commissioni per l'esame di questioni di particolare rilevanza generale ed intersettoriale, confermando tra l'altro le attribuzioni del "Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità" (NARS), già istituito con delibera dell'8 maggio 1996 e riconoscendo la facoltà del CIPE stesso di procedere alla costituzione di altre commissioni, comitati o gruppi di lavoro;

Viste le proprie deliberazioni del 5 agosto 1998, n. 79 e n. 81, concernenti rispettivamente l'istituzione ed il regolamento delle predette commissioni ed il regolamento del NARS;

Considerata la volontà di dare attuazione alle indicazioni contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1999-2001 in materia di investimento infrastrutturale finanziato con ricorso a capitali privati;

Considerata, anche alla luce delle disposizioni introdotte nella legge in materia di lavori pubblici, la necessità di predisporre un'adeguata attività di supporto alle amministrazioni interessate in relazione alle esigenze derivanti dalla valutazione, sotto il profilo legale, tecnico e finanziario, di operazioni di finanziamento infrastrutturale con ricorso alla finanza di progetto;

Su proposta del Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Art. 1

Definizione dell'Unità tecnica

1. E' costituita, nell'ambito del CIPE, l'Unità tecnica finanza di progetto, di seguito denominata Unità.

2. L'Unità ha come propria finalità la promozione, all'interno delle pubbliche amministrazioni, dell'attuazione della disciplina in materia di finanza di progetto contenuta nella legislazione in materia di lavori pubblici. Nel perseguimento di tale finalità, allorchè richiesta, essa agisce da supporto alle amministrazioni aggiudicatrici, di livello centrale e locale, nella attività di individuazione delle necessità infrastrutturali passibili di essere soddisfatte tramite progetti di investimento finanziabili con ricorso al capitale dei privati, in quella della valutazione della fattibilità delle proposte di investimento proposte dai promotori o prospettate dall'amministrazione richiedente, nonchè in quella di predisposizione della documentazione relativa alle operazioni di finanziamento di infrastrutture con ricorso a risorse dei privati.

3. L'Unità fornisce attività di supporto alle commissioni istituite nell'ambito del CIPE in materia di finanziamento delle opere infrastrutturali, con specifico riferimento alla finanza di progetto.

4. L'Unità ha sede presso questo Comitato.

Art. 2

Composizione dell'Unità

1. L'Unità è composta da quindici esperti tra cui un coordinatore.

2. Al coordinatore sono attribuite competenze in materia di organizzazione interna e di rappresentanza dell'Unità nei confronti delle amministrazioni e delle istituzioni con cui l'Unità stessa viene in contatto. Svolge altresì funzioni di indirizzo e di iniziativa; coordina l'attività dell'Unità e sovraintende all'attività di comunicazione.

3. Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7 della legge n. 144/1999, gli esperti - scelti tra professionalità appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, da collocare in posizione di comando, ovvero, in esito a specifiche procedure di selezione nell'ambito di professionalità esterne alla pubblica amministrazione - sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, dell'ambiente.

4. Uno degli esperti, specializzato in materia di comunicazione, è incaricato di occuparsi degli aspetti concernenti la diffusione di informazione relativa alla applicabilità delle tecniche di finanziamento con ricorso a risorse dei privati, alle attività dell'Unità ed alle possibilità di accesso delle amministrazioni pubbliche ai servizi da quest'ultima offerti.

5. Il trattamento economico spettante ai componenti dell'Unità è stabilito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero della funzione pubblica.

6. E' costituita una struttura di supporto amministrativo all'Unità composta di un minimo di sette addetti di cui cinque appartenenti alla sesta e settima qualifica funzionale e un minimo di due funzionari appartenenti alle qualifiche ottava e nona.

Art. 3

Attività dell'Unità

1. Nel perseguimento delle sue finalità istituzionali, l'Unità svolge, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le seguenti attività:

organizzazione e prestazione di servizi di consulenza tecnica, legale e finanziaria a favore delle pubbliche amministrazioni interessate all'avvio di progetti di investimento in regime di finanza di progetto;

assistenza di natura tecnico-economica alle amministrazioni aggiudicatrici nell'esame e nella valutazione dei progetti suscettibili di finanziamento in regime di finanza di progetto, con specifico riferimento all'esame di fattibilità, di cui all'art. 37- ter della legge n. 109/1994, delle proposte sottoposte alle amministrazioni aggiudicatrici dai soggetti promotori ai sensi dell'art. 37-bis della medesima legge;

assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici nella attività di predisposizione dei bandi di gara per l'aggiudicazione delle concessioni, nel corso della procedura di aggiudicazione e nella fase di valutazione delle offerte ricevute;

svolgimento di attività di comunicazione per la promozione della tecnica di finanziamento con ricorso a risorse dei privati nell'ambito dell'amministrazione pubblica nazionale;

ogni ulteriore attività volta a diffondere la tecnica di finanziamento nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

2. L'Unità procede inoltre, in diretto supporto delle commissioni istituite nell'ambito del CIPE, allo svolgimento, tra l'altro, delle seguenti attività:

individuazione dei settori di attività suscettibili di finanziamento con ricorso a risorse private, con indicazione delle specificità tecniche, amministrative e finanziarie inerenti a ciascun settore di attività;

raccolta di informazioni, documentazione ed ogni altro elemento utile inerenti alle fasi di progettazione, valutazione tecnico-economica, indizione delle gare e loro aggiudicazione, finalizzata alla facilitazione dell'utilizzo della tecnica della finanza di progetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, anche attraverso l'elaborazione di schemi operativi uniformi applicabili alle diverse tipologie di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità suscettibili di finanziamento con ricorso a risorse dei privati;

supporto in ordine alla valutazione di determinate opere infrastrutturali finanziate con ricorso a finanziamento privato che, per la loro dimensione ed il loro impatto economico, sono oggetto di valutazione da parte del CIPE;

monitoraggio della normativa primaria e secondaria concernente la materia della finanza di progetto.

3. L'Unità avvia rapporti di collaborazione con istituzioni, enti ed associazioni la cui attività presenti aspetti d'interesse per l'azione dell'Unità e sia funzionale all'effettività ed efficacia del suo operato, anche promuovendo la diffusione della tecnica di finanziamento della finanza di progetto.

4. E' in particolare previsto lo sviluppo di forme di collaborazione tra l'Unità ed il nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Tale attività di collaborazione può vertere sia su profili di carattere generale, sia in relazione ad esigenze scaturenti dalla istruttoria di singoli interventi progettuali, per i quali sia necessario l'esame e l'analisi di aspetti di regolazione e/o inerenti al regime tariffario e della qualità del servizio offerto.

5. A partire dall'anno 2000, l'Unità presenta annualmente, entro il 30 luglio, una relazione analitica al CIPE concernente l'attività svolta nel corso dell'anno e, in particolare, sullo stato di attuazione delle opere finanziate in regime di finanza di progetto. La relazione evidenzia gli ostacoli, di natura amministrativa e normativa, che si frappongono al pieno dispiegarsi della tecnica di finanziamento e i profili problematici riscontrati al pieno avviarsi delle opere ed all'attivarsi delle risorse private necessarie al loro finanziamento, segnalando, tra l'altro, le misure da adottare per il superamento di detti ostacoli, anche con diretto riferimento alla esperienza internazionale. La relazione deve, altresì effettuare una indicazione di tipo qualitativo dei servizi offerti, con indicazione degli eventuali vantaggi in termini di finanza pubblica derivanti dalla attuazione in regime di finanza di progetto di determinati investimenti.

Art. 4

Attività di supporto e copertura finanziaria

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 9, della legge n. 144/1999, è demandata ad un successivo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con la funzione pubblica, la determinazione delle risorse necessarie al funzionamento dell'Unità a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 7, decimo comma, del predetto atto normativo, ivi incluse le spese relative alle prestazioni lavorative poste in essere dagli addetti di cui all'art. 2, sesto comma della presente delibera.

Art. 5

Disposizioni di attuazione

1. L'Unità, con apposito regolamento, provvederà a dettare le norme organizzative per il proprio funzionamento, nonchè a disciplinare le modalità della sua collaborazione con gli enti di cui all'art. 3, comma 3 della presente delibera.

2. L'Unità ha durata quadriennale. L'esame dei risultati della attività istituzionale da essa svolta sarà effettuata dal CIPE nel giugno dell'anno 2001 al fine di valutare l'opportunità del proseguimento della attività dell'Unità stessa ovvero suggerire modifiche organizzative e funzionali dirette a migliorarne l'efficacia operativa.

Roma, 9 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 9 settembre 1999

Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 178