
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1999, n. 195
G.U.R.I. 24 giugno 1999, n. 146
Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore.
TESTO COORDINATO (alla legge 14 settembre 2011, n. 148 e con annotazioni alla data 25 marzo 2011)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto l'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;
Visto l'articolo 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio di attività di impresa di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore;
Visti i decreti del Ministro delle finanze 18 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 110 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1997, 12 giugno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 131 alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, 3 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 153 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1997, 5 dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 254 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1997, 10 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1998, concernenti l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attività imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attività professionali;
Visto il decreto direttoriale 10 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1998, concernente l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attività imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attività professionali;
Vista la legge 8 maggio 1998, n. 146, recante disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonchè disposizioni varie di carattere finanziario;
Visto, in particolare, l'articolo 10, comma 9, della citata legge n. 146 del 1998, il quale prevede che con i regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10, dello stesso articolo 10 ed al comma 125, dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 1999;
Considerato che il rilievo del Consiglio di Stato in base al quale nell'articolo 1, comma 1, andrebbe sostituita l'espressione: "a partire dagli" con l'articolo: "agli" non può essere recepito in quanto gli studi di settore si applicano agli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi stessi e a quelli successivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999.
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
EMANA
il seguente regolamento:
Applicazione degli studi di settore
(modificato dall'art. 33, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, integrato dall'art. 23, comma 28, lett. a), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e dall'art. 2, comma 35, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)
1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore (1). Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente è fissato al 31 dicembre. (2)
1-bis A partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore
Per la proroga del termine di cui al periodo annotato, vedi l'art. 1, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 25 marzo 2011.
Il termine di cui al comma annotato, per gli anni 2009 e 2010, è fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo 2011, dall'art. 1, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Adeguamento alle risultanze degli studi di settore
(modificato e integrato dall'art. 1, comma 411, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e integrato dall'art. 15, comma 6, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)
1. Per i periodi d'imposta in cui trova applicazione lo studio di settore, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nelle dichiarazioni di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale, sulle attività produttive, a quelli derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore.
2. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1, l'adeguamento al volume di affari risultante dalla applicazione degli studi di settore è operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito e con le modalità previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale.
2-bis. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato, per i periodi d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
1. Con i decreti di approvazione degli studi di settore sono stabiliti i termini e le modalità con cui i contribuenti comunicano all'amministrazione finanziaria i dati rilevanti ai fini dell'applicazione e della regione degli studi stessi.
Applicazione dei parametri
1. Nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali non risultano approvati gli studi di settore ovvero, ancorchè approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri individuate nei decreti di approvazione degli stessi studi di settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati in base a parametri, anche per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta successivi al 1997. Le medesime disposizioni si applicano per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per gli accertamenti relativi ai periodi d'imposta successivi al terzo di durata pari a dodici mesi chiuso successivamente al 30 giugno 1995. I parametri non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
2. Gli accertamenti di cui al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'adeguamento al volume di affari risultante dalla applicazione dei parametri può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 maggio 1999
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
VISCO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 25