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LEGGE 27 maggio 1999, n. 175

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 116/L G.U.R.I. 17 giugno 1999, n. 140

Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli Atti stessi.

Art. 3

1. Ai fini della definizione del campo geografico di applicazione, si intende per zona del Mar Mediterraneo, oltre alle acque marittime del Mediterraneo propriamente dette, compresi i golfi e i mari che le compongono, anche la fascia costiera italiana così come definita dalla legislazione nazionale.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DEI PLENIPOTENZIARI SULLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEL MAR MEDITERRANEO DALL'INQUINAMENTO, CON RELATIVI PROTOCOLLI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

1. La Conferenza di plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento ed i suoi Protocolli, è stata convocata dal Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, in applicazione di una raccomandazione adottata dalla Ottava riunione ordinaria delle Parti contraenti della Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento e relativi Protocolli (Antalya, 12-15 Ottobre 1993). Secondo questa raccomandazione, le Parti contraenti della Convenzione di Barcellona erano invitate ad esaminare gli emendamenti al Piano d'azione per il Mediterraneo, alla Convenzione ed ai suoi Protocolli e la possibilità di adeguare i testi alla recente evoluzione del diritto internazionale in materia d'ambiente (UNEP (OCA)MED IG.3/ 5).

2. Dietro cortese invito del Governo spagnolo, la Conferenza si è svolta a Barcellona il 9 e 10 giugno l995.

3. Erano invitate a partecipare alla Conferenza le seguenti Parti contraenti della Convenzione per la protezione del mar Mediterraneo dall'inquinamento: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Comunità europea, Croazia, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Jamahiriya araba libica, Libano, Malta, Marocco, Monaco, Repubblica araba di Siria, Slovenia, Spagna, Tunisia e Turchia.

4. Hanno accettato l'invito ed hanno partecipato alla Conferenza:

Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Comunità europea, Croazia, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Jamahiriya araba libica, Malta, Marocco, Monaco, Slovenia, Spagna, Tunisia e Turchia.

5. Erano inoltre presenti alla Conferenza i rappresentanti degli organi e delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e delle organizzazioni intergovernative e non governative in appresso:

Nazioni Unite:

- Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)

- Centro d'informazione delle Nazioni Unite

Istituzioni specializzate:

- organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)

- organizzazione mondiale della salute (OMS)

- Organizzazione meteorologica mondiale (OMM)

- organizzazione marittima internazionale (OMI)

- Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), Laboratorio di studio dell'ambiente marino di Monaco

- Commissione oceanografica intergovernativa dell'UNESCO (COI)

- Banca mondiale

Organizzazioni intergovernative e non governative:

- Amigos del Mediterraneo

- Amis de la Terre (Amici della Terra)

- Arab Office for Youth and Environment (AOYE) (Ufficio Arabo per la Gioventù e l'Ambiente)

- Associazione mediterranea per salvare le tartarughe marine (MEDASSET)

- Associazione per la protezione della natura e dell'ambiente di Kairouan (APNEK)

- Associazione turca per la protezione dell'ambiente marino (TURMEPA)

- Banca europea per gli investimenti (BEI)

- Ufficio europeo per l'ambiente (BEE)

- Ufficio mediterraneo d'informazione per l'ambiente, la cultura e lo sviluppo durevole (MIO-ECSDE)

- Centro arabo per lo studio delle zone aride e non irrigue (ACSAD)

- Centro delle regioni Euromediterranee per l'Ambiente (CREE)

- Consiglio Europeo delle Federazioni dell'Industria Chimica (CEFIC)

- Centro per l'ambiente e lo sviluppo della regione araba e dell'Europa (CEDARE);

- Convenzione sulle zone umide (RAMSAR)

- Ecomediterrania

- Studio e conservazione degli ecosistemi insulari e costieri nel Mediterraneo (MEDMARAVIS)

- Preservazione dell'Europa

- Fondazione di studi internazionali

- Fondo mondiale per la natura (WWF)

- Foro per la Laguna di Venezia

- Greenpeace International

- Istituto oceanico internazionale (IOI)

- Istituto mediterraneo dell'acqua (IME-MEDWAN)

- Istituto Universitario de Ciencias Ambientales

- International Centre for Coastal and Ocean, Policy Studies (CCOPS) (Centro internazionale di strategie costiere ed oceaniche)

- International Centre for Coastal Resources Research (CIIRC) (Centro internazionale di ricerca sulle risorse costiere)

- Facoltà dell'Arte e della Scienza

- MAREVIVO Associazione Ambientalista

- MEDWET

- Oil Industry International Exploration and Production Forum (E&P forum) (Foro industriale internazionale per l'esplorazione e la produzione di petrolio)

- Organizzazione giuridica internazionale per l'ambiente e lo sviluppo (OJI)

- Rete MEDCITIES

- Società per la protezione della natura (DHDK)

- Stazione biologica della Tour de Valat

- Unione interparlamentare (UIP)

- Unità di coordinamento del Programma ambientale del mar Nero.

6. La Conferenza era stata preceduta dalla Nona riunione ordinaria delle Parti contraenti svoltasi a Barcellona dal 5 all'8 giugno 1995 che aveva predisposto i testi finali degli strumenti in appresso, per adozione dalla Conferenza dei Plenipotenziari: emendamenti alla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento; emendamenti al Protocollo relativo all'inquinamento del Mar Mediterraneo da operazioni d'immersione effettuate con navi ed aeronavi; e Risoluzione di Barcellona sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile nel bacino Mediterraneo. Inoltre la Conferenza aveva preparato, per l'adozione e la firma della Conferenza di plenipotenziari, il Protocollo relativo alle zone particolarmente protette ed alla diversità biologica nel Mediterraneo.

7. Nella cerimonia di apertura, il Sig. José Borrell, Ministro dei Lavori pubblici, dei Trasporti e dell'Ambiente della Spagna ha augurato il benvenuto ai partecipanti.

8. Il Sig. Lucien Chabason, coordinatore del Piano d'azione per il Mediterraneo ha trasmesso ai partecipanti un messaggio della Signora Elisabetta Dowdeswell, Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. S.E.M. Nourdine Benomar Alami (Marocco), Presidente dell'Ufficio di Presidenza delle Parti contraenti, ha pronunciato un discorso.

9. La Conferenza ha adottato il seguente ordine del giorno:

1. Apertura della Conferenza

2. Regolamento interno

3. Elezione dell'Ufficio di Presidenza

4. Adozione dell'ordine del giorno e organizzazione dei lavori

5. Adozione degli emendamenti alla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento e dei suoi Protocolli:

a) adozione degli emendamenti alla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento (Convenzione di Barcellona);

b) adozione degli emendamenti al Protocollo relativo alla prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo da operazioni d'immersione effettuate da navi ed aeronavi (Protocollo immersioni)

c) adozione del Protocollo relativo alle zone particolarmente protette ed alla diversità biologica nel Mediterraneo

6. Adozione della risoluzione di Barcellona sull'ambiente e lo sviluppo durevole nel bacino Mediterraneo.

7. Rapporto della Commissione di verifica dei poteri

8. Adozione dell'Atto finale della Conferenza

9. Firma dell'Atto finale della Conferenza

10. Firma del Protocollo relativo alle zone particolarmente protette ed alla diversità biologica nel Mediterraneo

11. Chiusura della Conferenza

10. La Conferenza ha applicato il Regolamento interno delle riunioni e conferenze delle Parti contraenti alla Convenzione per la protezione del mar Mediterraneo dall'inquinamento e relativi Protocolli (UNEP(OCA)/MED IG.43/6, annesso XI.)

11. In conformità con l'articolo 20 del Regolamento interno la Conferenza ha eletto i seguenti membri dell'Ufficio:

Presidente: S.E. José Borrell (Spagna)

Vice-Presidente: S.E. Nourdine Benomar Alami (Marocco)

Vice-Presidente: S.E. Mme Coriane Lepage (Francia)

Vice-Presidente: S.E. Mohamed Mendi Mlika (Tunisia)

Vice-Presidente: S.E. Paolo Baratta (Italia)

Relatore: M. Viktor Simoncic (Croazia)

12. Il sig. Lucien Chabason, coordinatore dell'Unità di coordinamento del Piano d'azione per il Mediterraneo, ha svolto le funzioni di Segretario generale della Conferenza ed il Sig. Ljubomir Jefric, Vice-Coordinatore (PAM) quelle di Segretario esecutivo della Conferenza.

13. I principali documenti utilizzati come base per le delibere della Conferenza erano i seguenti:

UNEP(OCA)MED.IG.6/3 Emendamenti alla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento (Convenzione di Barcellona)

UNEP(OCA)MED.IG.6/4 Emendamenti al Protocollo relativo alla prevenzione dell'inquinamento del mar Mediterraneo da operazioni d'immersione effettuate con navi ed aeronavi (Protocollo immersioni)

UNEP(OCA)MED.IG.6/5 Protocollo relativo alle zone particolarmente protette ed alla diversità biologica nel Mediterraneo

UNEP(OCA)MED.IG.6/6 Risoluzione di Barcellona sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile nel bacino Mediterraneo con i suoi due Annessi: Piano d'azione per la protezione dell'ambiente marino e lo sviluppo sostenibile delle zone costiere del Mediterraneo-PAM Fase II (Annesso I) e Settori prioritari di attività per l'ambiente e lo sviluppo nel bacino Mediterraneo - 1996-2005 (Annesso II).

14. In conformità con il Regolamento interno, la Conferenza ha deciso che l'Ufficio di Presidenza, comprendente il Presidente, i quattro Vice-Presidenti ed il Relatore, eserciterebbe le funzioni di Commissione di verifica delle credenziali.

15. La Commissione di verifica delle credenziali si è riunita il 9 giugno 1995 per esaminare le credenziali dei rappresentanti partecipanti alla Conferenza ed ha constatato che tutti i rappresentanti erano debitamente accreditati.

16. La Conferenza ha approvato, il 10 giugno 1995, il rapporto della Commissione di verifica delle credenziali.

17. In base alle sue delibere, la Conferenza ha adottato i seguenti testi:

a) Emendamenti alla Convenzione per la protezione del mar Mediterraneo dall'inquinamento (Convenzione di Barcellona)

b) Emendamenti al Protocollo relativo alla prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo da operazioni d'immersione effettuate con navi ed aeronavi (Protocollo immersioni)

c) Protocollo relativo alle zone particolarmente protette ed alla diversità biologica nel Mediterraneo

d) Risoluzione di Barcellona sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile nel bacino Mediterraneo (con due Appendici sul Piano d'azione per la protezione dell'ambiente marino e lo sviluppo sostenibile delle zone costiere del Mediterraneo-PAM Fase II (Appendice I) e i Settori prioritari di attività per l'ambiente e lo sviluppo nel bacino Mediterraneo - 1996-2005 (Appendice II).

18. La Conferenza ha stabilito che gli Annessi al Protocollo relativo alle zone particolarmente protette ed alla diversità biologica nel Mediterraneo, saranno accettati in una prossima riunione di plenipotenziari.

19. Il testo del Protocollo relativo alle zone particolarmente protette ed alla diversità biologica nel Mediterraneo sarà aperto alla firma a Barcellona il 10 giugno 1995 e rimarrà aperto alla firma a Madrid fino al 10 giugno 1996, di ogni Stato costiero della regione mediterranea invitato alla Conferenza, della Comunità europea ed ogni gruppo economico regionale simile, di cui almeno un membro sia Stato costiero del mar Mediterraneo ed eserciti una competenza nei settori previsti dalla Convenzione di Barcellona e dei suoi Protocolli.

20. La Conferenza ha inoltre adottato le seguenti risoluzioni che sono allegate al presente Atto finale:

I. Adozione della Risoluzione di Barcellona sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile nel bacino Mediterraneo (con due Appendici sul Piano d'azione per la protezione dell'ambiente marino e lo sviluppo sostenibile delle zone costiere del Mediterraneo (PAM Fase II) ed i Settori prioritari di attività per l'ambiente e lo sviluppo nel bacino Mediterraneo - 1996-2005.

II. Adozione degli emendamenti alla Convenzione per la protezione del mar Mediterraneo dall'inquinamento ed al suo Protocollo relativo alla prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo da operazioni d'immersione effettuate con navi ed aeronavi.

III. Firma, ratifica, accettazione ed approvazione del Protocollo relativo alle zone particolarmente protette ed alla diversità biologica nel Mediterraneo ed adesione a detto Protocollo.

IV. Disposizioni interinali.

V. Ringraziamenti al Governo spagnolo.

IN FEDE DI CHE i rappresentanti delle Parti contraenti in appresso hanno firmato il presente Atto finale.

RISOLUZIONE I

Adozione della Risoluzione di Barcellona sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile nel bacino mediterraneo

La Conferenza,

Ricordando le raccomandazioni della Nona riunione ordinaria delle Parti contraenti tenutasi a Barcellona dal 5 all'8 giugno 1995, di approvare una "Risoluzione di Barcellona sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile nel bacino Mediterraneo", il "Piano di azione per la protezione dell'ambiente marino e lo sviluppo sostenibile delle zone costiere del Mediterraneo (PAM - Fase II) ed i "Settori prioritari di attività per l'ambiente e lo sviluppo nel bacino mediterraneo (1996-2005)"

Intendendo vigilare affinché le modifiche del Piano d'azione per il Mediterraneo (PAM) stabilite a seguito di queste raccomandazioni siano concretamente applicate,

Notando con soddisfazione che le modifiche raccomandate del Piano d'azione per il Mediterraneo corrispondono alla sfida rappresentata dallo sviluppo sostenibile nel contesto mediterraneo,

1. Adotta la Risoluzione di Barcellona sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile nel bacino Mediterraneo, il cui testo figura all'Annesso alla presente Risoluzione assieme alle due Appendici relative, i.e. il Piano d'azione per la protezione dell'ambiente marino e lo sviluppo sostenibile delle zone costiere del Mediterraneo (PAM- Fase II) (Appendice I) e i Settori prioritari di attività per l'ambiente e lo sviluppo nel bacino mediterraneo (1996-2005) (Appendice II);

2. Invita le Parti contraenti ad applicare la Risoluzione di Barcellona con i mezzi più efficaci possibili, in considerazione della particolare importanza rappresentata dagli orientamenti del Piano d'azione per il Mediterraneo ai fini del conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile.

ANNESSO

Risoluzione di Barcellona sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile nel bacino mediterraneo

I ministri dei paesi mediterranei incaricati dell'ambiente in rappresentanza dei rispettivi governi, ed il membro della Commissione europea responsabile per l'ambiente, riuniti a Barcellona (Spagna) il 10 giugno 1995 nell'ambito del Piano d'azione per il Mediterraneo,

Ricordando che il Piano d'azione per il Mediterraneo e stato approvato a Barcellona nel 1975 dai governi degli Stati mediterranei e dalla Comunità europea per sorvegliare e proteggere l'ambiente marino del Mediterraneo e garantire un'integrata pianificazione dello sviluppo nonché la gestione delle risorse del Bacino, in base ad una cooperazione multilaterale sotto gli auspici del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente,

Ricordando l'adozione della Convenzione di Barcellona per la protezione del mare Mediterraneo contro l'inquinamento e dei Protocolli ivi contenuti, nel 1976 e negli anni successivi,

Riconoscendo l'importante contributo che il Piano d'azione per il Mediterraneo, il programma MEDPOL nonché i Centri di attività regionali e le organizzazioni internazionali cooperanti hanno fornito alla protezione dell'ambiente marino ed alla promozione ed all'istituzione di un sistema di diritto dell'ambiente e di una struttura istituzionale ambientale a livello regionale e nazionale nel bacino del Mediterraneo,

In considerazione dei risultati delle riunioni svoltesi successivamente a Genova (1985) a Nicosia (1990) al Cairo (1992) ed a Casablanca (1993), e consapevoli dei risultati della Conferenza ministeriale svoltasi a Tunisi nel 1994, nonché dell'importanza della dichiarazione e delle risoluzioni da essa adottate per la promozione dello sviluppo sostenibile nel Mediterraneo in considerazione della Dichiarazione di Rio e di Azione 21,

Consapevoli delle differenze di sviluppo socio-economico che sussistono tra gli Stati rivieraschi del Mediterraneo.

Preoccupati per le continue pressioni esercitate sulle zone marine e costiere ed i loro ecosistemi dal processo di urbanizzazione, di accrescimento demografico e di sviluppo economico, che hanno comportato il degrado delle risorse umane e naturali della regione mediterranea, come chiaramente dimostrato dagli scenari del Piano Blu;

Riconoscendo i progressi compiuti dall'adozione nel 1985 della Dichiarazione di Genova sul secondo Decennio mediterraneo, pur notando che la qualità attuale dell'ambiente del Mar Mediterraneo esige che le azioni siano fortemente intensificate,

Soddisfatti di poter adottare gli emendamenti alla Convenzione di Barcellona, che ampliano considerevolmente il settore di applicazione della stessa, con l'introduzione di princìpi che consentiranno di far fronte alle sfide dello sviluppo sostenibile,

Sottolineando l'importanza di applicare gli emendamenti al Protocollo relativo alla prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo mediante operazioni di immersione effettuate dalle navi e dalle aeronavi, in conformità con gli accordi internazionali pertinenti che garantiranno una crescente protezione del mar Mediterraneo,

Sottolineando l'importanza di adottare il nuovo Protocollo relativo alle zone specialmente protette ed alla diversità biologica nel Mediterraneo volta a garantire la preservazione ed una migliore gestione della diversità biologica soprattutto per le specie minacciate di estinzione ed i siti naturali di grande interesse,

Ricordando l'importanza della risoluzione adottata alla Conferenza di Tunisi riguardo all'utilizzazione di strumenti di gestione fondiaria in vista di garantire la preservazione della natura e dei siti naturali delle regioni costiere del Mediterraneo,

Riconfermando l'impegno di proteggere individualmente e collettivamente l'ambiente mediterraneo, grazie al dialogo, alla concertazione, alla solidarietà ed al partenariato tra i popoli della regione,

Confermando l'impegno di promuovere uno sviluppo sostenibile nel quadro della formulazione e dell'applicazione di politiche nazionali e regionali relative alla protezione dell'ambiente ed allo sviluppo in considerazione delle Dichiarazioni di Rio e di Tunisi,

Considerando che l'Unione europea ha deciso di convocare una Conferenza ministeriale euromediterranea che si svolgerà a Barcellona il 27 e 28 novembre 1995, in vista di rafforzare il partenariato euromediterraneo tra i paesi dell'Unione europea e gli altri paesi del Mediterraneo

1. Adottano la seconda fase del Piano d'azione per il Mediterraneo contenuto nell'Annesso I della risoluzione in vista di realizzare i seguenti obiettivi:

- integrare l'ambiente nelle politiche di sviluppo economico-sociale, culturale e altre, nonché nelle politiche di utilizzazione delle terre;

- garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali marine e costiere in considerazione del programma Azione 21 per il Mediterraneo;

- preservare la natura e proteggere le specie nonché i siti ed i paesaggi d'interesse ecologico o culturale;

- prevenire l'inquinamento del mare Mediterraneo e delle sue regioni costiere;

- applicare meccanismi razionali per l'esecuzione ed il controllo dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli e delle misure di protezione stabilite;

- rafforzare la cooperazione con le organizzazioni governative internazionali e con le agenzie specializzate delle Nazioni Unite in ogni fase della formulazione o dell'esecuzione di attività specifiche;

- intensificare l'appoggio e la partecipazione delle organizzazioni non governative (ONG) internazionali e regionali e nazionali e del pubblico;

2. S'impegnano ad attuare pienamente la seconda fase del Piano d'azione per il Mediterraneo, la Convenzione di Barcellona ed i relativi Protocolli ed a tal fine stabiliscono i settori prioritari di attività per l'ambiente e lo sviluppo nel Bacino Mediterraneo (1996-2005) figuranti all'Annesso II della presente risoluzione;

3. Decidono la creazione, nel quadro del Piano d'azione per il Mediterraneo, della Commissione Mediterranea per lo Sviluppo Sostenibile (CMDD) che inizierà le sue attività nel primo semestre del 1996;

4. Incaricano l'unità di coordinamento di portare a termine il processo di preparazione del Protocollo relativo alla prevenzione dell'inquinamento del Mediterraneo derivante dai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e dalla loro eliminazione nonché dagli emendamenti al Protocollo tellurico e pregano il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente di convocare entro marzo 1996 una Conferenza di plenipotenziari in vista dell'adozione di tali Protocolli;

5. S'impegnano ad adottare ogni misura necessaria per incorporare ed integrare la preservazione della diversità biologica negli obiettivi delle politiche di sviluppo economico e di pianificazione del territorio e delle risorse naturali nonché a rafforzare con urgenza tutte le attività intraprese al fine di preservare le specie minacciate di estinzione, l'habitat e i siti d'interesse ecologico;

6. Convengono di ridurre, entro il 2005, le discariche e le emissioni di sostanze tossiche persistenti e suscettibili di bioaccumuli pregiudizievoli per l'ambiente marino, in particolare per gli organoalogeni, a livelli non nocivi per l'uomo o la natura fino alla loro graduale eliminazione ed a questo scopo di ottenere sostanziali riduzioni di tali discariche o emissioni completando se del caso le misure di riduzione con programmi volti a vietare l'uso di dette sostanze; incaricano le Parti contraenti a rivedere regolarmente gli scadenzari pertinenti;

Al fine di eliminare entro l'anno 2005 la maggiore quantità possibile di queste sostanze, in particolare gli organoalogenati, e di facilitare e affrettare la definizione di metodi, programmi e scadenzari suddividendoli in categorie di sostanze e in rami industriali, avvalendosi delle migliori tecniche disponibili, essi incaricano l'UNEP di organizzare la concertazione con le Parti contraenti, gli esperti scientifici, gli industriali e le ONG;

La prima riunione avrà luogo quanto prima e al più tardi entro il 1° luglio 1996;

7. S'impegnano a promuovere attivamente il trasferimento di tecnologie proprie in particolare ai paesi in via di sviluppo, per incoraggiare la creazione, se del caso, di centri di produzione propria incaricati di portare a termine attività di ricerca e di promozione nonché di raccolta e di diffusione dell'informazione sui procedimenti di produzione non inquinanti;

8. S'impegnano a dimostrare la loro solidarietà con le popolazioni del Bacino mediterraneo che subiscono le conseguenze dell'aggressione e del terrorismo elaborando ed eseguendo programmi di ripristino delle regioni, degli ambienti e delle risorse danneggiate da azioni distruttive;

9. S'impegnano a cooperare ed a rafforzare la loro solidarietà con le popolazioni mediterranee in caso di calamità naturali e di gravi incidenti tecnici, eseguendo programmi volti a riabilitare le zone danneggiate e l'ambiente;

10. Incaricano l'Unità di coordinamento di mobilitare fondi e risorse supplementari per eseguire le attività previste durante la fase del Piano d'azione per il Mediterraneo, e nei Settori prioritari di attività per l'ambiente e lo sviluppo nel Bacino mediterraneo (1996-2005);

11. Chiedono che si proceda ad una valutazione dei risultati dell'attuazione delle attività previste tenendo conto degli obiettivi nel quadro della fase II del Piano d'azione per il Mediterraneo, nonché delle attività previste nei settori prioritari di attività per l'ambiente e lo sviluppo nel Bacino mediterraneo (1996-2005) che saranno oggetto di un sistema di monitoraggio sulla loro realizzazione;

12. Convengono di trasmettere alla Conferenza euro-mediterranea i documenti adottati nella Conferenza di plenipotenziari sulla Convenzione di Barcellona tenutasi il 9 e 10 giugno 1995 per contribuire agli sforzi della Conferenza, ai fini soprattutto di garantire la protezione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile della regione, rafforzando la cooperazione regionale nel quadro del PAM;

13. Pregano la Commissione mediterranea di sviluppo sostenibile in seno alla quale le ONG saranno debitamente rappresentate, di esaminare la possibilità di creare un fondo speciale per la promozione di progetti relativi alla preservazione della natura ed alla gestione integrata del litorale, per completare il fondo di stanziamento speciale per il Mediterraneo mirante a mobilitare e ad assicurare le risorse finanziarie addizionali necessarie;

14. Invitano tutti gli operatori socio-economici interessati in particolare le comunità locali gli ambienti scientifici e didattici, le imprese e le organizzazioni non governative ad associarsi all'esecuzione della fase II del Piano d'azione per il Mediterraneo,

15. Invitano le organizzazioni internazionali e gli altri programmi di finanziamento e di sviluppo ad associarsi all'esecuzione della nuova fase del Piano d'azione per il Mediterraneo, ed a coordinare ed armonizzare con il Piano d'azione per il Mediterraneo i loro programmi relativi alla regione mediterranea,

16. Decidono d'incontrarsi nuovamente nella decima riunione ordinaria delle Parti contraenti nel 1997 a Tunisi.

APPENDICE I

PIANO D'AZIONE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE COSTIERE DEL MEDITERRANEO

(PAM FASE II)

Introduzione

I paesi mediterranei e la CEE hanno adottato nel 1975 il Piano d'azione per il Mediterraneo (PAM) e nel 1976 la Convenzione per la protezione del mare Mediterraneo contro l'inquinamento (Convenzione di Barcellona). L'obiettivo principale del PAM era di aiutare i Governi a valutare e controllare l'inquinamento marino, a formulare le loro politiche nazionali dell'ambiente, a migliorare la capacità, di meglio identificare le opzioni di ricambio per i modelli di sviluppo, ed a procedere a scelte più razionali per lo stanziamento delle risorse.

Benché in origine il PAM avesse centrato i suoi sforzi sulla lotta antinquinamento marino, l'esperienza ha presto dimostrato che le tendenze socio-economiche, associate ad una pianificazione e ad una gestione di sviluppo mediocri, erano la causa della maggior parte dei problemi ambientali, e che una protezione valida e durevole dell'ambiente era indissolubilmente connessa allo sviluppo sociale ed economico. Da un approccio settoriale alla lotta antinquinamento, il PAM ha potuto passare ad una pianificazione e ad una gestione integrate in quanto mezzi essenziali per la ricerca di soluzioni.

Benché sia difficile valutare i progressi realizzati, possiamo disporre di indici diretti e indiretti in base ai quali vari paesi hanno preso misure concrete secondo le prescrizioni e le disposizioni del PAM, con un'influenza positiva sull'evoluzione ed i progressi in materia ambientale nel Mediterraneo. Possiamo citare, tra i progressi più significativi, la nascita di una presa di coscienza circa l'importanza di un ambiente salubre per il Mediterraneo, presente e futuro e per le sue popolazioni, un radicale mutamento di opinione, da parte di coloro che decidono, riguardo alla protezione dell'ambiente, un senso di solidarietà e l'esigenza di agire collettivamente in vista di un migliore avvenire del Mediterraneo.

Tra le grandi lacune nella protezione dell'ambiente marino del Mediterraneo e del suo litorale, citiamo: impropria pianificazione della zona costiera in mancanza di piani e di gestione; inadeguatezza ed attuazione inefficiente delle legislazioni nazionali; carenza di strutture istituzionali e insufficienza delle risorse umane assegnate a questo tipo di attività; inoltre non si è provveduto a mobilitare le risorse finanziarie necessarie ed a prendere impegni politici precisi per risolvere i problemi esistenti.

Il PAM Fase II è stato concepito in considerazione dei successi e dei fallimenti dei primi venti anni di esistenza del programma, nonché dei risultati di recenti sviluppi come la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (Rio de Janeiro, l992) l'Ottava riunione delle Parti contraenti alla Convenzione di Barcellona (Antalya, 1993) e la Conferenza "MED 21" sullo sviluppo sostenibile nel Mediterraneo (Tunisi 1994).

Obiettivi

- Gli obiettivi principali sono i seguenti:

- garantire una gestione durevole delle risorse naturali, marine e terrestri, ed integrare l'ambiente nello sviluppo economico e nella pianificazione del territorio;

- proteggere l'ambiente marino e le zone costiere prevenendo l'inquinamento, nonché riducendo e se possibile eliminando gli apporti di inquinanti di qualsiasi natura, cronici o incidentali;

- tutelare la natura e salvaguardare e valorizzare i siti ed i paesaggi d'interesse ecologico o culturale;

- rafforzare la solidarietà tra gli Stati rivieraschi del Mediterraneo gestendo il loro patrimonio comune e le loro risorse a vantaggio delle generazioni presenti e future;

- contribuire al miglioramento della qualità della vita.

Attuazione

Gli Stati rivieraschi del Mediterraneo sono pienamente responsabili della gestione delle loro politiche volte a migliorare l'ambiente e garantire uno sviluppo sostenibile. Al riguardo essi sono responsabili dell'applicazione della Convenzione di Barcellona, dei suoi Protocolli e del PAM.

Per realizzare questo compito le Parti contraenti ricevono l'aiuto del Segretariato della Convenzione di Barcellona affidato all'UNEP ed alla sua Unità di coordinamento e, sotto la supervisione di quest'ultima, dei Centri di attività regionali del PAM.

Le specifiche missioni affidate al Segretariato ed ai Centri di attività regionali per la realizzazione delle attività del PAM nonché dei bilanci corrispondenti sono stabilite nel quadro delle riunioni delle Parti contraenti alla Convenzione di Barcellona.

L'Unità di coordinamento del PAM stabilisce e rafforza i collegamenti con gli altri programmi per i mari regionali, con i segretariati delle convenzioni internazionali applicabili nella regione, con la Commissione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e con le istituzioni finanziarie internazionali che operano nel settore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile nel Mediterraneo.

Le Parti contraenti della Convenzione di Barcellona faranno sistematicamente appello alla collaborazione delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite interessate per elaborare ed attuare i programmi di attività del PAM - Fase II.

Le Parti contraenti faranno appello alla collaborazione delle autorità locali, provinciali e regionali, se del caso, per elaborare ed attuare i programmi di attività del PAM - Fase II.

Le Parti contraenti faranno inoltre partecipare alle attività del PAM Fase II le organizzazioni non governative che operano a favore della protezione dell'ambiente e dello sviluppo nonché quelle che rappresentano attività economiche.

Nell'attuazione dello sviluppo durevole, sarà data precedenza al rafforzamento delle capacità istituzionali ed al coordinamento delle politiche a livello nazionale, provinciale e locale a seconda dei casi. Al riguardo, è concessa una particolare attenzione agli strumenti giuridici esistenti come la Convenzione di Barcellona e i suoi Protocolli, l'attuazione di strumenti economici per una gestione integrata delle risorse, una rigorosa pianificazione delle zone costiere e la gestione delle risorse naturali.

I. LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEL MEDITERRANEO.

1. INTEGRAZIONE DELL'AMBIENTEE DELLO SVILUPPO

La gestione e la conservazione delle risorse naturali e l'orientamento dato ai cambiamenti tecnologici ed istituzionali affinché continuino a corrispondere costantemente alle esigenze delle generazioni presenti e future sono essenziali per il Bacino Mediterraneo. Le complesse interazioni tra le componenti ambientali (acqua, foreste, suoli) ed i settori socio-economici (agricoltura, industria, energie, turismo e trasporto) esigono l'integrazione delle politiche ambientali nelle politiche di sviluppo. A livello regionale, le corrispondenti attività saranno elaborate [in seno alla Commissione mediterranea di sviluppo sostenibile da istituire, ed eseguite nell'ambito del PAM] in collaborazione con le organizzazioni internazionali interessate e con l'appoggio del Segretariato e dei Centri di attività regionali competenti, se del caso.

1.1. Attività economiche e ambiente

Il recente andamento socio-economico del Bacino Mediterraneo, le cui risorse naturali sono fragili e limitate, ha dato luogo a importanti mutamenti pregiudizievoli per il suo patrimonio; la dinamica demografica che probabilmente porterà la popolazione da 410 milioni di abitanti nel 1994 a 550 nel 2025, nonché le modalità di produzione e di consumo moderne svolgono un ruolo fondamentale in tali mutamenti.

L'agricoltura tende ad intensificarsi esercitando effetti importanti sulle risorse d'acqua e sui suoli. L'industrializzazione è in pieno sviluppo fin dagli anni 70 ma le industrie pesanti ed inquinanti rivelano il segno di un declino. Le tecnologie utilizzate spesso sono obsolete e producono un forte inquinamento. Grande consumatrice di risorse naturali e di energia, l'industria contende lo spazio disponibile allo sviluppo urbano ed alle grandi infrastrutture di trasporto, in particolare sul litorale. Il turismo in quanto produttore di valuta, ha mire sullo spazio del litorale, intensificando le costruzioni in cemento armato e sfruttandone tutte le qualità patrimoniali, naturali e storiche. Circa 100 milioni di turisti provenienti da ogni parte del mondo sono oggi accolti sul litorale Mediterraneo, 170 a 340 milioni vi sono attesi nel 2025, e si prevede che anche il turismo nazionale abbia una forte crescita. La pressione sulle risorse d'acqua è importante, il sovraffollamento dei siti, naturali e storici nonché l'abuso del territorio causano la distruzione, e quindi l'impoverimento di questo capitale turistico, tanto essenziale per alcuni paesi.

Per tali attività economiche, i principali obiettivi in materia di sviluppo sostenibile sono i seguenti:

1.1.1. Agricoltura

La regione mediterranea è chiamata ad intensificare la sua produzione agricola, in particolare nei paesi del Sud e dell'Est. Tale intensificazione, in particolare per via della pratica dell'irrigazione, danneggia sempre più la qualità dei terreni e delle acque. Anche le terre arabili si riducono sotto la pressione delle costruzioni, della perdita di fertilità, della salinizzazione e dell'erosione.

L'espansione della desertificazione in varie forme minaccia lo sviluppo agricolo e sociale, sia nelle regioni costiere sia nell'hinterland.

Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, le attività devono, a livelli adeguati, privilegiare: modalità razionali per lo sfruttamento delle risorse sui terreni e nelle acque, incentivando le culture più adatte alle condizioni fisiche ed ecologiche delle regioni interessate:

- accrescimento della produttività e della produzione agricola per mezzo di tecniche rispettose dell'ambiente locale;

- messa a punto e utilizzazione di tecniche d'irrigazione che consumino meno acqua e di sistemi di drenaggio appropriati;

- identificazione ed uso di tecniche appropriate, sia per la gestione agricola sia per il miglioramento delle risorse genetiche locali;

- controllo dell'uso di prodotti chimici che inquinano il suolo e l'acqua e maggiore uso di fertilizzanti naturali;

1.1.2. Industria

Lo sviluppo delle attività industriali aggrava taluni problemi già preoccupanti d'inquinamento dell'aria e dell'acqua, e di deterioramento della qualità della vita.

Ai fini della soddisfazione dei fabbisogni nazionali e dell'accesso ai mercati mediterranei ed internazionali in un'ottica di sviluppo, sono richieste le seguenti azioni:

- incoraggiare e facilitare l'uso di procedimenti industriali adeguati e di tecnologie proprie;

- agevolare il trasferimento, l'adeguamento e la padronanza della tecnologia nei paesi mediterranei;

- consolidare ed accelerare l'attuazione di programmi di controllo e di riduzione dell'inquinamento industriale; e

- rafforzare e sviluppare i programmi di gestione per la riduzione dei rifiuti industriali.

1.1.3. Energia

Il consumo crescente di energie nel Mediterraneo basato principalmente sulle fonti di energia fossile, amplifica l'inquinamento ed i problemi di degrado dell'ambiente mediterraneo. Urge dunque vigilare su una migliore gestione dell'energia, istituendo politiche compatibili con lo sviluppo sostenibile.

Al riguardo, gli obiettivi a livello mediterraneo, nazionale e locale, in cooperazione con le organizzazioni internazionali interessate dovranno essere di:

- incoraggiare e facilitare il ricorso alle energie nuove e rinnovabili per usi domestici ed industriali, pubblici e privati, se del caso con progetti pilota;

- sviluppare le tecniche di controllo e di risparmio dell'energia;

- vigilare che l'installazione delle nuove centrali elettriche sul litorale mediterraneo sia effettuata nel rispetto dell'ambiente e ammodernare come opportuno le centrali esistenti.

1.1.4. Turismo

Il turismo è uno dei fattori più influenti sull'ambiente e lo sviluppo dei bacini mediterranei. Se, da una parte, svolge un ruolo importante nel miglioramento delle condizioni economiche in vari paesi mediterranei, d'altra parte ha gravi effetti sulle risorse terrestri marine, sui suoli e le terre costiere, sui siti storici naturali e sui paesaggi, sulla società e la popolazione locale.

I principali obiettivi in materia di turismo nazionale e locale, livello del Mediterraneo, sono i seguenti:

- esaminare, seguire in permanenza e valutare, per mezzo di indicatori appropriati, le attività connesse al turismo e le loro conseguenze sull'ambiente,

- incentivare la cooperazione regionale e internazionale atta a favorire un turismo rispettoso dell'ambiente e compatibile con lo sviluppo sostenibile;

- seguire costantemente l'evoluzione delle risorse naturali, culturali, umane e turistiche ed intraprendere regolarmente studi d'impatto sull'ambiente, e valutazioni sulla capacità di accoglienza;

- elaborare programmi d'informazione e di formazione per gli operatori interessati, in particolare sensibilizzando i turisti sull'esigenza di preferire una forma di turismo rispettosa dell'ambiente mediterraneo.

1.1.5. Trasporti

L'evoluzione dei trasporti aerei e terrestri, abbinata all'espansione delle attività economiche, eserciterà pressioni crescenti sulla zona costiera. In particolare, si prevede che il numero di veicoli automobilistici sarà triplicato nel corso dei prossimi 30 anni. È indispensabile tenere sotto controllo questa tendenza che avrà effetti considerevoli sulla qualità dell'ambiente nelle zone costiere ed urbane.

I principali obiettivi del programma sono i seguenti:

- valutare e seguire costantemente, mediante indicatori appropriati, l'evoluzione dei mezzi di trasporto e la loro densità nelle zone costiere;

- ricercare ed incoraggiare l'uso di mezzi di trasporto di sostituzione meno pregiudizievoli per l'ambiente;

- divulgare informazioni sulle politiche e le tecnologie in materia di trasporti atte a contribuire allo sviluppo sostenibile, ivi comprese quelle relative ai trasporti pubblici.

1.2. Sviluppo urbano e ambiente

La popolazione urbana mediterranea, di cui il 40 per cento è concentrato sul litorale, dovrebbe raddoppiare entro il 2025: ciò incrementerà sostanzialmente l'occupazione del litorale.

Il tipo di sviluppo urbano risultante da tale concentrazione è preoccupante dal punto di vista ambientale per due ragioni:

- è esercitata una notevole pressione sulle risorse naturali, sui paesaggi e sugli ambienti naturali che vengono gradualmente consumati o distrutti per soddisfare le esigenze dello sviluppo urbano;

- l'ambiente venutosi a creare in seno ai nuovi insediamenti per via dell'ampiezza delle costruzioni, è lungi dall'essere soddisfacente e produce effetti deteriori per i trasporti, il consumo di energia, la produzione di rifiuti, la rarefazione degli spazi e dei paesaggi naturali, inoltre dà luogo ad una domanda crescente di infrastrutture;

le conseguenze di questa evoluzione sono preoccupanti dal punto di vista dello sviluppo sostenibile per le seguenti ragioni:

- il degrado dell'ambiente urbano e della qualità della vita hanno effetti negativi sulla vita sociale e la sanità pubblica;

- dal punto di vista economico, gli insediamenti il cui ambiente è in degrado possono rivelarsi meno allettanti in particolare per quanto riguarda il settore dei servizi;

Le autorità competenti dovrebbero elaborare strategie di sviluppo sostenibile, per:

- creare un quadro istituzionale che consenta di gestire i nuovi insediamenti ad un livello amministrativo adeguato;

- incoraggiare la creazione di una pianificazione urbana che tenga conto delle poste ambientali sulla base di valutazioni dell'ambiente urbano;

- incentivare politiche urbanistiche dinamiche per la realizzazione di risparmi energetici, l'entrata in funzione di trasporti non inquinanti, l'istituzione di una gestione adeguata dei rifiuti, un'erogazione idrica durevole, e la creazione di installazioni urbane ricreative;

- prevedere gli strumenti finanziari pertinenti;

- sviluppare le capacità istituzionali e professionali;

- far partecipare a tale processo tutti gli operatori interessati.

A livello regionale saranno svolte attività concertate e sarà incoraggiata una cooperazione coordinata e decentralizzata per:

- elaborare e divulgare le metodologie appropriate;

- procedere a scambi di esperienze e di prassi;

- provvedere alla formazione degli operatori interessati;

- contribuire a mobilitare risorse finanziarie internazionali per l'elaborazione e l'attuazione di strategie relative all'ambiente urbano.

1.3. Gestione durevole delle risorse naturali

A livello del bacino, le specifiche attività indicate in questa sezione saranno messe a punto ed eseguite dalle organizzazioni internazionali e dai programmi pertinenti, se del caso con il sostegno del Segretariato e dei Centri di attività regionali.

1.3.1. Risorse idriche

La qualità e la disponibilità di risorse idriche sono d'importanza vitale per la regione mediterranea, non solo per il consumo umano ma anche per l'agricoltura, l'industria, il turismo ed altri settori dell'economia. Le interazioni di questi elementi dovranno essere considerate nei piani integrati di gestione delle risorse idriche.

La gestione e l'uso durevole di risorse idriche rappresentano gli obiettivi fondamentali di questo programma e, per conseguirle, occorrerà:

- incoraggiare l'uso di strumenti di gestione della domanda idrica;

- valutare e sorvegliare lo stato qualitativo e quantitativo delle risorse idriche in ogni paese, mediante indicatori appropriati;

- elaborare in ogni paese, piani direttivi per le risorse idriche per ciascun bacino, ed ampliare la portata dei piani esistenti secondo i princìpi generalmente ammessi dello sviluppo sostenibile, sulla base di un approccio integrato, in particolare nelle isole e nelle zone costiere;

- istituire o migliorare la legislazione nazionale relativa all'elaborazione ed all'applicazione di metodi integrati di gestione e di utilizzazione delle risorse idriche;

- stabilire princìpi direttivi, programmi di formazione nonché i mezzi per scambiare esperienze in materia di valorizzazione, di gestione, di utilizzazione e di riutilizzazione integrata delle risorse idriche.

1.3.2. Terreni

L'erosione dei suoli e la desertificazione sono tra i problemi più gravi della regione. L'agricoltura e lo sfruttamento forestale indicano un declino di produttività il quale a sua volta, contribuisce ad aggravare i problemi sociali della regione.

La preservazione ed il riassetto dei terreni rappresentano l'obiettivo principale.

Le attività verteranno su:

- la valutazione e la sorveglianza della situazione di degrado dei terreni, mediante indicatori appropriati e pertinenti;

- l'elaborazione di politiche, di strategie e di programmi concreti comportanti studi cartografici e misure di sorveglianza e di protezione per prevenire e arginare le perdite di terreno e la desertificazione;

- l'applicazione a livello nazionale delle suddette misure nonché delle decisioni pertinenti adottate a livello delle istanze internazionali interessate come la FAO, l'UNEP e l'UICN, privilegiando le disposizioni della Convenzione sulla lotta contro la desertificazione ed in particolare la parte ivi contenuta relativa alla regione mediterranea.

1.3.3. Risorse marine viventi

Data la situazione critica di numerose specie ittiche, occorre agire senza indugio a vari livelli (comunità di pescatori, organizzazione di peschiere, governi), rafforzando innanzitutto le strutture esistenti, in modo da arginare le attuali tendenze al degrado delle risorse e degli habitat.

L'obiettivo, a livello sia regionale che nazionale, è la gestione durevole delle risorse marine viventi. Le principali attività mirano a:

- migliorare l'informazione disponibile sullo stato delle risorse marine viventi, ed incoraggiare la ricerca sugli effetti del degrado dell'ambiente e le incidenze sulle attività della pesca; queste informazioni sono indispensabili per lo sviluppo delle politiche di gestione di tali risorse;

- definire politiche comuni per la gestione delle risorse, ispirate ad un principio di precauzione;

- istituire, attraverso il Consiglio generale della pesca nel Mediterraneo (CGPM), il quadro giuridico di un approccio cooperativo per la protezione e la preservazione delle risorse marine viventi al di là delle acque territoriali;

- provvedere all'applicazione del Codice di condotta per una pesca responsabile elaborato dalla FAO, dall'Accordo per favorire, da parte dei pescherecci in alto mare, il rispetto delle misure internazionali di preservazione e di gestione e delle decisioni prese nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sulle specie miste, e sulle specie di pesci grandi migratori;

- promuovere un'acquicoltura rispettosa dell'ambiente.

1.3.4. Foreste e manto vegetale

Il degrado delle foreste e del manto vegetale suscita preoccupazioni crescenti per la regione mediterranea. L'eccesso di pascolo, l'uso abusivo di legno da riscaldamento nonché gli incendi e l'urbanesimo sono le principali cause della disboscazione. Per far fronte a questi problemi, la FAO ha elaborato il "Piano d'azione per le foreste mediterranee" con il quale il PAM stabilirà dei collegamenti, coordinandone le attività. Questo programma si fonda su un appoggio integrato e pluridisciplinare, essenziale sia per il quadro concettuale d'insieme, sia per la sua attuazione in ciascun paese.

In particolare le attività del programma mirano a:

- intraprendere, in ciascun paese, una sollecita valutazione dello stato del manto vegetale naturale e definire le priorità;

- istituire, in ciascun paese, dei piani direttivi per il manto vegetale naturale, vertenti in particolar modo sulla loro protezione, gestione durevole e utilizzazione polivalente;

- rafforzare la cooperazione e lo scambio d'informazioni tra i paesi.

1.4. Gestione integrata delle regioni costiere

Le strategie di gestione delle regioni costiere mediterranee devono vigilare affinché le risorse fragili e limitate siano utilizzate in modo durevole grazie ad una pianificazione e ad una regolamentazione che garantiscano la preservazione del loro valore ecologico, nonché lo sviluppo di attività e la qualità di vita delle popolazioni costiere.

Ai fini della gestione integrata delle regioni costiere è essenziale la comprensione delle relazioni intercorrenti tra le risorse costiere, il loro uso e gli impatti reciproci dello sviluppo e dell'ambiente.

Gli obiettivi della protezione e della gestione integrata delle regioni costiere sono i seguenti:

- preservazione della diversità biologica negli ecosistemi litoranei;

- pianificazione del litorale per risolvere i problemi di concorrenza tra urbanizzazione, industrializzazione, turismo, trasporti, agricoltura e acquicoltura, e per preservare gli ecosistemi per le generazioni future;

- controllo delle pressioni demografiche sull'uso delle risorse costiere;

- realizzazione degli obiettivi ambientali ed economici a costi accettabili per la società;

- prevenzione ed eliminazione, in tutta la misura del possibile, degli inquinamenti di origine urbana, industriale, turistica, agricola e acquicola, dei rifiuti solidi e liquidi, e dei rischi naturali e tecnologici;

- partecipazione delle popolazioni e delle loro associazioni, in vista di fare appello al sentimento civico per far fronte a queste nuove sfide;

- sviluppo delle capacità istituzionali e delle risorse umane per far fronte a questi molteplici obiettivi incrociati e spesso concorrenti.

La gestione integrata delle zone costiere dovrebbe gradualmente divenire l'approccio normale per trattare i problemi di gestione del litorale mediterraneo. A tal fine, a livello nazionale e se del caso sub-nazionale, dovranno essere elaborate legislazioni pertinenti e dovranno essere create o rafforzate le capacità istituzionali. Converrà inoltre elaborare e attuare strumenti appropriati come sistemi di telerilevamento, d'informazione geografica, di analisi sistemica e studi dell'impatto sull'ambiente nonché strumenti economici.

Queste legislazioni dovrebbero incoraggiare la protezione di una parte importante della fascia litoranea, evitare una continua urbanizzazione ed industrializzazione della facciata litoranea, stabilire regole relative all'identificazione degli spazi naturali da proteggere, e organizzare la compatibilità degli usi della frangia litoranea.

A livello regionale saranno organizzate attività di cooperazione per:

- elaborare di comune accordo le metodologie di pianificazione più adatte;

- svolgere attività di formazione, di scambio d'informazioni e di trasferimento di conoscenze;

- incoraggiare e facilitare la cooperazione con le istituzioni internazionali suscettibili di sostenere le politiche di gestione delle regioni costiere.

1.5. Elementi di una strategia mediterranea

Le preoccupazioni relative allo sviluppo durevole, sottolineate dalla CNUED, derivano dai complessi rapporti tra sviluppo socio-economico e ambiente - i cui meccanismi vanno chiariti per definire una strategia mediterranea - e strategie nazionali di sviluppo durevole. Al centro degli sforzi da spiegare a livello mediterraneo deve esservi la preoccupazione di integrare la gestione durevole delle risorse naturali in uno sviluppo economico stabile. A tal fine, le principali attività a livello regionale dovranno essere:

- promuovere e sviluppare una funzione di osservazione e di valutazione delle interazioni tra ambiente e sviluppo nel bacino mediterraneo;

- appoggiarsi sulle attività pertinenti esistenti a livello nazionale e regionale;

- fornire un supporto tecnico allo sviluppo di funzioni nazionali analoghe, su richiesta dei governi;

- ricevere, elaborare ed analizzare le informazioni pertinenti sull'ambiente e lo sviluppo nel Mediterraneo;

- analizzare l'evoluzione delle interazioni tra l'ambiente e lo sviluppo per aiutare il processo decisionale;

- elaborare indicatori di sviluppo sostenibile, applicabili al Mediterraneo conformi a quelli elaborati dalla CNUED ed altre istituzioni internazionali e regionali;

- scambiare dati sull'esperienza in materia di sviluppo economico sostenibile;

- formulare raccomandazioni pratiche per facilitare l'integrazione della gestione delle risorse naturali e dello sviluppo economico nell'elaborazione delle politiche nazionali di sviluppo.

A livello nazionale le principali attività saranno le seguenti:

- stabilire strutture - in particolare interministeriali - come commissioni per lo sviluppo sostenibile raggruppanti l'insieme delle istituzioni pertinenti per la formulazione delle politiche di sviluppo sostenibile,

- elaborare strategie nazionali di sviluppo sostenibile, comportanti la determinazione degli strumenti finanziari pertinenti;

- elaborare politiche settoriali soprattutto nei settori dell'energia, dell'industria, dei trasporti, dell'agricoltura e del turismo, per integrare la dimensione ambientale.

1.6. Rafforzamento delle capacità nazionali e locali

La capacità dei paesi mediterranei d'impegnarsi sulla via dello sviluppo sostenibile, sarà in gran parte determinata dalla loro capacità a valutare i problemi, stabilire una gerarchia tra le urgenze, dotarsi di strategie di risposta e reperire i mezzi atti alla realizzazione di queste politiche.

A livello istituzionale nazionale, la politica di sviluppo sostenibile esige un'organizzazione che garantisca la presa in carico da parte delle amministrazioni ed agenzie pubbliche interessate, nell'ambito di un coordinamento interministeriale;

- sviluppare, a livello locale, la capacità di progettare e di realizzare strategie di sviluppo sostenibile,

Lo sviluppo delle capacità mira in particolare a sviluppare i mezzi disponibili ed il livello di formazione nei seguenti settori:

- scienze e tecniche relative all'interazione tra sviluppo e ambiente;

- gestione dei servizi pubblici connessi con l'ambiente;

- gestione delle imprese la cui attività esercita un impatto sull'ambiente.

2. CONSERVAZIONE DELLA NATURA, DEI PAESAGGI E DEI SITI

Il Mediterraneo, con i suoi paesaggi ed il suo patrimonio naturale variegato ed unico, con il suo passato millenario di cui sono splendida testimonianza gli innumerevoli siti storici, rappresenta per i suoi abitanti, e per i milioni di visitatori che vi si recano ogni anno, un patrimonio comune che merita di essere protetto e preservato per le generazioni presenti e future.

Tuttavia, le incidenze negative di uno sviluppo urbano, industriale e turistico incontrollato, e l'insufficienza delle strategie appropriate in materia di ambiente sono oramai flagranti. La massiccia occupazione del litorale, lo scarico e l'immersione in mare di ingenti quantitativi di rifiuti solidi e liquidi, nonché lo sfruttamento abusivo delle risorse naturali, rappresentano altrettante minacce per la salvaguardia dell'equilibrio ecologico, per la sopravvivenza delle specie e per la preservazione dei vari siti di elevato interesse naturale e storico e dei paesaggi eccezionali del Mediterraneo.

Nel Mediterraneo, gli esempi di gestione costiera finalizzata a proteggere la natura, i paesaggi ed i siti storici sono ancora molto rari o di portata geografica limitata. Di fatto, sotto la pressione di uno sviluppo socio-economico accelerato, la mancanza di strategie di gestione ecologicamente razionali, da troppo tempo favorisce attività che consentono di ottenere vantaggi economici a breve termine ma che, a lungo termine, hanno effetti negativi sulla preservazione del litorale Mediterraneo. E' evidente che tale tendenza negativa potrebbe effettivamente essere rovesciata se si venissero a conoscere le sue ripercussioni sull'ambiente mediterraneo e sulla diversità biologica, e se le strategie di pianificazione e di sviluppo delle varie sub-regioni del Mediterraneo integrassero la razionale gestione del patrimonio naturale e culturale.

La presente componente del PAM-Fase II tiene pienamente conto della Convenzione di Barcellona e del Protocollo relativo alle zone particolarmente protette ed alla diversità biologica nel Mediterraneo. Essa infatti mira alla realizzazione di un sistema di attività che aiuti le Parti contraenti a proteggere ed a gestire in maniera durevole il patrimonio naturale e culturale del Mediterraneo, contribuendo in tal modo allo sviluppo sostenibile della regione.

Le attività proposte sono state sviluppate secondo i risultati della CNUED ed in particolare di Azione 21, della Convenzione sulla diversità biologica del programmazione MED21.

Le attività saranno realizzate dalle Parti contraenti in coordinamento con il Segretariato del PAM e con l'assistenza di quest'ultimo, nonché dei Centri di attività regionali interessati. Lo sviluppo di queste attività avverrà, se opportuno, in cooperazione ed in coordinamento con i programmi corrispondenti delle Nazioni Unite, dei segretariati della Convenzione, dell'Unione europea ed in particolare della sua rete Natura 2000, delle altre organizzazioni internazionali interessate, nonché delle ONG e delle reti particolarmente attive in determinati ambiti al fine di creare una sinergia integrata ed efficace nella regione, evitando di dover riscontrare i lavori.

Cinque tipi di attività saranno sviluppati nel quadro dell'attuazione del protocollo:

- Raccolta di dati e valutazione periodica della situazione;

- misure giuridiche;

- pianificazione e gestione;

- sensibilizzazione e partecipazione del pubblico;

- scambio di esperienze e miglioramento delle capacità nazionali.

2.1. Raccolta di dati e valutazione periodica della situazione

Se nella regione mediterranea il livello di conoscenze sulla portata e lo stato di conservazione del patrimonio storico e culturale può nell'insieme essere considerato soddisfacente, non si può dire altrettanto per quanto riguarda il patrimonio naturale la cui conoscenza è ancora frammentaria. Occorre dunque intensificare le ricerche e gli studi per colmare le lacune esistenti e definire le azioni appropriate.

Il presente programma ha come principale obiettivo la valutazione d'insieme dello stato e, se possibile, dell'evoluzione della diversità biologica nel Mediterraneo per meglio proteggerla. Esso prevede le seguenti attività:

- inventari, a livello regionale, degli elementi della diversità biologica di interesse mediterraneo comune, e liste di specie minacciate e/o in via di estinzione nella regione, e di siti naturali;

- inventari, a livello nazionale, di specie e siti aventi un particolare valore naturale, nonché di zone contenenti ecosistemi rari o fragili che sono riserve di diversità biologica e che hanno importanza per le specie minacciate e/o in via di estinzione.

Tali inventari e liste saranno stabiliti secondo criteri comuni adottati dalle Parti contraenti di comune accordo, saranno regolarmente aggiornati e costituiranno una base per i programmi di preservazione e di pianificazione utilizzando, se necessario le migliori tecniche disponibili.

2.2. Misure giuridiche

La legislazione che disciplina la protezione del patrimonio naturale e culturale è attualmente insufficiente in molti paesi mediterranei: vi è dunque l'urgenza di adottare leggi moderne ed adeguate per fornire il sostegno necessario all'attuazione delle politiche di preservazione.

Le Parti dovranno inoltre adottare le disposizioni necessarie affinché le misure legislative adottate siano effettivamente applicate.

Saranno realizzate le seguenti attività:

- istituzione, a cura delle Parti contraenti, di adeguati sistemi legislativi per l'adozione di testi che consentano la concessione di una protezione legale ai siti d'interesse particolare, in considerazione del loro valore naturale e/o culturale. I metodi e gli inventari sviluppati nell'ambito dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali potranno costituire una base di riferimento al riguardo. Nel bacino del Mediterraneo, si presterà una particolare attenzione agli habitat delle specie minacciate, agli ambienti insulari, alle vestigia archeologiche, ivi compresi porti sommersi, strutture e relitti;

- conferimento di uno statuto di protezione legale alle specie minacciate e/o endemiche identificate sulla base degli inventari di cui al punto precedente, alla foca monaca ed alle varie specie di tartarughe marine e di cetacei presenti nel Mediterraneo che meritano al riguardo una particolare attenzione;

- istituzione di meccanismi regionali di controllo dell'attuazione delle misure di protezione stabilite;

- l'istituzione di liste di zone specialmente protette d'importanza mediterranea (ASPIM) e di specie minacciate.

2.3. Pianificazione e gestione

Oltre alla protezione legale di questi siti, questi ultimi dovranno essere provvisti di un sistema di gestione il quale, nel garantire la conservazione del loro valore naturale e/o culturale, dovrebbe inoltre promuovere i loro aspetti sociali, in particolare quelli relativi all'istruzione, alla sensibilizzazione, alla ricerca ed al tempo libero.

Si dovrà tener conto, nel processo di pianificazione delle zone protette, del ruolo che può essere svolto nello sviluppo di zone economicamente sfavorite, dalla promozione di forme ecologicamente compatibili di turismo, ivi compreso il turismo nei siti culturali.

Sarà inoltre necessario identificare i processi e i fattori che possono (o potrebbero) esercitare effetti nefasti sulla preservazione della diversità biologica ed al contempo prevedere procedure di sorveglianza regolare e di valutazione periodica dello stato di conservazione dei siti e delle specie dotate di uno statuto speciale.

Sono altresì necessarie forme di gestione per la preservazione della maggior parte delle specie.

Saranno pertanto realizzate le seguenti attività:

- preparazione ed adozione di strategie volte a garantire la preservazione della diversità biologica, del patrimonio culturale e la loro integrazione nelle politiche di sviluppo e di pianificazione;

- preparazione ed adozione a livello regionale e nazionale di piani d'azione specifici per la preservazione e la gestione di siti, habitat, ecosistemi e specie in pericolo o minacciate, e per la realizzazione di piani d'azione già adottati;

- un'efficace gestione dei siti protetti, in particolare con l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di piani di gestione specifici;

- misure fondiarie per garantire una protezione perenne delle zone da tutelare, anche al di fuori delle zone protette;

- incoraggiamento al pubblico affinché partecipi attivamente alla preservazione ed alla gestione delle specie e dei siti protetti;

- istituzione di un diploma mediterraneo che sarà conferito in occasione di riunioni ordinarie delle Parti contraenti a zone specialmente protette di rilevanza mediterranea (ASPIM) che si sono distinte per l'attuazione di azioni specifiche e concrete nel settore della gestione e della preservazione del patrimonio naturale mediterraneo;

- preparazione di azioni o di progetti concreti regionali per la preservazione della natura e la biodiversità al fine di mobilitare le risorse finanziarie necessarie, a prescindere dal Fondo di stanziamento speciale per il Mediterraneo.

2.4. Sensibilizzazione e partecipazione del pubblico

Senza l'adesione del pubblico l'attuazione di misure di protezione e di conservazione della natura non può dar luogo a risultati all'altezza delle sfide e delle minacce che gravano sul patrimonio naturale del Mediterraneo.

Mediante l'informazione e la sensibilizzazione di gruppi bersaglio particolari, e del pubblico in generale, si è potuto, in molti paesi, non solo ridurre le opposizioni a taluni programmi di preservazione intrapresi, ma anche ottenere in taluni casi un'attiva partecipazione del pubblico.

Tale componente mira soprattutto a consolidare la sensibilizzazione e l'informazione a livello sia locale e nazionale, sia regionale, ed a divulgare rapidamente i risultati della ricerca scientifica.

Saranno realizzate le seguenti attività:

- sviluppare programmi d'istruzione e d'informazione per sensibilizzare il pubblico, nonché iniziative destinate a gruppi-bersaglio specifici (giovani, pescatori, popolazione connessa alle zone protette);

- favorire la rapida divulgazione, con svariati mezzi compresi i mass-media, dei dati disponibili sugli habitat, le popolazioni e le minacce che su di esse incombono, in particolare per le specie protette et le azioni ed i programmi di gestione e di conservazione intrapresi,

- istituzione a livello nazionale e/o locale e valutazione periodica di programmi d'informazione e di sensibilizzazione armonizzati con le misure di conservazione intraprese o previste.

2.5. Scambio di esperienze e miglioramento delle capacità nazionali

La protezione e la gestione del patrimonio naturale e culturale necessitano di competenze specifiche e di risorse finanziarie e tecniche adeguate.

Vi sono attualmente grandi differenze nella regione mediterranea circa la disponibilità di competenze e di tecnologie. Il miglioramento delle capacità nazionali in questo settore, nei paesi in via di sviluppo del Mediterraneo, rappresenta un aspetto importante in vista del rafforzamento della cooperazione intermediterranea in materia di protezione del patrimonio naturale e culturale e di una migliore partecipazione ai programmi regionali.

L'obiettivo del presente programma è di migliorare le capacità istituzionali dei paesi mediterranei in materia di conservazione e di gestione delle risorse naturali e del patrimonio culturale.

Tale obiettivo sarà realizzato mediante:

- la cooperazione tecnica ed il trasferimento di conoscenze tra le Parti contraenti e con terzi;

- la creazione di collegamenti per un migliore scambio di esperienze tra gli specialisti mediterranei in particolare nel settore delle zone protette e dei siti;

- la creazione di programmi di formazione nel settore scientifico, tecnico e della gestione, per il personale interessato all'elaborazione e all'attuazione di misure di conservazione e di gestione;

- l'assistenza ai paesi per la preparazione di progetti eleggibili al finanziamento dei finanziatori internazionali.

3. VALUTAZIONE, PREVENZIONE ED ELIMINAZIONE DELL'INQUINAMENTO MARINO

Dall'adozione del Piano d'azione per il Mediterraneo, nel 1975, i vari paesi mediterranei e l'insieme della regione hanno compiuto progressi considerevoli per la protezione dell'ambiente marino del bacino dall'inquinamento cronico o incidentale. Malgrado questi progressi, la fascia mediterranea è sottoposta a pressioni notevoli e per risolvere il problema sono richieste azioni coordinate di valutazione, di prevenzione e di eliminazione dell'inquinamento, tenendo conto del rapporto indissociabile tra sviluppo economico e ambiente.

In conformità con i concetti e le raccomandazioni della CNUED ed in particolare di Azione 21, tali componenti del PAM Fase II costituiscono il quadro delle azioni per la valutazione, la prevenzione e l'eliminazione dell'ambiente marino causato da attività svolte a terra ed in mare, nella prospettiva di uno sviluppo durevole.

Questa componente del programma mira innanzitutto ad eliminare l'inquinamento del mare Mediterraneo a seguito di attività svolte a terra o in mare.

3.1. Valutazione dei problemi legati all'inquinamento

La valutazione dei problemi connessi con l'inquinamento consente di ridurre le incertezze quando i responsabili sono confrontati a decisioni di gestione, e di delucidare i collegamenti tra gli apporti, le concentrazioni e gli effetti degli inquinanti. Da molti decenni questa valutazione viene svolta nel Mediterraneo, come pure nel PAM dopo l'avviamento del suo programma MEDPOL.

In base a questo programma eseguito in collaborazione con le istituzioni competenti delle Nazioni Unite, è stata istituita una rete mediterranea di oltre 150 istituzioni partecipanti alla ricerca nonché una sorveglianza continua in materia di inquinamento marino; molte di queste istituzioni hanno ricevuto aiuti per rafforzarne le capacità.

I risultati di queste attività hanno costituito la base per la compilazione dei documenti di valutazione che sono stati presentati alle Parti contraenti, nonché per l'elaborazione di strumenti giuridici e di comuni misure antinquinamento. Benché molti dati siano stati accumulati sui principali inquinanti, sulle loro fonti, le loro vie migratorie ed il loro divenire nell'ambiente, le nostre cognizioni sono ancora lacunose, in particolare per la mancanza di dati quantitativi sulle fonti d'inquinamento, l'inadeguatezza della rete geografica a sud del bacino, la scarsità di informazioni sul divenire degli inquinanti nell'ambiente ed il misconoscimento dei rapporti tra livelli ed effetti sulle comunità biologiche.

Questa componente del programma mira a valutare:

- i livelli e le tendenze del carico inquinante che raggiunge il Mediterraneo proveniente da fonti situate su terra o in mare;

- i livelli le tendenze e gli effetti degli inquinanti nell'ambiente marino;

- i rischi degli inquinanti per le risorse biologiche marine, la pesca e la salute dell'uomo nelle acque del litorale, degli estuari e dell'alto mare;

- la situazione in materia di trattamento e di eliminazione dei rifiuti solidi e liquidi nella regione costiera del Mediterraneo;

- le tecniche di prevenzione dell'inquinamento ed i procedimenti di produzione propria nonché la diffusione d'informazioni e di dati d'esperienza per consentire a tutte le Parti di applicare tali tecniche e procedimenti;

- in quale misura l'ambiente marino del Mediterraneo viene pregiudicato dall'inquinamento marino delle navi e si trova esposto ad incidenti marittimi importanti.

Per conseguire tali obiettivi, occorre svolgere le seguenti attività:

Livello regionale

- raccogliere informazioni sui livelli e le tendenze dei carichi inquinanti che raggiungono il mare Mediterraneo;

- completare la rete esistente di programmi nazionali di sorveglianza continua dell'inquinamento per mezzo di adeguate tecniche di osservazione e di sorveglianza che debbono obbligatoriamente comportare programmi di assicurazione-qualità dei dati;

- raccogliere informazioni sulla situazione in materia di trattamento e di eliminazione di rifiuti solidi e liquidi nella regione costiera del Mediterraneo e presentare queste informazioni alle Parti contraenti;

- raccogliere informazioni sugli effetti dell'inquinamento, ivi compreso quello proveniente dalle navi, sull'ambiente marino;

- fornire alle Parti contraenti, ai gruppi interessati ed ai privati, informazioni relative ai problemi generali e specifici imposti dall'inquinamento nonché alle minacce potenziali, a breve ed a lungo termine che gravano sulla regione mediterranea; e

- raccogliere e fornire alle altre Parti informazioni sui provvedimenti ed i procedimenti adottati per prevenire ed eliminare l'inquinamento e garantire una produzione propria.

Livello nazionale

- instaurare/migliorare i programmi nazionali di sorveglianza continua, contribuendo a rafforzare le capacità delle autorità nazionali e dei vari laboratori, nonché la formazione ed i programmi di garanzia-qualità dei dati.

3.2. Prevenzione dell'inquinamento

3.2.1. Prevenzione ed eliminazione dell'inquinamento dell'ambiente marino causato da attività svolte a terra.

L'inquinamento marino dovuto a fonti e ad attività situate a terra è da lunga data considerato uno dei principali problemi dell'ambiente marino. Per far fronte a questo problema, i paesi mediterranei hanno adottato il Protocollo relativo alla protezione del mar Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica (Protocollo tellurico) entrato in vigore nel 1983. Alla fine del 1994, le Parti contraenti avevano adottato, nel quadro dell'applicazione del Protocollo tellurico, tredici raccomandazioni mediterranee relative alle misure comuni di controllo delle fonti terrestri d'inquinamento. Per rafforzare ulteriormente il Protocollo, il programma di sorveglianza continua e di ricerca in materia d'inquinamento (MEDPOL) svolto nel quadro del Piano di Azione per il Mediterraneo è stato gradualmente indirizzato verso i problemi direttamente attinenti alla prevenzione e all'eliminazione dell'inquinamento causato da attività svolte a terra.

Tale componente mira:

- alla protezione dell'ambiente marino mediterraneo contro l'inquinamento dovuto ad attività svolte a terra. Questo obiettivo sarà realizzato grazie ad attività specifiche derivanti dalle norme del Protocollo tellurico e all'adozione di misure comuni anti-inquinanti, in particolare la formulazione e l'adozione di un piano d'azione regionale per la riduzione e l'eliminazione, per quanto possibile, dell'inquinamento causato da attività svolte a terra, con obiettivi qualitativi ed un calendario di attuazione. Questo piano dovrebbe essere basato sui seguenti princìpi: gestione integrale delle zone costiere e dei bacini fluviali; principio di cautela; principio di "chi inquina paga"; principio delle tecnologie proprie; approccio preventivo invece che reattivo; studio dell'impatto sull'ambiente; controllo ecologico; strumenti economici ( canoni d'uso, tasse specifiche, politiche e sistemi di fissazione di prezzi) e accordi volontari (contratti).

Sono raccomandate le seguenti attività:

Livello regionale

- elaborare proposte per provvedimenti concreti di prevenzione, di riduzione e di eliminazione dell'inquinamento fondate su un approccio precauzionale, come stabilito dalla Convenzione di Barcellona e dai suoi Protocolli;

- elaborare linee direttive tecniche per l'applicazione delle misure adottate e fornire assistenza ai paesi in via di sviluppo per l'effettiva applicazione di tali misure;

- raccogliere informazioni sull'applicazione delle misure adottate o raccomandate dalle Parti contraenti e sulla loro efficacia e informarne le Parti contraenti;

- identificare i problemi incontrati dalle Parti contraenti nell'applicazione delle misure adottate e formulare proposte per risolverli.

Livello nazionale

- formulare e attuare programmi o piani d'azione nazionali fondati su un approccio precauzionale per prevenire ed eliminare l'inquinamento dovuto ad attività svolte a terra. Tali programmi o piani dovrebbero comportare a seconda dei casi:

- l'istituzione o il rafforzamento di un'amministrazione pubblica specializzata nella prevenzione e nella lotta contro l'inquinamento, con lo stanziamento di fondi sufficienti per il suo finanziamento;

- l'elaborazione di strumenti giuridici adeguati e la formulazione e l'adozione di misure di prevenzione e di eliminazione dell'inquinamento;

- la creazione o il rafforzamento di corpi d'ispettori ambientali con una specifica formazione e muniti di poteri amministrativi;

- l'utilizzazione di adeguati indicatori economici ispirati al principio "chi inquina paga" e all'approccio precauzionale;

- l'incoraggiamento di accordi volontari (contratti) per la riduzione e l'eliminazione dell'inquinamento, ove necessario;

- l'istituzione di un calendario per l'applicazione integrale delle misure comuni antinquinamento adottate dalle Parti contraenti e dei punti pertinenti della Dichiarazione di Genova;

- l'elaborazione e l'attuazione di programmi nazionali per verificare l'osservanza degli impegni che saranno eseguiti dalle organizzazioni nazionali partecipanti;

- una disposizione che preveda l'obbligo, per i vari paesi, di fare rapporto sull'applicazione dei piani d'azione nazionali, compreso il controllo dell'osservanza degli impegni.

3.2.2. Prevenzione e lotta contro l'inquinamento dell'ambiente marino causato da attività svolte in mare

Tale componente del PAM - Fase II mira a proporre strategie ed attività che appoggeranno e completeranno gli sforzi nazionali di prevenzione e di preparazione alla lotta, e di lotta contro l'inquinamento dell'ambiente marino dovuto ad attività svolte in mare.

a) Prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi

Tra gli oceani del pianeta, il Mediterraneo presenta una densità di traffico marittimo commerciale particolarmente importante. Circa il 30 per cento del volume del commercio marittimo internazionale proveniente dai 300 porti del Mediterraneo giunge in questo mare o vi transita.

L'inquinamento marino dovuto alle navi deriva in gran parte dal fatto che le norme internazionali non sono rispettate come dovrebbero esserlo, né applicate con sufficiente rigore. Durante le operazioni di routine, le navi riversano in mare una grande varietà di sostanze quali rifiuti oleosi, prodotti liquidi nocivi, acque reflue e detriti. Il riversamento di queste sostanze costituisce un'importante fonte d'inquinamento dell'ambiente marino. La progettazione, la manutenzione e la gestione delle navi secondo le rigide norme adottate sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale, nonché l'installazione di strutture portuali, consentiranno almeno per l'essenziale, di ridurre l'inquinamento a livelli accettabili.

In seguito alla Dichiarazione di Genova del 1985 che prevedeva tra gli altri obiettivi da conseguire a titolo prioritario, l'installazione di strutture di deposito portuali per le acque reflue di zavorra ed altri residui oleosi, è stato adottato al Cairo, nel dicembre 1991, nel quadro del PAM, un Piano d'azione per l'installazione di strutture di deposito portuali adeguate nella regione Mediterranea.

Questa componente ha per obiettivo:

- di prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino del Mediterraneo causato dalle navi, mediante incentivi ad adottare, rispettare e applicare concretamente le convenzioni internazionali sulla prevenzione dell'inquinamento marino dovuto alle navi;

- di installare, ove necessario, strutture di deposito portuali per la raccolta di rifiuti liquidi e solidi generati dalle navi (residui oleosi e chimici, acque reflue e detriti).

Le attività di cui sopra dovranno essere svolte con l'assistenza dei Centri di attività regionali competenti e con la cooperazione dell'Organizzazione marittima internazionale:

Livello regionale

- attuazione del piano d'azione - installazione di strutture di deposito portuali adeguate nella regione mediterranea (adottato al Cairo nel dicembre del 1991).

- cooperare a livello regionale alle attività di controllo dello Stato del porto;

- promuovere la cooperazione regionale in materia di sorveglianza continua dell'inquinamento marino causato dalle navi, in particolare dovuto ai riversamenti illegali, grazie ad una più rigorosa attuazione delle norme di MARPOL 73/78;

- elaborare linee direttive tecniche per l'installazione e la gestione di strutture di deposito portuali per i rifiuti generati dalle attività collegate ai trasporti marittimi.

Livello nazionale

- assistere alla progettazione ed all'esecuzione di progetti sull'installazione e la gestione di strutture di deposito portuali;

- aiutare le Parti contraenti che incontrano difficoltà nel ratificare, applicare e far rispettare le convenzioni internazionali pertinenti.

b) Preparazione alla lotta, lotta e cooperazione in caso d'inquinamento marino accidentale.

Nel mar Mediterraneo, permane elevato il rischio d'incidenti suscettibili di provocare un inquinamento massiccio da idrocarburi o altre sostanze pericolose. Il mar Mediterraneo è una grande via di trasporto di idrocarburi e di gas dal Medio Oriente e dall'Africa del Nord a destinazione dell'Europa e dell'America del Nord (20 per cento del trasporto marittimo internazionale di idrocarburi) e si contano nella regione 58 grandi porti di carico e di scarico di idrocarburi.

La maggior parte dei paesi non può contare unicamente sui propri mezzi per far fronte a gravi incidenti d'inquinamento marino. La cooperazione regionale e l'assistenza reciproca sono dunque indispensabili. La messa in comune di risorse e di competenze tecniche consentirà di controbattere i riversamenti massicci in modo economico. Per essere rapidi ed efficaci, occorre organizzare la cooperazione e l'assistenza reciproca.

Nel 1976, i paesi mediterranei hanno adottato un protocollo sulla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del mar Mediterraneo da idrocarburi ed altre sostanze nocive in caso di situazione critica: questo protocollo offre il quadro giuridico e istituzionale per operazioni di cooperazione regionale nella lotta contro l'inquinamento accidentale dell'ambiente marino, ed i paesi hanno deciso di creare un Centro regionale per assisterli nell'attuazione del protocollo. Questo Centro regionale (REMPEC) è amministrato dall'Organizzazione marittima internazionale.

Dal 1976, le attività intraprese hanno contribuito a sviluppare le capacità individuali e collettive degli Stati costieri del Mediterraneo di combattere l'inquinamento accidentale dell'ambiente marino da idrocarburi e sostanze nocive.

Tale componente mira:

- a istituire sistemi nazionali, bilaterali e/o sub regionali di preparazione alla lotta e di lotta contro l'inquinamento accidentale dell'ambiente marino da idrocarburi ed altre sostanze nocive, con una struttura organizzativa, piani di emergenza personale addestrato e mezzi d'intervento adeguato contro l'inquinamento;

- organizzare la cooperazione tra le Parti contraenti in materia di preparazione alla lotta, e di lotta contro l'inquinamento accidentale dell'ambiente marino in caso di situazione critica.

Per conseguire gli obiettivi enunciati, saranno svolte le seguenti attività:

Livello regionale

- creare e mantenere un sistema d'informazione regionale con strumenti informatizzati per aiutare le decisioni nella lotta contro l'inquinamento marino;

- adottare misure per agevolare la cooperazione tra i paesi per intervenire contro gli incidenti che provocano, o sono suscettibili di provocare l'inquinamento del mare con idrocarburi o altre sostanze nocive;

- elaborare linee direttive, manuali, documenti e pubblicazioni di riferimento sulla preparazione alla lotta e la lotta contro l'inquinamento accidentale dell'ambiente marino;

- agevolare e coordinare la cooperazione internazionale e l'assistenza reciproca, e in caso di situazione critica, fornire consulenza, se richiesta.

Livello sub-regionale

- concludere accordi operativi sub-regionali per combattere gli incidenti d'inquinamento marino gravi che colpiscono o sono suscettibili di colpire le acque territoriali, le coste e gli interessi connessi di paesi vicini.

Livello nazionale

- elaborare un sistema nazionale di preparazione alla lotta e di lotta contro l'inquinamento accidentale dell'ambiente marino che comporta in particolare la formazione di personale;

- assistere la progettazione e l'esecuzione di progetti dimostrativi pilota.

c) Prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino dovuto ad operazioni d'immersioni effettuate da navi ed aeronavi.

L'inquinamento dell'ambiente marino con operazioni d'immersione dei rifiuti o altre materie effettuate da navi ed aeronavi, se non è tenuto sotto controllo, minaccia l'ambiente del mar Mediterraneo.

Tale componente ha come obiettivo:

- la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento della zona del mar Mediterraneo causata dalle operazioni d'immersione effettuate dalle navi e dalle aeronavi. Tale obiettivo sarà raggiunto mediante specifiche attività ai sensi del Protocollo relativo alla prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino dovuto ad operazioni d'immersioni effettuate da navi ed aeronavi.

Per ottenere l'obiettivo sopra enunciato, saranno svolte le seguenti attività:

Livello regionale

- raccogliere informazioni sul rilascio dei permessi e sulle operazioni di immersione, e presentare rapporti riepilogativi alle Parti interessate;

- elaborare linee direttive tecniche sui metodi di eliminazione e la sorveglianza continua dei siti di eliminazione;

- valutare in che misura questo Protocollo viene applicato ed esaminare l'efficacia delle misure adottate e la necessità di altre misure.

Livello nazionale

- aiutare le Parti contraenti a prendere individualmente o nell'ambito di una cooperazione bilaterale o multilaterale, ogni misura appropriata per prevenire e ridurre l'inquinamento del Mar Mediterraneo in base al Protocollo relativo alle immersioni;

- conformarsi rigorosamente alla procedura adottata per il rilascio dei permessi e la presentazione di rapporti annuali sui permessi e le operazioni di immersione;

- istituire e attuare programmi di sorveglianza continua dei siti d'immersione stabiliti.

d) Prevenzione e lotta contro l'inquinamento dell'ambiente marino derivante dall'esplorazione e dalla gestione della piattaforma continentale, dei fondali marini e del suo sotto-suolo

Le attività collegate all'esplorazione ed alla gestione della piattaforma continentale dei fondali marini e del suo sotto suolo sono una forma importante d'inquinamento per il Mediterraneo. In particolare l'esplorazione, la costruzione di piattaforme petrolifere, i fanghi di trivellazione, gli scarichi d'acqua, gli scarichi operativi d'idrocarburi, i carichi e gli incidenti costituiscono una minaccia concreta per l'ambiente marino del Mediterraneo.

Questa componente mira a proteggere l'ambiente marino del Mediterraneo da ogni forma specifica d'inquinamento derivante da attività offshore. L'obiettivo sarà raggiunto con attività specifiche derivanti dalle disposizioni del Protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante dalla esplorazione e gestione della piattaforma continentale dei fondali marini e del suo sotto suolo.

Per ottenere questo obiettivo, dovranno essere svolte le seguenti attività:

Livello regionale

- promuovere la cooperazione tra le Parti contraenti, con l'assistenza delle organizzazioni regionali o internazionali competenti e formulare e attuare programmi di assistenza ai paesi in via di sviluppo, in particolare con la formazione di personale e l'acquisizione di materiale appropriato;

- formulare ed adottare norme comuni per l'eliminazione delle miscele d'idrocarburi e di miscele oleose, nonché per l'utilizzazione e l'eliminazione di liquidi e tagli di trivellazione.

Livello nazionale

- sorvegliare gli effetti delle attività sull'ambiente grazie alla creazione di programmi nazionali di sorveglianza continua;

- organizzare studi e programmi di ricerca che consentano di eseguire le attività con un minimo rischio di inquinamento.

3.2.3. Prevenzione e lotta contro l'inquinamento dell'ambiente risultante da movimenti transfrontalieri di rifiuto pericolosi e loro eliminazione

Nel Mediterraneo, crocevia di tre continenti e di paesi che hanno raggiunto livelli di sviluppo industriale e socio-economico differenziati, i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi sono divenuti una grave minaccia potenziale, in particolare per i paesi in via di sviluppo della regione. Si sa infatti che solo una debole quota di rifiuti pericolosi prodotti, è eliminata per mezzo di tecnologie appropriate.

Per ottenere l'obiettivo sopra enunciato, saranno svolte le seguenti attività:

- protezione dell'ambiente Mediterraneo contro l'inquinamento causato dai movimenti transfrontalieri, e eliminazione dei rifiuti pericolosi; - il divieto di tutte le esportazioni di livelli pericolosi dei paesi mediterranei membri dell'OCSE verso paesi che non sono membri dell'Unione europea;

- la ratifica e l'applicazione, alla data più ravvicinata possibile, del progetto di Protocollo relativo alla prevenzione dell'inquinamento del mar Mediterraneo risultante dai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione, nonché della Convenzione di Basilea.

Per conseguire tali obiettivi, saranno svolte le seguenti attività:

Livello regionale

- elaborare linee direttive appropriate per la valutazione dei danni, nonché regole e procedure per la determinazione delle responsabilità e la riparazione dei danni risultanti dai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e della loro eliminazione;

- elaborazione di nuovi processi di produzione atti a ridurre e eliminare i rifiuti pericolosi;

- instaurare una cooperazione a livello regionale ai fini della prevenzione e della lotta contro i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi.

Livello nazionale

- aiutare le Parti contraenti a ridurre al minimo e se possibile, eliminare la generazione ed i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi nel Mediterraneo;

- aiutare le Parti contraenti a prendere le misure giuridiche amministrative e altre appropriate nella zona soggetta alla loro giurisdizione, in vista di vietare l'esportazione ed il transito di rifiuti pericolosi nei paesi in via di sviluppo;

- elaborare programmi di assistenza finanziaria e tecnica per i paesi in via di sviluppo per l'applicazione del Protocollo relativo ai rifiuti pericolosi.

3.3. Misure di sostegno

La valutazione, la prevenzione e l'eliminazione dell'inquinamento marino nel Mediterraneo non possono essere realizzati senza una solida base istituzionale che benefici di un appoggio sufficiente e di mezzi finanziari, equipaggiamenti ed esperti. Anche se nei paesi progrediti della regione mediterranea la situazione sembra adatta per la realizzazione di questa componente, per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo, le loro capacità necessitano di essere rafforzati.

Questa componente ha come obiettivo di rafforzare le capacità istituzionali delle Parti contraenti per la valutazione e l'eliminazione dell'inquinamento marino.

Per ottenere l'obiettivo enunciato, dovranno essere svolte le attività seguenti:

- fornire consulenze sulle politiche, strategie e prassi di natura giuridica, tecnica e fiscale che possono contribuire all'applicazione di misure ed obiettivi adottati dalle Parti contraenti;

- elaborare linee direttive, manuali, documenti e pubblicazioni di riferimento sull'attuazione di questa componente;

- formulare ed attuare programmi di garanzia-qualità dei dati relativi all'inquinamento;

- agevolare lo scambio d'informazioni, l'accesso alle tecnologie in questione ed il trasferimento delle stesse;

- organizzare una formazione individuale e di gruppo (seminari, laboratori ecc.) di esperti nazionali (amministratori, tecnici, scientifici) su tutti i soggetti relativi a questa componente;

- formulare ed attuare programmi appropriati di istruzione e di sensibilizzazione del pubblico;

- agevolare i contatti con le istituzioni finanziarie internazionali per ottenere un appoggio finanziario per l'attuazione di attività specifiche.

4. INFORMAZIOE E PARTECIPAZIONE

L'informazione e la partecipazione del pubblico sono una dimensione essenziale della politica di sviluppo durevole e di protezione dell'ambiente.

Per conseguire tali obiettivi, saranno svolte le seguenti attività:

- fornire al pubblico in generale le informazioni disponibili sulle condizioni di sviluppo e dell'ambiente nel Mediterraneo e le misure prese per migliorarle;

- elevare la coscienza ambientale della popolazione e creare un approccio comune ai problemi ambientali del Mediterraneo;

- agevolare al pubblico l'accesso alle attività di protezione e di gestione dell'ambiente ed alle cognizioni scientifiche appropriate;

- mobilitare l'interesse e garantire la partecipazione dei principali operatori interessati (a livello delle autorità locali e provinciali, dei gruppi economici e sociali, dei consumatori).

Per conseguire i sopra enunciati obiettivi, occorre svolgere le seguenti attività a livello nazionale e regionale:

- lanciare campagne coordinate d'informazione e di attività speciali per la protezione dell'ambiente, ad intenzione dei gestori e di coloro che decidono, nonché dei fanciulli, studenti, insegnanti e turisti;

- lanciare programmi educativi volti a far conoscere al pubblico ed ai giovani in particolare, il valore e la rarità del patrimonio naturale, la necessità di evitare il degrado degli ambienti naturali ed urbani e l'importanza che il pubblico partecipi alla loro conservazione e gestione;

- proseguire e ampliare la pubblicazione e la diffusione di opuscoli, dépliants, poster, rapporti, bollettini d'informazione, ed altri supporti, nonché i contatti con i mass-media;

- migliorare e rafforzare lo scambio d'informazioni e di esperienze sui problemi ambientali della regione, nonché la cooperazione in questo settore;

- vigilare, per il tramite dell'unità di coordinamento e dei Centri di attività regionali, affinché tutte le OIG et ONG qualificate abbiano l'accesso richiesto alle informazioni sul PAM e possano partecipare attivamente, se del caso, alle attività del PAM;

- pubblicare ad intervalli regolari il Rapporto sullo stato e l'andamento dell'ambiente nel Mediterraneo.

II. RAFFORZAMENTO DEI QUADRI GIURIDICI

Lo sviluppo del diritto internazionale dell'ambiente si è fortemente accelerato dalla Conferenza di Stoccolma del 1972, e la CNUED ha messo in rilievo l'evoluzione crescente dello stesso in direzione di uno sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda il delicato equilibrio tra preoccupazioni ambientali e preoccupazioni di sviluppo.

Il programma Azione 21 ha messo in rilievo che occorre fare appello alla legislazione per garantire questo equilibrio, nell'ambito del controllo dell'osservanza degli impegni.

Nel corso di venti anni di cooperazione, le Parti contraenti alla Convenzione di Barcellona (1976) hanno adottato un insieme sostanziale di strumenti giuridici per facilitare la loro cooperazione, in particolare:

- Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento (Barcellona, 1976);

- Protocollo relativo alla prevenzione dell'inquinamento del mare Mediterraneo mediante operazioni d'immersione effettuate da navi ed aeronavi (Barcellona, 1976);

- Protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del mar Mediterraneo da idrocarburi ed altre sostanze nocive in caso di situazione critica (Barcellona, 1976);

- Protocollo relativo alla protezione del mar Mediterraneo contro l'inquinamento di origine tellurica (Atene, 1980);

- Protocollo relativo alle zone particolarmente protette del Mediterraneo (Ginevra, 1982);

- Protocollo relativo alla protezione del mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante dall'esplorazione e dalla gestione della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo (Madrid, 1994).

Per quanto riguarda l'aspetto giuridico, la Fase II del PAM comporterà una Convenzione emendata per la protezione del mar Mediterraneo contro l'inquinamento, un Protocollo emendato relativo alla prevenzione dell'inquinamento del mar Mediterraneo con operazioni d'immersione effettuate da navi ed aeronavi, ed un nuovo Protocollo relativo alle zone particolarmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo.

Si prevede inoltre che saranno presto adottati un nuovo Protocollo relativo alla protezione della regione mediterranea contro l'inquinamento derivante dai movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e dalla loro eliminazione, nonché emendamenti al Protocollo relativo alla protezione del mar Mediterraneo contro l'inquinamento di origine tellurica.

Questi emendamenti tengono conto dello sviluppo del diritto internazionale dell'ambiente e del concetto di sviluppo sostenibile.

Per quanto concerne l'aspetto giuridico, il PAM - Fase II sarà attuato in conformità con le seguenti linee direttive:

- elaborare nuovi strumenti giuridici per rafforzare e consolidare la base giuridica della cooperazione mediterranea;

- sostenere i paesi mediterranei ed in particolare i paesi in via di sviluppo, ad elaborare e migliorare le loro regolamentazioni ambientali sulla protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile, garantire la loro piena partecipazione ai negoziati regionali ed internazionali concernenti gli stessi settori, e fornire aiuto per accelerare l'entrata in vigore e l'applicazione effettiva degli accordi regionali ed internazionali pertinenti in materia di ambiente;

- fornire assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo del Mediterraneo, per aiutarli a rafforzare le norme legislative nazionali nel settore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, per chiarirle e accrescerne l'efficacia;

- garantire l'applicazione completa, rapida ed efficace degli strumenti giuridici adottati dalle Parti contraenti a livello regionale, preliminarmente alla cooperazione ed al futuro partenariato dei paesi mediterranei, in considerazione degli sforzi da essi effettuati per proteggere l'ambiente e sviluppare la regione su base durevole;

- migliorare i mezzi amministrativi nell'ambito di un sistema di autorizzazioni e di controlli, e rafforzare le capacità di giurisdizione in materia di diritto ambientale, contribuendo in tal modo alla concreta attuazione delle legislazioni e degli accordi regionali e nazionali per la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile nella regione del Mediterraneo;

- incoraggiare i paesi mediterranei a procedere a esami e valutazioni periodiche per determinare e favorire l'efficacia delle loro legislazioni e regolamentazioni regionali e promuovere l'integrazione delle politiche ambientali e di sviluppo durevole nel quadro di legislazioni nazionali e di accordi regionali effettivi.

Le Parti contraenti hanno un ruolo determinante nel buon esito del Piano d'azione per il Mediterraneo in particolare se opereranno a livello nazionale e bilaterale per il rafforzamento e lo sviluppo del quadro giuridico relativo alla protezione dell'ambiente ed allo sviluppo sostenibile.

Le Parti contraenti vigileranno continuamente che gli strumenti da essi stabiliti a livello regionale e nazionale siano conformi allo sviluppo del diritto internazionale dell'ambiente.

III. DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE

1. DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

A livello istituzionale, il Piano d'azione per il Mediterraneo Fase II sarà applicato secondo le seguenti condizioni:

- Le Parti contraenti della Convenzione di Barcellona esercitano le funzioni stabilite nella Convenzione nel quadro delle loro riunioni ordinarie e straordinarie. Esse approvano le attività ed il bilancio preventivo del PAM Fase II. Esse designano un Ufficio di Presidenza al quale delegano parte delle loro competenze durante gli intervalli tra le riunioni delle Parti contraenti;

- le Parti contraenti hanno designato il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente come responsabile delle funzioni di Segretariato;

- per adempiere a questo compito, il Direttore esecutivo dell'UNEP ha istituito un'Unità di coordinamento. L'Unità prepara le riunioni delle Parti contraenti e dell'Ufficio di Presidenza ed è incaricata dell'attuazione delle decisioni adottate. L'Unità mantiene relazioni e coordina le sue attività con le organizzazioni internazionali e non governative. Essa rende conto regolarmente di queste attività e di quelle dei centri di attività regionali;

- I centri d'attività regionali sono creati dai Protocolli o dalla Riunione delle Parti contraenti su proposta di una Parte, la quale rende disponibili i mezzi e le agevolazioni necessarie al loro funzionamento. Essi sono incaricati di svolgere le attività specifiche stabilite di comune accordo dalle Parti contraenti sotto l'orientamento generale e la supervisione dell'Unità di coordinamento del Piano d'azione per il Mediterraneo dell'UNEP. Il loro statuto dovrà essere armonizzato nel quadro di accordi ufficiali tra l'UNEP ed i paesi ospiti;

- La Commissione mediterranea per lo sviluppo sostenibile, sarà creata nel quadro del PAM. Essa costituirà un luogo di dialogo aperto e di concertazione con i vari partners sulle politiche attuate per promuovere lo sviluppo sostenibile nel bacino del Mediterraneo, in base alle attività ed ai contributi identificati dal PAM-Fase II, realizzati dalle Parti e dal PAM in base ad Azione MED 21. Essa fornirà il suo parere sui programmi di attività e formulerà le necessarie raccomandazioni alle Parti contraenti. Il Segretariato della Commissione sarà assicurato dall'Unità di coordinamento;

- dei comitati consultivi ad hoc potranno essere creati dalle Parti contraenti per seguire l'applicazione dei Protocolli o di programmi specifici; e

- ciascuna Parte contraente, nomina, in seno alla sua amministrazione nazionale, uno o più punti focali incaricati di vigilare sull'attuazione ed il coordinamento delle attività del PAM a livello regionale e di garantire la divulgazione delle informazioni. Specifici punti focali devono inoltre essere designati da quello nazionale per seguire l'applicazione di un Protocollo o l'attività di un Centro di attività regionali.

2. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Le Parti contraenti esaminano ed adottano il bilancio preventivo predisposto dall'Unità di coordinamento. Tale bilancio preventivo è finanziato con i contributi delle Parti contraenti, i contributi volontari dei governi, delle organizzazioni di appoggio e di fonti non governative selezionate, nonché con i contributi forniti da controparti di provenienza certa.

I contributi delle Parti contraenti saranno valutati in base ad un tariffario stabilito di comune accordo, in base al tariffario delle quote delle Nazioni Unite.

Nell'ambito del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, è istituito un Fondo di stanziamento speciale per il Mediterraneo munito di un fondo di rotazione, per garantire il coordinamento ed il finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo.

APPENDICE II

SETTORI PRIORITARI DI ATTIVITA' PER L'AMBIENTE E LO SVILUPPO NEL BACINO MEDITERRANE

(1996-2005)

La Nona riunione delle Parti contraenti alla Convenzione di Barcellona (Barcellona, 5-8 giugno 1995) ha approvato e la Conferenza di plenipotenziari dal 9 al 10 giugno 1995, ha adottato i settori prioritari di attività, di seguito enumerati, per il prossimo decennio (1995 - 2005) che tengono conto di Azione MED 21.

1. INTEGRAZIONE DELL'AMBIENTE E DELLO SVILUPPO

i) Elaborazione di strategie nazionali per lo sviluppo sostenibile.

ii) Sviluppo di strumenti adeguati di osservazione e di valutazione dell'ambiente e dello sviluppo nel Bacino Mediterraneo.

iii) Istituzione di un quadro regionale e di un programma di risanamento dell'ambiente nel contesto dello sviluppo sostenibile.

2. GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE NATURALI

2.1. Gestione integrata dell'acqua

i) Promuovere, in ciascun paese, l'elaborazione di strumenti per la gestione integrata dell'acqua basati per quanto possibile sui bacini idrografici.

ii) Promuovere misure per la protezione delle risorse d'acqua e la lotta contro la siccità.

iii) Promuovere strumenti per una gestione razionale della domanda d'acqua.

iv) Promuovere l'istituzione di sistemi nazionali di sorveglianza qualitativa e quantitativa delle risorse d'acqua.

vi) Promuovere il trattamento ed una adeguata riutilizzazione delle acque reflue e delle acque salmastre.

vii) Promuovere l'installazione di infrastrutture per il trattamento delle acque reflue municipali di 100 città mediterranee corrispondenti ad un carico inquinante di circa 10 milioni di abitanti.

2.2. Gestione dei terreni

i) Valutare e sorvegliare la vulnerabilità delle risorse in terreni.

ii) Proteggere e conservare i terreni mediante l'attuazione di misure preventive.

iii) Promuovere la riabilitazione delle terre degradate ed il ripristino del manto vegetale.

2.3. Lotta contro l'erosione e la desertificazione

i) Promuovere misure di lotta contro l'erosione e la desertificazione.

ii) Promuovere l'applicazione della Convenzione sulla desertificazione.

2.4. Gestione delle foreste e del manto vegetale

i) Promuovere la gestione durevole delle risorse forestali e partecipare al Programma d'azione per le foreste mediterranee.

ii) Sviluppare le capacità nazionali ed elaborare piani d'urgenza nazionali o regionali anti-incendio e promuovere tecniche e mezzi di lotta adeguati.

2.5. Gestione delle risorse genetiche

i) Predisporre adeguate misure in vista della protezione in situ delle risorse genetiche.

ii) Promuovere la creazione di banche di geni e l'uso razionale delle risorse genetiche a livello dei vari paesi.

2.6. Risorse biologiche marine

i) Stabilire politiche di gestione comune delle risorse in base ad un principio precauzionale.

ii) Attuare convenzioni internazionali per le zone di pesca, in particolare il Codice di condotta per una pesca responsabile.

3. GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE

i) Sviluppare misure e tecniche adatte per la gestione integrata delle zone costiere e per la protezione del litorale.

ii) Sviluppare in ciascun paese capacità in questo settore, ivi compresa la formazione professionale.

iii) Elaborare ed attuare programmi per la gestione delle zone costiere in particolare in zone pilota.

4. GESTIONE DEI RIFIUTI

i) Elaborare ed adottare programmi nazionali sulla riduzione e la gestione ambientale dei rifiuti pericolosi, in base a guide metodologiche per una gestione ecologicamente razionale.

ii) Elaborare ed adottare programmi nazionali sulla gestione ambientale dei rifiuti urbani in base a guide metodologiche per una gestione ecologicamente razionale.

iii) Promuovere l'installazione di discariche controllate o di impianti di smaltimento nelle città costiere con oltre 100.000 abitanti.

iv) Promuovere l'installazione di almeno un deposito di sicurezza e, ove necessario, di un impianto di smaltimento dei rifiuti pericolosi nei paesi mediterranei.

v) Vietare, ai paesi membri dell'OCSE, l'esportazione di rifiuti tossici e di altri residui, ivi compresi quelli radioattivi, verso i paesi mediterranei non membri dell'Unione europea.

vi) Incentivare le misure che mirano ad impedire il deposito di rifiuti marini e costieri, in particolare di materie sintetiche persistenti.

5. AGRICOLTURA

i) Partecipare ai programmi ed alle attività delle organizzazioni internazionali, in particolare della FAO, per lo sviluppo agricolo e rurale durevole nel Mediterraneo.

ii) Promuovere l'elaborazione di strategie nazionali e regionali mediterranee basate sull'uso controllato, adeguato e razionale, di semenze, di fertilizzanti e di pesticidi, ivi compreso il miglioramento delle semenze.

iii) Sviluppare l'uso di tecniche d'irrigazione che favoriscano il risparmio di acqua.

iv) Identificare zone pilota nelle quali sviluppare l'applicazione e lo scambio di esperienze, sullo sviluppo agricolo sostenibile.

6. INDUSTRIA ED ENERGIA

i) Individuare le tecniche più rispettose dell'ambiente e le migliori prassi ambientali disponibili, privilegiando gli aspetti disponibilità, accessibilità, redditività, in particolare nei settori della produzione e dell'uso dell'energia, della carta, delle concerie e derivati, dei cementifici, della metallurgia, dell'agro-alimentare e degli stabilimenti di prodotti chimici organici ed inorganici.

ii) Promuovere lo sviluppo e l'applicazione di programmi di trasferimento, di adeguamento e di padronanza delle tecnologie appropriate, privilegiando le rispettive tecnologie e tenendo conto dei costi addizionali indotti.

iii) Sviluppare e realizzare programmi di riduzione delle emissioni inquinanti, e di controllo dei residui industriali.

iv) Promuovere ed agevolare l'uso di fonti di energia nuove e rinnovabili nel settore domestico, pubblico e privato.

7. TRASPORTI

i) Promuovere l'installazione, secondo la Convenzione MARPOL, d'impianti di deposito portuali per la raccolta dei rifiuti solidi e liquidi originati dalle navi.

ii) Promuovere la creazione di sistemi di aiuto e di sorveglianza della navigazione.

iii) Promuovere la cooperazione regionale controllando l'applicazione, da parte delle navi, delle Convenzioni internazionali pertinenti relative alla protezione dell'ambiente marino causato da navi.

8. TURISMO

i) Sviluppare azioni per una gestione razionale del turismo costiero.

ii) Elaborare e realizzare programmi nazionali per la diversificazione del turismo.

iii) Favorire uno sviluppo turistico rispettoso dell'ambiente e della cultura.

9. SVILUPPO URBANO ED AMBIENTE

i) Incoraggiare i responsabili delle città ad applicare strategie di sviluppo sostenibile, secondo Azione 21 e nella prospettiva della Conferenza delle Nazioni Unite "Habitat II".

ii) Incoraggiare politiche urbane attive in materia di controllo dell'energia, di trasporti non inquinanti, di gestione dei rifiuti, di uso durevole dell'acqua e di creazione di luoghi ricreativi urbani, in particolare nei quartieri sub-integrati.

iii) Sviluppare ed attuare programmi per la riabilitazione delle zone colpite da recenti ostilità.

10. INFORMAZIONE

i) Promuovere l'elaborazione di metodologie per la realizzazione di un approccio di partecipazione ai processi decisionali relativi allo sviluppo sostenibile, a livello nazionale e locale.

ii) Intensificare la comunicazione di informazioni relative all'ambiente e alla Fase II del Piano d'azione per il Mediterraneo ai Governi ed alle istituzioni nazionali ed internazionali e promuovere una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica a queste questioni.

iii) Elaborare materiale divulgativo sui dati e le informazioni scientifiche e tecniche prodotte dalla Fase II del Piano d'azione per il Mediterraneo; promuovere ed incoraggiare la produzione, a livello nazionale, di documenti divulgativi per sostenere le campagne d'informazione e di sensibilizzazione relative all'ambiente ed allo sviluppo durevole.

11. VALUTAZIONE, PREVENZIONE E CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO MARINO

i) Valutare, in base a metodologie comuni, gli apporti d inquinanti al mare, attraverso i corsi d'acqua, per via atmosferica e provenienti da fonti diffuse, e valutare in ciascun paese le principali fonti d'inquinamento marino.

ii) Predisporre valutazioni della qualità dell'ambiente marino a livello sia nazionale che regionale.

iii) Promuovere la riduzione degli apporti di inquinanti nell'ambiente marino, rafforzando le capacità per l'applicazione delle 13 misure specifiche adottate.

iv) Elaborare ed adottare linee direttive sulle operazioni d'immersione dei detriti di dragaggio.

v) Promuovere la creazione di sistemi nazionali bilaterali e/o sub-regionali di pianificazione preliminare e d'intervento in caso d'inquinamento accidentale dell'ambiente marino.

12. CONSERVAZIONE DELLA NATURA DEI PAESAGGI E DEI SITI

i) Elaborare ed approvare strategie nazionali per la conservazione della biodiversità.

ii) Elaborare inventari di elementi di diversità biologica d'interesse mediterraneo, liste di specie minacciate e di siti aventi valore naturale o culturale.

iii) Redigere ed approvare gli annessi al protocollo relativo alle zone specialmente protette ed alla diversità biologica nel Mediterraneo.

iv) Promuovere la conservazione e la gestione razionale delle zone umide mediterranee.

v) Incentivare la creazione di meccanismi nazionali di consulenza e di strumenti di politica fondiaria atti a consentire la protezione delle zone costiere da salvaguardare, che tengano conto delle condizioni specifiche di ciascun paese.

vi) Applicare, in cooperazione con le altre organizzazioni interessate, piani d'azione per la foca monaca, le tartarughe marine ed i mammiferi marini.

ANNESSO

1. EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEL MAR MEDITERRANEO CONTRO L'INQUINAMENTO

A. TITOLO

Il titolo della Convenzione è in tal modo modificato:

CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO E DEL LITORALE DEL MEDITERRANEO

B. PREAMBOLO

Il secondo capoverso, del Preambolo della Convenzione é così modificato:

Pienamente consapevoli della loro responsabilità di preservare e sviluppare durevolmente questo patrimonio comune nell'interesse delle generazioni presenti e future,

Sono aggiunti al Preambolo i seguenti capoversi:

Pienamente consapevoli che il Piano d'azione per il Mediterraneo, sin dalla sua adozione nel 1975 e per tutta la sua evoluzione, ha contribuito al processo di sviluppo durevole nella regione mediterranea ed ha rappresentato uno strumento essenziale e dinamico per l'attuazione, da parte delle Parti contraenti, delle attività correlate alla Convenzione e relativi Protocolli,

In considerazione dei risultati della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro dal 4 al 14 giugno 1992,

In considerazione inoltre della Dichiarazione di Genova del 1985, della Carta di Nicosia del 1990, della Dichiarazione del Cairo del 1992 sulla cooperazione euromediterranea in materia d'ambiente nel bacino mediterraneo, delle Raccomandazioni della Conferenza di Casablanca del 1993 e della Dichiarazione di Tunisi del 1994 sullo sviluppo durevole del Mediterraneo,

Tenendo presente le disposizioni pertinenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1992 e firmata da numerose Parti contraenti:

C. ARTICOLO PRIMO: PORTATA GEOGRAFICA

Il paragrafo 2 dell'articolo primo é così modificato:

2. L'applicazione della Convenzione può essere estesa al litorale come definito da ciascuna Parte contraente per quel che la riguarda.

Il seguente paragrafo é aggiunto all'articolo primo in quanto nuovo paragrafo 3:

3. Ogni Protocollo alla presente Convenzione può estendere la portata geografica del Protocollo in oggetto.

D. ARTICOLO 2: DEFINIZIONI

Il paragrafo a) dell'articolo 2 é così modificato:

a) Per "inquinamento" s'intende l'introduzione diretta o indiretta, da parte dell'uomo, di sostanze o di energia nell'ambiente marino compresi gli estuari, qualora siano suscettibili di avere effetti nocivi come danni per le risorse biologiche, la fauna e la flora marine, rischi per la salute dell'uomo, ostacoli alle attività marittime, compresa la pesca e gli altri usi legittimi del mare, alterazione della qualità dell'acqua di mare ai fini della sua utilizzazione e degrado dei valori d'attrattiva.

E. ARTICOLO 3: DISPOSIZIONI GENERALI

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 sono così modificati:

1. (rinumerato 2) Le Parti contraenti possono stipulare accordi bilaterali o multilaterali, compresi accordi regionali o sub-regionali per la promozione dello sviluppo durevole, la protezione dell'ambiente, la preservazione e la salvaguardia delle risorse naturali nella zona del mar Mediterraneo, con riserva che tali accordi siano compatibili con la presente Convenzione ed i Protocolli e siano conformi al diritto internazionale. La copia di questi accordi sarà trasmessa all'Organizzazione. Se del caso, le Parti contraenti devono fare appello alle organizzazioni, accordi o intese esistenti nella zona del mar Mediterraneo.

2. (rinumerato 3). Nessuna disposizione della presente Convenzione e dei suoi Protocolli pregiudica i diritti e le posizioni di ogni Stato per quel che riguarda la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.

I seguenti nuovi paragrafi sono aggiunti all'articolo 3:

O. (rinumerato 1) Le Parti contraenti, applicando la presente Convenzione ed i relativi Protocolli, agiscono in conformità con il diritto internazionale.

3. (rinumerato 4) Le Parti contraenti adottano congiuntamente o individualmente, per il tramite delle organizzazioni internazionali qualificate, iniziative conformi al diritto internazionale, per incoraggiare l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei suoi Protocolli da tutti gli Stati non Parti.

3 bis. (rinumerato 5) Nulla nella presente Convenzione e nei suoi Protocolli pregiudica l'immunità sovrana delle navi da guerra o di altre navi appartenenti ad uno Stato, o da esso gestite, quando sono abilitate ad un servizio pubblico non commerciale. Tuttavia, ciascuna Parte contraente deve accertarsi che le sue navi ed aeronavi che godono dell'immunità sovrana secondo il diritto internazionale agiscono in maniera compatibile con il presente Protocollo.

F. ARTICOLO 4: OBBLIGHI GENERALI

L'articolo 4 é così modificato:

l. Le Parti contraenti adottano, individualmente o congiuntamente, tutte le misure appropriate conformi alle norme della presente Convenzione e dei Protocolli in vigore di cui sono parti, per prevenire, ridurre, combattere e per quanto possibile, eliminare l'inquinamento nella zona del mar Mediterraneo e per proteggere e migliorare l'ambiente marino in questa zona per contribuire al suo sviluppo sostenibile.

2. Le Parti contraenti s'impegnano a prendere misure adeguate per attuare il Piano d'azione del Mediterraneo, ed inoltre, si sforzano di proteggere l'ambiente marino e le risorse naturali della zona del mar Mediterraneo in quanto parte integrante del processo di sviluppo, facendo fronte in maniera equa ai fabbisogni delle generazioni presenti e future. Ai fini del conseguimento degli obiettivi, le Parti contraenti tengono pienamente conto delle raccomandazioni della Commissione mediterranea per lo sviluppo durevole, creata nell'ambito del Piano d'azione per il Mediterraneo.

3. Per proteggere l'ambiente e contribuire allo sviluppo durevole della zona del mar Mediterraneo, le Parti contraenti:

a) applicano, in funzione delle loro capacità, i1 principio precauzionale secondo il quale, quando esistano minacce di danni gravi o irreversibili, la mancanza di certezza scientifica assoluta non dovrebbe essere invocata per rinviare indefinitamente le misure di prevenzione del degrado dell'ambiente aventi un buon rendimento rispetto ai costi.

b) applicano il principio "chi inquina-paga" secondo il quale i costi delle misure per prevenire, combattere e ridurre l'inquinamento devono essere a carico di colui che inquina, in debita considerazione dell'interesse generale.

c) intraprendono studi d'impatto sull'ambiente per quanto riguarda i progetti di attività suscettibili di avere conseguenze sfavorevoli gravi sull'ambiente marino e che sono soggette all'autorizzazione delle autorità nazionali competenti;

d) incoraggiano la cooperazione fra gli Stati per quanto riguarda la procedura di studi dell'impatto causato sull'ambiente dalle attività soggette alla loro giurisdizione o al loro controllo, suscettibili di danneggiare gravemente l'ambiente marino di altri Stati o di zone al di là dei limiti della giurisdizione nazionale, mediante notifiche, scambi d'informazioni e consultazioni;

e) s'impegnano a promuovere la gestione integrata del litorale, tenendo conto della protezione delle zone d'interesse ecologico e paesaggistico e dell'utilizzazione razionale delle risorse naturali.

4. Nell'attuare la Convenzione ed i relativi Protocolli, le Parti contraenti:

a) adottano programmi e misure accompagnati, se del caso, da scadenzari per la loro esecuzione;

b) utilizzano le migliori tecniche disponibili e le migliori prassi ambientali ed incoraggiano l'accesso alle tecniche ecologicamente razionali ed il loro trasferimento, ivi comprese le rispettive tecnologie di produzione, in considerazione delle condizioni sociali, economiche e tecnologiche.

5. Le Parti contraenti cooperano per elaborare ed adottare protocolli che stabiliscono misure, procedure e norme per garantire l'applicazione della Convenzione.

6. Le Parti contraenti s'impegnano inoltre a promuovere, nell'ambito delle organizzazioni internazionali che ritengono qualificate, misure concernenti la realizzazione di programmi di sviluppo durevole, la protezione, la conservazione e il ripristino dell'ambiente e delle risorse naturali nella zona del mar Mediterraneo.

G. L'articolo 5 ed il suo titolo sono così modificati:

ARTICOLO 5: INQUINAMENTO DOVUTO ALLE OPERAZIONI D'IMMERSIONE EFFETTUATE DA NAVI ED AERONAVI O D'INCENERIMENTO IN MARE

Le Parti contraenti adottano ogni adeguato provvedimento per prevenire, ridurre e per quanto possibile eliminare l'inquinamento nella zona del mar Mediterraneo dovuto alle operazioni d'immersione effettuate da navi ed aeronavi o di incenerimento in mare.

H. ARTICOLO 6: INQUINAMENTO DA NAVI

L'articolo 6 é in tal modo modificato:

Le Parti contraenti adottano ogni misura conforme al diritto internazionale per prevenire, ridurre, combattere e per quanto possibile eliminare l'inquinamento nella zona del mar Mediterraneo causato da discariche di navi, nonché per garantire l'applicazione in questa zona, delle regole generalmente ammesse a livello internazionale relative alla lotta contro questo tipo d'inquinamento.

I. ARTICOLO 7: INQUINAMENTO DERIVANTE DALL'ESPLORAZIONE E DALLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE, DEL FONDO DEL MARE E DEL SUO SOTTO SUOLO.

L'articolo 7 é così modificato:

Le Parti contraenti adottano ogni adeguato provvedimento per prevenire, ridurre, combattere e per quanto possibile eliminare l'inquinamento dalla zona del mar Mediterraneo, derivante dall'esplorazione e dalla gestione della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sotto-suolo.

J. ARTICOLO 8: INQUINAMENTO D'ORIGINE TELLURICA

L'articolo 8 é così modificato:

Le Parti contraenti adottano ogni adeguato provvedimento per prevenire, ridurre, combattere e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento della zona del mar Mediterraneo e per elaborare e realizzare dei piani miranti alla riduzione ed alla graduale eliminazione delle sostanze di origine tellurica tossiche, persistenti e suscettibili di bioaccumulo. Tali misure si applicano:

a) all'inquinamento di origine tellurica emanante dai territori delle Parti e che raggiungono il mare:

- direttamente, da emissari in mare, oppure per deposito o riversamenti effettuati sulla costa o a partire da quest'ultima;

- indirettamente, attraverso fiumi, canali o altri corsi d'acqua, compresi i corsi d'acqua sotterranei, o scoli vari;

b) all'inquinamento di origine tellurica trasportato dall'atmosfera.

K. E' adottato il nuovo articolo 9A di seguito:

ARTICOLO 9A (rinumerato articolo 10): CONSERVAZIONE DELLA DIVERSITA' BIOLOGICA

Le Parti contraenti adottano, individualmente o congiuntamente, ogni adeguato provvedimento per proteggere e preservare, nella zona di applicazione della Convenzione, la diversità biologica, gli ecosistemi rari o fragili, nonché le specie della fauna e della flora selvatica che sono rare, in regressione, minacciate o in via di estinzione, nonché i loro habitat.

L. E' adottato il nuovo articolo 9B di seguito:

ARTICOLO 9B (rinumerato articolo 11): INQUINAMENTO DERIVANTE DAI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI PERICOLOSI E DALLA LORO ELIMINAZIONE

Le Parti contraenti adottano ogni adeguato provvedimento per prevenire, ridurre e per quanto possibile eliminare l'inquinamento dell'ambiente eventualmente dovuto ai movimenti transfrontalieri e all'eliminazione di rifiuti pericolosi, e per ridurre al minimo e per quanto possibile eliminare, tali movimenti transfrontalieri.

Gli articoli 9A e 9B sono rinumerati articoli 10 e 11

M. ARTICOLO 11 (rinumerato articolo 13): COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Il paragrafo 2 é così modificato:

2. Le Parti contraenti s'impegnano a promuovere la ricerca e l'accesso alle tecnologie ecologicamente razionali, comprese le tecnologie di produzione propria ed il loro trasferimento, ed a cooperare alla formulazione, all'instaurazione ed alla realizzazione di procedimenti di produzione propria.

N. E' adottato il seguente nuovo articolo11 A:

ARTICOLO 11 ( rinumerato articolo 14): LEGISLAZIONE IN MATERIA D'AMBIENTE

1. Le Parti contraenti adottano le leggi ed i regolamenti che applicano la Convenzione ed i Protocolli.

2. Il Segretariato può, a domanda di una Parte contraente, aiutare tale Parte ad elaborare leggi e regolamenti in materia d'ambiente conformemente alla Convenzione ed ai Protocolli.

O. E' adottato il seguente nuovo articolo 11 B:

ARTICOLO 11B (rinumerato articolo 15) INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

1. Le Parti contraenti fanno in modo che le loro autorità competenti concedano al pubblico un adeguato accesso alle informazioni sulle condizioni dell'ambiente nella zona di applicazione della Convenzione e dei Protocolli, sulle attività o misure che comportano, o che sono suscettibili di comportane effetti gravi per tale zona, nonché sulle misure adottate e le attività intraprese secondo la Convenzione ed í Protocolli.

2. Le Parti contraenti fanno in modo che il pubblico abbia l'occasione di partecipare, se del caso, ai processi decisionali relativi alla portata della Convenzione e dei Protocolli.

3. La disposizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica il diritto delle Parti contraenti di rifiutare, secondo i loro sistemi giuridici e le regolamentazioni internazionali applicabili, l'accesso a tali informazioni per motivi di riservatezza, di sicurezza pubblica o di procedure di natura giurisdizionale, specificando i motivi di tale rifiuto.

P. ARTICOLO 12 (rinumerato articolo 16) RESPONSABILITA E RIPARAZIONE DEI DANNI

L'articolo 12 é così modificato:

Le Parti contraenti s'impegnano a cooperare per elaborare ed adottare regole e procedure appropriate sulla determinazione delle responsabilità e la riparazione dei danni derivanti dall'inquinamento dell'ambiente marino nella zona del mar Mediterraneo.

Q. ARTICOLO 13 (rinumerato articolo 17): INTESE ISTITUZIONALI

Il paragrafo iii) dell'articolo 13 é così modificato:

iii) ricevere, esaminare e rispondere alle richieste d'informazioni e di notizie provenienti dalle Parti contraenti,

I nuovi paragrafi di seguito sono aggiunti all'articolo 13:

iii bis) (rinumerato iv):

ricevere, esaminare e rispondere alle richieste d'informazioni e di notizie provenienti da organizzazioni non governative e dal pubblico quando vertano su argomenti d'interesse comune e su attività svolte a livello regionale; in questo caso le Parti contraenti sono tenute informate.

iv) bis) (rinumerato vi):

fare regolarmente rapporto alle Parti contraenti sull'attuazione della Convenzione e dei Protocolli.

I paragrafi iv) v) e vi) sono rinumerati paragrafi v), vii) e viii) rispettivamente.

R. ARTICOLO 14 (rinumerato articolo 18) RIUNIONI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il nuovo capoverso di seguito é aggiunto al paragrafo 2 dell'articolo 14:

vii) di approvare il bilancio-preventivo programma.

S. E' adottato il seguente nuovo articolo 14 A:

ARTICOLO 14A (rinumerato articolo 19) UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza delle Parti contraenti é composto da rappresentanti delle Parti contraenti eletti dalle riunioni delle Parti contraenti. Nell'eleggere i membri dell'Ufficio, le riunioni delle Parti contraenti rispettano il principio di un'equa ripartizione geografica.

2. Le funzioni dell'Ufficio di Presidenza e le modalità del suo funzionamento sono definite nel regolamento interno adottato dalle riunioni delle Parti contraenti.

T. E' adottato il seguente nuovo articolo 14B:

ARTICOLO 14B (rinumerato articolo 20) OSSERVATORI

1. Le Parti contraenti possono decidere di ammettere in qualità di osservatori alle loro riunioni e conferenze:

a) Ogni Stato non Parte contraente alla Convenzione;

b) Ogni organizzazione internazionale governativa o ogni organizzazione non governativa le cui attività hanno rapporto con la Convenzione.

2. Questi osservatori possono partecipare alle riunioni senza disporre di diritto di voto e possono sottoporre ogni informazione o rapporto relativo agli obiettivi della Convenzione.

3. Le condizioni di ammissione e di partecipazione degli osservatori sono stabilite dal regolamento interno adottato dalle Parti contraenti.

Gli articoli 14A e 14B sono rinumerati come articoli 19 e 20

U. ARTICOLO 15 (rinumerato articolo 21) ADOZIONE DI PROTOCOLLI ADDIZIONALI

E' soppresso il paragrafo 3 dell'articolo 15.

V. ARTICOLO 18 (rinumerato articolo 24) REGOLAMENTO INTERNO E REGOLE FINANZIARIE

Il paragrafo 2 dell'articolo 18 é così modificato:

2. Le Parti contraenti adottano regole finanziarie elaborate in consultazione con l'Organizzazione per determinare in particolare la loro partecipazione finanziaria al Fondo di stanziamentc speciale.

W. ARTICOLO 20 (rinumerato articolo 26) RAPPORTI

L'articolo 20 é così modificato:

1. Le Parti contraenti inviano all'Organizzazione rapporti su:

a) le misure giuridiche amministrative o di altro tipo da esse adottate in applicazione della presente Convenzione, dei Protocolli nonché delle raccomandazioni adottate dalle loro riunioni;

b) l'efficacia delle misure di cui al capoverso a) ed i problemi incontrati nell'applicazione degli strumenti sopracitati.

2. I rapporti sono presentati nella forma e secondo le frequenze determinate dalle riunioni delle Parti contraenti.

X. ARTICOLO 21 (rinumerato articolo 27) RISPETTO DEGLI IMPEGNI

L'articolo 21 é così modificato:

Le riunioni delle Parti contraenti, sulla base dei rapporti periodici di cui all'articolo 20 e di ogni altro rapporto presentato dalle Parti contraenti, valutano il rispetto, da parte di queste ultime, della Convenzione e dei Protocolli nonché delle misure e delle raccomandazioni. Esse raccomandano, se del caso, provvedimenti necessari affinché la Convenzione ed i Protocolli siano pienamente rispettati e favoriscano la realizzazione delle decisioni e delle raccomandazioni.

Gli articoli 10, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, e 29 sono rinumerati come articoli 12, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, e 35 rispettivamente.

II. EMENDAMENTI AL PROTOCOLLO RELATIVO ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DEL MAR MEDITERRANEO CON OPERAZIONI D'IMMERSIONE EFFETTUATE DA NAVI E DA AERONAVI

A. TITOLO

Il titolo del Protocollo é così modificato:

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA PREVENZIONE ED ALL'ELIMINAZIONE DELL'INQUINAMENTO DEL MAR MEDITERRANEO DOVUTO AD OPERAZIONI D'IMMERSIONE EFFETTUATE DA NAVI E DA AERONAVI O A INCENERIMENTO IN MARE.

B. PREAMBOLO

Il secondo capoverso del Preambolo del Protocollo é così modificato:

RICONOSCENDO il pericolo, per l'ambiente marino, dell'inquinamento derivante da operazioni d'immersione o d'incenerimento di rifiuti o di altre materie,

Il quarto capoverso del preambolo del Protocollo é così modificato:

RICORDANDO che il capitolo 17 di Azione 21 della CNUED incoraggi le Parti contraenti alla Convenzione sull'inquinamento marino derivante dall'immersione di rifiuti e di altre materie (Londra, 1972) ad adottare le misure necessarie per porre fine alle operazioni d'immersione negli oceani ed all'incenerimento delle sostanze pericolose,

Il seguente capoverso é aggiunto al Preambolo:

In considerazione delle risoluzioni LC.49(16) e LC 50 (16; approvate dalla sedicesima riunione consultiva della Convenzione di Londra (1972) che vieta l'immersione e l'incenerimento dei rifiuti industriali nei mari,

C. ARTICOLO PRIMO

L'articolo primo é così modificato:

Le Parti contraenti al presente Protocollo (di seguito denominate le Parti) adottano ogni misura appropriata per prevenire, ridurre ed eliminare per quanto possibile l'inquinamento del mai Mediterraneo dovuto ad operazioni d'immersione effettuate da navi e da aeronavi o all'incenerimento in mare.

D. ARTICOLO 2

L'articolo 2 é così modificato:

La zona d'applicazione del presente Protocollo é la zona del mar Mediterraneo delimitata all'articolo primo della Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (di seguito denominata "la Convenzione").

E. ARTICOLO 3

I nuovi capoversi in appresso sono aggiunti all'articolo 3:

3 c) Ogni eliminazione o deposito, o deliberato affondamento di rifiuti e di altre materie nei fondali marini e nel loro sottosuolo provenienti da navi ed aeronavi.

4 bis) (rinumerato 5) Per "incenerimento in mare" s'intende ogni deliberata combustione di rifiuti o di altre materie nelle acque marine del mar Mediterraneo ai fini della loro distruzione termica; questo termine non include la distruzione termica di rifiuti o di altre materie provenienti dalla normale gestione di navi ed aeronavi.

Il paragrafo 5 é rinumerato paragrafo 6.

F. ARTICOLO 4

L'articolo 4 é così modificato:

1. L'immersione di rifiuti o di altre materie é vietata, ad eccezione dei rifiuti o altre materie enumerate al paragrafo 2 del presente articolo.

2. L'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo é il seguente:

a) materiali di dragaggio;

b) rifiuti di pesci o materie organiche derivanti da operazioni industriali di trasformazione del pesce e di altri organismi marini;

c) navi, fino al 31 dicembre 2000;

d) piattaforme o altre opere collocate in mare, con riserva che i materiali che possono produrre rifiuti galleggianti o contribuire in ogni altra forma all'inquinamento dell'ambiente marino, siano stati ritirati in tutta la misura del possibile, fatte salve le norme del Protocollo relativo alla protezione del mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante dall'esplorazione e dalla gestione della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo.

d) materie geologiche inerti non inquinanti, i cui componenti chimici non rischiano di fuoriuscire nell'ambiente marino.

G. ARTICOLO 5

L'articolo 5 é così modificato:

L'immersione di rifiuti o o di altre materie enumerate all'articolo 4.2 é subordinata al rilascio preliminare da parte delle autorità nazionali competenti, di un'autorizzazione speciale.

H. ARTICOLO 6

L'articolo 6 é così modificato:

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 5 di cui sopra saranno rilasciate solo dopo un attento esame di tutti i fattori enumerati all'annesso del presente Protocollo o dei criteri, linee direttive e procedure pertinenti adottate dalla riunione delle Parti contraenti secondo il paragrafo 2 di cui in appresso:

2. Le Parti contraenti elaborano ed adottano criteri, linee direttive e procedure pertinenti per l'immersione dei rifiuti e delle altre materie enumerate al paragrafo 2 dell'articolo 4 del presente Protocollo, allo scopo di prevenire, ridurre ed eliminare l'inquinamento.

I. ARTICOLO 7

L'articolo 7 é così modificato:

E' vietato l'incenerimento in mare.

J. ARTICOLO 9

L'articolo 9 é così modificato:

In caso di situazione critica di carattere eccezionale, se una Parte ritiene che i rifiuti o altre materie non previste al paragrafo 2 dell'articolo 4 del presente Protocollo non possono essere eliminate a terra senza rischi o danni inaccettabili, in particolare per la sicurezza della vita dell'uomo, essa consulterà immediatamente l'Organizzazione. L'Organizzazione, dopo aver consultato le Parti al presente Protocollo, raccomanderà i metodi di stoccaggio o i mezzi di distruzione o di eliminazione più soddisfacenti a seconda delle circostanze. La Parte informerà l'Organizzazione delle misure adottate in applicazione di tali raccomandazioni. Le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente assistenza in tali situazioni.

K. ARTICOLO 10

Il capoverso 1 a) dell'articolo 10 é tosi modificato:

a) rilasciare le autorizzazioni di cui all'articolo 5;

E' soppresso il capoverso 1 b) dell'articolo 10

Il capoverso 1 c) é rinumerato come capoverso 1 b)

Il paragrafo 2 é così modificato:

2. Le autorità competenti di ciascuna Parte rilasciano le autorizzazioni di cui all'articolo 5 per i rifiuti o altre materie destinate all'immersione.

L. ARTICOLO 11

E' soppresso il paragrafo 2 dell'articolo 11.

M. ARTICOLO 14

Il paragrafo 3 dell'articolo 14 é così modificato:

3. L'adozione degli emendamenti all'annesso del presente Protocollo, secondo l'articolo 17 della Convenzione, richiede un voto a maggioranza di tre quarti delle Parti.

N. ANNESSO I

L'Annesso I é soppresso.

O. ANNESSO II

L'Annesso II é soppresso.

P. ANNESSO III

L'Annesso III diviene Annesso ed é modificato come segue:

ANNESSO

I fattori da prendere in considerazione per stabilire i criteri che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni per l'immersione delle materie, secondo le disposizioni dell'articolo 6, sono in particolari le seguenti:

RISOLUZIONE IV

Disposizioni interinali

La Conferenza

Avendo adottato gli emendamenti alla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento (di seguito denominata "Convenzione di Barcellona") ed al Protocollo relativo alla prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo da operazioni d'immersione effettuate da navi ed aeronavi (di seguito denominata "Protocollo immersione"),

Avendo concluso ed adottato il Protocollo relativo alle zone particolarmente protette ed alla diversità biologica nel Mediterraneo,

In considerazione dell'articolo 13 della Convenzione di Barcellona che designa il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) a svolgere le funzioni di segretariato inerenti alla Convenzione e ad ogni Protocollo relativo,

Desiderosa di agevolare la più rapida applicazione possibile degli emendamenti alla Convenzione di Barcellona nonché al Protocollo immersione ed al Protocollo relativo alle zone particolarmente protette ed alla diversità biologica nel Mediterraneo,

1. Invita le Parti contraenti ed il Direttore esecutivo dell'UNEP a vigilare affinché la Decima riunione ordinaria delle Parti contraenti della Convenzione per la protezione del mar Mediterraneo dall'inquinamento e relativi Protocolli (Tunisi 1997) esamini le misure e le azioni necessarie per il successo dell'applicazione degli emendamenti alla Convenzione di Barcellona nonché del Protocollo immersione e delle disposizioni del Protocollo relativo alle zone particolarmente protette ed alla diversità biologica nel Mediterraneo,

2. Chiede al Direttore esecutivo dell'UNEP di intraprendere, con le Parti contraenti, consultazioni sul programma di lavoro ed il calendario delle riunioni degli esperti incaricati di mettere a punto gli aspetti tecnici degli emendamenti alla Convenzione di Barcellona, nonché al Protocollo immersione ed alle disposizioni del Protocollo relativo alle zone particolarmente protette ed alla diversità biologica nel Mediterraneo;

3. Invita il Direttore esecutivo dell'UNEP ad instaurare una cooperazione con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti per le attività connesse all'applicazione di tali strumenti;

RISOLUZIONE V

Ringraziamenti del Governo spagnolo

La Conferenza

Riunitasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995 su cortese invito del Governo spagnolo,

Convinta che l'importante contributo fornito dal Governo spagnolo abbia notevolmente migliorato l'efficacia dello svolgimento dei lavori,

Sensibile alla cortesia ed alla generosa ospitalità di cui hanno fatto prova il Governo spagnolo, il Governo autonomo della Catalogna ed il Comune di Barcellona riguardo ai membri delle delegazioni, agli osservatori ed ai funzionari del segretariato che hanno partecipato alla Conferenza,

Esprime la sua sincera gratitudine al Governo spagnolo per la cordiale accoglienza riservata alla Conferenza ed alle persone che hanno partecipato ai lavori, nonché per il suo contributo al successo della Conferenza,

PROTOCOLLO RELATIVO ALLE ZONE PARTICOLARMENTE PROTETTE E ALLA DIVERSITA' BIOLOGICA NEL MEDITERRANEO

Le Parti contraenti al presente Protocollo

Essendo Parti alla Convenzione per la protezione del mar Mediterraneo dall'inquinamento adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976;

Consapevoli delle profonde ripercussioni delle attività umane sullo stato dell'ambiente marino e del litorale, ed in generale sugli ecosistemi di zone presentanti caratteristiche mediterranee dominanti;

Sottolineando l'importanza di proteggere e se del caso, migliorare lo stato del patrimonio naturale e culturale mediterraneo, in particolare con la creazione di zone particolarmente protette e con la protezione e la conservazione delle specie minacciate;

Considerando gli strumenti adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, ed in particolare la Convenzione sulla diversità biologica (Rio de Janeiro, 1992);

Consapevoli che qualora esista un minaccia di riduzione sensibile o di perdita della diversità biologica, la mancanza di una certezza scientifica assoluta non deve essere invocata per rinviare indefinitamente le misure che consentirebbero di evitare tale rischio o di attenuarne gli effetti;

Considerando che tutte le Parti contraenti devono cooperare per conservare, proteggere e ristabilire la salute e l'integrità degli ecosistemi e che hanno, a tale riguardo, responsabilità comuni sebbene differenziate;

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo primo

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Protocollo:

a) S'intende per "convenzione" la Convenzione per la protezione del mar Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 ed emendata a Barcellona nel 1995;

b) S'intende per "diversità biologica" la variabilità degli organismi viventi di qualsiasi origine, compresi, tra l'altro, gli ecosistemi terrestri marini ed altri ecosistemi acquatici, nonché i complessi ecologici di cui ne fanno parte; ciò include la diversità in seno alle specie e tra le specie, nonché quella degli ecosistemi;

c) S'intende per "specie in pericolo" ogni specie minacciata di estinzione in tutta la sua zona di ripartizione o in parte;

d) S'intende per "specie endemica" ogni specie la cui zona di ripartizione è limitata ad una zona geografica particolare;

e) S'intende per "specie minacciata" ogni specie che in un futuro previsibile, rischia di scomparire in tutta la sua zona di ripartizione o in parte di essa, e la cui sopravvivenza è poco probabile qualora dovessero persistere fattori di declino numerico o di degrado dell'habitat;

f) S'intende per "stato di conservazione di una specie" l'insieme delle influenze che agendo su tale specie, possono pregiudicare a lungo termine la sua ripartizione e l'importanza della sua popolazione;

g) S'intendono per "Parti" le Parti contraenti al presente Protocollo;

h) S'intende per "Organizzazione" l'organizzazione di cui all'articolo 2 della Convenzione;

i) S'intende per "Centro" il centro di attività regionali per le zone particolarmente protette.

Articolo 2

PORTATA GEOGRAFICA

1. La zona di applicazione del presente Protocollo è la zona del mar Mediterraneo delimitata all'articolo primo della Convenzione.

Essa comprende inoltre:

- il fondo del mare ed il suo sottosuolo;

- le acque, il fondo del mare ed il suo sottosuolo situati al di qua della linea di base a partire dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale, e che si estendono, per i corsi di acqua, fino al limite delle acque dolci;

- le zone costiere terrestri designate da ciascuna delle Parti, comprese le zone umide;

2. Nessuna disposizione del presente Protocollo o atto adottato in base al presente Protocollo può pregiudicare i diritti, le rivendicazioni o le posizioni giuridiche attuali o future di qualsiasi Stato relative al diritto del mare, in particolare la natura e l'estensione delle zone marine, la delimitazione di tali zone tra gli Stati adiacenti o dirimpettai, la libertà di navigazione in alto mare, il diritto e le modalità di passaggio attraverso gli stretti utilizzati per la navigazione internazionale ed il diritto di passaggio innocuo nel mare territoriale, nonché la natura e l'estensione della giurisdizione dello Stato costiero, dello Stato di bandiera e dello Stato del porto.

3. Nessun atto o attività effettuata in base al presente Protocollo potrà costituire un motivo per far valere, sostenere o contestare una rivendicazione di sovranità o di giurisdizione nazionale.

Articolo 3

OBBLIGHI GENERALI

1. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per:

a) proteggere, preservare e gestire in maniera durevole e rispettosa dell'ambiente gli spazi aventi un valore naturale o culturale particolare, in particolare mediante la creazione di zone particolarmente protette;

b) proteggere, preservare e gestire gli spazi animali e vegetali in pericolo o minacciati.

2. Le Parti cooperano, direttamente o attraverso le organizzazioni internazionali competenti, ai fini della conservazione e dell'uso durevole della diversità biologica nella zona d'applicazione del presente Protocollo.

3. Le Parti identificano e fanno l'inventario degli elementi costitutivi della diversità biologica, aventi rilevanza ai fini della preservazione e dell'utilizzazione durevole della stessa.

4. Le Parti adottano ed integrano nelle loro politiche settoriali ed intersettoriali, strategie, piani e programmi miranti a garantire la preservazione della diversità biologica e l'utilizzazione sostenibile delle risorse biologiche marine e costiere.

5. Le Parti sorvegliano gli elementi costitutivi della diversità biologica menzionati al paragrafo 3 del presente articolo. Esse identificano i processi e le categorie di attività che hanno o rischiano di avere un'influenza sensibilmente sfavorevole sulla preservazione e l'utilizzazione sostenibile della diversità biologica, e vigilano sui loro effetti.

6. Ciascuna Parte applica le misure previste dal presente Protocollo senza tuttavia pregiudicare la sovranità o la giurisdizione delle altre Parti o degli altri Stati. Ogni azione intrapresa da una Parte per applicare tali misure deve essere conforme al diritto internazionale.

PARTE II

PROTEZIONE DELLE ZONE

PRIMA SEZIONE - ZONE PARTICOLARMENTE PROTETTE

Articolo 4

OBIETTIVI

Le zone particolarmente protette mirano a salvaguardare:

a) i tipi di ecosistemi marini e costieri rappresentativi aventi dimensioni sufficienti per garantire la loro viabilità a lungo termine e mantenere la loro diversità biologica;

b) gli habitat che sono in pericolo di estinzione nella loro zona di ripartizione naturale nel Mediterraneo, o la cui zona di ripartizione naturale è diminuita a causa della loro regressione, o che hanno una zona intrinsecamente ristretta;

c) gli habitat necessari per la sopravvivenza, la riproduzione ed il rinnovo delle specie animali e vegetali in pericolo, minacciate o endemiche;

d) i siti che presentano una particolare importanza in ragione del loro interesse scientifico, estetico, culturale o istruttivo.

Articolo 5

CREAZIONE DI ZONE PARTICOLARMENTE PROTETTE

1. Ciascuna Parte può creare zone particolarmente protette nelle zone marine e costiere sottoposte alla sua sovranità o alla sua giurisdizione.

2. Qualora una Parte intenda creare, in una zona sottoposta alla sua sovranità o giurisdizione nazionale, una zona particolarmente protetta contigua alla frontiera ed ai confini di una zona sottoposta alla sovranità o giurisdizione nazionale di un'altra Parte, le autorità competenti delle due Parti si sforzano di cooperare per raggiungere un accordo sulle misure da prendere ed esaminano la possibilità per l'altra Parte di creare una zona particolarmente protetta corrispondente, o di adottare ogni altra misura appropriata.

3. Qualora una Parte intenda creare, in una zona sottoposta alla sua sovranità o giurisdizione nazionale, una zona particolarmente protetta contigua alla frontiera ed ai confini di una zona sottoposta alla sovranità o giurisdizione nazionale di uno Stato che non è Parte al presente Protocollo, la Parte si sforza di cooperare con detto Stato come previsto nel paragrafo precedente.

4. Qualora uno Stato non Parte del presente Protocollo intenda creare una zona particolarmente protetta contigua alla frontiera ed ai confini di una zona sottoposta alla sovranità o alla giurisdizione nazionale di una Parte al presente Protocollo, la Parte si sforza di cooperare con tale Stato, come previsto al paragrafo 2.

Articolo 6

MISURE DI PROTEZIONE

Le Parti, in conformità con il diritto internazionale e in considerazione delle caratteristiche di ciascuna zona particolarmente protetta, adottano le misure di protezione necessarie, tra cui in particolare:

a) l'applicazione rinforzata degli altri Protocolli della Convenzione e di altri trattati pertinenti di cui sono Parti;

b) il divieto di scaricare o di riversare rifiuti o altre sostanze suscettibili di pregiudicare direttamente o indirettamente l'integrità della zona particolarmente protetta;

c) la regolamentazione del passaggio delle navi e di ogni sosta o ancoraggio;

d) la regolamentazione dell'introduzione di ogni specie non indigena, o geneticamente modificata, nella zona particolarmente protetta, nonché l'introduzione (o la rintroduzione) di specie che sono o che erano presenti nella zona particolarmente protetta in oggetto;

e) la regolamentazione o il divieto di qualsiasi attività di esplorazione o implicante una modifica della configurazione del suolo o lo sfruttamento del sottosuolo della parte terrestre, del Sondo del mare o del suo sottosuolo;

f) la regolamentazione di qualsiasi attività di ricerca scientifica;

g) la regolamentazione o il divieto di pesca, di caccia, di cattura di animali e di raccolta di vegetali o loro distruzione, nonché del commercio di animali o di parti di animali, di vegetali o di parti di vegetali provenienti da zone particolarmente protette;

h) la regolamentazione e se del caso il divieto, di ogni altra attività o atto suscettibile di nuocere o di turbare le specie o di mettere a repentaglio lo stato di preservazione degli ecosistemi o delle specie, o di pregiudicare le caratteristiche naturali o culturali della zona particolarmente protetta;

i) ogni altra misura volta a salvaguardare i processi ecologici e biologici, nonché i paesaggi.

Articolo 7

PIANIFICAZIONE E GESTIONE

1. Le Parti adottano, secondo le regole del diritto internazionali, misure di pianificazione, di gestione, di sorveglianza e di controllo delle zone particolarmente protette.

2. Tali misure dovrebbero comprendere, per ciascuna zona particolarmente protetta:

a) l'elaborazione e l'adozione di un piano di gestione che specifichi il quadro giuridico ed istituzionale, nonché le misure di gestione e di protezione applicabili;

b) la sorveglianza continua dei processi ecologici, degli habitat, delle dinamiche delle popolazioni, dei paesaggi, nonché dell'impatto delle attività umane;

c) la partecipazione attiva delle collettività e popolazioni locali alla gestione delle zone particolarmente protette, come opportuno, compresa l'assistenza agli abitanti che potrebbero essere pregiudicati dalla creazione di queste zone;

d) l'adozione di meccanismi per il finanziamento della promozione e della gestione di zone particolarmente protette, nonché lo sviluppo di attività suscettibili di garantire una gestione compatibile con la vocazione di tali zone;

e) la regolamentazione delle attività compatibili con gli obiettivi che hanno motivato la creazione della zona particolarmente protetta e le condizioni per le relative autorizzazioni;

f) la formazione di gestori e di personale tecnico qualificato, nonché la realizzazione di una infrastruttura appropriata.

3. Le Parti vigilano affinché i loro piani nazionali di emergenza contengano misure miranti a rispondere agli incidenti che possono provocare danni o costituire una minaccia per le zone particolarmente protette.

4. Quando istituiscono zone particolarmente protette che includono spazi sia terrestri sia marini, le Parti fanno ogni sforzo per garantire il coordinamento dell'amministrazione e della gestione nell'insieme della zona particolarmente protetta.

SECONDA SEZIONE - ZONE PARTICOLARMENTE PROTETTE DI RILEVANZA MEDITERRANEA

Articolo 8

ISTITUZIONE DI UNA LISTA DI ZONE PARTICOLARMENTE PROTETTE DI RILEVANZA MEDITERRANEA

1. A1 fine di promuovere la cooperazione in materia di gestione e di preservazione delle zone naturali e di protezione delle specie minacciate e dei loro habitat, le Parti istituiscono una "Lista delle zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea", di seguito denominata "Lista delle ASPIM".

2. Possono figurare sulla lista delle ASPIM i siti:

- che hanno rilevanza per la preservazione degli elementi costitutivi della diversità biologica nel Mediterraneo,

- che contengono ecosistemi specifici della regione mediterranea o degli habitat di specie minacciate di estinzione,

- o che presentano un interesse specifico a livello scientifico, estetico, culturale o istruttivo.

3. Le Parti convengono:

a) di riconoscere la particolare importanza di tali zone per la regione del Mediterraneo;

b) di conformarsi alle misure applicabili alle ASPIM, e di non autorizzare né intraprendere attività che potrebbero essere in contrasto con gli obiettivi alla base dell'istituzione delle stesse.

Articolo 9

PROCEDURA PER LA CREAZIONE E L'ISCRIZIONE DELLE ASPIM

1. Le ASPIM possono essere istituite secondo le procedure menzionate ai paragrafi 2 a 4 del presente articolo in:

a) zone marine e costiere sottoposte alla sovranità o alla giurisdizione delle Parti;

b) zone situate, in tutto o in parte, in alto mare.

2. La proposta d'iscrizione è presentata:

a) dalla Parte interessata, se la zona è situata in uno spazio già delimitato sul quale esercita la sua sovranità o giurisdizione;

b) da due o più Parti vicine interessate, se la zona è situata, in tutto o in parte, in alto mare;

c) da Parti vicine interessate, per zone i cui limiti di sovranità o di giurisdizione nazionale non sono ancora definiti.

3. Le Parti che presentano una proposta d'iscrizione di una zona nella lista delle ASPIM forniscono al Centro un rapporto di presentazione contenente informazioni sulla sua localizzazione geografica, sulle sue caratteristiche fisiche ed ecologiche, sul suo statuto giuridico, sul piano di gestione ed i relativi mezzi di attuazione nonché un resoconto a sostegno della rilevanza mediterranea della zona:

a) se una proposta è stata formulata a titolo di una zona menzionata nei capoversi 2 b) e 2 c) del presente articolo, le Parti vicine interessate si consultano in vista di assicurare la compatibilità delle misure di protezione e di gestione proposte, nonché i relativi mezzi di attuazione;

b) le proposte formulate riguardo ad una zona di cui al par. 2 del presente articolo devono indicare le misure di protezione e di gestione applicabili alla zona, nonché i relativi mezzi di attuazione.

4. Le procedure per l'iscrizione della zona proposta nella lista sono le seguenti:

a) per ciascuna zona, la proposta è presentata ai Punti focali nazionali che esaminano la conformità della proposta con le linee direttive ed i criteri comuni adottati ai sensi dell'articolo 16;

b) se una proposta presentata ai sensi del capoverso 2 a) del presente articolo corrisponde alle linee direttive ed ai criteri comuni, previa valutazione, l'organizzazione informa la riunione delle Parti che decide di iscrivere la zona nella lista delle ASPIM;

c) se una proposta presentata ai sensi dei capoversi 2 b) e 2 c) del presente articolo corrisponde alle linee direttive ed ai criteri comuni, il Centro la trasmette all'Organizzazione, che informa la riunione delle Parti La decisione di iscrivere la zona nella lista delle ASPIM viene presa, mediante consenso dalle Parti contraenti che devono anche approvare le misure di gestione applicabili alla zona.

5. Le Parti che hanno proposto l'iscrizione della zona nella lista, applicano le misure di protezione e di preservazione definite nelle loro proposte secondo il paragrafo 3 del presente articolo. Le Parti contraenti s'impegnano a rispettare le regole in tal modo enunciate. Il Centro informa le organizzazioni internazionali competenti riguardo alla lista nonché le misure prese nelle ASPIM.

6. Le Parti possono modificare la lista delle ASPIM. A tal fine il Centro predispone un rapporto.

Articolo 10

MODIFICA DELLO STATUTO DELLE ASPIM

La modifica della delimitazione di una ASPIM o del suo regime giuridico, oppure l'abolizione di tale zona in tutto o in parte, possono essere decise solo per ragioni importanti, in considerazione della necessità di salvaguardare l'ambiente e di rispettare gli obblighi previsti dal presente Protocollo, nonché di seguire una procedura analoga a quella adottata per la sua creazione ed iscrizione nella lista.

PARTE III

PROTEZIONE E PRESERVAZIONE DELLE SPECIE

Articolo 11

MISURE NAZIONALI PER LA PROTEZIONE E PRESERVAZIONE DELLE SPECIE

1. Le Parti gestiscono le specie animali e vegetali allo scopo di mantenerle in uno stato di conservazione favorevole.

2. Le Parti identificano e fanno l'inventario, nelle zone sottoposte alla loro sovranità o giurisdizione nazionale, delle specie animali e vegetali in pericolo o minacciate, e concedono a tali specie lo statuto di specie protette. Le Parti regolamentano e ove necessario, vietano, le attività nocive a tali specie o al loro habitat e applicano misure di gestione, di pianificazione e di altro genere per garantire uno stato di conservazione favorevole.

3. Per quanto riguarda le specie animali protette, le Parti controllano e, ove necessario, vietano:

a) la cattura, il possesso, l'uccisione (ivi compreso, per quanto possibile, la cattura, l'uccisione ed il possesso fortuito), il commercio, il trasporto e l'esposizione per fini commerciali di tali specie, delle loro uova, parti e prodotti;

b) nella misura del possibile, ogni perturbazione della fauna selvatica, in particolare durante i periodi di riproduzione, d'incubazione, d'ibernazione o di migrazione ed in ogni altro periodo biologico critico.

4. Oltre alle misure precisate al paragrafo precedente, le Parti coordinano i loro sforzi in azioni bilaterali o multilaterali, anche con accordi, ove necessario, per proteggere e ripristinare le popolazioni di specie migratorie la cui zona di ripartizione si estende all'interno della zona d'applicazione del presente Protocollo.

5. Per quanto concerne le specie vegetali protette e le loro parti e prodotti, le Parti controllano e se del caso vietano ogni forma di distruzione o di perturbazione, ivi compreso la raccolta, il raccolto, il taglio, lo sradicamento, il possesso, il commercio, il trasporto e l'esposizione di tali specie per fini commerciali.

6. Le Parti elaborano ed adottano misure e piani per quanto riguarda la riproduzione ex situ, in particolare in cattività, della fauna protetta e la cultura della flora protetta.

7. Le Parti, direttamente o per il tramite del Centro, si sforzano di consultare gli Stati non Parti a questo Protocollo il cui territorio è incluso nella zona di ripartizione di tali specie, allo scopo di coordinare i loro sforzi per gestire e proteggere le specie in pericolo o minacciate.

8. Le Parti adottano per quanto possibile misure per il rientro, nel loro paese di origine, delle specie protette, esportate o possedute illegalmente. Le Parti dovranno fare ogni sforzo per reintrodurre tali esemplari nel loro habitat naturale.

Articolo 12

MISURE CONCERTATE PER LA PROTEZIONE E PRESERVAZIONE DELLE SPECIE

1. Le Parti adottano misure concertate per garantire la protezione e la preservazione delle specie animali e vegetali che figurano negli annessi al presente Protocollo relative alla Lista delle specie in pericolo o minacciate e nella Lista delle specie il cui sfruttamento è regolamentato.

2. Le Parti garantiscono la massima protezione possibile ed il ripristino delle specie animali e vegetali enumerate nell'annesso relativo alla Lista delle specie in pericolo o minacciate, adottando a livello nazionale le misure previste ai punti 3 e 5 dell'articolo 11 del presente Protocollo.

3. Le Parti vietano la distruzione ed il deterioramento degli habitat di specie comprese nell'Annesso relativo alla Lista delle specie in pericolo o minacciate, ed elaborano ed attuano piani di azione per la loro preservazione o il loro rinnovo. Le Parti coopereranno anche nell'attuazione di piani d'azione pertinenti precedentemente adottati.

4. Le Parti, in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, adottano ogni misura appropriata per garantire la preservazione delle specie enumerate nell'annesso relativo alla Lista delle specie il cui sfruttamento è regolamentato, pur autorizzando e regolamentando tale sfruttamento per garantire e mantenere le varie popolazioni in condizioni di preservazione favorevoli.

5. Quando la zona di ripartizione di una specie in pericolo o minacciata si estende da una parte e dall'altra della frontiera nazionale o del confine che separa i territori o gli spazi sotto la sovranità o la giurisdizione nazionale di due Parti al presente Protocollo, tali Parti cooperano per garantire la protezione e la preservazione e se del caso, il rinnovo della specie in questione.

6. A condizione che non esistano altre soluzioni soddisfacenti e che la deroga non pregiudichi la sopravvivenza della popolazione o di ogni altra specie, le Parti possono concedere deroghe ai divieti stabiliti per la protezione delle specie che figurano negli annessi al presente Protocollo, in considerazione di finalità scientifiche, istruttive o di gestione, necessarie per la sopravvivenza delle specie o per impedire danni importanti. Tali deroghe dovranno essere notificate alle Parti contraenti.

Articolo 13

INTRODUZIONE DI SPECIE NON INDIGENE O GENETICAMENTE MODIFICATE

1. Le Parti adottano tutte le misure appropriate per regolamentare l'introduzione volontaria o accidentale, nella natura, di specie non indigene o modificate geneticamente, e per vietare quelle che potrebbero comportare effetti nocivi sugli ecosistemi, sugli habitat o sulle specie nella zona d'applicazione del presente Protocollo.

2. Le Parti fanno ogni sforzo per attuare tutte le misure atte a sradicare specie già introdotte, qualora risulti, a seguito di valutazione scientifica, che tali specie provocano o sono suscettibili di provocare danni ad ecosistemi, habitat o specie nella zona d'applicazione del presente Protocollo.

PARTE IV

DISPOSIZIONI COMUNI PER LE ZONE E LE SPECIE PROTETTE

Articolo 14

EMENDAMENTI AGLI ANNESSI

1. Le procedure per gli emendamenti agli annessi al presente Protocollo sono quelle indicate all'articolo 17 della Convenzione.

2. Tutte le proposte di emendamento presentate alla riunione delle Parti contraenti dovranno essere state valutate in precedenza dalla riunione dei Punti focali nazionali.

Articolo 15

INVENTARI

Ciascuna Parte fa inventari esaurienti:

a) delle zone poste sotto la sua sovranità o giurisdizione che comprendono ecosistemi rari o fragili costituenti veri serbatoi di diversità biologica, e che sono importanti per le specie in pericolo o minacciate;

b) specie animali o vegetali in pericolo o minacciate.

Articolo 16

LINEE DIRETTIVE E CRITERI COMUNI

Le Parti adottano:

a) i criteri comuni enumerati in annesso per la scelta delle zone marine e costiere suscettibili di essere iscritte nella Lista delle ASPIM;

b) criteri comuni relativi all'iscrizione di specie supplementari negli annessi;

c) linee direttive per la creazione e la gestione delle zone protette.

I criteri e le linee direttive di cui ai capoversi b) e c) possono essere modificati da una riunione delle Parti, in base ad una proposta presentata da una o più Parti.

Articolo 17

STUDI D'IMPATTO SULL'AMBIENTE

Durante le procedure che precedono l'adozione di decisioni su progetti industriali o altri progetti e attività che possono avere un impatto pregiudizievole significativo sulle zone e le specie protette ed i loro habitat, le Parti valutano e tengono conto di ogni eventuale impatto diretto o indiretto, immediato o a lungo termine, ivi compreso l'impatto cumulativo dei progetti e delle attività considerate.

Articolo 18

INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' TRADIZIONALI

1. Nel definire le misure di protezione, le Parti prendono in considerazione le tradizionali attività della popolazione locale a livello della sussistenza e della cultura. Ove necessario, esse possono concedere deroghe per rispettare tali esigenze. Tuttavia nessuna deroga concessa per tali ragioni potrà:

a) pregiudicare il mantenimento degli ecosistemi protetti ai sensi del presente Protocollo né dei processi biologici che concorrono al mantenimento di tali ecosistemi;

b) provocare l'estinzione o una diminuzione sostanziale del numero delle specie o popolazioni animali e vegetali, in particolare delle specie in pericolo, minacciate, migratorie o endemiche.

2. Le Parti che concedono deroghe alle misure di protezione informano al riguardo le Parti contraenti.

Articolo 19

PUBBLICITA', INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE ED ISTRUZIONE DEL PUBBLICO

1. Le Parti pubblicizzano come opportuno la creazione di zone protette, la loro delimitazione, la regolamentazione che vi si applica, come pure la selezione delle specie protette, il loro habitat e relativa regolamentazione.

2. Le Parti fanno ogni sforzo per informare il pubblico circa il valore e l'interesse delle zone protette e delle specie protette e delle cognizioni scientifiche che ne derivano sia per quanto riguarda la preservazione della natura sia da altri punti di vista. Tale informazione dovrebbe trovare uno spazio appropriato nei programmi d'insegnamento. Le Parti si sforzano inoltre di fare in modo che il pubblico e le organizzazioni di protezione della natura partecipino alle misure appropriate necessarie per proteggere le zone e le specie interessate, ivi compreso agli studi d'impatto sull'ambiente.

Articolo 20

RICERCA SCIENTIFICA, TECNOLOGICA, ANCHE NEL SETTORE DELLA GESTIONE

1. Le Parti incoraggiano ed intensificano la ricerca scientifica e tecnologica pertinente ai fini del presente Protocollo. Esse incoraggiano ed intensificano anche la ricerca mirante all'uso sostenibile delle zone ed alla gestione delle specie protette.

2. Le Parti si consultano come necessario reciprocamente, e con le organizzazioni internazionali interessate, per definire, pianificare e intraprendere ricerche scientifiche e tecnologiche nonché i programmi di sorveglianza necessari per l'individuazione ed il controllo delle zone e delle specie particolarmente protette e per valutare l'efficacia delle misure adottate per la realizzazione dei piani di gestione e di ripristino.

3. Le Parti si scambiano reciprocamente, o per il tramite del Centro, informazioni scientifiche e tecnologiche per i loro programmi di ricerca e di sorveglianza in corso e previsti, nonché sui risultati contenuti. Esse coordinano, per quanto possibile, i loro programmi di ricerca e di sorveglianza e si sforzano di definire in comune o normalizzare i loro metodi.

4. Le Parti danno priorità in materia di ricerca scientifica e tecnologica alle ASPIM ed alle specie che figurano negli annessi al presente Protocollo.

Articolo 21

COOPERAZIONE RECIPROCA

1. Le Parti stabiliscono programmi di cooperazione, direttamente o con l'aiuto del Centro o delle organizzazioni internazionali interessate, per coordinare la creazione, la conservazione, la pianificazione e la gestione delle zone particolarmente protette, nonché la scelta, la gestione e la conservazione delle specie protette. Le caratteristiche delle zone e delle specie protette, l'esperienza acquisita ed i problemi constatati saranno oggetto di scambi d'informazione regolari.

2. Le Parti comunicano il prima possibile alle altre Parti, agli Stati suscettibili di essere danneggiati ed al Centro, ogni situazione suscettibile di mettere a repentaglio gli ecosistemi delle zone particolarmente protette o la sopravvivenza delle specie di fauna e di flora.

Articolo 22

ASSISTENZA RECIPROCA

1. Le Parti cooperano direttamente o con l'aiuto del Centro o delle organizzazioni internazionali interessate all'elaborazione, al finanziamento ed alla realizzazione dei programmi di reciproca assistenza e di aiuto ai paesi in via di sviluppo che ne esprimono l'esigenza ai fini dell'attuazione del presente Protocollo.

2. Tali programmi vertono in particolare sull'istruzione del pubblico nel settore dell'ambiente, sulla formazione di personale scientifico, tecnologico e amministrativo, sulla ricerca scientifica, l'acquisizione, l'utilizzazione, la progettazione, la messa a punto di materiale appropriato, nonché sul trasferimento di tecnologie a condizioni vantaggiose da definire tra le Parti interessate.

3. Le Parti concedono la priorità, in materia di reciproca assistenza, alle ASPIM ed alle specie che figurano negli annessi al presente Protocollo.

Articolo 23

RAPPORTO DELLE PARTI

Le Parti presentano alle riunioni ordinarie delle Parti un rapporto sull'applicazione del presente Protocollo, in particolare per quanto concerne:

a) lo statuto e le condizioni delle zone iscritte nella lista delle ASPIM;

b) ogni modifica della delimitazione o della situazione giuridica delle ASPIM e delle specie protette;

c) le deroghe eventualmente concesse sulla base degli articoli 12 e 18 del presente Protocollo.

PARTE V

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 24

PUNTI FOCALI NAZIONALI

Ciascuna Parte designa un punto focale nazionale per formare un collegamento con il Centro sugli aspetti tecnici e scientifici dell'applicazione del presente Protocollo. I Punti focali nazionali si riuniscono periodicamente per esercitare le funzioni derivanti dal presente Protocollo.

Articolo 25

COORDINAMENTO

1. L'Organizzazione è incaricata di coordinare l'attuazione del presente Protocollo A tal fine essa si appoggia al Centro, che può incaricare di esercitare le seguenti funzioni:

a) aiutare le Parti, in cooperazione con le organizzazioni internazionali intergovernative e non governative competenti, a:

- istituire e gestire le zone particolarmente protette nell'ambito d'applicazione del presente Protocollo;

- svolgere i programmi di ricerca scientifica e tecnologica secondo l'articolo 20 del presente Protocollo;

- svolgere lo scambio d'informazioni scientifiche e tecniche tra le Parti secondo l'articolo 20 del presente Protocollo;

- predisporre piani di gestione per le zone e le specie protette;

- elaborare programmi di cooperazione secondo l'articolo 21 del presente Protocollo;

- predisporre del materiale divulgativo per le varie fasce del pubblico.

b) convocare ed organizzare le riunioni dei Punti focali nazionali e curarne il segretariato;

c) formulare raccomandazioni sulle linee direttive ed i criteri comuni secondo l'articolo 16 del presente Protocollo;

d) istituire ed aggiornare banche dati sulle zone particolarmente protette, le specie protette e gli altri punti relativi al presente Protocollo;

e) elaborare i rapporti e gli studi tecnici eventualmente necessari per l'attuazione del presente Protocollo;

f) elaborare ed attuare i programmi di formazione menzionati all'articolo 22, paragrafo 2;

g) cooperare con le organizzazioni, governative e non governative, regionali ed internazionali, incaricate della protezione delle zone e delle specie, nel rispetto della specificità di ciascuna e della necessità di evitare ogni attività ridondante;

h) svolgere compiutamente le funzioni conferite a detto Centro dai piani d'azione adottati nell'ambito del presente Protocollo;

i) svolgere compiutamente ogni altra funzione conferita dalle Parti.

Articolo 26

RIUNIONE DELLE PARTI

1. Le riunioni ordinarie delle Parti al presente Protocollo si svolgono in occasione delle riunioni ordinarie delle Parti contraenti della Convenzione, organizzate ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione. Le Parti possono inoltre tenere riunioni straordinarie secondo tale articolo.

2. Le riunioni delle Parti del presente Protocollo, in particolare, hanno come oggetto quello di:

a) seguire l'applicazione del presente Protocollo;

b) fare opera di supervisione sui lavori dell'organizzazione e del Centro relativi all'attuazione del presente Protocolli e di fornire gli orientamenti per tali attività;

c) esaminare l'efficacia delle misure adottate per la gestione e la protezione delle zone e delle specie, nonché la necessità di altre misure, in particolare sotto forma di annessi e di emendamenti al presente Protocollo o ai suoi annessi;

d) adottare le linee direttive ed i criteri comuni previsti all'articolo 16 del presente Protocollo;

e) esaminare i rapporti trasmessi dalle Parti secondo l'articolo 23 del presente Protocollo, nonché ogni altra informazione pertinente trasmessa attraverso il Centro;

f) fare raccomandazioni alle Parti sulle misure da adottare per l'attuazione del presente Protocollo;

g) esaminare le raccomandazioni formulate dalle riunioni dei Punti focali nazionali secondo l'articolo 24 del presente Protocollo;

h) decidere in merito all'iscrizione delle zone nella lista delle ASPIM secondo l'articolo 9, paragrafo 4;

i) esaminare, se del caso, ogni altra questione concernente il presente Protocollo;

j) dibattere e valutare le deroghe concesse dalle Parti secondo gli articoli 12 e 18 del presente Protocollo.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

INCIDENZA DEL PROTOCOLLO SULLE LEGISLAZIONI NAZIONALI

Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano il diritto delle Parti di adottare misure interne pertinenti più rigorose per l'applicazione del presente Protocollo.

Articolo 28

RAPPORTI CON TERZI

1. Gli Stati invitano gli Stati non Parti e le organizzazioni internazionali a cooperare all'attuazione del presente Protocollo.

2. Le Parti s'impegnano a prendere misure appropriate, compatibili con il diritto internazionale, per garantire che non siano da chiunque intraprese attività in contrasto con i princìpi e gli obiettivi del presente Protocollo.

Articolo 29

FIRMA

Il presente Protocollo è aperto a Barcellona il 10 giugno 1995 e a Madrid dall'11 giugno 1995 fino al 10 giugno 1996, alla firma di ogni Parte contraente della Convenzione.

Articolo 30

RATIFICA, ACCETTAZIONE O APPROVAZIONE

Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Governo della Spagna che assume le funzioni di Depositario.

Articolo 31

ADESIONE

A decorrere dal 10 giugno 1996, il presente Protocollo è aperto all'adesione degli Stati e dei gruppi economici regionali che sono Parti della Convenzione.

Articolo 32

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno a decorrere dalla data di deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, il presente Protocollo sostituisce il Protocollo relativo alle zone particolarmente protette del Mediterraneo del 1982, nelle relazioni tra le Parti ai due strumenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Barcellona, il 10 giugno l995, in un unico esemplare in lingua araba, francese, inglese e spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede, per la firma di ogni Parte della Convenzione.