
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 15 marzo 1999, n. 137
G.U.R.I. 18 maggio 1999, n. 114
Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'igienista dentale.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell'igienista dentale;
Visti il decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 669, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1994, ed il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1997 con il quale il predetto regolamento è stato annullato;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 18 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'11 gennaio 1999;
Vista la nota in data 16 febbraio 1999, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
1. E' individuata la figura professionale dell'igienista dentale con il seguente profilo: l'igienista dentale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria.
2. L'igienista dentale:
a) svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria, nell'ambito del sistema sanitario pubblico;
b) collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati tecnicostatistici;
c) provvede all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonchè all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici;
d) provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici;
e) indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.
3. L'igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o liberoprofessionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria.
1. Il diploma universitario di igienista dentale, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 marzo 1999
Il Ministro: BINDI
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 105