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N.d.R. Ai sensi dall'art. 256, comma 4, del codice dei contratti D.L.vo 163/2006, il presente decreto è ABROGATO dall'art. 358, comma 1, lett. b), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, a decorrere dalla data di entrata in vigore (centottanta giorni dalla pubblicazione nella G.U.RI. del 10 dicembre 2010, n. 288).

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 1999, n. 117

G.U.R.I. 29 aprile 1999, n. 99

Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia degli edifici di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874, contenuta nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 157/1995.

N.d.R. Ai sensi dall'art. 256, comma 4, del codice dei contratti D.L.vo 163/2006, il presente decreto è ABROGATO dall'art. 358, comma 1, lett. b), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, a decorrere dalla data di entrata in vigore (centottanta giorni dalla pubblicazione nella G.U.RI. del 10 dicembre 2010, n. 288).

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi", che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, la determinazione degli elementi di cui alla lettera b), comma 1, del medesimo articolo 23 e dei parametri di ponderazione volti a garantire, in relazione alla natura del servizio, un corretto rapporto prezzo-qualità della prestazione oggetto di gara;

Visti, in particolare, gli articoli 6, 13, 14, 15, 16 e 17 dello stesso decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie del 24 aprile 1998 prot. n. DAGL 1/1.1.4./31890/4.1.37;

Attesa la necessità di individuare gli elementi di valutazione e i fattori ponderali degli stessi relativi alla selezione dei concorrenti per i servizi di pulizia;

Udito il parere del Consiglio di Stato (n. 11/97 del 9 giugno 1997 e n. 128/98 del 13 luglio 1998) espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle rispettive adunanze del 9 giugno 1997 e del 13 luglio 1998;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

ADOTTA

il seguente regolamento:

N.d.R. Ai sensi dall'art. 256, comma 4, del codice dei contratti D.L.vo 163/2006, il presente decreto è ABROGATO dall'art. 358, comma 1, lett. b), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, a decorrere dalla data di entrata in vigore (centottanta giorni dalla pubblicazione nella G.U.RI. del 10 dicembre 2010, n. 288).

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto definisce gli elementi per l'applicazione del criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e ne determina i fattori ponderali tenuto conto della necessità di garantire un corretto rapporto prezzo-qualità, al fine dell'aggiudicazione degli appalti di "pulizia" di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874 contenuta nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 157/1995.

N.d.R. Ai sensi dall'art. 256, comma 4, del codice dei contratti D.L.vo 163/2006, il presente decreto è ABROGATO dall'art. 358, comma 1, lett. b), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, a decorrere dalla data di entrata in vigore (centottanta giorni dalla pubblicazione nella G.U.RI. del 10 dicembre 2010, n. 288).

Art. 2

Elementi di valutazione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, per la determinazione dell'offerta più vantaggiosa, prendono in considerazione i seguenti elementi: a) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta (progetto tecnico); b) prezzo.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, relativamente all'elemento di cui al comma 1, lettera a), indicano i contenuti della relazione tecnica di offerta in rapporto allo specificato servizio, tenendo conto di uno o più elementi seguenti: sistema organizzativo di fornitura del servizio; metodologie tecnico-operative; sicurezza e tipo di macchine; strumenti e attrezzature utilizzate.

3. Per l'elemento di cui al comma 1, lettera b), deve essere previsto che l'offerta ne specifichi la composizione con riferimento al numero degli addetti impiegati, alle ore di lavoro e ai costi per macchinari, attrezzature e prodotti. Le amministrazioni aggiudicatrici considerano inammissibili offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, risultante da atti ufficiali.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara gli elementi di valutazione, con i relativi fattori ponderali di cui all'articolo 3, che vengono presi in considerazione per la valutazione dell'offerta.

N.d.R. Ai sensi dall'art. 256, comma 4, del codice dei contratti D.L.vo 163/2006, il presente decreto è ABROGATO dall'art. 358, comma 1, lett. b), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, a decorrere dalla data di entrata in vigore (centottanta giorni dalla pubblicazione nella G.U.RI. del 10 dicembre 2010, n. 288).

Art. 3

Parametri di ponderazione

1. I fattori ponderali da assegnare agli elementi di cui all'articolo 2, in rapporto al tipo di servizio richiesto, possono variare nei seguenti limiti e massimi:

elemento a): 40-60;

elemento b): 40-60.

2. La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi è pari a 100.

N.d.R. Ai sensi dall'art. 256, comma 4, del codice dei contratti D.L.vo 163/2006, il presente decreto è ABROGATO dall'art. 358, comma 1, lett. b), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, a decorrere dalla data di entrata in vigore (centottanta giorni dalla pubblicazione nella G.U.RI. del 10 dicembre 2010, n. 288).

Art. 4

Attribuzione dei punteggi

1. L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta avviene assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta (progetto tecnico). Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile. Il coefficiente è pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta.

2. Tali coefficienti sono applicati ai fattori ponderali che l'amministrazione ha indicato nel bando di gara per ogni elemento. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all'offerta (progetto tecnico).

3. Ai fini della determinazione del coefficiente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), (prezzo) la commissione giudicatrice utilizza la formula indicata nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto.

N.d.R. Ai sensi dall'art. 256, comma 4, del codice dei contratti D.L.vo 163/2006, il presente decreto è ABROGATO dall'art. 358, comma 1, lett. b), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, a decorrere dalla data di entrata in vigore (centottanta giorni dalla pubblicazione nella G.U.RI. del 10 dicembre 2010, n. 288).

Art. 5

Norme finali e transitorie

1. Gli osservatori territoriali mercato del lavoro, sulla base dei dati comunicati dalle amministrazioni aggiudicataci e relativi alle aggiudicazioni degli appalti di cui al presente decreto, trasmettono all'Osservatorio nazionale, ogni due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una relazione illustrativa in merito all'utilizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella quale dovranno essere evidenziate anche le eventuali anomalie.

2. Le nonne di cui al presente decreto non si applicano ai bandi pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 marzo 1999

Il Presidente

del Consiglio dei Ministri

D'ALEMA

Il Ministro del lavoro

e della previdenza sociale

BASSOLINO

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1999

Registro n. I Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 175

N.d.R. Ai sensi dall'art. 256, comma 4, del codice dei contratti D.L.vo 163/2006, il presente decreto è ABROGATO dall'art. 358, comma 1, lett. b), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, a decorrere dalla data di entrata in vigore (centottanta giorni dalla pubblicazione nella G.U.RI. del 10 dicembre 2010, n. 288).

ALLEGATO A

X= Pi.C/PO

ove:

X = coefficiente totale attribuito al concorrente iesimo.

Pi = Prezzo più basso.

C = Coefficiente (40-60) di cui all'art. 3, comma 1.

PO = Prezzo offerto.