
N.d.R.: Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 256, comma 1, del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, che ha dettato la nuova normativa in materia, in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE. In ordine all'entrata in vigore del D.L.vo n. 163/2006, si rimanda all'art. 257 dello stesso.
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1999, n. 22
G.U.R.I. 10 febbraio 1999, n. 33
Regolamento recante norme transitorie per l'adeguamento della disciplina dei contratti della pubblica amministrazione all'introduzione dell'euro.
N.d.R.: Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 256, comma 1, del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, che ha dettato la nuova normativa in materia, in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE. In ordine all'entrata in vigore del D.L.vo n. 163/2006, si rimanda all'art. 257 dello stesso.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, ed in particolare l'articolo 49 che prevede, per il periodo transitorio 1° gennaio 1999-31 dicembre 2001, l'emanazione di disposizioni intese ad adeguare la disciplina in materia di stipula o di esecuzione dei contratti delle pubbliche amministrazioni per appalti di lavoro, forniture e servizi, alle esigenze derivanti dall'avvento dell'euro;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 gennaio 1999;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente regolamento:
N.d.R.: Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 256, comma 1, del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, che ha dettato la nuova normativa in materia, in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE. In ordine all'entrata in vigore del D.L.vo n. 163/2006, si rimanda all'art. 257 dello stesso.
Periodo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica nel periodo transitorio di introduzione dell'euro 1° gennaio 1999-31 dicembre 2001, con riferimento all'attività contrattuale posta in essere dalla pubblica amministrazione.
N.d.R.: Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 256, comma 1, del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, che ha dettato la nuova normativa in materia, in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE. In ordine all'entrata in vigore del D.L.vo n. 163/2006, si rimanda all'art. 257 dello stesso.
Predisposizione degli atti di gara in euro
1. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano, nei bandi di gara, nelle lettere di invito e negli atti preliminari dichiarativi dell'oggetto e delle condizioni dei contratti di appalto o concessione di lavori, di appalto di servizi e forniture, e comunque in tutti gli atti dei relativi procedimenti, ivi comprese le graduatorie di aggiudicazione o affidamento, il valore in lire e in euro di tutti gli importi, presunti o reali, comunque espressi nei predetti atti.
N.d.R.: Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 256, comma 1, del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, che ha dettato la nuova normativa in materia, in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE. In ordine all'entrata in vigore del D.L.vo n. 163/2006, si rimanda all'art. 257 dello stesso.
Conversione degli importi monetari negli atti di gara
1. Le amministrazioni aggiudicatrici formulano le indicazioni dei valori monetari di cui all'articolo 2 dopo aver proceduto alla conversione degli importi espressi in euro in importi in lire e viceversa, in base agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, e, se del caso, con le modalità, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
N.d.R.: Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 256, comma 1, del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, che ha dettato la nuova normativa in materia, in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE. In ordine all'entrata in vigore del D.L.vo n. 163/2006, si rimanda all'art. 257 dello stesso.
Formulazione delle offerte in sede di gara
1. Gli importi contenuti nelle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, l'offerta e le eventuali giustificazioni a corredo previste dalla legislazione vigente possono essere espressi in lire o in euro a scelta del concorrente.
2. L'opzione della denominazione in euro espressa dal partecipante alla gara o dall'offerente è irrevocabile ed è utilizzata in tutte le comunicazioni successive tra l'amministrazione aggiudicatrice e il partecipante alla gara o l'offerente.
3. L'opzione iniziale espressa il lire dal partecipante alla gara o dall'offerente può essere successivamente ed irrevocabilmente mutata in euro.
N.d.R.: Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 256, comma 1, del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, che ha dettato la nuova normativa in materia, in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE. In ordine all'entrata in vigore del D.L.vo n. 163/2006, si rimanda all'art. 257 dello stesso.
Pagamenti
1. Il creditore può ottenere il pagamento in euro, fino all'estinzione dell'obbligazione. L'opzione per l'euro, una volta effettuata, è irrevocabile.
2. Al momento della stipula del contratto, qualora siano dovute ai sensi di legge anticipazioni, il creditore può chiederne il pagamento in euro.
3. Per i contratti di appalto di lavori e di servizi, il cui corrispettivo è corrisposto per acconti, il creditore può richiedere il pagamento in euro all'atto della firma dello stato di avanzamento dei lavori appaltati e dei servizi resi. Per i contratti di fornitura, il cui valore è pari o superiore alla soglia di valore comunitario, la richiesta di pagamento del prezzo in euro è formulata al momento della consegna dei beni pattuiti.
4. Se l'adempimento dell'obbligo principale avviene in euro, le somme dovute in adempimento di obbligazioni accessorie sono corrisposte parimenti in euro.
5. E' demandata alle singole amministrazioni la definizione delle modalità di pagamento in euro dei crediti non derivanti da contratto.
6. Il debitore delle amministrazioni pubbliche ha la facoltà di pagare in euro nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai pagamenti da effettuarsi a decorrere dal 1° gennaio 1999, relativi ai contratti stipulati prima di tale data.
N.d.R.: Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 256, comma 1, del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, che ha dettato la nuova normativa in materia, in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE. In ordine all'entrata in vigore del D.L.vo n. 163/2006, si rimanda all'art. 257 dello stesso.
Disciplina relativa alle procedure avviate prima dell'inizio del periodo transitorio
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano anche a tutti gli atti preliminari alla gara, già avviati prima del 1° gennaio 1999, qualora il relativo bando sia pubblicato dopo tale data.
2. Qualora il bando di gara sia pubblicato prima del 1° gennaio 1999, alle aggiudicazioni o agli affidamenti intervenuti dopo tale data non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 gennaio 1999
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
MICHELI, Ministro dei
lavori pubblici
PIAZZA, Ministro per la
funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 7