
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1999, n. 444
G.U.R.I. 30 novembre 1999, n. 281
Regolamento recante norme per la costituzione dei Consigli scientifici nazionali e dell'Assemblea della scienza e della tecnologia, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18, comma 1, lettere a), d), e) ed f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, contenenti le norme di delega per il riordino e la razionalizzazione del settore della ricerca scientifica, nonchè degli organismi, strumenti e procedure e visti i relativi decreti legislativi di riordino dei singoli enti di ricerca;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, a 204, con il quale, in esecuzione della predetta delega, sono state emanate le disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'articolo 4 che prevede l'istituzione dei Consigli scientifici nazionali (CSN), e dell'Assemblea della scienza e della tecnologia (AST);
Considerato che il citato articolo 4 del decreto legislativo n. 204 del 1998 rimette a uno o più regolamenti, da emararsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione delle aree di riferimento, del numero e della composizione dei CSN e dell'AST e delle modalità della loro elezione diretta o di secondo grado, nonchè l'individuazione delle rispettive sedi e dei supporti organizzativi e tecnici;
Considerata l'esigenza di procedere alla istituzione dei CSN e dell'AST allo scopo di consentire ai predetti organismi di espletare i propri compiti istituzionali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Composizione dei Consigli scientifici nazionali
1. Sono costituiti sei Consigli scientifici nazionali (CSN) per ciascuna delle seguenti aree scientifiche:
1) scienze matematiche, fisiche e chimiche, scienze geologiche e geofisiche;
2) scienze tecnologiche;
3) scienze dell'ambiente e della vita;
4) scienze della salute;
5) scienze giuridiche, politiche, economiche e sociali:
6) scienze umanistiche e beni culturali.
2. Ogni Consiglio è costituito da 7 componenti, dei quali:
a) 5 eletti dai professori e ricercatori universitari;
b) 2 eletti dai dirigenti di ricerca e tecnologi, primi ricercatori e tecnologi, ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, ivi compresi quelli dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nonchè dai geofisici straordinari e ordinari, associati e ricercatori dello stesso INGV e dagli astronomi straordinari e ordinari, associati e ricercatori dell'Istituto di astrofisica (INAF). Per 1'elezione dei componenti del Consiglio afferente all'area n. 6 (scienze umanisiche e beni culturali) l'elettorato attivo e passivo è esteso ai dipendenti che svolgono attività di ricerca negli istituti del Ministero per i beni e le attività culturali, individuati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1.
Elezione dei rappresentanti dei professori e ricercatori universitari
1. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori ordinari, associati e ricercatori universitari, l'elettorato attivo e passivo è attribuito congiuntamente, senza distinzione di categorie, a tutto il predetto personale inquadrato nei settori scientificodisciplinari afferenti alle aree di riferimento di cui al comma 1 dell'articolo 1, secondo la allegata tabella di corrispondenza n. 1. In relazione alle modifiche dei settori scientificodisciplinari di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato: "Ministro", sentito il CUN. Ai fini dell'elezione valgono le disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità previste della normativa vigente per l'elezione alle cariche accademiche.
2. Per ciascuna delle aree di riferimento è costituito un unico collegio elettorale, che elegge 5 rappresentanti. Ogni elettore esprime una sola preferenza.
3. Ai fini della proclazione degli eletti è compilata, per ciascuna area di riferimento, una graduatoria nella quale sono inseriti i candidati, in ordine decrescente, in relazione al numero dei voti ricevuti. Risultano eletti i tre professori ordinari, il professore associato e il ricercatore che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti in ciascuna categoria prevale il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.
Elezioni dei rappresentanti degli enti di ricerca
1. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), l'elettorato attivo è attribuito congiuntamente, senza distinzione di categorie, a tutto il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, appartenente all'area contrattuale autonoma degli enti di ricerca e sperimentazione, definita ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè agli astronomi e ai geofisici straordinari e ordinari, associati e ricercatori dell'INAF e dell'INGV. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del Consiglio afferente all'area n. 6, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali è definito l'elenco degli istituti di ricerca scientifica dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali nonchè l'elenco dei dirigenti che svolgono attività di ricerca presso i medesimi istituti cui è attribuito l'elettorato attivo e passivo. Tutto il predetto personale afferisce alle aree di cui all'articolo 1, comma 1, secondo l'allegata tabella di corrispondenza n. 2. L'afferenza dell'elettorato attivo e passivo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA) e dell'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste alle aree di cui all'articolo 1, comma 1, è determinata con decreto del Ministro, su proposta dei presidenti degli enti, sentiti i rispettivi comitati di consulenza scientifica. La tabella è aggiornata con decreto del Ministro, sentita l'Assemblea, ove istituita. (1)
2. Per ciascuna delle aree di riferimento è costituito un unico collegio elettorale che elegge due rappresentanti. Ogni elettore esprime una sola preferenza.
3. Ai fini della proclamazione degli eletti è compilata, per ciascuna area di riferimento, una graduatoria nella quale sono inseriti i candidati, in ordine decrescente, in relazione al numero dei voti ricevuti. Risultano eletti il dirigente di ricerca, ovvero l'astronomo, il geofisico straordinario o ordinario, nonchè il dirigente tecnologo ovvero il ricercatore degli istituti del Ministero per i beni e le attività culturali che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.
Comma modificato da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.R.I. 6 maggio 2000, n. 104.
Ordinanza elettorale
1. Il Ministro, con propria ordinanza adottata almeno sei mesi prima della scadenza dei CSN, stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti di cui agli articoli 1 e 2 e le modalità di svolgimento delle relative operazioni.
2. In sede di prima elezione l'ordinanza è adottata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Formazione elenchi e presentazione candidature
1. Ai fini della determinazione dell'elettorato, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) predispone gli elenchi dei professori ordinari, associati e dei ricercatori e gli elenchi del personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), distinti per ciascuna area scientifica e li invia rispettivamente alle università, agli enti di ricerca e agli istituti dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 3, comma 1, per l'accertamento e la verifica. Gli elenchi sono resi pubblici mediante affissione presso le sedi, anche decentrate, delle predette istituzioni ovvero in apposito sito consultabile liberamente per via telematica. Entro i successivi dieci giorni il personale universitario, il personale di ricerca e i ricercatori degli istituti dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali possono presentare opposizione rispettivamente al rettore e al presidente dell'ente di appartenenza ovvero al Ministro per i beni e le attività culturli. Le predette autorità decisono in via definitiva entro i successivi dieci giorni.
2. Le candidature sono presentate entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. La dichiarazione di candidatura, per ciascun collegio elettorale, è sottoscritta dal candidato e da un numero di elettori non inferiore allo 0,5 per cento del corpo elettorale degli universitari e al 2 per cento del corpo elettorale del personale di ricerca degli enti di ricerca e del personale che svolge attività di ricerca negli istituti dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali, determinati in sede di ordinanza di cui all'articolo 4. La dichiarazione di candidatura deve pervenire, entro il termine suindicato, alla commissione ettorale, di cui all'articolo 9, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione. La commissione verifica la regolarità delle candidature e l'inesistenza di cause di ineleggibilità in relazione alla titolarità dell'elettorato attivo e passivo di cui agli articoli 2 e 3 e predispone gli elenchi definitivi dei candidati, che trasmette alle singole sedi perchè ne curino la pubblicità, secondo le modalità di cui al comma 1, entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
Seggi elettorali
1. Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni sono costituiti, con decreto del rettore, presso ciascuna sede universitaria, con decreto del presidente dell'ente presso ciascuna istituzione di ricerca e con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali presso gli istituti individuati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, distinti seggi elettorali rispettivamente per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori universitari e per l'elezione dei rappresentanti del personale di ricerca e dei ricercatori degli istituti del Ministero per i beni e le attività culturali relativamente al Consiglio afferente all'area delle scienze umanistiche e beni culturali. Il numero dei seggi è definito in rapporto al numero degli elettori. I seggi sono costituiti da un presidente e tre scrutatori nominati, fra gli elettori del seggio, dal rettore dell'università, dal presidente dell'ente di ricerca e dal Ministro per i beni e le attività culturali. L'ufficio elettorale è assistito da un funzionario amministrativo con funzioni di segretario. Per la validità delle operazioni dell'ufficio è necessaria la presenza di almeno due componenti e del segretario. In caso di rinuncia di uno dei componenti nel corso delle operazioni, si provvede alla sostituzione.
2. In ogni seggio sono predisposte almeno due cabine e un numero di urne pari al numero dei collegi elettorali, per raccogliere le schede votate.
Schede elettorali
1. Le schede per le votazioni sono predisposte dalle università, dagli enti di ricerca e dal Ministero per i beni e le attività culturali secondo un modello tipo predisposto dal MURST. Ogni scheda deve riportare sul frontespizio l'indicazione del collegio elettorale e deve recare un tagliando ove sono apposti il timbro dell'istituzione universitaria o di ricerca, l'indicazione della sede, la firma del presidente del seggio e, ove occorra, l'indicazione del numero del seggio.
Operazioni di voto
1. Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità e aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, riceve dal presidente del seggio la scheda di votazione e si ritira nella cabina per apporvi il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, il quale la introduce nell'urna.
2. Il voto è individuale e segreto. L'elettore esprime il suo voto scrivendo sul lato interno della scheda il nome e il cognome del candidato prescelto, o anche il solo cognome se questo è sufficiente per identificare il candidato. Sono nulle le schede che recano più di un nominativo o il nominativo di un soggetto non candidato, nonchè quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsivoglia altro segno diverso da quelli prescritti.
3. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni, ed esaurite le operazioni di voto, il presidente dichiara chiuse le operazioni e l'ufficio elettorale procede alle seguenti operazioni:
a) le schede rimaste inutilizzate sono raccolte e richiuse in un plico o contenitore sigillato;
b) si verifica, sugli elenchi, per ciascun collegio elettorale il numero degli elettori che hanno votato che deve corrispondere al numero delle schede impiegate per la votazione;
c) le schede votate sono prelevate dalle rispettive urne e raggruppate in plichi separati per ciascun collegio elettorale. In altro plico sono inserite le schede non utilizzate o annullate nel corso delle operazioni elettorali, il verbale e gli elenchi degli elettori. Detti plichi, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio sono riuniti in un plico che viene consegnato agli uffici amministrativi delle istituzioni interessate che ne curano la trasmissione alla commissione elettorale di cui all'articolo 9.
Commissione elettorale
1. Con decreto del Ministro è istituita presso il MURST una commissione elettorale con il compito di effettuare le operazioni di cui all'articolo 5, comma 2, e le operazioni di spoglio di cui all'articolo 10. La commissione è presieduta da un Consigliere di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato ed è composta da due professori o ricercatori universitari, designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), due appartenenti al personale di ricerca degli enti di ricerca e sperimentazione, designati dal Comitato degli esperti per la politica della ricerca (CEPR) di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, uno designato dal Ministro per i beni e le attività culturali fra i ricercatori degli istituti dello stesso Dicastero, e da altri quattro componenti scelti fra i dirigenti e i funzionari del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con qualifica non inferiore all'ottava, uno dei quali con funzione di segretario.
2. La commissione può essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'Amministrazione.
Operazione di spoglio
1. Le operazioni di spoglio sono pubbliche e del loro inizio è data tempestiva comunicazione.
2. La commissione, constatata 1'integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali pervenuti dalle varie sedi, la regolarità delle operazioni elettorali. Successivamente, procede allo spoglio delle schede relative a ciascun collegio elettorale, dopo aver staccato da ciascuna scheda il relativo tagliando.
3. La commissione delibera a maggioranza semplice sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali.
4. Al termine delle operazioni redige graduatorie distinte per ciascun collegio elettorale e proclama gli eletti secondo quanto prescritto dagli articoli 2 e 3.
5. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale.
Assemblea della scienza e della tecnologia
1. L'Assemblea della scienza e della tecnologia (AST), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è costituita da 81 membri, di cui 42 componenti dei CSN e da altri 39 componenti così suddivisi:
a) 12 esperti in rappresentanza di amministrazioni dello Stato, dei quali:
3 designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
1 dal Ministro della sanità;
1 dal Ministro dell'ambiente;
1 dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
1 dal Ministro per i beni e le attività culturali;
1 dal Ministro delle comunicazioni;
1 dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
1 dal Ministro della difesa;
1 dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
1 dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
b) 3 esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
c) 24 rappresentanti del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, dei quali 6 designati congiuntamente dalle organizzazioni imprenditoriali dell'industria, 3 designati congiuntamente dalle organizzazioni imprenditoriali dei servizi, 2 designati congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani, 2 designati congiuntamente dalle organizzazioni imprenditoriali dell'agricoltura, 1 designato congiuntamente dalle organizzazioni delle cooperative di produzione e di servizi, 10 designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. Hanno titolo alla designazione le organizzazioni rappresentative su base nazionale.
Nomina dei CSN e dell'Assemblea della scienza e della tecnologia
1. I componenti eletti dei CSN e i componenti dell'Assemblea della scienza e della tecnologia, designati ai sensi dell'articolo 11, sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
2. I componenti che cessano prima della conclusione del mandato sono sostituiti limitatamente al periodo necessario al completamento del quadriennio.
3. Per la sostituzione dei membri eletti sono nominati coloro che seguono nelle graduatorie redatte ai sensi dell'articolo 10 e per la sostituzione dei membri designati si seguono le procedure di cui all'articolo 11.
Sede e supporto organizzativo dei CSN e dell'Assemblea della scienza e della tecnologia
1. I CSN e l'AST hanno sede presso il MURST, che assicura i necessari servizi di segreteria con le proprie strutture.
Norma transitoria
1. Alla data di adozione dell'ordinanza di cui all'articolo 4, comma 2, nel caso in cui non siano ancora costituiti l'INAF e l'INGV, le disposizioni del presente decreto concernenti l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo sono riferite, rispettivamente, agli astronomi straordinari, ordinari, associati e ricercatori degli osservatori astronomici e astrofisici e ai geofisici straordinari, ordinari, associati e ricercatori dell'Osservatorio vesuviano, nonchè al personale di ricerca dell'Istituto nazionale di geofisica (ING) e quello in servizio presso i seguenti Istituti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR): Istituto internazionale di vulcanologia di Catania, Istituto di geochimica dei fluidi di Palermo, Istituto di ricerca sul rischio sismico di Milano.
2. Alla data di adozione dell'ordinanza di cui all'articolo 4, comma 2, nel caso in cui non siano ancora costituiti l'INAF e l'INGV, le disposizioni del presente decreto relative alla organizzazione e all'espletamento delle operazioni elettorali sono riferite agli osservatori astronomici e astrofisici, all'Osservatorio vesuviano, all'ING e al CNR.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 ottobre 1999 CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ZECCHINO, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
MELANDRI, Ministro per i beni e le attività culturali
PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1999 Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 2
ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 2, comma 1)
Tabella di corrispondenza tra Consigli scientifici nazionali e i settori scientificodisciplinari (decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo 1999, supplemento ordinario n. 55, e successive modificazioni e integrazioni.
Consiglio n. 1): settori scientificodisciplinari che iniziano con le lettere A, B, C e D.
Consiglio n. 2): settori scientificodisciplinari che iniziano con le lettere H, K e I.
Consiglio n. 3): settori scientificodisciplinari che iniziano con le lettere E, ad eccezione di quelli indicati al n. 4, G e V.
Consiglio n. 4): settori scientificodisciplinari E07X E09A, E06A, E05B, E08X, E10X e quelli che iniziano con la lettera F.
Consiglio n. 5): settori scientificodisciplinari che iniziano con le lettere N, P, Q e S.
Consiglio n. 6): settori scientificodisciplinari che iniziano con le lettere L e M.
ALLEGATO 2
(previsto dall'art. 3, comma 1)
Tabella di corrispondenza tra Consigli scientifici nazionali e enti del comparto ricerca (comunicazione ARAN 12 maggio 1999)
Consiglio n. 1): ricercatori e tecnologi dell'Istituto nazionale della fisica nucleare (INFN), dell'Istituto nazionale della fisica della materia (INFM), dell'Istituto nazionale di alta matematica (INDAM), dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - O.G.S., dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF).
Consiglio n. 2): ricercatori e tecnologi dell'Istituto elettrotecnico nazionale (IEN), dell'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), del Centro interforze studi applicazioni militari (CISAM), del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Consiglio n. 3): ricercatori e tecnologi dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), della Stazione zoologica Anton Dohm, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), dell'Agenzia nazionale per l'ambiente (ANPA), degli Istituti sperimentali per lo studio e la difesa del suolo, per la nutrizione delle piante, per la patologia vegetale, per la zoologia agraria, agronomico, per la meccanizzazione agricola, per la zootecnia, per la cerealicoltura, per le colture foraggere, per l'orticoltura, per le colture industriali, per la floricoltura, per la viticoltura, per l'olivicoltura, per la frutticoltura, per l'agrumicoltura, per la selvicoltura, per l'assettamento forestale e per l'apicoltura, per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli, per l'enologia, per l'elaiotecnica, per il lattierocaseario, per il tabacco, dell'Istituto nazionale economia agraria (INEA), dell'Istituto nazionale della nutrizione (INN), dell'Ente nazionale sementi elette (ENSE) e dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).
Consiglio n. 4): ricercatori e tecnologi dell'Istituto superiore della sanità (ISS), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), dell'Istituto italiano medicina sociale (IIMS).
Consiglio n. 5): ricercatori e tecnologi dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT), dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).
Consiglio n. 6): ricercatori e tecnologi dell'Istituto papirologico "Vitelli" e dipendenti degli istituti del Ministero per i beni e le attività culturali indicati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1.