
DECRETO PRESIDENZIALE 6 dicembre 2000, n. 37
G.U.R.S. 16 marzo 2001, n. 11
Regolamento regionale concernente le modalità di approvazione degli statuti e l'erogazione dei contributi ai consorzi di garanzia fidi tra piccole e medie imprese commerciali e/o artigiane, nonché consorzi costituiti tra liberi professionisti, ivi compresi i soggetti che svolgono attività di analisi, biodiagnostica, radiologia e di fisiokinesiterapia.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", ed, in particolare, l'art. 32;
Vista la legge regionale 19 agosto 1999, n. 15, recante "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge regionale 27 aprile 1999, n. 10", ed, in particolare, l'art. 4;
Udito il parere n. 503 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nell'adunanza del 25 luglio 2000;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 25 ottobre 2000;
Ritenuto di dovere disciplinare la materia del credito per il tramite dei consorzi fidi;
Su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
Emana il seguente regolamento:
Soggetti beneficiari
1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano ai consorzi di garanzia fidi, di seguito semplicemente denominati consorzi, costituiti tra le piccole e medie imprese commerciali elencate nell'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 e successive modificazioni e sostituzioni e classificate nel decreto assessoriale 11 febbraio 1997, n. 186, tra le piccole e medie imprese artigiane regolarmente iscritte all'albo, nonché ai consorzi costituiti esclusivamente tra liberi professionisti, ivi compresi i soggetti che svolgono attività di analisi biodiagnostica, radiologica e di fisiokinesiterapia, tutti operanti nel territorio della Regione. Per piccole e medie imprese si intendono quelle così definite dalla normativa comunitaria.
2. I benefici da erogare da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, di seguito semplicemente denominato Assessorato, in favore delle piccole e medie imprese aderenti ai consorzi sotto forma di sovvenzioni dirette, di prestiti agevolati e di garanzie sui prestiti sono ammessi a condizione che l'impresa non benefici di agevolazioni che complessivamente considerate, determinino in capo alla stessa un beneficio economico, valutato in termini di "equivalente sovvenzione lorda attualizzata", superiore nell'arco di un triennio a 100.000 Euro. Il periodo di tre anni va calcolato a decorrere dalla data in cui l'impresa interessata riceve per la prima volta un aiuto qualificabile de minimis, così come disciplinato dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. Il raggiungimento del limite dei 100 mila Euro non pregiudica, tuttavia, la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione europea.
Statuti dei consorzi
1. Gli statuti dei consorzi e le successive eventuali modificazioni, che usufruiscono dell'integrazione regionale del fondo rischi, devono essere approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e devono espressamente prevedere:
a) l'importo del concorso al fondo rischi e delle fidejussioni rilasciate dalle singole imprese consorziate;
b) l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dal consorzio per ciascuna impresa, che non può, in ogni caso, superare la misura di lire 100 milioni per le operazioni di credito di esercizio, di cessione crediti commerciali e per le altre operazioni creditizie a breve termine e la misura di lire 500 milioni per le operazioni a medio e lungo termine dirette al finanziamento di investimenti in capitale fisso;
c) il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle fidejussioni in essere e il totale dei finanziamenti garantibili;
d) la percentuale di ripartizione del rischio tra consorzio e istituto di credito finanziatore;
e) le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia;
f) la partecipazione in seno al collegio dei sindaci di un sindaco effettivo designato dall'Assessorato;
g) la trasmissione all'Assessorato, entro il mese di febbraio di ciascun anno, di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente;
h) l'approvazione da parte dell'Assessorato di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
i) il versamento, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residua dalla liquidazione del fondo rischi relativamente alla quota di partecipazione della Regione, in entrata del bilancio della Regione Siciliana.
Richiesta di approvazione dello statuto
e di integrazione del fondo rischi
1. L'istanza, a firma del legale rappresentante, volta ad ottenere l'approvazione dello statuto e l'integrazione del fondo rischi, deve essere presentata all'Assessorato.
2. L'istanza deve contenere:
- dati anagrafici, residenza, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
- denominazione, sede, data di costituzione, partita IVA ed estremi di iscrizione del consorzio nel registro delle imprese;
- numero delle imprese aderenti al consorzio alla data della domanda;
- elencazione degli istituti di credito convenzionati;
- oggetto della richiesta, normativa ai sensi della quale la medesima viene formulata e importo del contributo richiesto calcolato tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 4, comma 2;
- descrizione della finalità del fondo rischi;
- dichiarazione relativa al permanere dell'iscrizione del consorzio nel registro prefettizio (nel caso che il consorzio sia costituito sotto forma di società cooperativa) ed estremi di iscrizione nel registro medesimo;
- elenco della documentazione a corredo.
3. L'istanza deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione del consorzio all'ufficio italiano cambi;
b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
c) elenco delle imprese associate che partecipano alla formazione del fondo rischi del consorzio, firmato in ogni foglio dal legale rappresentante, con allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal titolare dell'impresa, nella quale si attesti che il titolare stesso non ha riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici e che l'impresa non è sottoposta a procedure fallimentari, nonché che l'impresa è classificabile come piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria vigente al momento di presentazione dell'istanza; in tale elenco per ciascuna impresa deve essere indicato:
1) la denominazione dell'impresa e la sua sede;
2) l'importo della quota sociale sottoscritta;
3) l'importo di contribuzione al fondo rischi;
4) l'importo di contribuzione al monte fidejussioni;
d) certificati di iscrizione nel registro delle imprese presentati al consorzio da ciascuna impresa associata che concorra all'impinguamento del fondo rischi;
e) certificato di iscrizione nel registro delle imprese con l'indicazione del legale rappresentante del consorzio, contenente il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
f) attestato dell'avvenuta costituzione e deposito del fondo rischi, rilasciato dall'istituto di credito convenzionato, dal quale deve risultare l'importo depositato e le coordinate bancarie del conto intrattenuto presso il medesimo istituto;
g) copia delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito o con le società di locazione finanziarie;
h) dichiarazione congiunta del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale del consorzio, attestante il numero dei soci che hanno interamente versato le quote sociali sottoscritte e l'ammontare complessivo di tali quote;
i) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del consorzio, in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza.
4. Nel caso in cui il consorzio abbia già beneficiato dell'integrazione del fondo rischi e richieda, a causa di modifiche intervenute, l'approvazione del nuovo testo dello statuto sociale, la documentazione da allegare all'istanza deve essere solamente quella descritta alle lett. b), e), h), i) del precedente comma 3 del presente articolo.
5. Nel caso in cui il consorzio richieda una nuova integrazione del fondo rischi, la documentazione da allegare all'istanza deve essere solamente quella descritta alle lett. c), d), e), f), h), i) del precedente comma 3 del presente articolo.
6. Nel caso in cui il consorzio richiede contestualmente una nuova integrazione del fondo rischi e l'approvazione del nuovo testo dello statuto, la documentazione da allegare all'istanza deve essere quella descritta alle lett. b), c), d), e), f), h), i) del precedente comma 3 del presente articolo.
Costituzione fondi rischi
1. I consorzi costituiscono fondi rischi separati a garanzia delle seguenti operazioni:
- cessione crediti commerciali;
- locazione finanziaria per investimenti ed innovazione tecnologica;
- credito di esercizio;
- operazioni creditizie a medio e a lungo termine, dirette al finanziamento di investimenti in capitale fisso.
2. L'ammontare del contributo della Regione per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi viene determinato in misura paritaria a quanto globalmente ed effettivamente versato per tale fine dai soci e, comunque, entro il limite massimo eventualmente vigente all'atto di presentazione dell'istanza (in atto stabilito in lire 2.000 milioni dall'art. 11 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34). Non sono computabili, per la determinazione dell'integrazione regionale, gli interessi bancari maturati su ciascun fondo e gli eventuali contributi erogati per la medesima finalità da altri enti.
3. Gli interessi che maturano sulle giacenze dei fondi, relativamente alla quota derivante dall'intervento regionale, devono essere portati ad incremento dei fondi stessi e non possono per nessun motivo essere distratti per diversa destinazione. Per gli interessi maturati sui fondi rischi, relativamente alla quota derivante dai versamenti ai fondi effettuati dai privati, è riconosciuta ai consorzi la facoltà di disporne la destinazione ad incremento degli stessi fondi rischi.
Operazioni creditizie a medio e a lungo termine,
dirette al finanziamento di investimenti in capitale fisso
1. I finanziamenti previsti dal presente articolo sono concessi dagli istituti di credito convenzionati con i consorzi fino ad un importo massimo di lire 500 milioni per ciascuna impresa associata e sono finalizzati per programmi di investimento che abbiano per oggetto congiuntamente o alternativamente:
a) l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione dell'area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività;
b) l'acquisto, l'apprestamento, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività.
2. I finanziamenti degli istituti di credito devono essere concessi sotto forma di mutuo per un importo non superiore al 75 per cento delle spese documentate per investimenti fissi e avranno durata massima di dodici anni, ivi compreso un periodo di preammortamento non superiore a due anni.
3. I finanziamenti sono concessi a condizione che l'impresa beneficiaria si impegni a non modificare la destinazione dei locali per il periodo di tempo corrispondente alla durata del finanziamento e, in ogni caso, per un periodo non inferiore a dieci anni, dimostrando di averne la disponibilità per l'intero periodo. E' fatto obbligo, inoltre, alle ditte beneficiarie di non alienare, non distogliere dal loro uso, non cedere a terzi le attrezzature finanziarie per un periodo minimo di cinque anni dall'acquisto. Tuttavia, l'Assessorato può autorizzare prima della scadenza dei cinque anni la sostituzione delle attrezzature motivata dalla loro obsolescenza.
Erogazione contributi per concorso sugli interessi
1. L'istanza, a firma del legale rappresentante, volta ad ottenere l'erogazione da parte della Regione dei contributi per concorso sugli interessi, deve essere presentata all'Assessorato.
2. L'istanza deve contenere:
- dati anagrafici, residenza, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
- denominazione, sede, data di costituzione, partita IVA ed estremi di iscrizione del consorzio nel registro delle imprese;
- numero delle imprese aderenti al consorzio alla data della domanda;
- oggetto della richiesta, normativa ai sensi della quale la medesima viene formulata, periodo di riferimento e importo complessivo del contributo richiesto, l'importo del contributo per singolo istituto di credito convenzionato;
- dichiarazione relativa al permanere dell'iscrizione del consorzio nel registro prefettizio (nel caso che il consorzio sia costituito sotto forma di società cooperativa) ed estremi di iscrizione nel registro medesimo;
- elenco della documentazione a corredo.
3. L'istanza deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione del consorzio all'ufficio italiano cambi;
b) certificati di iscrizione nel registro delle imprese presentati al consorzio da ciascuna impresa beneficiaria inserita nei tabulati;
c) certificato di iscrizione nel registro delle imprese con l'indicazione del legale rappresentante del consorzio, contenente il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
d) dichiarazione, resa nelle forme previste dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in cui ciascuna impresa interessata attesti di non avere beneficiato di agevolazioni che sommate a quella richiesta eccedono, nell'arco dell'ultimo triennio, la somma di 100.000 Euro; che il titolare dell'impresa non ha riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, che l'impresa non si trova sottoposta a procedure per fallimento o concordato preventivo e che l'impresa è classificabile come piccola e media impresa secondo i criteri indicati al precedente art. 1, comma 1;
e) copia delle deliberazioni effettuate in sede consortile relative ai finanziamenti concessi alle imprese elencate nei tabulati riepilogativi. Da tale verbale dovranno evincersi in maniera chiara ed inequivocabile: l'istituto di credito erogatore del finanziamento, le modalità e le condizioni di erogazione del finanziamento, la denominazione e la sede dell'impresa beneficiaria, l'ammontare del finanziamento concesso, le finalità del finanziamento, atteso che queste ultime servono a qualificare il regime di aiuto con riferimento alla normativa comunitaria relativa alla disciplina degli aiuti alle piccole e medie imprese;
f) bilancio dell'esercizio relativo all'anno precedente quello per il quale viene richiesto il contributo, redatto in conformità alle norme del codice civile, con allegate le relazioni e gli atti di rito riportanti gli estremi di avvenuto deposito presso il registro delle imprese;
g) copia del documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza.
I documenti prodotti in copia di cui alle precedenti lettere e) ed f) devono contenere la firma del legale rappresentante corredata della dichiarazione di conformità all'originale.
4. Nel caso di richiesta di contributo per operazioni di cessione di crediti commerciali, occorre allegare, oltre alla documentazione descritta al precedente comma 3 del presente articolo, un'attestazione rilasciata dall'istituto di credito convenzionato dalla quale si evinca l'avvenuta operazione di cessione e gli interesse maturati.
5. Nel caso di richiesta di contributo per operazioni di locazione finanziaria finalizzata agli investimenti e all'innovazione tecnologica, occorre allegare, oltre alla documentazione descritta al precedente comma 3 del presente articolo, l'attestazione della società di locazione finanziaria nella quale viene descritta l'operazione e nella quale viene evidenziato il costo finanziario annuo maturato.
6. Nel caso di richiesta di contributo per concorso sugli interessi sulle operazioni di credito di esercizio, occorre allegare, oltre alla documentazione descritta al precedente comma 3 del presente articolo, i tabulati riepilogativi descrittivi di ogni operazione di fido redatti dagli istituti di credito convenzionati con il consorzio; tali tabulati devono obbligatoriamente contenere i seguenti dati:
- denominazione e sede dell'istituto di credito;
- denominazione del consorzio convenzionato;
- estremi della normativa regionale ai sensi della quale viene determinato il contributo regionale a favore dell'impresa;
- periodo (trimestre, semestre o anno) cui si riferiscono le operazioni di credito di esercizio per le quali viene richiesta l'erogazione del contributo regionale;
- bollo dell'istituto di credito e firma, per ciascun foglio, del responsabile dell'istituto medesimo.
7. Nei tabulati, qualora la forma tecnica di concessione del credito di esercizio sia quella del prestito a tempo determinato nella misura massima di lire 100 milioni, per ciascuna impresa beneficiaria, oltre i dati descritti nel precedente comma 6 del presente articolo, devono essere obbligatoriamente riportati i seguenti:
- denominazione e sede dell'impresa;
- ammontare del finanziamento concesso;
- data di concessione del finanziamento;
- tasso medio di interesse praticato nel periodo considerato;
- numero di rate previsto per l'ammortamento del finanziamento;
- numero della rata attuale;
- importo della rata;
- quota capitale rimborsata;
- totale capitale rimborsato;
- quota interessi a carico dell'impresa nel periodo considerato;
- contributo regionale.
8. Nel caso di credito di esercizio erogato sotto la forma di fidi continuativi senza scadenza determinata, validi sino a revoca e soggetti a revisione annuale, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione da parte dell'istituto di credito convenzionato attestante l'avvenuta revisione; in questo caso, nei tabulati riepilogativi descrittivi di ogni operazione di fido redatti dagli istituti di credito convenzionati con il consorzio, oltre ai dati descritti nel precedente comma 6 del presente articolo, devono essere riportati i seguenti:
- denominazione e sede dell'impresa;
- ammontare del finanziamento concesso;
- data di concessione del finanziamento;
- tasso medio di interesse praticato nel periodo considerato;
- quota di fido utilizzata dall'impresa nel periodo considerato;
- quota interessi a carico dell'impresa nel periodo considerato;
- contributo regionale.
9. Nel caso di richiesta di contributo per concorso sugli interessi sulle operazioni di finanziamento per investimenti in capitale fisso di cui al precedente art. 5, occorre allegare, oltre alla documentazione descritta al precedente comma 3 del presente articolo, i tabulati riepilogativi descrittivi di ogni operazione di fido redatti dagli istituti di credito convenzionati con il consorzio, che devono contenere gli stessi dati elencati ai precedenti commi 6 e 7 del presente articolo; tali tabulati devono essere redatti separatamente da quelli relativi alle altre tipologie di finanziamento.
10. Il tasso da applicare alle operazioni creditizie, di cui al presente articolo, non può superare, in relazione a particolari situazioni locali, per più di due punti il tasso di riferimento determinato per il settore interessato dal Ministero del tesoro. Il contributo regionale in conto interessi in favore di ciascuna impresa deve essere calcolato dagli istituti di credito nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento ministeriale, o nella misura del 70 per cento del tasso di riferimento ministeriale, nel caso che l'impresa beneficiaria sia costituita sotto forma di società cooperativa.
11. Per oneri accessori si intendono quelli non direttamente riconducibili a spese documentabili e direttamente connessi con l'operazione creditizia. Solo a titolo esemplificativo sono da considerare oneri accessori: il compenso per l'attività di istruttoria, le spese di tenuta del conto corrente, la commissione di massimo scoperto.
12. I contributi erogati a titolo di concorso sugli interessi corrisposti agli istituti di credito per le singole operazioni creditizie vanno riversati ai singoli soci ed, in quanto proventi, devono essere esposti nel conto economico. Nelle operazioni di restituzione ai soci della quota interessi loro pertinente deve essere operata una traslazione di imposta tra il consorzio che in sede di percezione del contributo complessivo è stato assoggettato al pagamento della ritenuta d'acconto ed i singoli soci che sono i soggetti passivi dell'onere fiscale ed ai quali il consorzio ha l'obbligo di rilasciare la relativa dichiarazione.
13. Gli elenchi e i tabulati di cui al presente regolamento possono essere trasmessi all'Assessorato oltre che sotto forma di documentazione cartacea, anche con l'ausilio di idonei supporti informatici.
Modalità e criteri per l'erogazione dei contributi
1. Le istanze di richiesta di contributo per concorso sugli interessi e le istanze di integrazione del fondo rischi devono pervenire all'Assessorato, con plico raccomandato, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni stesse. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
2. L'Assessorato, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica al consorzio l'avvio del procedimento, il nominativo del funzionario responsabile e l'ufficio competente, e richiede, ove necessario, la documentazione integrativa, che il consorzio è tenuto ad inviare entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
Contestualmente alla comunicazione di cui sopra, ovvero entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione integrativa, l'Assessorato comunica al consorzio l'eventuale irricevibilità o inammissibilità dell'istanza.
3. Nel rispetto del principio della trasparenza ed ai sensi e per gli effetti della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato, le istanze saranno trattate secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle stesse.
4. La concessione del contributo per concorso sugli interessi e l'integrazione del fondo rischi sono effettuati con decreto dell'Assessore nel termine di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. Nel caso che lo stanziamento previsto nell'apposito capitolo del bilancio della Regione non sia sufficiente a soddisfare le istanze pervenute, si procederà alla ripartizione dei fondi in maniera proporzionale agli importi ritenuti ammissibili a finanziamento per ciascun consorzio.
Consorzi di garanzia fidi costituiti tra i soggetti
di cui alle lett. b) e c), art. 1, della legge regionale n. 34/91
1. Dei consorzi di garanzia fidi che intendano usufruire delle agevolazioni a favore dei propri associati previste dall'art. 10 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, devono esclusivamente fare parte, in qualità di soci beneficiari di agevolazioni creditizie, i soggetti di cui alle lett. b) e c) dell'art. 1 della citata legge regionale n. 34/91.
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione sono prese in esame, altresì, le istanze di contributo per concorso sugli interessi relative ad operazioni creditizie poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché risultino compatibili con le disposizioni recate dal regolamento stesso.
Abrogazione di norme
1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto, è abrogato il regolamento emanato con decreto presidenziale 16 marzo 1998, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 21 aprile 1998.
1. Il presente regolamento sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 6 dicembre 2000.
LEANZA
Assessore per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca
SPERANZA
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 12 febbraio 2001.
Reg. n. 1, Presidenza regionale, fg. n. 22.