
LEGGE REGIONALE 31 agosto 2000, n. 19
G.U.R.S. 1 settembre 2000, n. 40
Norme in materia di cooperative edilizie.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 13/2007 e con annotazioni alla data 8 maggio 2007)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Modifiche alla legge regionale 23 maggio 1991, n. 36
1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 è così sostituito:
"1. Le cooperative edilizie aventi sede sociale nei comuni capoluogo di provincia o nei comuni conurbati, anche se risultano incluse in precedenti programmi di utilizzazione di stanziamenti, possono realizzare i loro programmi costruttivi in uno qualsiasi dei comuni conurbati o anche in uno qualsiasi dei comuni della provincia".
2. Il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 è abrogato.
Abrogazione di norma
1. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 35 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, inserito con l'articolo 11 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37.
Modifiche alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 (1)
(integrato dall'art. 92 della L.R. 6/2001, modificato dall'art. 67, comma 1, della L.R. 17/2004 e dall'art. 6, comma 4, della L.R. 13/2007)
1. Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 ed il primo ed il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95.
2. Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono individuati i requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n.79 e 5 dicembre 1977, n. 95. (2)
3. I requisiti come sopra determinati devono essere posseduti al momento dell'emanazione del primo decreto di concessione dell'agevolazione e sussistere anche all'atto dell'assegnazione dell'alloggio, ad eccezione del reddito.
4. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, al fine dell'accertamento dei requisiti dei soci delle cooperative edilizie ammesse ai benefici previsti dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, deve farsi riferimento a quanto previsto nella circolare del Ministero dei lavori pubblici 1 agosto 1995, n. 3825.
Si rimanda all'art. 67, comma 3, della L.R. 17/2004: "Requisiti cooperative edilizie".
I requisiti per l'accesso alle agevolazioni sono stati individuati con Decr. Ass. Cooperazione 7 ottobre 2005.
Proroga di termini (1)
(modificato dall'art. 56, comma 28, della L.R. 6/2001)
1. I termini previsti dagli articoli 1, 7, 13 e 16 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e successive modifiche e integrazioni sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003. (2)
Articolo modificato dall'art. 56, comma 28, della L.R. 6/2001 con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il termine annotato è stato prorogato dall'art. 56, comma 28, della L.R. 6/2001 fino al 31 dicembre 2003, dall'art. 16 della L.R. 4/2002 fino al 31 dicembre 2004 e, nei limiti, dall'art. 31 della L.R. 15/2004 fino al 31 dicembre 2006 e dall'art. 6, comma 1, della L.R. 13/2007 fino al 31 dicembre 2008.
Piano finanziario di rimborso per la cessione di alloggi
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 9 è aggiunto il seguente comma:
"4. Su richiesta degli aventi diritto, il rimborso di cui al comma 3 può essere effettuato in unica soluzione all'atto dell'assegnazione in proprietà, nella misura del 50 per cento del suo importo. Tale disposizione si applica anche ai piani finanziari di rimborso definiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge".