
ASSESSORATO DELLA SANITA'
CIRCOLARE 23 giugno 2000, n. 1029
G.U.R.S. 10 novembre 2000, n. 51
Dispensari farmaceutici.
Ai Sindaci dei comuni della Regione Siciliana
Alle Aziende UU.SS.LL. della Regione Siciliana
Agli Ordini provinciali dei farmacisti
della Regione Siciliana
Al Movimento federativo democratico
Tribunale per i diritti del malato - Noto (SR)
La legge 8 novembre 1991, n. 362, recante norme di riordino nel settore farmaceutico, ha ridefinito, all'art. 6, la disciplina relativa all'apertura dei dispensari farmaceutici, già regolata dall'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 221.
L'innovazione attiene alle due diverse fattispecie di intervento previste, rispettivamente, dai commi 3°, 4° e 5° dell'art. 1 della legge n. 221/68, nel testo sostituito dal surrichiamato art. 6, legge n. 362/91.
Relativamente alla prima ipotesi appare opportuno puntualizzare che, rispetto al pregresso regime, che consentiva l'apertura dei dispensari in argomento nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sia "ove manchi la farmacia" che nel caso in cui "non sia aperta la farmacia prevista dalla pianta organica", la nuova normativa ne ha limitato l'istituzione tassativamente a tale ultima ipotesi. Talché, come anche affermato dalla recente giurisprudenza, i dispensari si configurano come un'anticipazione di una sede prevista ma non ancora attivata e ne è, pertanto, consentita l'apertura nelle more del conferimento della sede per pubblico concorso.
In carenza del presupposto suindicato, si precisa, anche alla luce del recente parere reso in proposito dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, che resta preclusa allo scrivente ogni possibilità di autorizzarne l'apertura, non essendo consentito alcun margine di discrezionalità, ad avviso del predetto organo consultivo, neppure per quelle situazioni particolari che potrebbero far propendere per un intervento favorevole, nell'intento di assicurare, in modo più capillare, il pubblico servizio di assistenza farmaceutica.
Risultano, tuttavia, istituiti alcuni dispensari, con riferimento alla precedente normativa, in ordine ai quali non potranno che essere adottati i provvedimenti di revoca, al fine di conformare gli atti alla sopravvenuta disciplina.
Per le situazioni particolari sopra accennate, sarà valutata la possibilità del ricorso all'apertura dei dispensari stagionali, di cui al richiamato 5° comma dell'art. 6, legge n. 362/91, oppure, qualora ne ricorrano i presupposti, all'istituzione di sedi farmaceutiche in applicazione del criterio della distanza ed in deroga a quello della popolazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 362/91.
Per i comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti, l'eventuale richiesta di attivazione del servizio farmaceutico verrà valutata alla luce della normativa prevista dall'art. 116 del T.U.LL.SS. (farmacie succursali), qualora non sia possibile assicurare altrimenti il pubblico servizio, salvo diversa indicazione da parte dell'Avvocatura generale dello Stato, all'uopo interpellata in ordine all'applicazione della predetta normativa.
La fattispecie prevista dal suindicato 5° comma dell'art. 1, legge n. 221/68, modificato dall'art. 6, legge n. 362/91 (dispensari farmaceutici), trova applicazione nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo o comunque nelle località climatiche o di interesse turistico, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti.
L'autorizzazione all'apertura dei predetti dispensari, in aggiunta alle farmacie esistenti, dovrà essere richiesta dai sindaci e supportata da dati attestanti la media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle Aziende di promozione turistica, dai quali possa evincersi il periodo di maggior afflusso di popolazione (utenza).
Si precisa, infine, che, per entrambe le fattispecie previste dal surrichiamato art. 6, legge n. 362/91, la gestione del dispensario deve essere affidata al titolare della farmacia, pubblica o privata, della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina, ed, in caso di rinuncia, è a carico del comune.
Per quanto sopra rappresentato, si chiede agli organi in indirizzo di volere segnalare le situazioni che necessitano di particolare attenzione, anche in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, per la quale è già stato avviato l'iter procedurale.
L'Assessore: LO MONTE