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DECRETO PRESIDENZIALE 3 maggio 2000, n. 12

G.U.R.S. 23 giugno 2000, n. 30

Regolamento ex art. 19, comma 5, lett. e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54;

Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, ed, in particolare, l'art. 19, comma 5, lett. e);

Udito il parere n. 4 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nell'adunanza del 7 marzo 2000;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 97 dell'11 aprile 2000;

Ritenuto di approvare il regolamento ex art. 19, comma 5, lett. e, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'industria;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai fini del computo del canone annuo sostitutivo della partecipazione ai profitti d'impresa di cui all'art. 19, comma 5, legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, la misurazione della produzione deve essere effettuata attraverso l'installazione di due strumenti di misura, di cui uno collocato alla sorgente o al pozzo e l'altro all'ingresso dell'impianto di utilizzazione, a cura e spese del concessionario.

2. Le caratteristiche degli strumenti di misura devono essere preventivamente approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario competente per territorio.

3. Gli strumenti di misura devono essere suggellati dal distretto minerario con sigilli in piombo riportanti su una faccia l'emblema della Regione Siciliana e sull'altra la dicitura: "Corpo regionale delle miniere".

4. Tali sigilli non possono essere rimossi dal concessionario se non con la preventiva autorizzazione del distretto ed alla presenza di un funzionario dello stesso ufficio, che dovrà apporre ulteriori sigilli.

5. Il concessionario è responsabile della conservazione ed integrità degli strumenti di misura e dei relativi sigilli.

Art. 2

1. Il distretto minerario competente per territorio ispeziona periodicamente tutte le apparecchiature ed opere destinate alla misurazione ai fini della verifica del corretto funzionamento e della corretta conservazione degli strumenti e dei relativi sigilli.

2. Il distretto minerario può installare temporaneamente, a fini di controllo, propri strumenti di misura.

Art. 3

1. Il concessionario deve comunicare alla Presidenza della Regione - Direzione personale e servizi generali, all'Assessorato regionale dell'industria, all'Ispettorato tecnico del Corpo regionale delle miniere e al distretto minerario competente per territorio i dati relativi alla produzione mensile ed annuale entro, rispettivamente, i dieci giorni successivi alla fine di ogni mese e di ogni anno.

2. Il concessionario è responsabile della corretta misurazione della quantità di acqua prodotta dalla sorgente o dal pozzo, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione regionale e del Corpo regionale delle miniere di disporre accertamenti sulla produzione.

3. Le comunicazioni suddette devono essere sottoscritte dal concessionario, che attesta, sotto la propria responsabilità, l'esattezza dei dati in esse contenute.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno il concessionario esegue il pagamento del canone anticipato fisso di cui all'art. 19, comma 5, lett. a), n. 1 e lett. b) n. 1, legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

5. Per le nuove concessioni il pagamento del predetto canone è eseguito dal concessionario entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di conferimento del titolo minerario nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Per i successivi pagamenti resta fermo quanto stabilito dal comma 4.

6. Per le produzioni di acque minerali superiori a 5.000.000 di litri e per quelle di acque termali superiori a 10.000.000 di litri, conseguite nell'anno, il concessionario esegue il pagamento del saldo del canone dovuto entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

7. Per le produzioni di acque minerali fino a 5.000.000 di litri e per quelle di acque termali fino a 10.000.000 di litri, conseguite nell'anno, resta fermo quanto stabilito dall'art. 19, comma 5, lett. a) n. 1 e lett. b) n. 1, legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

8. Le ricevute di pagamento di detti canoni sono trasmesse, a cura del concessionario, alla Presidenza della Regione - Direzione personale e servizi generali, all'Assessorato regionale dell'industria, all'Ispettorato tecnico del Corpo regionale delle miniere e al distretto minerario competente per territorio entro lo stesso termine previsto per l'effettuazione dei pagamenti.

9. Entro il mese successivo ai pagamenti il distretto minerario competente per territorio effettua il controllo della regolarità degli stessi e, per le eventuali inesattezze accertate, assegna al concessionario un termine di otto giorni, decorrenti dalla ricezione della contestazione, per la relativa regolarizzazione.

Art. 4

1. Per l'anno 1999 il concessionario produce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la quantità di acqua prodotta dalla sorgente o dal pozzo e il relativo canone determinato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 19, comma 5, legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

2. Per il periodo successivo al 1999 e, comunque, fino all'installazione degli strumenti di misura e dei relativi sigilli, che deve essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il concessionario produce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la quantità di acqua prodotta dalla sorgente o dal pozzo.

3. Le dichiarazioni suddette sono trasmesse, a cura del concessionario, alle Amministrazioni di cui all'art. 3 entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Il concessionario esegue i pagamenti relativi alla produzione per l'anno 1999 e al canone anticipato fisso di cui all'art. 19, comma 5, lett. a) n. 1 e lett. b) n. 1, legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per l'anno 2000, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. Il pagamento del saldo del canone per l'anno 2000 è eseguito dal concessionario entro il 31 gennaio 2001.

6. Le ricevute di pagamento di detti canoni sono trasmesse, a cura del concessionario, alle Amministrazioni di cui all'art. 3 entro lo stesso termine previsto per l'effettuazione dei pagamenti.

7. Entro il mese successivo ai pagamenti il distretto minerario competente per territorio effettua il controllo della regolarità degli stessi e, per le eventuali inesattezze accertate, assegna al concessionario un termine di otto giorni, decorrenti dalla ricezione della contestazione, per la relativa regolarizzazione.

8. Per i pagamenti eseguiti secondo le disposizioni antecedenti all'entrata in vigore della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, la Presidenza della Regione - Direzione personale e servizi generali, procede alle eventuali compensazioni.

Art. 5

1. Il canone di cui all'art. 1 è quantificato secondo il seguente schema di nota di liquidazione, conforme alle disposizioni dettate dall'art. 19, comma 5, legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.


ACQUE MINERALI
  Produzione annua litri ............
Determinazione del canone:
a) Produzione annua di acqua minerale:
  - fino a 5 milioni di litri ........................ = L. 10.000.000
  - (eccedente i 5 milioni di litri e fino a 35
     milioni di litri) x 2 L./l ...................... = L.
  - (eccedente i 35 milioni di litri) x 0,025 L./l ... = L.
 Totale canone dovuto ......... = L.
ACQUE TERMALI
  Produzione annua litri ............
Determinazione del canone:
b) Produzione annua di acqua termale:
  - fino a 10 milioni di litri ......................... = L.  15.000.000
  - (eccedente i 10 milioni di litri e fino a 50
     milioni di litri) x 0,5 L./l ...................... = L.
  - (eccedente i 50 milioni di litri) x 0,009 L./l ..... = L.
 Totale canone dovuto .....  .... = L.
Art. 6

1. Per le concessioni non in esercizio il concessionario esegue il pagamento del canone dovuto nella misura stabilita dall'art. 19, comma 5, lett. a), n. 1 e lett. b) n. 1, legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, entro il termine di cui agli artt. 3 e 4.

2. Le ricevute di pagamento di detti canoni sono trasmesse, a cura del concessionario, alle Amministrazioni di cui all'art. 3 entro lo stesso termine previsto per l'effettuazione dei pagamenti.

3. Entro il mese successivo ai pagamenti il distretto minerario competente per territorio effettua il controllo della regolarità degli stessi e, per le eventuali inesattezze accertate, assegna al concessionario un termine di otto giorni, decorrenti dalla ricezione della contestazione, per la relativa regolarizzazione.

Art. 7

1. Per il ritardo nel pagamento dei canoni di cui al citato art. 19, commi 1, 2 e 5 legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, il distretto minerario competente per territorio applica un interesse compensativo del 2,5 per cento annuo sulla somma dovuta.

Art. 8

1. Ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 3 maggio 2000.

CAPODICASA

Assessore per l'industria:

MANZULLO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana il 26 maggio 2000, Presidenza della Regione, reg. n. 1, fg. 57.