
LEGGE 20 aprile 2000, n. 97
G.U.R.I. 22 aprile 2000, n. 95
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Il decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 aprile 2000
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
BORDON, Ministro dei
lavori pubblici
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 2000, N. 32
All'articolo 1:
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", fermo restando il limite massimo di diciotto mesi di cui al medesimo articolo 6, comma 5";
al comma 3, primo periodo, le parole: "Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpretano"; al secondo periodo, le parole: "A tale fine" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini dell'esecuzione di tali provvedimenti di rilascio," e dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono inserite le seguenti: "in carta libera";
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "che abbiano proceduto" sono inserite le seguenti: ", o che procedano entro il 15 maggio 2000,"; al medesimo comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le procedure già avviate dalle regioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che comunque consentano l'attribuzione delle risorse ai comuni entro il 30 giugno 2000.";
al comma 5, le parole: "31 maggio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2000".