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DECRETO PRESIDENZIALE 17 aprile 2000

G.U.R.S. 9 giugno 2000, n. 27

Modalità per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 6 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 7 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, che istituisce alle dirette dipendenze del Presidente della Regione l'"Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa";

Visto l'art. 6 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, che autorizza il Presidente della Regione a corrispondere indennizzi "una tantum" di importo variabile, da un minimo di lire 5 milioni ad un massimo di lire 100 milioni, in favore di soggetti innocenti, che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività lavorativa professionale, politica, sindacale, sociale o culturale, risultino vittime di azioni della criminalità commesse nel territorio della regione o a danno di residenti nel territorio regionale;

Ritenuto opportuno determinare le modalità di erogazione degli interventi di cui sopra;

Decreta:

Art. 1

1) L'istanza di ammissione al contributo di cui all'art. 6 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, indirizzata alla Presidenza della Regione - Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa - Palazzo d'Orleans - Palermo, deve essere presentata dagli interessati e, in caso di morte, dai familiari aventi diritto, e deve contenere:

a) il codice fiscale;

b) la rinuncia ad ogni altro beneficio economico concedibile da enti pubblici in relazione al danno subito;

2) La sottoscrizione dell'istanza deve essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

3) All'istanza devono essere allegati:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'istante, o, in caso di morte, i familiari, attestino di non aver fatto analoga richiesta, nè di aver goduto di benefici in relazione al medesimo danno subito;

b) copia della denuncia all'autorità competente.

Art. 2

1) Il Presidente della Regione, avvalendosi dell'Ufficio speciale, dopo avere ricevuto le istanze, di cui all'art. 1, comma 1, corredate degli allegati di cui al comma 3, procederà ad esaminare la documentazione prodotta e ad accertarne i requisiti.

Successivamente procederà a chiedere alla competente prefettura il rilascio di una relazione in ordine alla natura che ha cagionato il danno. La suddetta relazione dovrà evidenziare che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo e che lo stesso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità.

Il contributo di che trattasi è subordinato all'acquisizione del verbale medico rilasciato dall'autorità sanitaria, competente per territorio, che all'uopo sarà investita, dall'Ufficio speciale, attestante la percentuale di invalidità riconosciuta alla vittima.

2) L'indennizzo "una tantum" previsto da un minimo di lire 5 milioni fino ad un massimo di lire 100 milioni, da concedere con decreto del Presidente della Regione, sarà determinato in relazione all'entità del pregiudizio fisico subito, commisurato alla percentuale di invalidità riconosciuta dall'autorità sanitaria, competente per territorio, secondo il seguente criterio:

- L. 5.000.000, a titolo di importo fisso, spettante a tutti i soggetti riconosciuti vittime;

- sulla parte rimanente, pari a L. 95.000.000, si applicherà una percentuale pari al grado di invalidità riconosciuta;

- in caso di morte spetterà l'importo massimo, pari a L. 100.000.000.

3) Al fine della predisposizione dei decreti di concessione degli indennizzi di che trattasi, ogni sei mesi il Presidente della Regione predispone un progetto di riparto degli stessi, entro i limiti previsti per semestre, dello stanziamento iscritto nel pertinente capitolo di bilancio, per l'anno corrente, corredato da idonea relazione illustrativa, che sarà trasmesso alla commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana.

Nell'ipotesi in cui la quota relativa allo stanziamento del semestre dovesse risultare superiore al fabbisogno indicato nel pertinente progetto di riparto, si procederà ad effettuare una riliquidazione del quantum non liquidato alle vittime, inserite nello stesso, poiché lo stanziamento non era risultato sufficiente.

Art. 4

1) Si procederà al recupero totale del contributo nelle seguenti ipotesi:

- dovesse essere accertata la non ascrivibilità dei danni subiti alla mafia o alla criminalità;

- altro ente abbia provveduto alla concessione di analoghi benefici.

2) Si procederà, invece, al recupero parziale del contributo, per la sola parte corrispondente al rimborso ottenuto, qualora i responsabili risarciscano i danni provocati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 17 aprile 2000.

CAPODICASA