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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 aprile 2000, n. 119

G.U.R.I. 13 maggio 2000, n. 110

Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

Testo annotato al 27 dicembre 2006

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265, recante disposizioni in materia di autonomia e di ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'articolo 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265, in base al quale la misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visti i criteri indicati dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo articolo 23, comma 9;

Ritenuto che in applicazione dei suddetti criteri si deve aver riguardo a funzioni, compiti e organizzazione degli enti locali secondo la specificità delle varie tipologie;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 17 marzo 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le indennità di funzione per i sindaci ed i presidenti delle province e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella A, allegata al presente decreto.

2. In ogni caso l'importo dell'indennità di funzione del presidente della provincia e quello del sindaco del comune capoluogo della provincia stessa devono essere equivalenti, prendendo come riferimento l'importo tra i due che, come determinato ai sensi del presente decreto, risulti maggiore, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, comma 5.

Art. 2

1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:

a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'ente interessato;

b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate;

c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1.

2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili.

3. Le tabelle B, B1, C e C1 sono aggiornate periodicamente con decreto adottato ai sensi dell'art. 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

Art. 3

1. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.

2. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti.

3. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti.

4. Ai sindaci di comuni capoluogo di regione e di comuni di cui all'articolo 17, legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

5. Ai presidenti delle province che ricomprendono i comuni di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, è corrisposta l'indennità di funzione stabilita dal presente decreto per i presidenti delle province con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti.

6. Le indennità di funzione dei vicesindaci e degli assessori dei comuni di cui ai precedenti commi sono parametrate sull'importo delle indennità dei rispettivi sindaci.

Art. 4

1. Al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.

2. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco.

3. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco.

4. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il sindaco.

5. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il sindaco.

6. Agli assessori di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.

7. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.

8. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco.

9. Agli assessori di comuni con popolazione fra i 50.000 ed i 250.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 60% di quella prevista per il sindaco.

10. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il sindaco.

Art. 5

1. Ai presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 5% di quella prevista per il sindaco.

2. Ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.

3. Ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.

Art. 6

1. Ai vicepresidenti delle province è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il presidente.

2. Agli assessori provinciali e ai presidenti dei consigli provinciali è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il presidente.

Art. 7

1. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione dei comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana.

2. La spesa complessiva delle indennità di funzione attribuite agli assessori dei suindicati enti non può superare quella determinata per gli assessori del comune di riferimento.

3. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali che esercitano funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie o regolamentari è attribuita una indennità mensile di funzione pari al 60% di quella spettante agli assessori dell'ente in cui è costituita la circoscrizione.

Art. 8

1. Ai consiglieri circoscrizionali, alle cui circoscrizioni sono assegnate funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie e regolamentari, è attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 50% di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui è costituita la circoscrizione.

2. Ai consiglieri delle comunità montane è attribuito un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni comunitarie formalmente convocate, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana.

3. Ai componenti dei consigli delle unioni dei comuni, ove previsti dai relativi statuti, ed ai componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali è attribuito un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni o del consorzio tra enti locali.

Art. 9

1. Gli amministratori delle città metropolitane avranno diritto ad una speciale indennità di funzione che sarà definita in apposito decreto in relazione alle particolari funzioni assegnate alle città metropolitane.

Art. 10

1. A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'indennità di fine mandato prevista dall'articolo annotato, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.

Art. 11

1. Fermi restando i soggetti aventi diritto all'indennità ed ai gettoni di presenza, gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza, fissati dal presente decreto, possono essere aumentati o diminuiti secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 11, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Gli aumenti e le diminuzioni degli importi delle indennità e dei gettoni di presenza potranno anche determinare una differenziazione nei rapporti percentuali previsti per categorie di amministratori dal presente decreto agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, salva l'equiparazione del trattamento all'interno di ciascuna categoria di amministratori.

3. In ogni caso l'incremento dei suddetti benefici economici non deve superare la percentuale di aumento, indicata per classi demografiche di enti nell'allegata tabella D, dell'incidenza delle spese per indennità di funzione e gettoni di presenza determinate in applicazione del presente decreto sulle spese correnti stanziate in bilancio.

Art. 12

1. Le parametrazioni percentuali disposte nel presente decreto si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco e del presidente della provincia determinati sempre ai sensi del presente decreto, senza tener conto dell'indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 aprile 2000

Il Ministro dell'interno

BIANCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica

AMATO

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2000

Registro n. 1 Interno, foglio n. 224

TABELLA A

 Indennità di funzione mensile dei sindaci 
Comuni fino a 1.000 abitanti 2.500.000 " da 1.001 a 3.000 abitanti 2.800.000 " da 3.001 a 5.000 abitanti 4.200.000 " da 5.001 a 10.000 abitanti 5.400.000 " da 10.001 a 30.000 abitanti 6.000.000 " da 30.001 a 50.000 abitanti 6.700.000 " da 50.001 a 100.000 abitanti 8.000.000 " da 100.001 a 250.000 abitanti 9.700.000 " da 250.001 a 500.000 abitanti 11.200.000 " oltre 500.000 abitanti 15.000.000 Indennità di funzione mensile dei presidenti della provincia
Province fino a 250.000 abitanti 8.000.000 " da 250.001 a 500.000 abitanti 9.700.000 " da 500.001 a 1.000.000 abitanti 11.200.000 " oltre 1.000.000 13.500.000 Gettoni di presenza per i consiglieri comunali
Comuni fino a 1.000 abitanti 33.000 " da 1.001 a 10.000 abitanti 35.000 " da 10.001 a 30.000 abitanti 43.000 " da 30.001 a 250.000 abitanti 70.000 " da 250.001 a 500.000 abitanti 115.000 " oltre 500.00 a 200.000 Gettoni di presenza per i consiglieri provinciali
Province fino a 250.000 abitanti 70.000 " da 250.001 a 500.000 abitanti 90.000 " da 500.001 a 1.000.000 abitanti 150.000 " oltre 1.000.000 200.000

TABELLA B


                         - COMUNI -
RAPPORTO TRA ENTRATE PROPRIE (TIT. I, III) SU TOTALE ENTRATE
PIEMONTE                        Omissis
LOMBARDIA                       Omissis
VENETO                          Omissis
LIGURIA                         Omissis
EMILIA ROMAGNA                  Omissis
TOSCANA                         Omissis
UMBRIA                          Omissis
MARCHE                          Omissis
LAZIO                           Omissis
ABRUZZO                         Omissis
MOLISE                          Omissis
CAMPANIA                        Omissis
PUGLIA                          Omissis
BASILICATA                      Omissis
CALABRIA                        Omissis
SARDEGNA                        Omissis
SICILIA
  MEDIA
DA        0 A      499             0,10
DA      500 A      999             0,17
DA    1.000 A    1.999             0,17
DA    2.000 A    2.999             0,19
DA    3.000 A    4.999             0,19
DA    5.000 A    9.999             0,22
DA   10.000 A   19.999             0,28
DA   20.000 A   59.999             0,24
DA   60.000 A   99.999             0,24
DA  100.000 A  249.999             0,34
DA  250.000 A  449.999             0,15
OLTRE I        499.999             0,17
TOTALI                             0,22

TABELLA B1


                         - PROVINCE -
RAPPORTO TRA ENTRATE PROPRIE (TIT. I, III) SU TOTALE ENTRATE
PIEMONTE                        Omissis
LOMBARDIA                       Omissis
VENETO                          Omissis
LIGURIA                         Omissis
EMILIA ROMAGNA                  Omissis
TOSCANA                         Omissis
UMBRIA                          Omissis
MARCHE                          Omissis
LAZIO                           Omissis
ABRUZZO                         Omissis
MOLISE                          Omissis
CAMPANIA                        Omissis
PUGLIA                          Omissis
BASILICATA                      Omissis
CALABRIA                        Omissis
SARDEGNA                        Omissis
SICILIA
  MEDIA
FINO A  250.000 ABITANTI                    0,09
DA      250.001 A    500.000 ABITANTI       0,11
DA      500.001 A  1.000.000 ABITANTI       0,07
OLTRE 1.000.000 ABITANTI                    0,15
TOTALI                                      0,12

TABELLA C


                          - COMUNI -
         MEDIA PRO CAPITE DEL TOTALE SPESE CORRENTI
PIEMONTE                        Omissis
LOMBARDIA                       Omissis
VENETO                          Omissis
LIGURIA                         Omissis
EMILIA ROMAGNA                  Omissis
TOSCANA                         Omissis
UMBRIA                          Omissis
MARCHE                          Omissis
LAZIO                           Omissis
ABRUZZO                         Omissis
MOLISE                          Omissis
CAMPANIA                        Omissis
PUGLIA                          Omissis
BASILICATA                      Omissis
CALABRIA                        Omissis
SARDEGNA                        Omissis
SICILIA
MEDIA PROCAPITE                      LIRE
DA        0 A      499             2.589.950
DA      500 A      999             1.858.607
DA    1.000 A    1.999             1.517.191
DA    2.000 A    2.999             1.196.561
DA    3.000 A    4.999             1.152.196
DA    5.000 A    9.999             1.032.724
DA   10.000 A   19.999             1.072.903
DA   20.000 A   59.999             1.028.113
DA   60.000 A   99.999             1.226.987
DA  100.000 A  249.999             1.233.842
DA  250.000 A  449.999             1.778.719
OLTRE I        499.999             1.433.741
TOTALI                             1.219.047

TABELLA C1


                         - PROVINCE -
         MEDIA PRO CAPITE DEL TOTALE SPESE CORRENTI
PIEMONTE                        Omissis
LOMBARDIA                       Omissis
VENETO                          Omissis
LIGURIA                         Omissis
EMILIA ROMAGNA                  Omissis
TOSCANA                         Omissis
UMBRIA                          Omissis
MARCHE                          Omissis
LAZIO                           Omissis
ABRUZZO                         Omissis
MOLISE                          Omissis
CAMPANIA                        Omissis
PUGLIA                          Omissis
BASILICATA                      Omissis
CALABRIA                        Omissis
SARDEGNA                        Omissis
SICILIA
MEDIA PROCAPITE                                LIRE
FINO A  250.000 ABITANTI                     297.148
DA      250.001 A    500.000 ABITANTI        189.591
DA      500.001 A  1.000.000 ABITANTI        210.486
OLTRE 1.000.000 ABITANTI                     193.132
TOTALI                                       197.871

TABELLA D


                  COMUNI 
da        0 a    5.000 abitanti            10%
da    5.001 a   30.000 abitanti            15%
da   30.001 a  100.000 abitanti            20%
oltre          100.001 abitanti            30%
                  PROVINCE                 30%