
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
G.U.R.S. 17 marzo 2000, n. 12
Modifiche al Regolamento interno dell'Assemblea regionale Siciliana.
L'Assemblea regionale Siciliana, nella seduta n. 293 del 15 febbraio 2000, ha approvato le seguenti modifiche al proprio Regolamento.
MODIFICA ALLA SEZIONE V DEL CAPO V DEL TITOLO II
- dopo l'articolo 73 bis, è aggiunto il seguente:
"Art. 73 bis. 1
1. Gli atti di programmazione economico-finanziaria presentati dal Governo sono esaminati dalla Commissione "Bilancio"; la medesima Commissione "Bilancio" presenta all'Assemblea una relazione e possono essere predisposte relazioni di minoranza.
2. Prima dell'inizio dell'esame degli atti la Commissione "Bilancio", al fine di acquisire gli opportuni elementi informativi, può procedere alle audizioni ai sensi del presente Regolamento interno.
3. L'Assemblea sugli atti di programmazione economico-finanziaria delibera tramite un ordine del giorno. Si vota per primo l'ordine del giorno accettato dal Governo e l'approvazione di esso preclude tutti gli altri.
4. L'esame degli atti di programmazione economico-finanziaria deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre venti giorni dall'assegnazione alla Commissione "Bilancio" e si conclude entro il termine massimo di tre giorni. Per la discussione dei suddetti atti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 73 bis".
- l'art. 73 ter è sostituito dal seguente:
"Art. 73 ter
1. Il disegno di legge del bilancio di previsione della Regione ed il disegno di legge finanziaria sono assegnati per l'esame generale congiunto alla Commissione "Bilancio". Il disegno di legge finanziaria ed il disegno di legge del bilancio di previsione della Regione sono contestualmente trasmessi alle altre Commissioni affinché ciascuna di esse li esamini congiuntamente per le parti di competenza.
2. Quando il disegno di legge finanziaria è presentato all'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea, prima dell'assegnazione, accerta se esso rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente o contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette norme.
3. Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge del bilancio di previsione della Regione di propria competenza ed invia le sue osservazioni e proposte alla Commissione "Bilancio", nominando un relatore che partecipi, per riferirvi, alle sedute di quest'ultima Commissione.
4. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio partecipano gli Assessori competenti per materia.
5. Nel periodo di cui al comma 3, la Commissione "Bilancio" provvede ad avviare la discussione generale congiunta del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge del bilancio di previsione della Regione; successivamente esamina i saldi previsti dal disegno di legge finanziaria e lo stato di previsione dell'entrata e della spesa per le parti di competenza del bilancio di previsione.
6. Scaduto il termine di cui al comma 3 la Commissione "Bilancio", entro i successivi venti giorni, anche in mancanza delle osservazioni e proposte di cui al predetto comma 3, esamina il disegno di legge finanziaria ed il disegno di legge del bilancio di previsione della Regione e nomina il relatore per l'Assemblea.
7. Sulle conclusioni della Commissione possono essere presentate relazioni di minoranza".
- dopo l'articolo 73 ter, è aggiunto il seguente:
"Art. 73 quater
1. Gli emendamenti d'iniziativa sia parlamentare che governativa che riguardano le singole parti del disegno di legge finanziaria di competenza di ciascuna Commissione e gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione debbono essere presentati alle Commissioni competenti per materia. In questa sede possono essere altresì presentati e votati anche emendamenti concernenti variazioni non compensative. Se sono accolti vengono trasmessi come proposte della Commissione alla Commissione "Bilancio" ai sensi del comma 3 del precedente articolo 73 ter.
2. Gli emendamenti che intendono modificare i limiti del saldo netto da finanziare ed il livello massimo di ricorso al mercato finanziario fissati nel disegno di legge finanziaria ovvero i totali generali dell'entrata e della spesa o il quadro generale riassuntivo nonché ogni altro emendamento non disciplinato dal comma precedente sono presentati alla Commissione "Bilancio" che li esamina assieme agli emendamenti inviati dalle Commissioni competenti. Qualora la Commissione "Bilancio" non accolga le proposte delle Commissioni di cui al comma precedente, ne esplicita le motivazioni nella relazione di cui al comma 6 dell'articolo 73 ter.
3. Sono inammissibili gli emendamenti sia d'iniziativa parlamentare che governativa al disegno di legge finanziaria ed al disegno di legge del bilancio di previsione della Regione che contengano disposizioni estranee all'oggetto della legge finanziaria o della legge di bilancio o che siano contrastanti con le modalità di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la legge finanziaria.
4. In tema di emendamenti si applicano per quanto compatibili gli articoli 111 e seguenti del Regolamento interno".
- dopo l'articolo 73 quater, è aggiunto il seguente:
"Art. 73 quinquies
1. Prima della votazione finale del disegno di legge di bilancio, la Commissione "Bilancio" esamina la nota di variazione ai bilanci di previsione, presentata dal Governo, in termini di competenza e di cassa, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria. La nota di variazione è successivamente votata dall'Assemblea.
2. A seguito dell'approvazione della nota di variazione si intendono conseguentemente modificati gli articoli del disegno di legge di bilancio e le allegate tabelle anche se in precedenza votate".
MODIFICA ALLA SEZIONE II DEL CAPO II DEL TITOLO III
- dopo l'articolo 121 quinquies, è aggiunto il seguente:
"Art. 121 sexies
1. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria.
2. Sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione del bilancio si svolge un'unica discussione generale che riguarda le linee generali della politica economica e finanziaria della Regione e l'impostazione globale dei bilanci di previsione.
3. L'Assemblea procede, nell'ordine, all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio, iniziando da quello di approvazione dello stato di previsione dell'entrata, degli articoli del disegno di legge finanziaria ed alla sua votazione finale.
4. Approvato il disegno di legge finanziaria, dopo l'esame della Commissione "Bilancio" ai sensi del precedente articolo 73 quinquies, l'Assemblea approva le variazioni. Sono conseguenzialmente modificati gli articoli e le tabelle annesse al disegno di legge di previsione del bilancio della Regione collegati a tali variazioni.
5. L'Assemblea procede quindi alla votazione finale del disegno di legge di bilancio così modificato.
6. La discussione del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione della Regione è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari ai sensi dell'articolo 73 bis".