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LEGGE REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 7

G.U.R.S. 3 marzo 2000, n. 10

Proroga dei termini di legge e di regolamento previsti per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Proroga di termini

1. I termini previsti da leggi e da regolamenti regionali per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in scadenza nel periodo 31 dicembre 1999 - 31 marzo 2000, sono sospesi per 90 giorni.

Art. 2

Ricorso alla trattativa privata

1. Per provvedere alle urgenti necessità relative alla funzionalità dell'edificio sede dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a ricorrere alla trattativa privata entro i limiti di cui al comma 2 dell'articolo 12 della predetta legge, a condizione che per l'affidamento dei lavori sia data pubblicità anche attraverso l'utilizzazione del sistema informativo regionale di cui all'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Art. 3

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 febbraio 2000.

CAPODICASA

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente

MARTINO