
LEGGE REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 7
G.U.R.S. 3 marzo 2000, n. 10
Proroga dei termini di legge e di regolamento previsti per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Proroga di termini
1. I termini previsti da leggi e da regolamenti regionali per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in scadenza nel periodo 31 dicembre 1999 - 31 marzo 2000, sono sospesi per 90 giorni.
Ricorso alla trattativa privata
1. Per provvedere alle urgenti necessità relative alla funzionalità dell'edificio sede dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a ricorrere alla trattativa privata entro i limiti di cui al comma 2 dell'articolo 12 della predetta legge, a condizione che per l'affidamento dei lavori sia data pubblicità anche attraverso l'utilizzazione del sistema informativo regionale di cui all'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 29 febbraio 2000.
CAPODICASA
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
MARTINO