
REGOLAMENTO (CE) N. 451/2000 DELLA COMMISSIONE, 28 febbraio 2000
G.U.C.E. 29 febbraio 2000, n. L 55
Modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 1044/2003)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 1° marzo 2000
Applicabile dal: 1° marzo 2000
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/80/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,
Considerando quanto segue:
1) La Commissione deve avviare un programma di lavoro per l'esame progressivo delle sostanze attive presenti sul mercato due anni dopo la data di notifica della direttiva 91/414/CEE nell'arco di un periodo di dodici anni. La prima fase di detto programma è stata stabilita con il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/1999 (4). Tale prima fase è in corso. E' necessario proseguire ed accelerare l'esame delle sostanze attive rimanenti, tenendo conto dell'esperienza tratta dalla prima fase.
2) Dato il numero molto elevato delle sostanze attive esistenti sul mercato che devono ancora essere esaminate, occorre prevedere un programma in varie fasi. Dall'esperienza è risultato che il processo di esame e di decisione in merito ad una sostanza attiva è un processo che richiede tempo; pertanto non è possibile prevedere un esame particolareggiato per tutte le sostanze attive esistenti.
3) Pertanto, con una seconda fase, si potrà procedere ad un esame particolareggiato di un numero di sostanze attive comparabile al numero di sostanze esaminate nella prima fase, mentre nella terza fase si avvierà la successiva valutazione delle sostanze attive. Per alcune categorie di sostanze attive è necessaria una maggiore armonizzazione per quanto riguarda il fascicolo che deve essere presentato e la valutazione da effettuare; quindi queste categorie non dovrebbero essere incluse nel programma di lavoro proposto attualmente in corso, ma dovrebbero essere esaminate in fasi successive ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
4) Per la seconda fase, si deve procedere a una selezione, tenendo conto in modo equilibrato di aspetti quali i rischi sanitari e/o ambientali, la possibilità che tali sostanze lascino residui nei prodotti trattati, l'importanza per l'agricoltura di preparati contenenti tali sostanze, evidenti carenze di dati e la somiglianza di proprietà chimiche o biologiche.
5) Occorre definire i rapporti tra produttori, Stati membri e Commissione nonché gli obblighi delle singole parti ai fini dell'attuazione del programma, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso della prima fase di svolgimento del programma. Per potenziare il programma, è necessaria una stretta cooperazione tra tutte le parti in questione.
6) Ai fini della valutazione di cui sopra devono essere altresì prese in considerazione le informazioni tecniche o scientifiche relative ai potenziali effetti dannosi di una sostanza attiva o dei suoi residui, presentate entro i debiti termini da eventuali altre parti interessate.
7) Occorre prevedere una procedura di notifica che dia la possibilità ai produttori di informare la Commissione del loro interesse all'iscrizione di una determinata sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e del loro impegno a presentare tutte le informazioni richieste, necessarie per una corretta valutazione e per la decisione in merito a tale sostanza attiva, in base ai criteri per l'iscrizione stabiliti all'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE. Pertanto tra le informazioni fornite deve essere incluso anche un insieme limitato di impieghi rappresentativi in relazione ai quali il notificante deve dimostrare, sulla base dei dati presentati, che per uno o più preparati possono essere soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE.
8) Devono essere definiti gli obblighi del notificante riguardo alla forma, ai termini e alle autorità destinatarie delle informazioni.
9) Il lavoro di valutazione deve essere suddiviso fra le autorità competenti degli Stati membri. Per ciascuna sostanza attiva, deve essere designato uno Stato membro relatore con l'incarico di esaminare e valutare le informazioni presentate e di trasmettere alla Commissione i risultati di tale esame, nonché una raccomandazione in merito alla decisione da adottare con riguardo alla sostanza attiva di cui trattasi.
10) Gli Stati membri relatori devono effettuare un primo esame dei fascicoli ricevuti, valutare il controllo della completezza effettuato dai notificanti e informarne la Commissione. Occorre stabilire che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione progetti di relazione delle loro valutazioni, di norma entro dodici mesi dalla data in cui i fascicoli presentati dai notificanti sono stati considerati completi.
11) I progetti di relazione preparati dagli Stati membri relatori devono essere sottoposti, qualora necessario, ad un esame preliminare da parte di esperti di altri Stati membri nell'ambito di un programma coordinato dalla Commissione prima che essi siano presentati al Comitato permanente fitosanitario.
12) Onde evitare inutili duplicazioni di lavori e, in particolare, la ripetizione di esperimenti su vertebrati, i produttori devono essere incentivati a presentare fascicoli collettivi.
13) La notifica e la presentazione di un fascicolo non devono essere una condizione per la possibilità, dopo l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, di porre in commercio prodotti fitosanitari soggetti alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE. Pertanto gli operatori che non hanno inviato notifiche devono poter essere informati, in tutte le fasi, delle eventuali successive prescrizioni per continuare la commercializzazione di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva in esame.
14) Le procedure stabilite nel presente regolamento lasciano impregiudicate procedure ed azioni che possono essere avviate nel quadro di altre normative comunitarie, in particolare della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (5), modificata da ultimo dalla direttiva 91/188/CEE della Commissione (6), qualora la Commissione disponga di informazioni secondo cui i requisiti della direttiva possono essere soddisfatti.
15) La direttiva 91/414/CEE prevede all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, un periodo di dodici anni per il programma di lavoro riguardante la valutazione delle sostanze attive esistenti; tale periodo di dodici anni può essere prolungato dalla Commissione sulla base delle conclusioni di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti relativamente al programma, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma. Allo scadere di tale termine, con o senza proroga, gli Stati membri dovranno ritirare le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive non incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
La Commissione, sulla base delle conclusioni della relazione, adotterà altre norme dettagliate che consentano di completare al più presto possibile la valutazione e le decisioni concernenti le sostanze attive per le quali non sono soddisfatti i requisiti del presente regolamento concernenti la notifica e la presentazione di fascicoli completi.
A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE, una decisione della Commissione non deve includere sostanze attive nell'allegato I se non sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE o se le informazioni e i dati richiesti non sono stati trasmessi entro il termine prescritto e gli Stati membri devono ritirare le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive. Tuttavia, se necessario e alla luce delle conclusioni della suddetta relazione, potrà essere opportuno riesaminare queste disposizioni per taluni usi indispensabili e per i quali non esistono alternative per una protezione efficace dei vegetali o dei prodotti vegetali, tali da consentire di sostituire i prodotti ritirati. La necessità di riesaminare queste disposizioni dovrà essere dimostrata caso per caso.
16) Qualora per una particolare sostanza attiva non siano soddisfatti i requisiti del presente regolamento concernenti la notifica e la presentazione di fascicoli completi, le parti interessate possono chiedere l'iscrizione di tali sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con l'applicazione delle procedure dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, ad una data successiva.
17) Per tutte le sostanze attive non incluse nella prima e nella seconda fase del programma è prevista una terza fase di lavori. I produttori che intendono far iscrivere tali sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE devono fornire informazioni particolareggiate sullo stato di completezza dei loro fascicoli e sui parametri corrispondenti. Tali informazioni sarebbero utili ai fini della fissazione successiva delle priorità del programma di lavoro. Essi devono inoltre impegnarsi a fornire un fascicolo completo entro un termine che sarà utile indicare sin d'ora.
18) E' necessario informare, con la maggiore sollecitudine possibile, i produttori sulle fasi future del programma di riesame, pubblicando le sostanze attive che saranno incluse nella terza fase del programma, al fine di agevolare la presentazione di fascicoli collettivi e la preparazione degli studi e dei dati necessari.
19) Ai fini di una corretta attuazione di tale programma di lavoro deve essere pagata una tassa agli Stati membri relatori per l'esame particolareggiato delle notifiche e dei fascicoli. La composizione dei costi è differente da uno Stato membro all'altro; pertanto non è possibile armonizzare completamente l'importo di tali tasse. Deve essere pagata una tassa anche all'autorità designata dalla Commissione per esaminare le notifiche relative alle sostanze attive rientranti nella terza fase.
20) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 230 del 19.8.1991.
GU L 210 del 10.8.1999.
GU L 366 del 15.12.1992.
GU L 244 del 16.9.1999.
GU L 33 dell'8.2.1979.
GU L 92 del 13.4.1991.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (in prosieguo "la direttiva").
2. La seconda fase concerne la valutazione delle sostanze attive elencate nell'allegato I del presente regolamento ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva.
3. La terza fase concerne la notifica delle sostanze attive indicate nell'allegato II del presente regolamento per la loro eventuale inclusione, in una fase futura, in un successivo elenco prioritario di sostanze attive ai fini della loro iscrizione nell'allegato I della direttiva.
4. L'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, secondo comma, della direttiva non si applicano ad una sostanza elencata negli allegati I e II del presente regolamento prima della conclusione delle procedure previste dal presente regolamento al riguardo di tali sostanze.
5. Il presente regolamento si applica fermi restando:
a) i riesami da parte degli Stati membri, particolarmente nel quadro dei rinnovi di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva;
b) i riesami, da parte della Commissione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva;
c) le valutazioni effettuate in forza della direttiva 79/117/CEE.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni di prodotti fitosanitari, sostanze, sostanze attive, preparati e autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 2 della direttiva.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano anche le seguenti definizioni:
a) "produttore":
- per le sostanze attive prodotte all'interno della Comunità, il fabbricante o la persona stabilita all'interno della Comunità e designata dal fabbricante come suo rappresentante esclusivo ai fini della conformità al presente regolamento;
- per le sostanze attive prodotte al di fuori della Comunità, la persona stabilita all'interno della Comunità e designata dal fabbricante come suo rappresentante esclusivo all'interno della Comunità ai fini della conformità al presente regolamento;
- per le sostanze attive per le quali viene fatta una notifica in comune oppure viene presentato un fascicolo in comune, l'associazione di produttori stabilita all'interno della Comunità e designata dai produttori di cui al primo o al secondo trattino ai fini della conformità al presente regolamento;
b) "fabbricante", la persona che fabbrica la sostanza attiva in proprio o che ne appalta ad altri la fabbricazione.
c) "comitato", il comitato fitosanitario permanente di cui all'articolo 19 della direttiva.
Autorità nazionale
1. Gli Stati membri incaricano una o più autorità dell'esecuzione degli obblighi che loro incombono in base al programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva.
2. In ogni Stato membro un'autorità, indicata nell'allegato III, coordina e garantisce tutti i necessari contatti con i produttori, gli altri Stati membri e la Commissione in conformità del presente regolamento. Ogni Stato membro informa la Commissione e l'autorità di coordinamento designata di ciascun altro Stato membro delle eventuali modificazioni degli estremi comunicati riguardanti l'autorità di coordinamento designata.
Notificazione
1. Il produttore che desideri che venga iscritta nell'allegato I della direttiva una sostanza attiva indicata nell'allegato I o suoi composti, quali sali, esteri o ammine, invia per ciascuna sostanza una notifica distinta allo Stato membro relatore designato indicato nell'allegato I del presente regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. La notifica deve essere effettuata su carta e inviata per lettera raccomandata all'autorità di coordinamento dello Stato membro relatore di cui all'allegato III del presente regolamento, conformemente al modello riprodotto nell'allegato IV, parte 1, del presente regolamento. Copia della notifica deve essere trasmessa alla Commissione europea, DG Sanità e protezione dei consumatori, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.
3. Il produttore che non abbia notificato una determinata sostanza attiva di cui al paragrafo 1 entro il termine ivi specificato oppure la cui notifica sia stata respinta in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, potrà partecipare a questo programma soltanto collettivamente con uno o più notificanti della sostanza attiva, la cui notifica sia stata accolta conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, presentando un fascicolo in comune.
Esame delle notifiche e domanda di presentazione di fascicoli agli Stati membri relatori designati
1. In relazione a ciascuna sostanza attiva per la quale è stato designato uno Stato membro relatore, quest'ultimo esamina le notifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e, entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, fa rapporto alla Commissione circa la ricevibilità o meno delle notifiche pervenutegli, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato V, parte 1.
2. Entro tre mesi, la Commissione sottopone i rapporti di cui al paragrafo 1 al comitato per ulteriore esame circa la loro ricevibilità, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato V, parte 1.
Dopo detto esame, conformemente alla procedura dell'articolo 19 della direttiva, viene adottato un regolamento che stabilisce l'elenco di sostanze attive che dovranno essere valutate ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva. In tale regolamento vengono incluse solo le sostanze attive per le quali almeno una notifica è stata ritenuta accettabile conformemente alle disposizioni del primo comma.
3. Nell'elenco di cui al paragrafo 2, alcune sostanze attive aventi strutture o proprietà chimiche analoghe possono essere raggruppate; se, per contro, una sostanza attiva è stata notificata con diverse composizioni a cui possono corrispondere diverse proprietà tossicologiche o diversi effetti ambientali, è possibile inserire separatamente nell'elenco le diverse composizioni.
4. Il regolamento di cui al paragrafo 2 specifica, per ogni sostanza attiva che dovrà essere valutata:
a) i nomi e gli indirizzi di tutti i notificanti che hanno effettuato notifiche conformi al disposto dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e ritenute accettabili in esito al loro esame conformemente al paragrafo 2, primo comma;
b) il nome dello Stato membro designato come relatore; questo sarà lo stesso Stato membro designato nell'allegato I, a meno che non sia emerso uno squilibrio nel numero di sostanze attive assegnate ai vari Stati membri;
c) il termine per la presentazione, allo Stato membro relatore, dei fascicoli di cui all'articolo 6, fissato in dodici mesi;
d) lo stesso termine entro cui le eventuali parti interessate devono presentare agli Stati membri relatori informazioni pertinenti che possono contribuire alla valutazione, in particolare per quanto concerne i possibili effetti pericolosi della sostanza attiva o dei suoi residui sulla salute umana e degli animali e sull'ambiente.
5. Dalla data di adozione del regolamento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro che intende avviare un'azione volta a ritirare dal commercio un prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva elencata in detto regolamento o a limitarne severamente l'impiego, qualora tale azione si basi su informazioni contenute nei fascicoli di cui all'articolo 6 o nella relazione di cui all'articolo 8, ne informa quanto prima la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi di tale azione.
6. Se durante la procedura di valutazione di cui agli articoli 6 e 7 emerge una ripartizione non equilibrata di compiti tra gli Stati membri per quanto riguarda la loro funzione di relatori, può essere deciso, applicando la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva, di sostituire uno Stato membro inizialmente designato come relatore per una particolare sostanza attiva con un altro Stato membro.
In tal caso, lo Stato membro relatore iniziale ne informa i notificanti interessati e trasmette al nuovo Stato membro relatore designato tutta la corrispondenza e le informazioni che esso ha ricevuto in qualità di Stato membro relatore per la sostanza attiva in questione. Lo Stato membro iniziale restituisce la tassa di cui all'articolo 12 ai notificanti interessati, ad eccezione della parte di cui al paragrafo 2, quarto trattino, dello stesso articolo. Il nuovo Stato membro relatore designato richiede ai notificanti il pagamento della tassa di cui all'articolo 12, eccetto la parte di cui al paragrafo 2, lettera d) dello stesso articolo.
7. Se un notificante decide di porre fine alla sua partecipazione al programma di lavoro per quanto riguarda una sostanza attiva, egli ne informa contestualmente lo Stato membro relatore, la Commissione e gli altri notificanti della sostanza in questione, precisando i motivi. Qualora un notificante ponga termine alla sua partecipazione o non adempia agli obblighi previsti dal presente regolamento, le procedure di cui all'articolo 7 o all'articolo 8 non proseguiranno per quanto riguarda il suo fascicolo.
Se un notificante concorda con un altro produttore di farsi sostituire da quest'ultimo nella successiva partecipazione al programma di lavoro avviato nel quadro del presente regolamento, detto notificante e tale altro produttore ne informano lo Stato membro relatore e la Commissione mediante una dichiarazione congiunta in cui viene specificato che tale altro produttore sostituirà il notificante iniziale nell'assolvimento degli obblighi derivanti dal disposto degli articoli 6, 7 e 8; essi procurano che ne siano informati allo stesso tempo gli altri notificanti interessati alla sostanza in questione. In tale caso, l'altro produttore può essere soggetto ad eventuali tasse ancora da pagare nel quadro del regime istituito dallo Stato membro relatore, in conformità dell'articolo 12.
Presentazione dei fascicoli da parte dei notificanti
1. Entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), per ciascuna sostanza attiva i notificanti specificati nel regolamento di cui a detto articolo inviano, individualmente o collettivamente, all'autorità designata dello Stato membro relatore per una data sostanza attiva il fascicolo completo di cui al paragrafo 3, corredato del fascicolo sintetico di cui al paragrafo 2.
Qualora, per una data sostanza, il regolamento di cui all'articolo 5 faccia riferimento a diverse notifiche, i notificanti interessati prendono tutte le iniziative opportune per presentare collettivamente i fascicoli di cui al primo comma.
Nel fascicolo che non è stato presentato da tutti i notificanti interessati sono precisate le iniziative prese ed i motivi della mancata partecipazione di taluni produttori.
2. Il fascicolo sintetico include quanto segue:
a) una copia della notifica; in caso di domanda collettiva di più produttori, una copia delle notifiche effettuate in conformità dell'articolo 4 e il nome della persona designata da detti produttori come responsabile del fascicolo collettivo e del suo trattamento in conformità del presente regolamento;
b) un insieme limitato di usi rappresentativi della sostanza attiva in relazione ai quali il notificante deve dimostrare, sulla base dei dati presentati, che per uno o più preparati possono essere soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva;
c) - per ciascun punto dell'allegato II della direttiva, le sintesi e i risultati degli studi e delle prove, il nome della persona o dell'istituto che ha eseguito le prove;
- le stesse informazioni per ciascun punto dell'allegato III della direttiva, di rilievo per la valutazione dei criteri di cui all'articolo 5 della direttiva per uno o più preparati che siano rappresentativi degli impieghi di cui alla lettera b), tenendo conto che eventuali carenze nelle informazioni del fascicolo dell'allegato II, derivanti dall'insieme limitato proposto di impieghi rappresentativi della sostanza attiva, possono comportare delle limitazioni per quanto riguarda l'iscrizione nell'allegato I della direttiva;
- per gli studi non ancora ultimati, la prova che essi sono stati commissionati al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, unitamente all'impegno che essi saranno presentati al più tardi entro dodici mesi dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c);
d) un controllo, da parte del notificante, della completezza del fascicolo.
3. Il fascicolo completo deve contenere fisicamente le singole relazioni delle prove e degli studi riguardanti tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), oppure i protocolli e gli impegni di cui al paragrafo 2, lettera c), qualora i relativi lavori siano in corso.
4. Gli Stati membri stabiliscono il numero di copie e il formato dei fascicoli di cui ai paragrafi 2 e 3 che devono essere presentati dai notificanti. Nello stabilire il formato dei fascicoli, gli Stati membri tengono conto, per quanto possibile, delle raccomandazioni fatte dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente.
5. Se per una determinata sostanza attiva i fascicoli di cui al paragrafo 1 non sono stati inviati entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), lo Stato membro relatore ne informa la Commissione entro tre mesi, indicando i motivi addotti dai notificanti.
6. Sulla base della relazione dello Stato membro relatore di cui al paragrafo 5, in conformità con la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva verrà stabilito un nuovo termine nel regolamento di cui all'articolo 5 per la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti dei paragrafi 2 e 3, solo se risulta che il ritardo è stato dovuto a cause di forza maggiore.
7. Dopo questo esame, la Commissione decide, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva, di non includere nell'allegato I della direttiva una sostanza attiva per la quale non è stata presentata una notifica o un fascicolo entro il termine stabilito, motivando tale decisione. Gli Stati membri ritirano, entro il 25 luglio 2003, le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.
Controllo della completezza dei fascicoli
1. Per ciascuna sostanza attiva per la quale è stato designato come relatore, lo Stato membro
a) esamina i fascicoli di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 e valuta i controlli della completezza effettuati dai notificanti;
b) entro sei mesi dal ricevimento di tutti i fascicoli su una sostanza attiva, riferisce alla Commissione in merito alla completezza dei fascicoli; per le sostanze attive in relazione alle quali sono stati giudicati completi uno o più fascicoli ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, lo Stato membro relatore effettua la valutazione di cui all'articolo 8, a meno che la Commissione informi, entro due mesi, lo Stato membro relatore che il fascicolo non deve essere considerato completo. Per le sostanze attive il cui fascicolo deve essere completato secondo le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino, la relazione deve confermare la data entro cui il fascicolo sarà completato, nonché la data alla quale inizierà la valutazione di cui all'articolo 8.
2. Per le sostanze attive per le quali uno Stato membro relatore o la Commissione ritenga che nessun fascicolo sia completo ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, la Commissione sottopone, entro tre mesi dal ricevimento della relazione dello Stato membro relatore di cui al paragrafo 1, lettera b), tale relazione al comitato. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19 della direttiva, viene deciso se un fascicolo è considerato completo ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3. Se il fascicolo è ritenuto completo, lo Stato membro relatore effettua la valutazione di cui all'articolo 8.
3. Dopo questo esame, la Commissione decide, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva, di non includere nell'allegato I della direttiva le sostanze attive per le quali non è stato presentato un fascicolo completo entro il termine stabilito, motivando tale decisione. Gli Stati membri ritirano, entro il 25 luglio 2003, le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.
Valutazione dei fascicoli da parte degli Stati membri e dell'AESA
(sostituito dall'art. 20 del Reg. (CE) n. 1490/2002)
1. Lo Stato membro relatore effettua una valutazione e presenta una relazione soltanto in merito alle sostanze attive per le quali almeno un fascicolo è stato considerato completo ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3. Per tali sostanze attive esso effettua valutazione e relazione unicamente riguardo ai fascicoli completi; per gli altri fascicoli, esso controlla l'identità e le impurezze della sostanza attiva. Lo Stato membro relatore tiene conto delle informazioni disponibili negli altri fascicoli presentati o fornite da altre parti interessate conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera d) e riguardanti gli effetti potenzialmente pericolosi. Esso invia all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), quanto prima e comunque entro dodici mesi dalla data in cui il fascicolo è stato considerato completo, un progetto di relazione di valutazione del fascicolo stesso. Il progetto di relazione di valutazione deve essere presentato nel formato raccomandato in conformità della procedura di cui all'articolo 19 della direttiva.
Contestualmente lo Stato membro relatore raccomanda alla Commissione:
- di iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, precisando le condizioni della sua iscrizione, oppure
- di non iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, precisandone i motivi.
Lo Stato membro relatore deve, in particolare, includere nel progetto di relazione di valutazione un riferimento ad ogni rapporto di prova e di studio, in relazione a ciascun punto dell'allegato II e dell'allegato III della direttiva, su cui ci si è basati per la valutazione. Tale riferimento deve essere fatto sotto forma di un elenco di rapporti di prova e di studio con indicazione del titolo, degli autori, della data del rapporto di studio o di prova e della data di pubblicazione, della norma di riferimento utilizzata per la prova o lo studio, del nome del detentore e dell'eventuale richiesta di protezione dei dati fatta dal detentore o dal notificante. Per le altre fonti notificate delle sostanze attive per le quali il fascicolo non è stato ritenuto completo, deve anche essere indicato se si può concludere che tali sostanze attive sono comparabili, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 della direttiva, non sarà ammessa la presentazione di nuovi studi, eccetto quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino. Lo Stato membro relatore può richiedere ai notificanti di presentare ulteriori dati per chiarire il fascicolo. In tal caso lo Stato membro relatore deve precisare un termine entro cui le informazioni devono essere fornite; tale termine non incide comunque sul termine previsto per la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1.
Dall'inizio dell'esame del fascicolo, lo Stato membro relatore può consultare esperti dell'AESA e può richiedere ad altri Stati membri informazioni scientifiche o tecniche complementari come sostegno ai fini della valutazione. Lo Stato membro relatore può effettuare la valutazione in collaborazione con uno Stato membro correlatore.
Lo Stato membro relatore può chiedere che i notificanti presentino un fascicolo sintetico aggiornato all'AESA, agli altri Stati membri e, su richiesta, alla Commissione, contestualmente all'invio del progetto di relazione di valutazione del relatore all'AESA.
Gli Stati membri, l'AESA o la Commissione possono chiedere, per il tramite dello Stato membro relatore, che i notificanti trasmettano anche a loro un fascicolo completo aggiornato o sue parti.
3. Lo Stato membro relatore che si rende conto di non poter rispettare il termine specificato al paragrafo 1 per la presentazione del progetto di relazione di valutazione all'AESA, ne informa senza indugio la Commissione e l'AESA precisando i motivi del ritardo. Tutti gli Stati membri presentano alla Commissione e all'AESA una relazione sull'avanzamento dei loro lavori di valutazione delle sostanze attive di cui sono relatori. Tale relazione deve essere redatta entro il 30 aprile 2003.
4. Dopo aver ricevuto il fascicolo sintetico aggiornato e il progetto di relazione di valutazione di cui al paragrafo 1, l'AESA comunica allo Stato membro relatore, entro trenta giorni, di aver ricevuto la relazione. In casi eccezionali in cui il progetto di relazione di valutazione non è manifestamente conforme ai requisiti relativi al formato raccomandato dalla Commissione, quest'ultima concorda con l'AESA e lo Stato membro relatore un ulteriore periodo per la presentazione di una nuova relazione modificata. Tale periodo di tempo non deve essere superiore a quattro mesi.
5. L'AESA trasmette agli Stati membri il progetto di relazione di valutazione del relatore e può organizzare una consultazione di esperti, ivi inclusi quelli dello Stato membro relatore. L'AESA può consultare alcuni o tutti i notificanti delle sostanze attive specificate nell'allegato I, in merito alla relazione o a sue parti per quanto riguarda la sostanza attiva in questione.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 della direttiva, non sarà ammessa la presentazione di nuovi studi. Lo Stato membro relatore, previo accordo dell'AESA, può richiedere ai notificanti di presentare, entro termini specificati, ulteriori dati che esso o l'AESA ritengono necessari per chiarire il fascicolo.
6. L'AESA mette a disposizione degli eventuali interessati che esplicitamente lo richiedano o tiene a loro disposizione per consultazione:
a) le informazioni di cui al paragrafo 1, ultimo comma, ad eccezione di quelle riconosciute come riservate conformemente all'articolo 14 della direttiva;
b) il nome della sostanza attiva;
c) il contenuto di sostanza attiva pura nel prodotto fabbricato;
d) l'elenco dei dati necessari per l'esame dell'eventuale iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, come inizialmente figuravano nella relazione del relatore e come successivamente completati dall'AESA;
e) il progetto di relazione di valutazione, ad eccezione degli elementi in esso contenuti e riconosciuti come riservati conformemente all'articolo 14 della direttiva.
7. L'AESA valuta il progetto di relazione di valutazione del relatore e comunica alla Commissione il proprio parere circa la possibile conformità della sostanza attiva ai requisiti di sicurezza della direttiva, entro un anno dalla ricezione del progetto di relazione di valutazione dello Stato membro relatore. Se del caso, l'AESA esprime il proprio parere circa le possibili opzioni che essa ritiene atte al soddisfacimento dei requisiti di sicurezza. La Commissione e l'AESA concordano uno scadenzario per la formulazione dei pareri in modo da agevolare la programmazione dei lavori. La Commissione e l'AESA concordano il formato di presentazione del parere dell'AESA.
8. Entro i sei mesi successivi alla ricezione del parere dell'AESA di cui al paragrafo 7, la Commissione presenta un progetto di rapporto di riesame. Fatte salve eventuali sue proposte di modificazione dell'allegato della direttiva 79/117/CEE, e sulla base del rapporto di riesame definitivo, la Commissione sottopone al comitato:
a) un progetto di direttiva intesa ad iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, in cui sono specificate, ove del caso, le condizioni per l'iscrizione stessa, ivi inclusa la scadenza; oppure
b) un progetto di decisione destinata agli Stati membri e intesa a revocare le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma della direttiva e, di conseguenza, a rifiutare l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, precisandone i motivi.
La direttiva o la decisione è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 19 della direttiva.
9. Quando la Commissione sottopone un progetto di direttiva o di decisione conformemente al paragrafo 8, essa presenta anche le conclusioni dell'esame del comitato sotto forma di un rapporto di riesame definitivo a cui deve essere fatto riferimento nel resoconto sommario della riunione.
Il rapporto di riesame definitivo, escluse le parti che fanno riferimento a informazioni riservate contenute nei fascicoli e considerate come tali conformemente all'articolo 14 della direttiva, è tenuto a disposizione del pubblico, per consultazione.
Sospensione della valutazione
Qualora, per una sostanza elencata all'allegato I del presente regolamento, la Commissione presenti una proposta di divieto totale a norma della direttiva 79/117/CEE, i termini stabiliti dal presente regolamento sono sospesi sino alla data di adozione di una decisione in merito a detta proposta. Qualora il Consiglio decida il divieto totale di una sostanza di cui alla direttiva 79/117/CEE, la procedura prevista nel presente regolamento ha termine.
Notificazione
(modificato dall'art. 20 del Reg. (CE) n. 1490/2002)
1. Il produttore che desideri che venga iscritta nell'allegato I della direttiva una delle sostanze attive indicate nell'allegato II del presente regolamento ne invia notifica all'ente di cui all'allegato VII del presente regolamento. La Commissione controlla regolarmente lo svolgimento dei compiti menzionati nell'allegato VII del presente regolamento la cui esecuzione è stata affidata all'ente di cui al suddetto allegato. Qualora i compiti non fossero eseguiti in modo adeguato, può essere decisa la designazione di un altro ente, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 19 della direttiva.
2. Per ogni singola sostanza attiva la notificazione deve essere presentata separatamente con le seguenti modalità:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, una prima notifica conformemente alla sezione 1 del modello riportato nell'allegato IV, parte 2;
e
b) entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, una seconda notifica conformemente alle sezioni 1 e 2 del modello riportato nell'allegato IV, parte 2, comprendente un impegno scritto a presentare un fascicolo completo.
3. Le modalità e i termini di presentazione di quest'ultimo, nonché il regime pecuniario da applicarsi alle sostanze attive in questione, saranno precisati in un regolamento che la Commissione adotterà conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva.
4. Il termine ultimo per la presentazione di un elenco di studi disponibili è il 23 maggio 2003. Un fascicolo completo deve essere disponibile entro il 23 maggio 2003. Il fascicolo completo deve contenere fisicamente le singole relazioni delle prove e degli studi riguardanti tutte le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), primo e secondo trattino. Nondimeno, nel regolamento di cui al paragrafo 3 può essere fissato, in casi eccezionali, un termine posteriore per i risultati di studi a più lungo termine che difficilmente potrebbero essere ultimati entro tale data, a condizione che il fascicolo contenga:
- la prova che gli studi sono stati commissionati non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- una giustificazione scientifica fondata;
- il protocollo e una relazione sull'avanzamento dello studio.
5. Il produttore che non abbia notificato, entro i termini di cui al paragrafo 2, una determinata sostanza attiva di cui al paragrafo 2 o la cui relativa notifica sia stata respinta conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, sarà autorizzato a partecipare al riesame soltanto collettivamente con uno o più notificanti della sostanza attiva in questione, la cui notifica sia stata ritenuta ricevibile conformemente all'articolo 11, presentando un fascicolo in comune.
Esame delle notifiche
(modificato dall'art. 20 del Reg. (CE) n. 1490/2002)
1. Entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), la Commissione informa il comitato in merito alle notifiche pervenute entro i termini previsti. Entro otto mesi dalla data di ricevimento delle notifiche la Commissione riferisce al comitato in merito alla ricevibilità delle notifiche pervenute, per un esame più approfondito, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato V, parte 2.
2. Gli Stati membri revocano entro il 25 luglio 2003 le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui non è stata presentata una notifica ricevibile. Le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenti sostanze attive di cui non è stato presentato un elenco di studi disponibili o di cui non è disponibile un fascicolo completo dovranno essere revocate entro il termine precisato nella decisione di non iscrizione della sostanza attiva in questione. Gli Stati membri ritirano entro il 25 luglio 2003 le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.
Tasse relative al secondo elenco prioritario
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1044/2003)
1. Gli Stati membri istituiscono un regime che impone ai notificanti di pagare una tassa o un diritto per il trattamento amministrativo e la valutazione delle notifiche e dei fascicoli. 2. A tal fine gli Stati membri
a) esigono il pagamento di una tassa o di un diritto per ogni notifica e per ogni presentazione di un fascicolo;
b) garantiscono che l'importo della tassa sia fissato in modo trasparente, affinché esso corrisponda ai costi reali di esame e di trattamento amministrativo di una notifica e di un fascicolo; gli Stati membri possono tuttavia prevedere una serie di diritti fissi basata sui costi medi per il calcolo dell'importo totale della tassa;
c) garantiscono che la tassa o il diritto siano riscossi conformemente alle istruzioni impartite dall'ente di ciascuno Stato membro, indicato nell'allegato VI, e che il gettito della tassa o del diritto venga utilizzato ad esclusiva copertura delle spese realmente sostenute dallo Stato membro per la valutazione e il trattamento amministrativo delle notifiche e dei fascicoli per i quali lo Stato membro è relatore oppure per finanziare le azioni generali degli Stati membri ai sensi degli articoli 7 e 8.
d) esigono che una prima quota della tassa, a copertura dei costi sostenuti dallo Stato membro relatore per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 1 e dall'articolo 7, sia pagata contestualmente alla presentazione della notifica di cui all'articolo 4; tale quota non sarà rimborsabile in nessun caso.
Tasse relative alle notifiche per la terza fase del programma di lavoro
I produttori che presentano una notifica conformemente al disposto dell'articolo 10 devono versare, contestualmente alla presentazione della loro prima notifica ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), una tassa di 5.000 EUR per ogni sostanza attiva all'ente di cui all'allegato VII. La tassa è utilizzata esclusivamente a copertura delle spese realmente sostenute per i compiti indicati all'allegato VII.
Altri diritti, prelievi o tasse
Gli articoli 12 e 13 lasciano impregiudicati i diritti degli Stati membri di mantenere o introdurre, conformemente al trattato, diritti, prelievi o tasse diversi dalla tassa prevista agli articoli 12 e 13 e inerenti all'autorizzazione, alla commercializzazione, all'utilizzazione e al controllo di sostanze attive e di prodotti fitosanitari.
Misure provvisorie
La Commissione riferisce al comitato in merito alle conclusioni della relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva.
Se necessario, la Commissione può adottare, caso per caso, opportune misure provvisorie conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva per gli usi per i quali siano state fornite prove tecniche supplementari a dimostrazione del fatto che è indispensabile continuare ad utilizzare la sostanza attiva e che non esistono valide alternative.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2000.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione