
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 6 del D.A. Salute 30 luglio 2021.
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 18 febbraio 2000
G.U.R.S. 10 marzo 2000, n. 11
Nuove tariffe per l'erogazione dei dispositivi di prestazioni di assistenza protesica.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 6 del D.A. Salute 30 luglio 2021.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 1999, concernente il "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe";
Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 8 del D.M. 27 agosto 1999, n. 332, che recita: "In sede di prima applicazione del presente regolamento, le regioni fissano il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori, entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe indicate dall'elenco 1 del nomenclatore allegato nel presente regolamento ed una riduzione di tale valore non superiore al 20%";
Visto il decreto n. 30522 del 9 novembre 1999, con il quale vengono fissate, in via provvisoria, le tariffe per l'erogazione dei dispositivi di prestazioni di assistenza protesica applicando la riduzione del 20% alle tariffe previste dal D.M. 27 agosto 1999, n. 332;
Visto l'art. 9, comma 1, del D.M. 27 agosto 1999, n. 332, che prevede la contrattazione tra le regioni e i fornitori per le modalità e le condizioni delle forniture dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore;
Visto l'accordo siglato il 14 gennaio 2000, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.M. n. 332/99, tra l'Assessore per la sanità della Sicilia e i rappresentanti regionali di categoria (FIOTO), con il quale si prevede di applicare nella Regione Siciliana le tariffe nella misura del 100% a coloro che si impegnano a fornire i dispositivi contenuti nell'elenco 1 allegato al D.M. n. 332/99 secondo le seguenti modalità e condizioni:
1) consegna della scheda-progetto che contiene o accompagna il preventivo indicante elementi indicativi dell'azienda fornitrice, dell'ente erogatore, della prescrizione, lo sviluppo a codice del nomenclatore e i relativi importi, la descrizione del dispositivo tecnico, le eventuali osservazioni del tecnico competente.
Nel caso di forniture per le quali si ricorra alla procedura della "riconducibilità" la scheda-progetto indicherà altresì la quota di maggior costo rispetto alla tariffa posta a carico del paziente.
Relativamente alla fornitura delle protesi acustiche, la scheda progetto è costituita dalla scheda "fornitura-consegna", che, nel caso di forniture per le quali si ricorra alla procedura della "riconducibilità", indicherà parimenti la quota di maggior costo rispetto alla tariffa posta a carico del paziente;
2) scelta di componenti con marchiatura CE per la realizzazione del dispositivo o scelta di materiali con caratteristiche e prestazioni conformi alle norme armonizzate applicabili;
3) adozione di un sistema organizzativo e produttivo codificato attraverso procedure operative standardizzate a garanzia dell'affidabilità e qualità dei processi aziendali;
4) redazione di un registro delle eventuali anomalie verificatesi su parti, componenti o materiali nel periodo di vigenza della garanzia del dispositivo;
5) contenimento dei tempi di riparazione, per i dispositivi per i quali è prevista dal regolamento, da parte del fornitore che li ha realizzati e forniti, entro un tempo, a far data dal ricevimento della autorizzazione, corrispondente al 50% dei tempi massimi indicati per le rispettive forniture;
6) disponibilità di ambienti e servizi adeguati per il ricevimento dei pazienti e rispettosi della privacy, nonché privi di barriere che impediscano o limitino la mobilità dei pazienti medesimi nei locali ad essi destinati;
7) disponibilità a collaborare con l'Amministrazione regionale e con le Aziende U.S.L., mettendo a disposizione la specifica competenza tecnica, alla gestione e al monitoraggio in merito al rispetto dei termini del presente accordo;
8) preventiva comunicazione del quadro delle presenze del tecnico abilitato e la relativa documentazione a mezzo registro;
9) sostituire temporaneamente i presidi in riparazione individuati al punto 22 dell'elenco 1 di pagina 17 del D.M. n. 332/99;
10) compilazione della scheda progetto a domicilio per pazienti non deambulanti;
11) effettuare interventi di addestramento domiciliare ove necessari;
12) effettuare in tempi predeterminati il controllo e revisione del presidio fornito. Gli ausili di cui ai punti 16, 17 e 18 del D.M. n. 332/99 con accordo da effettuare con l'Azienda U.S.L.;
13) aumentare la garanzia a 15 mesi per gli ausili di cui ai codici 17 (06.06)), 20 (06.18) del D.M. n. 332/99;
14) garantire l'informatizzazione e la trasmissione della documentazione anagrafico contabile nel caso venga richiesta dall'Azienda U.S.L.;
Ritenuto di corrispondere ai fornitori le tariffe piene (100%) fin dalla entrata in vigore del citato decreto ministeriale;
Ritenuto che le Aziende U.S.L. sono obbligate a verificare il rispetto dell'accordo e nel caso in cui il singolo fornitore non rispetti le clausole previste, le tariffe dovranno essere decurtate nella misura del 20% a decorrere dalla data in cui viene riscontrata l'anomalia;
Ravvisata la necessità, pertanto, di rideterminare le tariffe ai sensi dell'accordo per l'erogazione dei dispositivi di prestazioni di assistenza protesica da corrispondere nella Regione Siciliana;
Per le motivazioni sopra riportate e a modifica del decreto n. 30522 del 9 novembre 1999;
Decreta:
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 6 del D.A. Salute 30 luglio 2021.
Le tariffe per l'erogazione dei dispositivi di prestazioni di assistenza protesica sono fissate nelle misure previste dal D.M. 27 agosto 1999, n. 332.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 6 del D.A. Salute 30 luglio 2021.
Le Aziende unità sanitarie locali sono tenute a verificare il rispetto dell'accordo, in premessa riportato, ed in caso di inadempienza da parte dei fornitori, le tariffe dovranno essere decurtate nella misura del 20% a decorrere dalla data in cui viene riscontrata l'inadempienza.
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 18 febbraio 2000.
LO MONTE