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LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2000, n. 1

G.U.R.S. 7 gennaio 2000, n. 1

Adozione della bandiera della Regione. Disposizioni sulle modalità di uso e di esposizione.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Adozione della bandiera

1. La bandiera della Regione è formata da un drappo di forma rettangolare che al centro riproduce lo stemma della Regione Siciliana, raffigurante la Triscele color carnato con il gorgoneion e le spighe, come individuato all'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera. Il drappo ha gli stessi colori dello stemma: rosso aranciato e giallo, disposti nel medesimo modo.

2. La bandiera è alta due terzi della sua lunghezza.

3. All'innesto del puntale sull'asta della bandiera è annodato un nastro con i colori della bandiera della Repubblica.

Art. 2

Simboli ufficiali della Regione

1. L'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, è sostituito dal seguente:

"1. I simboli ufficiali della Regione sono:

a) la bandiera;

b) lo stemma;

c) il gonfalone".

Art. 3

Esposizione della bandiera

1. Nel territorio della Regione, l'esposizione della bandiera regionale ha luogo, obbligatoriamente:

a) il giorno 15 maggio, festa dell'Autonomia siciliana, nella ricorrenza della promulgazione dello Statuto regionale;

b) il giorno 25 maggio, nella ricorrenza della prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana;

c) su disposizione del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, quando ricorrano avvenimenti di particolare importanza.

2. Nei casi indicati al comma 1, la bandiera della Regione è esposta all'esterno degli edifici sedi, rispettivamente, dell'Assemblea regionale, della Presidenza della Regione, degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione, degli enti comunque sottoposti alla vigilanza o controllo della Regione, delle province regionali e dei comuni.

3. La bandiera della Regione è altresì esposta presso le sedi delle istituzioni, degli organi, degli istituti, indicati al comma 1, dell'articolo 5, limitatamente alle circostanze dalla stessa disposizione precisate.

Art. 4

Modalità di esposizione della bandiera

1. Nel territorio della Regione, quando la bandiera regionale è esposta all'esterno di edifici pubblici secondo quanto previsto dalla presente legge, essa è affiancata dalla bandiera della Repubblica e da quella dell'Unione europea.

2. Nei casi in cui le tre bandiere di cui al comma 1 sono esposte insieme, hanno la stessa dimensione e sono issate allo stesso livello. La posizione centrale è riservata alla bandiera della Repubblica; la bandiera dell'Unione europea è collocata alla sua destra e quella della Regione alla sua sinistra.

Art. 5

Luoghi deputati all'esposizione della bandiera

1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, la bandiera della Regione è esposta all'esterno dei seguenti edifici:

a) la sede dell'Assemblea regionale siciliana per tutta la durata delle riunioni dell'Assemblea, anche se queste si protraggono dopo il tramonto;

b) la sede della Giunta regionale per tutta la durata delle riunioni della Giunta, anche se queste si protraggono dopo il tramonto;

c) le sedi dei consigli provinciali e dei consigli comunali, in occasione delle rispettive riunioni consiliari;

d) le sedi dei presidenti delle province regionali e dei sindaci dei comuni, quando si riuniscono le rispettive giunte provinciali, o comunali;

e) le sedi dei rettorati e delle facoltà delle università siciliane, in occasione della giornata iniziale dell'anno accademico, durante le ore di lezione;

f) le sedi di istituti scolastici di ogni ordine e grado, il giorno in cui ha inizio l'anno scolastico, durante le ore di lezione;

g) gli edifici presso cui sono costituiti seggi elettorali in occasione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, finché durano le operazioni di voto.

Art. 6

Precedenza

1. Fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni di legge statale che disciplinano le modalità di esposizione e di uso della bandiera della Repubblica e della bandiera dell'Unione europea, nelle pubbliche cerimonie che si svolgono nel territorio della Regione la bandiera regionale ha la precedenza su ogni gonfalone, vessillo, emblema comunque denominato, di province o comuni. Se esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza.

Art. 7

Tutela del decoro

1. La bandiera della Regione non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.

2. L'esposizione della bandiera regionale da parte di privati è libera, purché avvenga in forme decorose.

Art. 8

Orari di esposizione della bandiera

1. Eccettuati i casi in cui sia diversamente disposto dalla presente legge o da disposizioni di legge statale, l'esposizione della bandiera della Regione all'esterno di edifici pubblici ha luogo dalle ore 8 fino al tramonto.

2. Quando la bandiera rimane esposta dopo il tramonto deve essere adeguatamente illuminata.

Art. 9

Casi particolari

1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto è tenuta a mezz'asta e all'estremità superiore dell'inferitura possono apporsi due strisce di velo nero.

2. Le due strisce di velo nero sono obbligatorie quando la bandiera è portata nelle pubbliche cerimonie funebri.

Art. 10

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Siciliana.

Palermo, 4 gennaio 2000.

CAPODICASA