
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERAZIONE 28 giugno 2000, n. 3
- Allegato alla Deliberazione Garante Protezione Dati Personale 28 giugno 2000, n. 15 pubblicata nella G.U.R.I. 13 luglio 2000, n. 162
Gestione amministrativa e la contabilità.
TESTO COORDINATO (alla Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 27 novembre 2024, n. 836)
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata "legge". Ai medesimi fini, si intende altresì:
a) per "Garante", l'organo collegiale istituito ai sensi dell'art. 30 della legge;
b) per "presidente", il presidente del Garante;
c) per "componenti", i componenti del Garante;
d) per "Ufficio", l'Ufficio del Garante.
Principi generali
1. La gestione dell'Ufficio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, pubblicità e trasparenza, nonchè del pareggio, dell'universalità, annualità, continuità, prudenza e unità.
2. L'attività finanziaria dell'Ufficio si realizza sulla base della programmazione della spesa e della prudente valutazione delle entrate, attraverso distinte funzioni-obiettivo corrispondenti a unità organizzative per la gestione delle risorse assegnate, le quali possono essere ulteriormente articolate in centri di costo.
Esercizio finanziario e bilancio di previsione
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza.
3. Lo schema del bilancio e del documento programmatico che lo accompagna sono predisposti dal dipartimento amministrazione e contabilità entro il 15 ottobre e sono sottoposti al Garante per l'approvazione entro il 31 ottobre.
4. In caso di ritardo nell'approvazione, il Garante può deliberare l'esercizio provvisorio fino ad un massimo di quattro mesi, sulla base di un dodicesimo per mese degli stanziamenti previsti nello schema predisposto o, in mancanza, nel bilancio del precedente esercizio.
Struttura del bilancio
1. Il bilancio di previsione è costituito:
a) dal preventivo finanziario delle entrate per provenienza e delle spese per destinazione ripartite per funzioni istituzionali;
b) dal prospetto di ripartizione delle entrate e delle spese, articolato in titoli, categorie e capitoli.
2. Il bilancio di previsione è accompagnato dai seguenti allegati:
a) dal documento programmatico;
b) dalla tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto;
c) da una relazione che indica i criteri seguiti per la predisposizione del bilancio ed altre notizie utili sulla gestione.
Criteri di formazione del bilancio
1. Il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza. Entro il 15 settembre dell'esercizio precedente, i dirigenti rappresentano le esigenze funzionali dei dipartimenti e dei servizi al segretario generale, che ne valuta preliminarmente la compatibilità in rapporto agli obiettivi e ai programmi da realizzare, indicati dal Garante per l'anno di riferimento.
2. Nelle entrate confluiscono le somme percepite a titolo di pagamento dei diritti di segreteria ai sensi dell'art. 33, commi 1-quater e 3 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonchè le somme pari al cinquanta per cento dei proventi delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 39, comma 3, della medesima legge, o percepite a qualunque altro titolo in base alle leggi e ai regolamenti.
3. Nel bilancio di previsione è iscritto come posta a sè stante, rispettivamente, delle entrate o delle spese, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello al quale il bilancio si riferisce. L'avanzo può essere utilizzato per il raggiungimento del pareggio del bilancio. Il disavanzo è iscritto come prima posta delle uscite per il relativo riassorbimento.
Variazioni di bilancio, assestamento e fondo di riserva
1. Nell'ambito della medesima funzione istituzionale le variazioni compensative tra i capitoli assegnati vengono disposte dal dirigente del dipartimento o servizio e comunicate al dipartimento amministrazione e contabilità.
2. Le altre variazioni di bilancio sono deliberate dal Garante, di regola entro il 31 ottobre dell'anno cui il bilancio si riferisce.
3. I provvedimenti di variazione sono riportati in un quadro riepilogativo sintetico.
4. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, il cui ammontare non può superare il tre per cento delle spese correnti previste. Su detto fondo non possono essere assunti impegni ed emessi mandati di pagamento.
5. Contestualmente all'approvazione del conto consuntivo il Garante delibera l'assestamento del bilancio per l'esercizio in corso.
6. Le variazioni per nuove e maggiori spese possono essere proposte solo se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.
Bilancio consuntivo
1. Il bilancio consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico.
2. Il bilancio consuntivo è predisposto dal dipartimento amministrazione e contabilità ed è accompagnato da una relazione del segretario generale che evidenzia i risultati della gestione finanziaria. Il segretario generale presenta il bilancio consuntivo al Garante entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario, per la sua approvazione entro il 30 aprile.
3. Il bilancio consuntivo è trasmesso nei successivi trenta giorni alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 33, comma 2 della legge.
Accertamento e riscossione delle entrate
1. L'entrata è accertata quando il segretario generale, appurata la ragione del credito ed il soggetto debitore, iscrive l'ammontare del credito come competenza dell'esercizio finanziario o di altro successivo, a seconda della sua scadenza.
2. L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture con imputazione al competente capitolo di entrata.
3. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa, sulla base di apposita convenzione, mediante reversali di incasso firmate dal segretario generale o, su sua delega, dal dirigente del dipartimento amministrazione e contabilità, e contenenti le seguenti indicazioni: esercizio finanziario, capitolo, nome e cognome o ragione sociale del debitore, causale, importo in cifre e in lettere, data di emissione.
Gestione delle spese
1. La gestione delle spese segue le fasi dell'assunzione degli impegni, della liquidazione e del pagamento.
2. L'impegno determina, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, l'importo della spesa, il destinatario e l'imputazione di bilancio. Per le spese pluriennali possono essere presi impegni di spesa sugli esercizi successivi.
3. Gli impegni di spesa sono assunti dal segretario generale e dai responsabili delle funzioni-obiettivo nei limiti di spesa ad essi assegnati.
4. Tutti gli impegni di spesa sono trasmessi senza ritardo al dipartimento amministrazione e contabilità e da questo registrati progressivamente, previa verifica della relativa regolarità amministrativa e contabile, in particolare per quanto riguarda l'assunzione dell'impegno di spesa da parte del competente dirigente, la corretta imputazione al capitolo di spesa dell'esercizio di pertinenza e la disponibilità finanziaria.
5. Le spese per l'affidamento di studi, ricerche, consulenza e prestazioni professionali, di cui all'art. 54 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, se a carattere continuativo, sono impegnate dal Garante, negli altri casi dal segretario generale.
6. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, si costituisce automaticamente l'impegno sui relativi stanziamenti per le seguenti spese: a) per le indennità spettanti al presidente e ai componenti, per il trattamento economico fondamentale e accessorio del segretario generale e del personale dipendente, nonchè per i relativi oneri riflessi; b) per i trattamenti di quiescenza e previdenza; c) per i canoni anche di locazione e per le imposte; d) per le spese puntualmente determinate, dovute in base a contratti o a disposizioni di legge o di regolamento.
7. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto ammontare dovuto e del soggetto creditore, e l'emissione dell'ordine di pagamento sono effettuate dal dipartimento amministrazione e contabilità, previo accertamento della regolarità della fornitura o della prestazione e della sua rispondenza ai termini e alle condizioni pattuite effettuata a cura del dirigente del dipartimento o del servizio interessato e del dirigente del dipartimento contratti e risorse finanziarie.
8. Il dispositivo di liquidazione con i documenti giustificativi di spesa deve essere allegato al mandato di pagamento estinto dall'istituto cassiere.
9. I mandati di pagamento devono contenere almeno i seguenti elementi:
a) dati anagrafici del creditore;
b) importo dovuto in cifre e lettere, data di emissione e eventuale data di valuta;
c) modalità di pagamento del titolo che su richiesta del creditore può essere estinto mediante accreditamento in c/c bancario o postale, mediante vaglia postale ed assegno circolare non trasferibile.
10. Gli ordini di pagamento, previa verifica della regolarità della spesa, sono firmati dal segretario generale, ovvero dal responsabile del dipartimento amministrazione e contabilità o da un suo delegato.
Spese di rappresentanza
(sostituito dall'allegato B della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 16 novembre 2016, n. 476)
1. Le spese di rappresentanza sono finalizzate all'esigenza dell'Autorità di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti istituzionali nazionali, europei o internazionali, in stretta connessione con il perseguimento delle finalità istituzionali;
2. Le spese di rappresentanza, debitamente documentate e motivate, sono poste a carico di un apposito capitolo di spesa e possono essere sostenute dal Presidente, dai componenti del Garante e dal segretario generale, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio e nei limiti stabiliti dalle vigenti prescrizioni di legge.
Rilevazioni delle economie di bilancio e dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio
1. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni.
2. La differenza tra le somme stanziate e quelle impegnate costituisce economia di bilancio. Costituiscono economie, altresì, le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase di ultima liquidazione.
3. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi, i quali sono compresi tra le attività patrimoniali.
4. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi, i quali sono compresi tra le passività patrimoniali.
Eliminazione dei residui attivi e passivi
1. Annualmente è compilata alla chiusura dell'esercizio la situazione dei residui attivi e passivi distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.
2. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, salvo che il relativo costo non superi l'importo da recuperare e, comunque, per somme inferiori a lire 100.000 (euro 51,64).
3. I residui passivi sono eliminati per insussistenza del titolo giuridico.
Determinazione del risultato economico dell'esercizio
1. Ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio si tiene conto dei seguenti elementi:
a) la determinazione delle quote di ammortamento dei beni di cui all'art. 18;
b) la rilevazione della quota di accantonamento del trattamento di fine rapporto;
c) la rilevazione delle eventuali quote di accantonamento dei fondi rischi;
d) gli accantonamenti per svalutazione dei crediti;
e) il calcolo dei ratei e risconti attivi e passivi;
f) le variazioni intervenute nelle rimanenze.
Fondo interno di cassa
1. Il Garante può deliberare la costituzione di un fondo di cassa interno, di entità non superiore a venti milioni, reintegrabile durante l'esercizio finanziario.
2. Con il fondo si può provvedere al pagamento delle spese minute di ufficio, postali, relative a piccole acquisizioni, riparazioni e manutenzioni di mobili, locali, apparati, attrezzature e altre dotazioni anche informatiche e telematiche ivi comprese carte telefoniche, per l'utilizzazione di veicoli, per i trasporti e le spedizioni, per l'acquisto di giornali e pubblicazioni periodiche, per acconti di spese di viaggio e di missione, per spese di rappresentanza o necessarie per la pubblicazione di bandi od altri avvisi sulle pubblicazioni ufficiali, sulla stampa quotidiana o periodica, o su altri bollettini. Nei casi di urgenza, ove non sia possibile provvedere con gli ordinari ordinativi di pagamento, possono sostenersi altre spese comunque connesse con l'ordinaria gestione dell'ufficio.
3. Il dirigente del dipartimento amministrazione e contabilità può autorizzare il cassiere ad anticipare somme in contanti per l'espletamento di compiti d'ufficio. Il beneficiario delle anticipazioni deve presentare apposita rendicontazione. Ai medesimi fini possono essere acquisite e utilizzate anche carte di credito. Il cassiere imputa le spese sostenute ai diversi stanziamenti di bilancio, sulla base dei rendiconti o degli estratti conto.
4. Il cassiere, nominato dal segretario generale per un biennio rinnovabile fra i dipendenti di ruolo del Garante, con qualifica non inferiore a quella di funzionario, è responsabile delle operazioni di cassa ed accerta la regolarità formale delle determinazioni di pagamento prima di effettuare i pagamenti. Nessun pagamento di importo superiore ad un milione di lire, può essere effettuato senza il visto del responsabile del dipartimento amministrazione e contabilità.
5. Il cassiere presenta ogni trimestre al responsabile del dipartimento amministrazione e contabilità un apposito rendiconto, con i relativi documenti giustificativi, salva la possibilità di autocertificazioni per le spese minute.
Scritture contabili
1. Le scritture finanziarie devono consentire di rilevare la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte delle relative previsioni, nonchè delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio per effetto della gestione del bilancio, nonchè la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
3. Le scritture economiche devono consentire la determinazione a consuntivo del risultato economico dell'esercizio.
4. I registri contabili e gli schemi di bilancio sono determinati con deliberazione del Garante.
Gestione patrimoniale
1. Il responsabile del dipartimento amministrazione e contabilità cura la redazione e l'aggiornamento dell'inventario generale e dell'inventario del patrimonio librario, assegna, conserva e garantisce l'uso dei beni, assicura la vigilanza sui soggetti di cui al comma 2.
2. Il dirigente di ciascun dipartimento o servizio o chi ne svolge le funzioni in caso di reggenza, svolge la funzione di conservare i beni mobili dati in dotazione alle unità organizzative.
Criteri di valutazione dei beni patrimoniali
1. Gli immobili sono iscritti nello stato patrimoniale al valore determinato ai sensi dell'art. 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni o al prezzo di acquisto se maggiore, ivi compresi gli oneri di diretta imputazione.
2. I mobili, gli impianti e i macchinari sono valutati al prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti ad altro titolo, ivi compresi gli oneri di diretta imputazione.
3. Le immobilizzazioni immateriali sono valutate sulla base dei costi effettivamente sostenuti.
4. Le quote ordinarie di ammortamento sono calcolate in relazione alle aliquote fissate dalla normativa tributaria.
5. I titoli di Stato o garantiti dallo Stato o equiparati per legge sono valutati al valore d'acquisto.
6. I crediti sono valutati sulla base del presumibile valore di realizzo.
7. I debiti sono valutati secondo il valore di estinzione.
8. Le rimanenze sono valutate al costo d'acquisto.
Classificazione dei beni
1. I beni immobili e mobili sono classificati secondo la denominazione attribuita alle immobilizzazioni materiali nello schema di situazione patrimoniale.
2. I singoli beni sono annotati sui registri contabili di cui all'art. 15.
3. Il materiale bibliografico è annotato in apposito registro tenuto a cura del responsabile della biblioteca.
4. La cancellazione dagli inventari dei beni per fuori uso, perdita e cessione è disposta previa acquisizione del verbale di dismissione redatta da una apposita commissione.
Principi in materia di attività negoziale
(sostituito dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 27 aprile 2010, n. 30, integrato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 30 dicembre 2011, n. 518 e dall'art. 8, comma 1, del Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 27 novembre 2024, n. 836)
1. L'attività negoziale dell'Ufficio e le procedure di acquisto devono ispirarsi al principio del coordinamento tra previsione annuale della spesa e programmazione degli acquisti.
1-bis. L'attività negoziale dell'Ufficio si esplica conformemente a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle forniture [, alle locazioni, comprese quelle finanziarie] (parole soppresse) (1) ed ai servizi in genere, si provvede mediante contratti da stipularsi secondo le norme del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalla corrispondente normativa nazionale di recepimento, nonchè dalla legislazione nazionale in materia.
[3. I contratti devono avere termine e durata certi e non possono comunque superare i nove anni salvo i casi di assoluta necessità o di convenienza, da indicare nel relativo atto di decisione a contrarre. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti, se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza, da indicare nell'atto di decisione a contrarre.] (comma abrogato) (2)
[4. La decisione a contrarre deve evidenziare il fine pubblico che si intende perseguire con il contratto, l'oggetto e le clausole essenziali, la procedura individuata per la scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione.] (comma abrogato) (2)
[5. Nei contratti sono previste adeguate penalità per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori o delle prestazioni convenute. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le imprese devono prestare idonea garanzia fideiussoria nella misura determinata dal contratto. Nei contratti a durata pluriennale o ad esecuzione continuata o periodica, e salvo che nei casi disciplinati espressamente per legge, l'Ufficio può riservarsi la facoltà di rinegoziare i costi a proprio favore, al verificarsi di condizioni od eventi contrattualmente predeterminati. Tale clausola è comunque prevista per l'ipotesi in cui l'originaria congruità dei prezzi, per qualsiasi motivo, venga meno.] (comma abrogato) (2)
[6. Fermo restando quanto previsto per legge, l'aggiudicazione o l'affidamento di lavori di particolare complessità sono effettuati sulla base di un progetto esecutivo recante la precisa indicazione del costo complessivo dei lavori. Il costo così definito può essere aumentato solo per causa di forza maggiore o per motivate ragioni tecniche, sempre che detti eventi fossero imprevedibili all'atto della progettazione. In tal caso non possono essere effettuati lavori nuovi o diversi senza il preventivo assenso scritto da parte degli organi competenti all'approvazione dei contratti ai sensi dell'art. 20, comma 1. In ogni caso, l'eventuale incremento dei costi, compresa la revisione dei prezzi, è disciplinato dalle norme vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.] (comma abrogato) (2)
[7. Oltre alle anticipazioni consentite per legge, sono ammessi pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti e delle prestazioni eseguite. E' vietata la corresponsione di interessi e provvigioni a favore dell'appaltatore o dei fornitori sulle somme eventualmente anticipate per l'esecuzione del contratto.] (comma abrogato) (2)
[8. E' garantito il rispetto del principio della non discriminazione nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.] (comma abrogato) (2)
Parole soppresse dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 30 dicembre 2011, n. 518.
Comma abrogato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 30 dicembre 2011, n. 518.
Approvazione e stipulazione dei contratti
(sostituito dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 27 aprile 2010, n. 30, modificato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 30 dicembre 2011, n. 518 e sostituito dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 15 settembre 2016, n. 355)
1. La valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice, secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici.
2. La commissione giudicatrice formula la proposta di aggiudicazione provvisoria che viene sottoposta all'approvazione definitiva del dirigente del dipartimento risorse umane e strumentali. Per i contratti di importo pari o superiore a centomila euro l'approvazione definitiva è demandata al Segretario generale.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, i contratti sono stipulati dal Segretario generale o, se di importo inferiore a centomila euro, dal dirigente responsabile del dipartimento risorse umane e strumentali. [I contratti, nei casi stabiliti, sono rogati da un funzionario dell'Autorità dotato di adeguata competenza in materia di contratti in qualità di ufficiale rogante.] (periodo abrogato) (1) [L'ufficiale rogante e, in caso di assenza e/o impedimento, il suo sostituto, vengono nominati con determinazione del Segretario generale.] (periodo abrogato) (1)
4. I contratti sono stipulati secondo la normativa vigente in materia di contratti pubblici.
Procedure contrattuali
(sostituito dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 27 aprile 2010, n. 30 e modificato e integrato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 30 dicembre 2011, n. 518)
1. L'Autorità si avvale delle procedure di selezione del contraente previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
2. Con direttiva del Segretario generale, adottata su proposta del Dipartimento contratti e risorse finanziarie d'intesa con il Dipartimento amministrazione e contabilità, sono definiti tempi e modalità con cui ciascuna unità organizzativa attiva il procedimento di spesa.
Procedura aperta
(sostituito dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 27 aprile 2010, n. 30 e abrogato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 30 dicembre 2011, n. 518)
[1. Nella procedura aperta possono presentare offerta tutti i soggetti interessati.
2. I concorrenti devono documentare di possedere i requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara.]
Procedura ristretta
(sostituito dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 27 aprile 2010, n. 30 e abrogato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 30 dicembre 2011, n. 518)
[1. Nella procedura ristretta sono invitati a presentare la propria offerta i concorrenti che, avendo presentato domanda di partecipazione alla gara, abbiano dimostrato la propria capacità tecnica, economica e finanziaria ad effettuare la prestazione richiesta. Il bando può prevedere che alcuni requisiti siano comprovati mediante autocertificazione, fermo restando l'obbligo di produrre la relativa documentazione prima dell'eventuale aggiudicazione definitiva.
2. Qualora sia ritenuto opportuno avvalersi di particolari competenze tecniche o di esperienze specifiche, ai concorrenti invitati alla procedura ristretta può essere richiesta la redazione di un progetto sulla base di un piano di massima predisposto dall'Ufficio e di indicare le condizioni alle quali intendono eseguirlo.
3. Ai concorrenti è inviata la lettera di invito a presentare, entro termini specificati, la propria offerta tecnico-economica. Alla lettera sono allegati il capitolato tecnico e lo schema di contratto che regola il rapporto con l'aggiudicatario.
4. Per lo svolgimento della procedura ristretta è necessaria la presenza di almeno due offerte valide.]
Procedura negoziata
(sostituito dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 27 aprile 2010, n. 30 e abrogato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 30 dicembre 2011, n. 518)
[1. E' ammessa la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, qualora tutte le offerte presentate risultino irregolari ovvero inammissibili in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte.
2. E' ammessa la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nei seguenti casi:
a) quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo, l'aggiudicazione non abbia avuto luogo;
b) per la fornitura di beni, la prestazione di servizi, ivi compresi quelli di tipo informatico e telematico, e l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonchè quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
c) quando l'urgenza, adeguatamente motivata, dei lavori, degli acquisti e delle forniture dei beni e servizi dovuta a circostanze imprevedibili, non consentano lo svolgimento di una delle procedure di cui all'art. 21;
d) per lavori complementari non considerati nel contratto originario o che siano resi necessari da circostanze imprevedibili all'atto dell'affidamento del contratto, a condizione che siano affidati allo stesso contraente, non siano tecnicamente o economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benchè separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori o della fornitura originaria e il loro ammontare non superi il 50% dell'importo originario;
e) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale, o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporti notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche. La durata di tali contratti non può superare, come norma generale, i tre anni;
f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale alle condizioni di cui all'articolo 57, comma 5, lett. b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Nei casi indicati alle lettere a) e c) del comma 2 devono essere interpellati più soggetti e, comunque, in numero non inferiore a tre.]
Criteri di aggiudicazione
(sostituito dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 27 aprile 2010, n. 30)
1. Per i contratti passivi, il bando di gara indica il criterio per la scelta dell'offerta migliore che l'Ufficio potrà individuare alternativamente tra quello del prezzo più basso e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo ragioni di adeguatezza ed opportunità, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto.
2. Per i contratti attivi, il criterio di aggiudicazione è di norma il prezzo più alto.
Procedure telematiche
(sostituito dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 27 aprile 2010, n. 30)
1. Per l'acquisizione di beni e servizi è sempre consentito il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per acquisti di importo non superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 163/2006.
[2. In deroga alle procedure di cui all'art. 21 e seguenti, l'acquisizione di beni e servizi può essere effettuata mediante l'adesione alle convenzioni concluse da CONSIP S.p.A. e da DigitPA.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 30 dicembre 2011, n. 518.
Acquisizioni in economia
(sostituito dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 27 aprile 2010, n. 30 e modificato e integrato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 30 dicembre 2011, n. 518)
1. Le acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia, che non superano singolarmente l'importo di 10.000,00 euro, possono avvenire, senza l'adozione della determinazione a contrarre, conservando documentazione delle indagini di mercato ed eventuali trattative svolte.
2. Le acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia sono effettuate con le modalità previste all'articolo 125 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
3. Il ricorso alle acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia è consentito nei casi e nei termini previsti all'articolo 125 del codice di cui al comma 2 e nell'apposita direttiva emanata dal Segretario generale, su proposta del dirigente del Dipartimento contratti e risorse finanziarie, ai sensi dei commi 6 e 10 del medesimo articolo 125.
[4. L'esecuzione di lavori in economia avviene con le seguenti modalità:
a) tramite invito di un solo operatore economico per lavori di importo inferiore a 40.000 euro;
b) tramite invito di almeno cinque operatori economici per lavori di importo superiore alla soglia di cui alla lettera a) del presente comma e inferiore a 100.000 euro.] (comma abrogato) (1)
5. La procedura di cui al presente articolo, per importi compresi tra 100.000 euro e le soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 163/2006, fermo restando l'obbligo di invitare almeno cinque operatori economici, è individuata con determinazione del Segretario generale, adeguatamente motivata, adottata su proposta del dirigente del dipartimento contratti e risorse finanziarie. Per importi inferiori a 100.000,00 euro la determinazione è adottata dal dirigente del Dipartimento contratti e risorse finanziarie.
Comma abrogato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 30 dicembre 2011, n. 518.
Disposizioni varie
(sostituito dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 27 aprile 2010, n. 30 e modificato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 30 dicembre 2011, n. 518)
1. I contratti attivi e i contratti di transazione sono sottoscritti dal segretario generale.
2. Per la definizione dei contratti di transazione [di importo superiore a euro 50.000] (parole soppresse) (1) è richiesto il parere preventivo dell'Avvocatura [generale] (parole soppresse) (1) dello Stato.
3. I beni non più utilizzabili per le esigenze dell'Ufficio sono dismessi secondo le modalità e alle condizioni previste da apposita direttiva da adottare con determinazione del Segretario generale.
Parole soppresse dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 30 dicembre 2011, n. 518.
Collaudi e verifiche
(sostituito dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 27 aprile 2010, n. 30 e abrogato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 30 dicembre 2011, n. 518)
[1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo o a verifica di regolare esecuzione, anche in corso d'opera, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 163/2006, alle disposizioni regolamentari vigenti e alle clausole stabilite nel singolo contratto.
2. Il collaudo o la verifica della regolare esecuzione non può essere effettuato dai soggetti che abbiano svolto funzioni nell'attività di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza, di esecuzione dei lavori.]
Servizio di controllo interno
(sostituito dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 27 aprile 2010, n. 30)
1. Il controllo di regolarità amministrativo-contabile è affidato al Servizio di controllo interno.
2. L'organo di controllo, composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, è nominato con deliberazione del Garante e resta in carica per un quadriennio decorrente dalla data di insediamento. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il Servizio di controllo interno:
a) effettua il riscontro della gestione amministrativo-contabile ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile;
b) vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia contabile;
c) effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sull'esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e titoli in custodia;
d) esamina il bilancio di previsione, i provvedimenti di variazione ed il bilancio consuntivo ed esprime sugli stessi, con apposita relazione, il parere di propria competenza;
e) verifica i risultati dell'attività dell'ufficio, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del regolamento n. 1/2000;
f) svolge ogni altra attività connessa o funzionale all'espletamento dei compiti sopra riportati;
g) redige per ogni riunione apposito verbale.
4. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei componenti dell'organo di controllo in carica.
Capo VI
Disposizioni transitorie e finali
(sostituito dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 27 aprile 2010, n. 30)
Rapporti contrattuali in corso
(sostituito dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 27 aprile 2010, n. 30)
1. I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti o dell'indizione delle gare.
[2. Per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di attività negoziale, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'allegato A della Deliberazione Garante Protezione Dati Personali 30 dicembre 2011, n. 518.