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DIRETTIVA 2000/39/CE DELLA COMMISSIONE, 8 giugno 2000

G.U.U.E. 16 giugno 2000, n. L 142

Direttiva relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. (Testo rilevante ai fini del SEE) (1)

TESTO COORDINATO (alla Dir. (UE) 2019/1831)

(1)

Titolo sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 3 luglio 2014, n. L 196.

Note sul recepimento

Adottata il: 8 giugno 2000

Entrata in vigore il: 6 luglio 2000

Termine per il recepimento: 31 dicembre 2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il parere del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro,

considerando quanto segue:

1) Ai sensi della direttiva 98/24/CE del Consiglio, la Commissione propone obiettivi europei sotto forma di valori limite indicativi in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, da fissare a livello comunitario.

2) Nello svolgimento del suo compito, la Commissione è assistita dal Comitato scientifico in materia di valori limite dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL), istituito in virtù della decisione 95/320/CE della Commissione (2).

3) Per ogni agente chimico per il quale è fissato un valore limite indicativo di esposizione, a livello comunitario, gli Stati membri devono stabilire un valore limite nazionale di esposizione, tenendo conto del valore limite comunitario, e determinandone la natura in conformità con la prassi e la legislazione nazionali.

4) I valori limite indicativi di esposizione professionale devono essere considerati una parte importante della strategia globale volta a garantire la protezione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi.

5) Un primo e un secondo elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale sono stati stabiliti dalle direttive della Commissione 91/322/CEE (3) e 96/94/CE (4) sulla base delle disposizioni della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio (5), del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

6) La direttiva 80/1107/CEE è stata abrogata con effetto dal 5 maggio 2001 dalla direttiva 98/24/CE.

7) E' opportuno stabilire nuovamente, sulla base della direttiva 98/24/CE, i valori limite indicativi di esposizione precedentemente fissati dalle direttive 91/322/CEE e 96/94/CE sulla base direttiva 80/1107/CEE.

8) L'elenco di cui all'allegato della presente direttiva contiene le sostanze di cui all'allegato della direttiva 96/94/CE e include una serie di sostanze, per le quali valori limite indicativi di esposizione sono stati raccomandati dal comitato SCOEL, dopo valutazione dei dati scientifici più recenti di cui si dispone quanto agli effetti per la salute dell'esposizione professionale a tali sostanze. In considerazione di quanto precede e per motivi di chiarezza deve procedersi alla rifusione della direttiva 96/94/CE.

9) E' necessario stabilire valori limite di esposizione a breve termine per talune sostanze, onde tener conto degli effetti derivanti dall'esposizione a breve termine.

10) Per taluni agenti è necessario anche tener conto della possibilità di penetrazione attraverso la pelle, per garantire il migliore livello possibile di protezione.

11) La direttiva costituisce un'iniziativa pratica verso il raggiungimento della dimensione sociale del mercato interno.

12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (6),

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DIRETTIVA:

(1)

GU L 131 del 5.5.1998.

(2)

GU L 188 del 9.8.1995.

(3)

GU L 177 del 5.7.1991.

(4)

GU L 338 del 28.12.1996.

(5)

GU L 327 del 3.12.1980.

(6)

GU L 183 del 29.6.1989.

Art. 1

Sono fissati valori limite indicativi di esposizione per gli agenti chimici di cui all'allegato.

Art. 2

Gli Stati membri fissano valori limite nazionali di esposizione per gli agenti chimici di cui all'allegato, tenuto conto dei valori comunitari.

Art. 3

1. Entro il 31 dicembre 2001 gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni di legge, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate nel settore di cui alla presente direttiva.

Art. 4

La direttiva della Commissione 96/94/CE è abrogata con effetto dalla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Art. 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2000.

Per la Commissione

ANNA DIAMANTOPOULOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

ELENCO DEI VALORI LIMITE INDICATIVI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

Einecs [1] CAS [2] Denominazione dell'agente  Valori limite Notazione [3]
8 ore [4] Breve termine [5]
mg/m3 [6] ppm [7] mg/m3 [6] ppm [7]
200-467-2 60-29-7 Dietiletere 308 100 616 200 -
200-662-2 67-64-1 Acetone 1 210 500 - - -
200-663-8 67-66-3 Cloroformio 10 2 - - Pelle
200-756-3 71-55-6 Tricloroetano 1,1,1- 555 100 1 110 200 -
200-834-7 75-04-7 Etilammina 9,4 5 - -
200-863-5 75-34-3 Dicloroetano, 1,1- 412 100 - - Pelle
200-870-3 75-44-5 Fosgene 0,08 0,02 0,4 0,1 -
200-871-9 75-45-6 Clorodifluorometano 3 600 1 000 - - -
201-159-0 78-93-3 Butanone 600 200 900 300 -
201-176-3 79-09-4 Acido propionico 31 10 62 20 -
202-422-2 95-47-6 o-Xilene 221 50 442 100 Pelle
202-425-9 95-50-1 Diclorobenzene, 1,2- 122 20 306 50 Pelle
202-436-9 95-63-6 1,2,4-Trimetilbenzene 100 20 - - -
[202-704-5 98-82-8 Cumene 100 20 250 50 Pelle] (sostanza soppressa) (1)
202-705-0 98-83-9 Fenilpropene, 2- 246 50 492 100 -
202-849-4 100-41-4 Etilbenzene 442 100 884 200 Pelle
203-313-2 105-60-2 e-Caprolattarne (polvere e vapore) 10 - 40 - -
203-388-1 106-35-4 Eptan-3-one 95 20 - - -
203-396-5 106-42-3 p-Xilene 221 50 442 100 Pelle
[203-400-5 106-46-7 Diclorobenzene, 1,4- 122 20 306 50 -] (sostanza soppressa) (2)
203-470-7 107-18-6 Alcole allilico 4,8 2 12,1 5 Pelle
203-473-3 107-21-1 Etilen glicol 52 20 104 40 Pelle
203-539-1 107-98-2 Metossipropanolo-2, 1- 375 100 568 150 Pelle
203-550-1 108-10-1 Metilpentan-2-one, 4- 83 20 208 50 -
203-576-3 108-38-3 m-Xilene 221 50 442 100 Pelle
203-603-9 108-65-6 2-Metossi-1-metiletilacetato 275 50 550 100 Pelle
203-604-4 108-67-8 Mesitilene (1,3,5-trimetilbenzene) 100 20 - - -
[203-628-5 108-90-7 Clorobenzene 47 10 94 20 -] (sostanza eliminata) (3)
203-631-1 108-94-1 Cicloesanone 40,8 10 81,6 20 Pelle
[203-632-7 108-95-2 Fenolo 7,8 2 - - Pelle] (sostanza eliminata) (4)
203-726-8 109-99-9 Tetraidrofurano 150 50 300 100 Pelle
203-737-8 110-12-3 5-Metilexan-2-one  95 20 - - -
203-767-1 110-43-0 Eptano-2-one 238 50 475 100 Pelle
203-808-3 110-85-0 Piperazina (polvere e vapore) 0,1 - 0,3 - -
203-905-0 111-76-2 Butossietanolo, 2- 98 20 246 50 Pelle
203-933-3 112-07-2 2-Butossietilacetato 133 20 333 50 Pelle
204-065-8 115-10-6 Etere dimetilico 1 920 1 000 - - -
204-428-0 120-82-1 1,2,4-Triclorobenzene 15,1 2 37,8 5 Pelle
204-469-4 121-44-8 Trietilammina 8,4 2 12,6 3 Pelle
204-662-3 123-92-2 Acetato di isopentile 270 50 540 100 -
204-697-4 124-40-3 Dimetilammina 3,8 2 9,4 5 -
204-826-4 127-19-5 N,N-Dimetilacetammide  36 10 72 20 Pelle
205-480-7 141-32-2 Acrilato di n-butile 11 2 53 10 -
205-563-8 142-82-5 Eptano, n- 2 085 500 - - -
208-394-8 526-73-8 1,2,3-Trimetilbenzene 100 20 - - -
208-793-7 541-85-5 5-Metileptano-3-one 53 10 107 20 -
210-946-8 626-38-0 Acetato di 1-metilbutile 270 50 540 100 -
211-047-3 628-63-7 Acetato di pentile 270 50 540 100 -
620-11-1 Acetato di 3-amile 270 50 540 100 -
625-16-1 Acetato di terz-amile 270 50 540 100 -
215-535-7 1330-20-7 Xilene, isomeri misti, puro 221 50 442 100 Pelle
222-995-2 3689-24-5 Sulfotep 0,1 - - - Pelle
231-634-8 7664-39-3 Acido fluoridico 1,5 1,8 2,5 3 -
231-131-3 7440-22-4 Argento, metallico 0,1 - - - -
231-595-7 7647-01-0 Acido cloridrico 8 5 15 10 -
231-633-2 7664-38-2 Acido ortofosforico 1 - 2 - -
231-635-3 7664-41-7 Ammoniaca anidra 14 20 36 50 -
231-954-8 7782-41-4 Fluoro 1,58 1 3,16 2 -
231-978-9 7783-07-5 Seleniuro di idrogeno 0,07 0,02 0,17 0,05 -
233-113-0 10035-10-6 Acido bromidrico - - 6,7 2 -
247-852-1 26628-22-8 Azoturo di sodio 0,1 - 0,3 - Pelle
252-104-2 34590-94-8 (2-Metossimetiletossi)-propanolo 308 50 - - Pelle
    Fluorori inorganici 2,5 - - - -

.

___________________

[1] Einecs: European Inventory of Existing Chemical Substances.

[2] CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.

[3] Una notazione cutanea attribuita ai valori limite di esposizione rivela la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle.

[4] Misurato o calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore.

[5] Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, se non altrimenti specificato.

[6] mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 KPa.

[7] ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3).

(1)

Sostanza soppressa dall'art. 3 della Dir. (UE) 2019/1831, con effetto dal 20 maggio 2021.

(2)

Sostanza soppressa dall'art. 4 della Dir. (UE) 2017/164, con effetto dal 21 agosto 2018.

(3)

Sostanza eliminata dall'art. 3 della Dir. 2006/15/CE.

(4)

Sostanza eliminata dall'art. 3 della Dir. 2009/161/UE.