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DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 2000, n. 37

G.U.R.I. 1 marzo 2000, n. 50

Istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

TESTO COORDINATO (alla legge 17 giugno 2022, n. 71)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Istituzione del ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura

1. E' istituito il ruolo organico del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.), con dotazione organica di 230 unità. Corrispondentemente è ridotto nella misura di 230 posti il ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero della giustizia, come previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, recante ripartizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo giudiziario, nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia, pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 alla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999.

2. Le disposizioni del presente decreto, salva espressa previsione, si applicano esclusivamente al personale inquadrato nel ruolo di cui al comma l.

3. Entro centoventi giorni dall'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, si individuano le posizioni ridotte della pianta organica delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, di un numero di posti pari a quello delle corrispondenti posizioni economico-professionali indicate nel regolamento.

4. Con il decreto previsto dal comma 3 è regolato, in corrispondenza e nei limiti delle assunzioni operate dal C.S.M., il trasferimento degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia all'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del C.S.M.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 2

Disciplina del personale del C.S.M.

(abrogato dall'art. 5, comma 7, della legge 30 luglio 2007, n. 111)

[1. Il C.S.M., su proposta del Comitato di Presidenza, disciplina con proprio regolamento:

a) gli organi competenti ad adottare atti di organizzazione riguardanti il personale;

b) le procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento del personale e l'ordinamento delle carriere;

c) l'articolazione dell'organico, con eventuale individuazione di profili professionali propri delle attività svolte presso il C.S.M., nell'ambito delle classificazioni per aree professionali previste dal comparto "Ministeri";

d) le procedure per la nomina e per la sospensione ed estinzione dei rapporti di lavoro; le modalità di adeguamento alle norme contrattuali del comparto "Ministeri", relative allo sviluppo delle carriere; i diritti e i doveri dei dipendenti; le sanzioni e i procedimenti disciplinari; l'orario e i turni di lavoro; i limiti e le modalità di esercizio dei poteri di gestione dei rapporti di lavoro. Nel disciplinare tali istituti il regolamento terrà conto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto "Ministeri", adeguandone la disciplina alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del C.S.M.;

e) il trattamento economico fondamentale del personale, in misura eguale a quello previsto per il personale di posizione economico-professionale equivalente del Ministero della giustizia;

f) il trattamento economico accessorio del personale di ruolo e le indennità del personale non appartenente al ruolo di cui all'articolo 1 che svolga la propria attività presso il C.S.M. Trattamenti accessori ed indennità possono essere correlati a particolari attività di servizio, in relazione alle specifiche esigenze funzionali e organizzative.

2. Il regolamento di cui al comma 1 non può comportare nuovi oneri a carico dello Stato, nè oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del C.S.M.]

Art. 3

Contratti di collaborazione continuativa

(modificato e integrato dall'art. 5, comma 1, del D.L. 11 settembre 2002, n. 201, convertito dalla legge 14 novembre 2002, n. 259 e sostituito dall'art. 26, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71)

1. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni per la segreteria particolare del vicepresidente e per l'assistenza di segreteria e di studio dei componenti del Consiglio.

2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare più di trentadue unità; essi scadono automaticamente alla cessazione dell'incarico del componente che ne ha chiesto il conferimento, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

3. Qualora i collaboratori di cui ai commi 1 e 2 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, nel limite massimo di dodici unità, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire gli incarichi previsti e regolati dall'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

5. I dirigenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195, selezionati mediante le procedure concorsuali previste dal predetto comma 4, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. I contratti di cui al comma 4 del presente articolo hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

6. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare ulteriori contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire ad avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo e a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche gli incarichi previsti e regolati dall'articolo 7-bis, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195. Tali contratti hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

7. Qualora i professori e ricercatori universitari in materie giuridiche di cui al comma 6 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.

8. I tempi e i modi di svolgimento delle prestazioni nonchè i relativi compensi devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.

9. Agli adempimenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvede il segretario generale.

Art. 4

Trattamento previdenziale

1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni relative al trattamento di previdenza e di assistenza del personale della pubblica amministrazione, comparto "Ministeri".

Art. 5

Disciplina transitoria

(modificato e integrato dall'art. 5, comma 2, del D.L. 11 settembre 2002, n. 201, convertito dalla legge 14 novembre 2002, n. 259)

1. In sede di prima applicazione del presente decreto ed immediatamente dopo l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 2, il personale del Ministero della giustizia che occupa i posti previsti dalla precedente pianta organica istituita dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, e attualmente definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, può presentare richiesta di inquadramento nel ruolo del C.S.M.

2. Il Comitato di Presidenza procede ad apposita valutazione ai fini dell'inquadramento in ruolo del personale di cui al comma 1 per la qualifica corrispondente a quella di provenienza e con salvaguardia dell'anzianità e del trattamento economico in godimento.

3. Il C.S.M. stabilisce il termine di presentazione della domanda d'inquadramento ed i criteri e le procedure di valutazione.

4. In sede di prima applicazione del regolamento di cui all'articolo 2, e comunque entro diciotto mesi dall'emanazione del predetto regolamento, il Comitato di Presidenza con proprio provvedimento, per esigenze di funzionalità dei singoli servizi, e limitatamente alle professionalità più elevate, nel rispetto della riserva di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266, può coprire i posti vacanti e per non più di dieci unità mediante passaggio diretto di dipendenti di amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche.

5. Il personale in servizio che non risultasse vincitore dei concorsi pubblici indetti dal C.S.M. è restituito alle amministrazioni di provenienza con assegnazione, a domanda, anche in soprannumero, in una sede di servizio nel comune di Roma o in altra località indicata dal medesimo dipendente, nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Fino alla completa copertura della pianta organica conseguente all'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche, il C.S.M. può continuare ad avvalersi del personale attualmente in servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

DILIBERTO, Ministro della giustizia

AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO