
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 12 aprile 2000
G.U.R.I. 27 aprile 2000, n. 97
Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).
TESTO COORDINATO (al D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 29 aprile 2024)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;
Visto in particolare l'art. 14, comma 17, della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che prevede che, con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonchè i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle denominazioni di origine protette (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP) e specialità tradizionali garantite (STG) negli organi sociali dei consorzi stessi;
Considerato che i prodotti registrati come STG ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 possono essere ottenuti su tutto il territorio comunitario e che pertanto i requisiti relativi alla rappresentanza negli organi sociali dei corrispondenti consorzi di tutela non possono essere determinati con modalità analoghe a quelle dei consorzi di tutela dei prodotti a DOP e ad IGP;
Considerato che attualmente l'Italia ha ottenuto la registrazione ai sensi del Reg. (CEE) n. 2082/92 e per un solo prodotto STG del quale non risulta ancora rivendicata la produzione;
Considerato pertanto che in questa prima fase appare possibile determinare i requisiti di rappresentanza negli organi sociali esclusivamente per i consorzi di tutela dei prodotti a DOP e ad IGP;
Visto il decreto ministeriale "disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP";
Considerato che ai fini dell'individuazione dei criteri di equilibrata rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela, bisogna tener conto della categoria "dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP alle IGP" che si differenzia dalla categoria "dei produttori ed utilizzatori della DOP o della IGP" individuata nell'art. 4 del decreto ministeriale sopra citato, in quanto comprende l'universo dei soggetti che partecipano alla produzione della DOP o della IGP;
Considerato che, ai fini della determinazione della percentuale di rappresentanza, negli organi sociali dei Consorzi di tutela, di ciascuna categoria presente nella filiera produttiva, risulta necessario attribuire un peso particolare alla categoria dei "produttori ed utilizzatori", di cui al predetto art. 4;
Ritenuto che, per le categorie dei "produttori ed utilizzatori" sia da considerare equa una percentuale di rappresentatività negli organi sociali pari al 66% per le motivazioni addotte ed in coerenza con quanto previsto nel decreto ministeriale citato;
Decreta:
I criteri di rappresentatività fissati nel presente decreto si applicano ai consorzi incaricati delle funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
(integrato e modificato dall'art. 2 del D.MIPAAF 10 maggio 2001, dall'art. 2 del D.MIPAAF 4 maggio 2005, integrato dall'articolo unico, comma 1, del D.MIPAAF 4 luglio 2012, dall'art. 2, comma 1, del D.MIPAAF 12 marzo 2014, dall'art. 2, comma 1, del D.MIPAAF 11 agosto 2016, dall'art. 2, comma 1, del D.MIPAAF 14 giugno 2017, dall'art. 1, comma 1, del D.MIPAAF 23 gennaio 2018, dall'art. 2, comma 1, del D.MIPAAF 10 agosto 2020 e dall'art. 2, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 29 aprile 2024)
Ai fini della fissazione dei criteri di equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP ed IGP sono individuate all'interno delle sottoelencate filiere produttive, nelle quali sono ricompresi i prodotti italiani registrati in ambito comunitario come DOP e IGP, le seguenti categorie:
a) filiera formaggi:
per i formaggi freschi:
a1 - allevatori produttori di latte;
a2 - caseifici;
a3 - confezionatori;
per i formaggi stagionati:
a1 - allevatori produttori di latte;
a2 - caseifici;
a3 - stagionatori e/o porzionatori;
b) filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati:
b1 - produttori agricoli;
b2 - confezionatori;
b3) imprese di lavorazione;
c) filiera ortofrutticoli e cereali trasformati:
c1 - produttori agricoli;
c2 - imprese di lavorazione;
c3) confezionatori;
c4) allevatori, ove presenti;
d) filiera grassi (oli):
d1 - olivicoltori;
d2 - molitori;
d3 - imbottigliatori;
e) filiera carni fresche:
e1) allevatori;
e2) macellatori;
e3) porzionatori ed elaboratori;
f) filiera preparazioni di carni:
f1 - allevatori;
f2 - macellatori;
f3 - imprese di lavorazione;
f4 - porzionatori e confezionatori;
g) filiera prodotti panetteria:
g1 - produttori materia prima;
g2 - molitori;
g3 - preparatori;
h) filiera aceti diversi dagli aceti di vino:
h1 - viticoltori;
h2 - elaboratori;
h3 - imbottigliatori;
i) filiera oli essenziali:
i1 - agricoltori;
i2 - imprese di lavorazione;
i3 - confezionatori;
l) filiera altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vario tipo, escluso il burro, ecc.):
per il miele:
l1) apicoltori;
l2) imprese di lavorazione;
l3) confezionatori;
per i prodotti lattiero-caseari di vario tipo:
l1) allevatori produttori di latte;
l2) caseifici;
l3) confezionatori e stagionatori e/o porzionatori;
m) filiera caffè, tè e spezie, escluso il matè:
m1) agricoltori;
m2) elaboratori;
m3) confezionatori;
n) filiera:
n1) - pescatori e/o allevatori;
n2) - imprese di lavorazione;
n3) - confezionatori;
o) filiera «prodotti di pasticceria, confetteria o biscotteria»:
o1) produttori;
o2) confezionatori;
p) filiera «pasta alimentare»:
p1) produttori (pastificio);
p2) confezionatori (operatore puro);
q) filiera «cioccolato e prodotti derivati»:
q1) produttori;
q2) confezionatori;
r) filiera «vini aromatizzati»:
r1) coltivatori e/o raccoglitori;
r2) elaboratori;
r3) imbottigliatori;
r4) titolari della ricetta.
(integrato dall'art. 3, comma 1, del D.MIPAAF 4 maggio 2005)
1. Nell'ambito di ciascuna filiera produttiva, sulla base dei criteri fissati nelle premesse del presente decreto, è determinata per ciascuna categoria individuata dall'art. 4 del decreto ministeriale recante "disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP" una percentuale di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela pari al 66%.
2. La restante percentuale di rappresentanza negli organi sociali sarà ripartita tra le altre categorie della corrispondente filiera, individuate dal precedente art. 2, nello statuto dei Consorzi di tutela.
3. Nel caso in cui il Consorzio di tutela svolge le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per più D.O.P. o I.G.P. la percentuale di rappresentanza negli organi sociali, così come individuata nei comma 1 e 2, deve tenere conto di ciascuna denominazione protetta per la quale il Consorzio è incaricato.
1. I valori di rappresentatività individuati nell'art. 3 del sopra citato decreto e negli statuti dei singoli consorzi di tutela, per ciascuna categoria delle corrispondenti filiere produttive sono riferiti alla ipotesi di totale adesione al consorzio degli appartenenti alla medesima categoria assoggettata alle attività degli organismi di controllo.
2. Nei casi non rientranti nel comma precedente, la rappresentatività è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di produzione certificata o conforme dei soggetti controllati, di ciascuna categoria, non aderenti al consorzio.
(integrato dall'art. 4, comma 1, del D.MIPAAF 4 maggio 2005)
1. Lo statuto del consorzio deve assicurare a ciascun consorziato l'espressione del voto.
2. Il valore del voto deriva dal rapporto tra la quantità, eventualmente determinata per classi, del prodotto certificato, del quale il votante dimostra l'attribuzione e la quantità complessivamente conforme o certificata per ciascuna categoria dall'organismo di controllo pubblico o privato.
3. Qualora il consorziato svolga più attività produttive, rientranti nelle corrispondenti categorie individuate dall'art. 2 del presente decreto, il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata.
4. Nel caso in cui il Consorzio di tutela svolge le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per più D.O.P. o I.G.P., il valore del voto di ciascun consorziato è determinato dalla somma dei singoli valori di voto allo stesso consorziato spettanti per ciascuna D.O.P. o I.G.P.
1. L'adesione in forma associativa dei soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 2 del presente decreto, interessati alla DOP o alla IGP, a tutela della quale opera il consorzio, ai fini della partecipazione agli organi sociali e alla manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli soggetti, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di partecipazione e di voto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2000
Il Ministro: DE CASTRO