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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 settembre 2000

G.U.R.I. 22 settembre 2000, n. 222

Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo. (1)

TESTO COORDINATO (al D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13 novembre 2019 e con annotazioni alla data 13 novembre 2019)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO E IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 3 dicembre 1999, n. 493, capo III, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, della legge citata, il quale dispone che, per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo di assicurazione di cui all'art. 7, comma 3, e per l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 8, comma 2, i servizi comunali di anagrafe dello stato civile e l'amministrazione finanziaria dello Stato collaborano con l'INAIL, secondo modalità stabilite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1

1. Sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione di cui al capo III della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le persone che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 6, comma 2, lettera a) e c), aventi i requisiti di cui all'art. 7, comma 3.

Art. 2

(abrogato dall'art. 14, comma 5, del D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13 novembre 2019)

[1. Per la determinazione dei redditi ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b) dell'art. 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, si fa riferimento al reddito complessivo lordo ai fini IRPEF, riferito all'anno precedente alla dichiarazione sostitutiva prevista dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, citata.]

Art. 3

1. L'INAIL, per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo e per l'accertamento dei requisiti previsti nella legge 3 dicembre 1999, n. 493, e nelle modalità di attuazione dell'art. 11 della medesima legge, si avvale dei dati disponibili presso i servizi comunali di anagrafe e presso l'amministrazione finanziaria.

2. A tale scopo, con apposite convenzioni tra l'INAIL, il Ministero dell'interno e il Ministero delle finanze potranno essere definite modalità tecniche e procedurali per garantire l'accesso ai dati necessari nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

Roma, 15 settembre 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale SALVI

Il Ministro dell'interno BIANCO

Il Ministro delle finanze DEL TURCO