
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 12 dicembre 2001
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.I. 9 febbraio 2002, n. 34
Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria.
IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;
Visti gli articoli 10 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto 24 luglio 1995, del Ministro della salute recante "Contenuti e modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità nel Servizio Sanitario Nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 1995, n. 263;
Visto il decreto 15 ottobre 1996, del Ministro della salute recante "Approvazione degli indicatori per la valutazione delle dimensioni qualitative del servizio riguardanti la personalizzazione, l'umanizzazione dell'assistenza, il diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché l'andamento delle attività prevenzione delle malattie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1997, n. 14;
Visto l'articolo 28, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Considerata l'opportunità di attuare il sistema di garanzie di cui al citato decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 utilizzando alcuni degli indicatori previsti dagli articoli 10 e 14 del decreto legislativo n. 502 del 1992;
Preso atto dell'esperienza in materia realizzata dal Ministero della salute attraverso l'utilizzo degli indicatori basati sulle informazioni rilevate con la scheda di dimissione ospedaliera;
Preso atto dei risultati della sperimentazione condotta presso un congruo campione di aziende sanitarie in merito all'applicazione degli indicatori di cui al citato articolo 14;
Ritenuto di dover avviare tale set di indicatori utilizzando le informazioni già presenti nell'ambito degli attuali flussi informativi integrandole con un numero minimo di informazioni aggiuntive, al fine di rappresentare importanti aspetti dell'assistenza sanitaria non valutabili con i dati correnti;
Considerate le tendenze internazionali in materia ed in particolar modo le esperienze in corso di attuazione nell'ambito dell'Unione Europea;
Ritenuto di dover attivare con criteri di flessibilità e di dinamicità il citato set di indicatori, aggiornandone i contenuti in funzione anche dell'evoluzione del sistema informativo sanitario;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta del 27 settembre 2001;
Decreta:
Finalità degli indicatori
1. E' stabilito un insieme minimo di indicatori e di parametri di riferimento finalizzato al monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza nonché dei vincoli di bilancio delle Regioni a statuto ordinario.
2. Il set di indicatori interessa le diverse dimensioni della valutazione dei servizi sanitari, inclusi i relativi costi.
3. Allo scopo di consentire un'interpretazione integrata delle informazioni riportate dal set di indicatori, vengono pubblicati, congiuntamente ad esse, dati riguardanti lo stato di salute ed il contesto socio-ambientale e demografico delle popolazioni di riferimento.
Modalità e livelli di utilizzo
1. Gli indicatori e i dati di cui al presente decreto sono utilizzati a livello nazionale e regionale per le finalità di cui all'articolo 1.
2. Le informazioni fornite dagli indicatori richiedono una lettura congiunta e complessiva dell'intero sistema di indicatori, alla luce anche degli elementi sullo stato di salute e sul contesto socio-ambientale, ed un utilizzo appropriato dei risultati.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) indicatori: informazioni selezionate allo scopo di conoscere fenomeni di interesse, misurandone i cambiamenti e, conseguentemente, contribuendo ad orientare i processi decisionali dei diversi livelli istituzionali;
b) dati di base: dati elementari utilizzati in forma aggregata per la costruzione degli indicatori. Comprendono dati correnti già parte dei vigenti flussi informativi e dati raccolti ad hoc, rilevati e trasmessi con la specifica finalità di predisporre idonei indicatori in aree di valutazione in cui siano carenti i dati correnti;
c) parametri di riferimento: valori numerici espressi come misure di posizione o di dispersione, con i quali confrontare il valore numerico dell'indicatore; sono individuati sulla base dei valori nazionali o di indicazioni ed esperienze internazionali o di indicazioni normative e programmatorie;
d) criteri di selezione: criteri in base ai quali l'indicatore viene inserito nell'insieme minimo; sono rappresentati dalla validità, utilità, misurabilità e capacità discriminante;
e) classificazione: raggruppamento degli indicatori sulla base dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza;
f) standardizzazione: aggiustamento del dato grezzo sulla base di variabili che ne condizionano i risultati; la più comune forma di standardizzazione è effettuata per le caratteristiche della popolazione di riferimento (sesso e struttura per età);
g) qualità dei dati di base: insieme della caratteristiche che rendono valido e affidabile un dato; comprende la correttezza, la completezza, l'accuratezza e la precisione;
h) rappresentazione dei dati: modalità statistiche che misurano la tendenza e la dispersione dei dati;
i) validazione dei dati: approvazione definitiva, convalida e riconoscimento ufficiale dei dati di base a seguito dei meccanismi di controllo e della valutazione della qualità dei dati.
Rilevazione dei dati e flusso informativo
1. La raccolta dei dati di base correnti, necessari alla costruzione degli indicatori, segue le modalità vigenti esistenti nell'ambito del sistema informativo sanitario.
2. La rilevazione dei dati non attualmente disponibili viene effettuata ad hoc dalle aziende sanitarie ed ospedaliere e da queste trasmesse alle Regioni.
3. Il direttore generale dell'azienda è responsabile della corretta rilevazione e della tempestiva trasmissione dei dati.
4. Le Regioni trasmettono tutti i dati di cui al presente articolo al Ministero della salute, con cadenza annuale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità tecniche previste dal sistema informativo sanitario.
Validazione dei dati
1. Le Regioni procedono, prima della trasmissione al Ministero della salute, alla validazione dei dati inviati, secondo modalità ritenute appropriate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Ministero della salute, a seguito dei controlli effettuati, chiede alle singole Regioni, qualora ne ravvisi la necessità, l'effettuazione di un'ulteriore fase di verifica dei dati trasmessi. A tale scopo, il Ministero della salute adotta modalità standardizzate per il controllo dei dati trasmessi dalle Regioni e per l'invio alle stesse delle informazioni risultanti dalle attività di controllo.
Elaborazione statistica
1. I dati inviati dalle Regioni sono sottoposti da parte del Ministero della salute ad un controllo della qualità, di cui si fornisce la stima.
2. Per il calcolo degli indicatori, i dati sono sottoposti ad aggregazioni ed elaborazioni secondo criteri metodologici e le formule predefinite nelle schede degli indicatori.
Elenco degli indicatori, dei parametri, dei dati raccolti ad hoc
1. Il set di indicatori e di parametri di riferimento, l'elenco delle informazioni sullo stato di salute e sul contesto, le schede degli indicatori, le definizioni metodologiche sono riportati rispettivamente negli allegati n. 1, 2, 3, 4 che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Procedure di pubblicizzazione degli indicatori e parametri di riferimento
1. Gli indicatori calcolati, compresa la stima della qualità dei dati di base ad essi relativi e i parametri di riferimento sono pubblicati, annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, dal Ministero della salute in uno specifico rapporto nazionale, di cui è data diffusione pubblica. Per il primo anno di applicazione, la fase di pubblicizzazione è limitata alle sole istituzioni regionali.
2. Nel rapporto sono incluse descrizioni dei dati e degli indicatori; sono escluse valutazioni di merito e graduatorie sintetiche basate sull'aggregazione degli indicatori.
3. Il Ministero della salute effettua con le singole Regioni e con modalità diverse da quelle del rapporto nazionale, l'individuazione dei parametri non rispettati, ai fini dell'adozione delle raccomandazioni correttive e delle forme di sostegno previste dal comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
4. A tal fine, il Ministero della salute provvede ad un'interpretazione integrata e complessiva del sistema degli indicatori, tenendo conto dei parametri di riferimento e della dispersione dei valori regionali intorno ad essi.
5. Con successivo decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, è approvata la metodologia e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
Revisione ed integrazione degli indicatori
1. Al fine di seguire l'evoluzione dell'assistenza sanitaria e la disponibilità di informazioni correlate, gli indicatori ed i parametri di riferimento di cui al presente decreto possono essere periodicamente aggiornati, con successivi decreti ministeriali, secondo le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 9 dei decreto legislativo n. 56 del 2000.
2. Al fine di ottenere informazioni necessarie alla valutazione di aspetti dell'assistenza non sufficientemente analizzabili con gli attuali flussi informativi, il Ministero della salute può stabilire accordi con le Regioni per l'effettuazione di specifiche indagini.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 12 dicembre 2001
Il Ministro della salute: SIRCHIA
Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI