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LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 20

G.U.R.S. 11 dicembre 2001, n. 59

Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 2/2023 e con annotazioni alla data 21 novembre 2023)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ordinamento della Presidenza

(integrato dall'art. 127, comma 45, della L.R. 17/2004)

1. Il Presidente della Regione istituisce con proprio decreto, che ne individua compiti, funzioni e dotazioni, l'Ufficio del Sovrintendente del Palazzo d'Orléans e dei siti presidenziali con esclusione di quelli ricadenti nel Palazzo dei Normanni. (1)

1-bis. I compiti e le funzioni dell'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali sono, altresì, estesi alle sedi dell'Ufficio legislativo e legale e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

2. L'Ufficio del Sovrintendente del Palazzo d'Orléans e dei siti presidenziali e l'Ufficio di Bruxelles (2) si aggiungono agli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

(1)

Si rimanda all'art. 94 della L.R. 2/2002: "Ufficio del sovrintendente del Palazzo d'Orleans", che disciplina in merito all'affidamento dei lavori a trattativa privata e sulle competenze e funzioni dell'ufficio.

(2)

La dotazione organica, le indennità aggiuntive e l'ammontare della spesa di funzionamento dell'Ufficio di Bruxelles sono regolati dall'art. 92 della L.R. 2/2002 .

Art. 2

Uffici di diretta collaborazione

(integrato dall'art. 76, comma 23, della L.R. 20/2003, dall'art. 127, comma 17, della L.R. 11/2010, modificato dall'art. 13, comma 56, della L.R. 13/2022 e integrato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 2/2023)

1. Agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori di cui al comma 6 dell'articolo 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è preposto un dirigente dell'Amministrazione regionale ancorché in quiescenza o, anche un esterno in possesso di laurea e della necessaria esperienza e professionalità.

1-bis. Nel caso di preposizione di un dirigente dell'amministrazione regionale in quiescenza, nel rispetto della vigente normativa nazionale, il preposto non è computato nel limite di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2018, n. 29 e comunque è a titolo gratuito. (1)

(1)

L'art. 14, comma 1, della L.R. 2/2023, che ha introdotto il comma annotato, è abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023.

Art. 3

Personale addetto alla guida delle vetture di servizio

(modificato e integrato dall'art. 13, comma 1, della L.R. 20/2003)

1. Con il provvedimento di costituzione degli uffici di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 viene, altresì, individuata la dotazione di personale addetto alla guida delle vetture di servizio del Presidente della Regione, degli Assessori regionali e dei capi di Gabinetto, da destinare a supporto dei predetti uffici, ferma restando la retribuzione annua onnicomprensiva prevista dalle vigenti norme contrattuali.

2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Segretario generale, vengono, altresì, individuate le unità di personale, addette alla guida delle vetture di servizio di ciascuno degli ex presidenti della Regione che siano deputati regionali in carica, alle quali si applica la medesima retribuzione annua onnicomprensiva prevista per il personale di cui al comma 1 con lo stesso decreto sono individuate le particolari modalità di svolgimento del servizio e il Dipartimento regionale deputato alla conseguente attività di gestione.

Art. 4

Controlli interni

(integrato e modificato dall'art. 13, comma 2, della L.R. 20/2003 e dall'art. 3 della L.R. 9/2006) (1)

1. Il comma 3, dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è sostituito dal seguente:

"3. L'articolo 61 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è abrogato".

2. Il comma 4, dell'articolo 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è sostituito dal seguente:

"4. Nell'Amministrazione della Regione Siciliana si applica la disciplina dei controlli interni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge".

2-bis. --------------------- (comma abrogato) (2)

3. L'Ufficio di diretta collaborazione con il vertice politico, previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, assume nell'ambito della Regione Siciliana la denominazione di "Servizio di pianificazione e controllo strategico".

3-bis. I servizi di pianificazione e controllo strategico degli Assessori regionali sono diretti da un dirigente, anche esterno all'Amministrazione regionale, si avvalgono della collaborazione di un consulente e sono composti da tre dipendenti dell'Amministrazione regionale, tra i quali un dirigente. Il servizio di pianificazione e controllo strategico del Presidente della Regione è diretto da un collegio formato da due componenti e un presidente, anche esterni all'Amministrazione regionale. Il collegio può avvalersi di non più di due consulenti esterni ed è composto da otto dipendenti dell'Amministrazione regionale, tra i quali due dirigenti. I membri del Governo regionale adottano ogni misura consentita in materia di assegnazione e utilizzazione del personale al fine di garantire ragionevole continuità all'operato delle predette strutture di supporto, che, con esclusione dei vertici, proseguono la loro attività nella attuale composizione, fino alla costituzione dei nuovi servizi secondo le norme che precedono.

3-ter. I soggetti esterni eventualmente chiamati a dirigere i servizi di pianificazione e controllo strategico devono essere in possesso di documentata conoscenza e/o esperienza in materia di gestione e/o valutazione di personale e/o scienza della organizzazione e/o della programmazione. I consulenti di cui al comma 3 bis devono essere in possesso di documentata esperienza nelle discipline giuridiche, economiche, statistiche, nella metodologia della valutazione, nell'ingegneria gestionale, nella strategia della programmazione; la loro retribuzione è quella spettante ai consulenti del Presidente e degli Assessori regionali.

3-quater. Oltre ad espletare le attività previste dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, i servizi di pianificazione e controllo strategico concorrono alla definizione di documenti di programmazione, di piani di sviluppo settoriale e alla redazione dei documenti annuali di programmazione economico-finanziari. Il servizio di pianificazione e controllo strategico del Presidente della Regione formula anche proposte sulla sistematica generale dei controlli interni all'Amministrazione ed effettua il coordinamento delle analoghe strutture degli Assessori regionali; può avvalersi della collaborazione del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, del sistema statistico-informativo unitario e dell'Ufficio statistica della Regione.

3-quinquies. La direttiva di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è emanata dal Presidente della Regione.

3-sexies. Il controllo di gestione si avvale di un sistema informativo statistico idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative.

3-septies. Il sistema informativo, realizzato dalla struttura prevista dall'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sulla base degli indirizzi del coordinamento dei sistemi informatici regionali, presso la Ragioneria generale della Regione, Assessorato del bilancio e delle finanze, è organizzato in modo tale da costituire una struttura di servizio per tutte le articolazioni amministrative della Regione e contiene una banca dei dati di sintesi provenienti da tutti i dipartimenti regionali.

4. Al comma 3, dell'articolo 10, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 le parole "con apposito regolamento" sono sostituite dalle seguenti "dal sistema complessivo dei controlli interni".

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 700 milioni cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 215701 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

6. Per gli esercizi finanziari 2002 e 2003 la spesa, valutata in lire 4.000 milioni, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 12.02.01.

(1)

Le modifiche apportate dall'art. 3 della L.R. 9/2006 decorrono dal 29/6/2006, data di inizio della XIV legislatura dell'Assemblea regionale siciliana.

(2)

Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 9/2006 a decorrere dal 29/6/2006, data di inizio della XIV legislatura dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 4

Strumenti del controllo interno

(introdotto dall'art. 13, comma 3, della L.R. 20/2003)

1. Presso la Presidenza della Regione è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni regionali alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali del Presidente della Regione e degli Assessori regionali e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio della Regione.

Art. 4

Osservatorio delle politiche pubbliche

(introdotto dall'art. 13, comma 3, della L.R. 20/2003 e abrogato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 9/2006) (1)

(1)

L'abrogazione dell'articolo decorre dal 29/6/2006, data di inizio della XIV legislatura dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 5

Comitato di coordinamento dei dipartimenti

(modificato e integrato dall'art. 15 della L.R. 2/2007)

1. E' istituito presso la Presidenza della Regione il Comitato di coordinamento dei dipartimenti, (di seguito denominato CODIPA), con il compito di assicurare la piena rispondenza dell'attività gestionale agli indirizzi politico-programmatici regionali, di accrescere l'integrazione e il coordinamento tra le strutture operative dell'Amministrazione e di favorire la semplificazione e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. Il CODIPA è formato dai dirigenti preposti ai dipartimenti dell'Amministrazione regionale ed agli uffici ad essi equiparati; ai lavori del medesimo comitato partecipa, altresì, il capo di Gabinetto del Presidente della Regione.

3. --------------------- (comma abrogato) (1)

4. Ai fini del coordinato esercizio delle competenze gestionali attribuite alla dirigenza, il CODIPA adotta direttive, formula indirizzi ed articola proposte operative per quanto riguarda:

a) la definizione di procedimenti intersettoriali che richiedano integrazione tra le strutture ed apporti interdisciplinari;

b) l'attribuzione di nuove competenze derivanti da normativa regionale o statale;

c) il fabbisogno di risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie al funzionamento dei dipartimenti.

4-bis. Per lo svolgimento degli approfondimenti tecnici e degli altri adempimenti propedeutici all'esercizio delle funzioni proprie del CODIPA, nel suo ambito opera un esecutivo tecnico coordinato dal Segretario generale della Presidenza della Regione. L'esecutivo tecnico è composto dai dirigenti generali preposti ai dipartimenti o uffici equiparati con competenze di carattere trasversale ovvero dotati di rilevanti articolazioni territoriali periferiche, come individuati con decreto del Presidente della Regione che ne determina, altresì, le modalità di funzionamento.

5. Il CODIPA è convocato con cadenza trimestrale dal segretario generale che ne coordina i lavori e ne forma l'ordine del giorno, sentite le indicazioni del Presidente della Regione.

(1)

Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 2/2007.

Art. 6

Contrattazione collettiva

1. Il comma 1, dell'articolo 57, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, si interpreta nel senso che sino al 1° gennaio 2002 continuano ad applicarsi per la contrattazione collettiva le disposizioni di cui alla legge regionale 19 giugno 1991, n. 38.

Art. 7

Interpretazione autentica dell'articolo 35

della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, si interpretano nel senso che i servizi di prevenzione e protezione istituiti presso la Presidenza della Regione espletano i compiti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per tutti i dipartimenti o uffici equiparati in cui si articola la Presidenza della Regione, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1. Il servizio di prevenzione e protezione istituito presso ciascun assessorato espleta i propri compiti per tutte le strutture operative aggregate ed incardinate presso il singolo assessorato regionale.

Art. 8

Adesione al circuito nazionale acquisti (1)

(integrato e modificato dall'art. 16 della L.R. 2/2002, dall'art. 36, commi 2 e 3, della L.R. 4/2003, sostituito dall'art. 13, comma 4, della L.R. 20/2003 e modificato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 17/2004)

1. Per gli appalti di forniture di beni e servizi di importo superiore a 100.000,00 euro delle amministrazioni centrali e periferiche della Regione e delle restanti pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191. (2)

(1)

Vedi art. 42, comma 2, della L.R. 17/2004: "Acquisto di beni e servizi".

(2)

L'art. 1, comma 4, lett. c., del D.L. 168/2004 convertito dalla legge 191/2004 ha previsto che:

Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.

Art. 9

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 dicembre 2001.

CUFFARO