
ORDINANZA COMMISSARIALE 7 dicembre 2001
G.U.R.S. 28 dicembre 2001, n. 62
Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti.
IL VICE COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA RIFIUTI
E LA TUTELA DELLE ACQUE
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del servizio nazionale di protezione civile;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, della predetta legge n. 225/1992, che individua, tra l'altro, quali attività di protezione civile quelle necessarie ed indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
Visto, inoltre, il successivo comma 5 del predetto art. 3 della legge n. 225/1992, che prescrive che il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili, volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
Visto ancora l'art. 5 della legge n. 225/1992, e, in particolare, il comma 2, che prevede che, per l'attuazione degli interventi d'emergenza, conseguenti alla dichiarazione dello stato d'emergenza, si provvede anche a mezzo di ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con ordinanze n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000 e n. 3136 del 25 maggio 2001, concernenti l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Vista l'ordinanza del Commissario delegato - Presidente della Regione Siciliana n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale l'avv. Felice Crosta è stato nominato Vice Commissario, con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;
Visto lo schema del piano stralcio relativo agli impianti di stoccaggio provvisorio del 16 ottobre 2001, predisposto dalla struttura di supporto della gestione commissariale;
Vista la nota n. 207 del 21 novembre 2001, con la quale è stato comunicato che la Commissione scientifica, ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza n. 2983/1999, nell'adunanza del 19 novembre 2001, ha espresso il parere che il deposito preliminare e la messa in riserva si configurano entrambi rientranti a pieno titolo nelle operazioni di smaltimento e di recupero e che estrapolarli orizzontalmente dal piano di gestione dei rifiuti e farne un piano stralcio autonomo sarebbe tecnicamente, oltre che metodologicamente, non condivisibile, e suggerisce la possibilità di utilizzare la formula della circolare, i cui contenuti possono essere attinti dallo schema predisposto, in considerazione del fatto che il documento appare idoneo nel disciplinare quale primo indirizzo le linee generali del settore dello stoccaggio provvisorio;
Visto l'art. 4 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, che prevede che il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli impianti di smaltimento di rifiuti, di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1999, è sospeso fino alla predisposizione del piano di cui all'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero di stralci del piano medesimo;
Considerato che il numero di impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti in Sicilia è insufficiente e che urge provvedere al rilascio di ulteriori autorizzazioni, al fine di assicurare un numero di impianti adeguato rispetto ai rifiuti prodotti ed una più equilibrata distribuzione territoriale;
Considerato che lo strumento della circolare appare inidoneo, a fronte della disposizione del predetto art. 4 dell'ordinanza n. 3072/2000, che prevede l'adozione del piano di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 22/1997, ovvero di stralci del piano medesimo, e che il documento predisposto contiene tutti gli elementi per concretare il piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio;
Ritenuto necessario e urgente approvare il piano stralcio per disciplinare il settore dello stoccaggio provvisorio, nelle more della predisposizione del piano regionale di gestione dei rifiuti;
Ordina:
E' approvato il Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti, nello schema predisposto dalla struttura di supporto della gestione commissariale, che viene allegato alla presente ordinanza per farne parte integrante.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 7 dicembre 2001.
CROSTA
Allegato
PIANO REGIONALE DI GESTIONE
DEI RIFIUTI SPECIALI
Stralcio relativo agli impianti di stoccaggio
1. Premessa
Obiettivo del presente piano è l'individuazione dei criteri di localizzazione e di realizzazione degli impianti di stoccaggio di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), intendendo per "stoccaggio" le attività di smaltimento individuate all'articolo 6, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22 ("stoccaggio: le operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C") da autorizzare ai sensi degli articoli 27 e 28 dello stesso decreto.
Sono esclusi dal presente documento i centri di rottamazione, che sono oggetto di pianificazione separata.
Il piano riveste carattere di emergenza, vista l'assoluta carenza di impianti di stoccaggio nella nostra regione (con l'unica eccezione rappresentata da quelli dedicati alla raccolta degli oli minerali esausti), ed ha lo scopo principale di attivare un numero di impianti tali da consentire l'autosufficienza in ogni ambito provinciale, limitare il più possibile la movimentazione dei rifiuti prima dell'avvio alla loro destinazione finale e scoraggiare nel contempo gli abusi e le illegalità che sempre si verificano quando sussistono carenze nei circuiti di conferimento.
Nell'approccio al problema bisogna tenere conto di un elemento di base che è fondamentale quando si affrontano gli aspetti legati alla distribuzione degli impianti sul territorio.
I rifiuti speciali non sono infatti soggetti al regime di privativa: il responsabile del rifiuto cioè, non è il soggetto pubblico, ed al suo smaltimento deve provvedere (a proprie spese) il produttore, o autonomamente o affidando il rifiuto a terzi autorizzati. Si creano pertanto spazi a favore dell'iniziativa privata, nei quali si possono inserire imprenditori disposti ad offrire "servizi" mirati alla gestione di tali rifiuti, la cui attivazione tuttavia non può che essere subordinata alla preliminare individuazione di una potenziale platea di "compratori": le stesse condizioni di mercato, vista la necessità di offrire servizi che siano remunerativi per il gestore, tendono quindi a costituire un elemento stabilizzante ai fini della limitazione del numero degli impianti di stoccaggio attivi sul territorio.
Tuttavia non si può ignorare il fatto che gli impianti di stoccaggio hanno comunque un impatto sull'ambiente, e che un eventuale danno ambientale causato da una cattiva progettazione e/o gestione potrebbe essere tanto più rilevante quanto maggiore è la pericolosità dei rifiuti coinvolti. In sede di pianificazione bisogna pertanto tenere conto comunque della necessità di accertarsi che non si verifichi una proliferazione incontrollata di tali impianti sul territorio, se la loro presenza non è funzionale ad una razionalizzazione complessiva del sistema di gestione, puntando invece ad una ottimizzazione del circuito di conferimento che consenta, da un lato, di elevare gli standard di sicurezza, e dall'altro di minimizzare i costi di smaltimento finale.
E in ogni caso va tenuto presente il principio che la gestione di ogni rifiuto costituisce comunque atto di pubblico interesse, per cui le attività relative devono in ogni caso essere disciplinate, autorizzate e controllate dall'ente pubblico.
Va detto infine che gli impianti di stoccaggio, per la loro natura, non si esauriscono come le discariche nè diventano obsoleti come gli impianti di trattamento. Una volta individuato il fabbisogno di base, non è stato quindi necessario differenziare la programmazione in funzione delle diverse fasi temporali (medio/lungo termine), mentre è sembrato importante intervenire sugli aspetti legati alla dislocazione ed alla sicurezza.
2. Quadro normativo
La materia dei rifiuti speciali e speciali pericolosi è disciplinata dal decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, (decreto Ronchi) attuativo delle direttive comunitarie n. 91/156 sui rifiuti, n. 91/689 sui rifiuti pericolosi e n. 94/62 sui rifiuti di imballaggio.
Sono ancora in vigore le norme tecniche statali di cui alla deliberazione di C.I. del 27 luglio 1984 e quelle regionali di cui al decreto n. 288 del 3 marzo 1989, fatte salve dall'art. 57, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 22/97.
Per quanto riguarda la specifica materia degli oli minerali esausti si deve fare riferimento al decreto legislativo n. 95/92 ed alle relative norme tecniche di cui al decreto ministeriale n. 392/96.
Infine il D.P.R. del 12 aprile 1996 e le successive modifiche ed integrazioni di cui al D.P.C.M. 3 settembre 1999 in materia di V.I.A. (valutazione di impatto ambientale), recepito dalla Regione Siciliana con l'articolo 91 della legge 3 maggio 2001, n. 6.
Va detto inoltre che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2983 del 31 maggio 1999, la Regione Siciliana è stata commissariata "per la predisposizione del piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 22/97, per la predisposizione di un piano di interventi d'emergenza per la gestione dei rifiuti urbani nonché per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza".
Con le successive ordinanze n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000, che integrano e modificano la precedente, la situazione di emergenza determinatasi nella regione Siciliana per i rifiuti urbani, è stata estesa anche ai rifiuti speciali.
In particolare l'art. 4 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, successivamente modificato dall'ultima ordinanza e n. 3136 del 25 maggio 2001 prevede che "il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli impianti di smaltimento di rifiuti, di cui agli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22 del 5 febbraio 1997, è sospeso fino alla predisposizione del piano di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 22/97 ovvero di stralci del piano medesimo. . .".
3. La classificazione dei rifiuti
Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 22/97, sono classificati come rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonchè i rifiuti pericolosi che derivano dall'attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazione industriale;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti di attività di servizi;
g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
I rifiuti pericolosi sono quelli non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I al citato decreto legislativo n. 22/97.
I rifiuti pericolosi, è importante ricordare, non sono soltanto quelli ascrivibili alla tipologia degli speciali e/o industriali, ma possono essere altresì di derivazione urbana. Per questo, a prescindere da un più o meno forte apparato industriale, è necessario garantire l'esistenza di un'offerta minima di servizi corrispondenti al loro opportuno smaltimento.
4. La produzione di rifiuti speciali e speciali pericolosi in Sicilia
Il reperimento dei dati sulla produzione di rifiuti speciali e speciali pericolosi della Sicilia è stato svolto sulla base della dichiarazione MUD '99 effettuata dai soggetti obbligati di cui al D.P.C.M. 21 marzo.
In generale, il dato sulla produzione dei rifiuti speciali non può ritenersi esaustivo poiché, in virtù delle prescrizioni di legge, il MUD, che ha costituito la base per la quantificazione della produzione di rifiuti, non doveva essere presentato da tutti i produttori di rifiuti speciali nè era relativo a tutte le tipologie di rifiuti.
Un ulteriore limite dei dati forniti è legato alla elevata percentuale dei soggetti che non hanno presentato la dichiarazione MUD '99.
Tuttavia i dati sulla produzione provenienti dalle dichiarazioni MUD, sono stati integrati con i dati ricavati attraverso una serie di interviste effettuate con le associazioni degli industriali e degli smaltitori delle varie province siciliane.
La tabella 1 illustra i quantitativi (t/anno) prodotti in Sicilia espressi in macrocategorie C.E.R.
La tabella 2 illustra la produzione di rifiuti (t/anno) suddivisi in speciali e pericolosi, per ciascuna provincia.
5. Gli impianti esistenti
Gli impianti attualmente autorizzati allo stoccaggio conto terzi di rifiuti speciali e/o pericolosi, ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, o dell'art. 5 del decreto legislativo n. 95/92, sono così dislocati:
- n. 1 impianto di stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi, ubicato nella zona industriale di Aragona (AG);
- n. 2 impianti per lo stoccaggio di batterie e liquidi fotosensibili, ubicati nella zona industriale di Catania;
- n. 2 impianti per la raccolta di oli minerali esausti, ubicati nel comune di Aci S. Antonio (CT);
- n. 1 impianto per la raccolta di oli minerali esausti, ubicato nel comune di Mazara del Vallo (TP);
- n. 1 impianto per la raccolta di oli minerali esausti, ubicato nel Comune di Marsala (TP);
- n. 1 impianto per lo stoccaggio di rifiuti liquidi speciali e pericolosi, ubicato nella zona industriale del comune di Carini (PA);
- n. 1 impianto di raccolta oli minerali usati, ubicato nel comune di Palermo;
- n. 2 impianti per lo stoccaggio di accumulatori al piombo, ubicati nel comune di Palermo.
La situazione attuale è, come si vede, fortemente deficitaria, ad esclusione degli impianti destinati alla raccolta degli oli minerali esausti e delle batterie, che godono di una situazione particolare.
Infatti le ditte operanti nel territorio regionale per la raccolta degli oli minerali sono anche iscritte al C.O.O.U. (Consorzio obbligatorio oli esausti) che svolge nei confronti delle ditte consorziate anche un ruolo di coordinamento. Ciò comporta, per le ditte, l'obbligo di effettuare la microraccolta degli oli con i propri automezzi, anche presso i detentori dislocati nelle zone più remote del territorio. Tal tipo di organizzazione ha dato negli anni risultati positivi sempre crescenti. Infatti dai dati forniti dallo stesso C.O.O.U. risulta che in Sicilia viene raccolta una quantità di olio esausto pari al 40% dell'olio lubrificante immesso sul mercato. Della restante parte circa il 30% viene bruciato nei processi di combustione mentre l'aliquota mancante (circa il 30%) sfugge alla raccolta ed è dovuta all'attività di coloro che operano la sostituzione dell'olio in proprio.
Anche per quanto riguarda le battere esauste al piombo gli impianti di stoccaggio esistenti offrono una copertura del territorio regionale quasi totale.
Invece per le restanti tipologie di rifiuti esiste oggi un unico impianto che assicura lo stoccaggio di una vasta gamma di rifiuti speciali (pericolosi e non), ubicato in provincia di Agrigento, mentre, come si evince dal grafico accanto, la maggior parte delle altre province risulta completamente sprovvista di impianti di stoccaggio conto terzi.
Palermo e Catania offrono impianti per lo stoccaggio di modesti quantitativi di rifiuti liquidi.
Va detto ancora che nelle province di Siracusa, Messina e Caltanissetta, le grandi industrie e i petrolchimici sono provvisti di impianti per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti in proprio, mentre resta non servita la media e piccola industria.
Le province di Enna e Ragusa, infine, sono completamente prive di impianti per lo stoccaggio conto terzi di qualsiasi tipologia di rifiuti speciali.
6. Il fabbisogno impiantistico
L'attuazione di una strategia volta a garantire l'offerta di servizi necessari a soddisfare il fabbisogno minimo di impianti di stoccaggio provvisorio (conto terzi), in base alle analisi condotte sulle quantità reali di rifiuti prodotti e da gestire, può muoversi lungo tre direttrici principali:
- la realizzazione, in ciascuna provincia, di un numero di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi sufficienti a garantire una potenzialità complessiva non superiore a quelle che sono le oggettive necessità provinciali di stoccaggio. Queste ultime, indicate in via preliminare al punto 10, saranno successivamente individuate in base a studi di settore e dati di produzione da aggiornare, con cadenza triennale, in base a studi effettuati dall'Osservatorio regionale sui rifiuti istituito presso l'ARPA con ordinanza commissariale n. 480 del 21 giugno 2001. Ciò al fine di favorire la realizzazione di un sistema integrato di smaltimento di rifiuti che consenta, in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione, la piena autonomia di smaltimento e la minore movimentazione di rifiuti all'interno di ogni ambito provinciale;
- la realizzazione in ogni porto di almeno un impianto per lo stoccaggio dei rifiuti speciali (come ad esempio oli, batterie ed acque di sentina) prodotti da navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto. Tali impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le prescrizioni contenute nella direttiva n. 2000/59/CE del 27 novembre 2000, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 4-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- la realizzazione all'interno di ogni isola ecologica, così come viene definita nel decreto commissariale 25 luglio 2000, di stazioni finalizzate alla microraccolta degli oli minerali esausti (compresi i filtri) e delle batterie esauste provenienti dall'attività "fai da te". Il servizio può essere curato direttamente dai relativi consorzi. Per stazioni si intendono vasche, coperte da tettoia, all'interno delle quali possono essere allocati fusti e/o contenitori a chiusura ermetica, per una capacità complessiva non superiore a 500 litri per gli oli e 2 m³ per le batterie. Il numero delle stazioni non può essere superiore ad uno per isola ecologica.
7. Criteri di localizzazione di nuovi impianti
Per la localizzazione degli impianti di stoccaggio si prediligono le aree con destinazione urbanistica a zona industriale o a servizi tecnologici ed equivalenti, ivi comprese le aree di pertinenza delle attività di impresa (aree di stoccaggio per rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività svolta dallo stesso soggetto che richiede l'autorizzazione).
In particolare, per gli impianti di stoccaggio di rifiuti prodotti da terzi sono preferibili localizzazioni che consentono di reimpiegare e risanare aree industriali dismesse, o aree già impegnate da attività equivalenti.
Fanno eccezione, ovviamente, gli impianti ubicati in aree portuali e nelle isole ecologiche.
In funzione della specifica attività di gestione potranno essere definiti in sede autorizzativa specifiche norme integrative volte a garantire la massima tutela ambientale e sanitaria e a ridurre i rischi connessi alle lavorazioni.
Le opere proposte, in particolare quando destinate anche al conferimento di rifiuti pericolosi, devono garantire la possibilità di evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti all'impianto con i centri abitati.
Per gli impianti sottoposti a procedura di V.I.A. la pronuncia di compatibilità ambientale potrà subordinare la realizzazione del progetto al rispetto di specifiche condizioni necessarie per l'eliminazione o la mitigazione degli impatti sfavorevoli.
In ogni caso i siti idonei alla realizzazione di un impianto di stoccaggio provvisorio non devono ricadere in:
- aree boscate e in aree sottoposte a vincolo di rimboschimento;
- aree carsiche comprensive di grotte e doline;
- aree con presenza di insediamenti residenziali o all'interno di una fascia di 100 m dai centri abitati;
- aree collocate nelle fasce di rispetto (200 m o altra dimensione superiore definita in base a valutazioni delle caratteristiche idrogeologiche del sito) di punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile;
- aree che ricadono negli ambiti fluviali non regimentati;
- aree destinate al contenimento delle piene;
- aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico
- parchi e riserve naturali, nazionali, regionali, provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale;
- zone di particolare interesse ambientale;
- aree entro la fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, qualora interferenti;
- aree di fruizione turistica ed aree di balneazione.
8. Requisiti minimi per la progettazione
I criteri impiantistici sono ispirati a criteri tecnico-scientifici mirati alla tutela ed al monitoraggio dell'ambiente, mediante adeguati requisiti progettuali e gestionali, ed alla salute degli addetti. I requisiti si intendono applicabili alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti.
Si fa riferimento alle seguenti indicazioni progettuali;
- la struttura dell'impianto dovrà essere progettata sulla base della potenzialità massima di esercizio prefissata sulla base delle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire;
- le forme di stoccaggio prescelte dovranno essere adeguate alla tipologia, alla pericolosità e allo stato fisico del rifiuto;
- le operazioni di stoccaggio dovranno avvenire su piattaforme impermeabilizzate dotate di sistemi di raccolta degli eventuali sversamenti;
- le aree di stoccaggio devono essere coperte;
- la superficie disponibile per lo stoccaggio dei rifiuti deve essere indicativamente pari ad 1 m² per 1 tonnellata di rifiuto;
- la superficie occupata dallo stoccaggio dei rifiuti non deve di norma superare il 60% della superficie totale coperta a disposizione;
- lo stoccaggio di rifiuti liquidi deve essere effettuato mediante contenitori, serbatoi o vasche con caratteristiche di resistenza adeguate in relazione alle proprietà chimico-fisiche e delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, nonchè dotati di dispositivi antitraboccamento;
- i serbatoi per rifiuti liquidi devono essere dotati di bacini di contenimento di capacità pari allo stesso serbatoio se questo è dislocato singolarmente oppure, se ve ne sono più di uno, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità pari alla terza parte di quella complessiva del serbatoio ed in ogni caso il bacino dovrà avere dimensioni pari almeno a quelle del serbatoio di maggiore capacità;
- è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi;
- i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra loro, devono essere stoccati separatamente in serbatoi posizionati in bacini diversi;
- gli impianti per la raccolta di oli minerali esausti devono avere la caratteristiche di cui al D.M. n. 392/96.
- i reflui inquinanti provenienti da eventuali sversamenti o dalla pulizia delle aree di stoccaggio, devono essere raccolti mediante un sistema di collettamento delle acque costituito da canalette, pozzetti e serbatoi di raccolta evitando qualsiasi forma di ristagno.
- tutti gli scarichi idrici devono essere autorizzati secondo quanto previsto dalla normativa in vigore;
- i rifiuti allo stato polverulento devono essere stoccati al riparo dall'azione del vento;
- la presenza di polveri, odori ed altre emissioni deve essere limitata mediante l'installazione di appositi sistemi per la captazione e l'abbattimento degli inquinanti, secondo quanto previsto dal DPR n. 203/88; nel caso di impiego di sistemi ad umido devono essere raccolte le acque di abbattimento da smaltire secondo i criteri previsti per le acque reflue;
- l'impianto deve essere dotato di misure per la prevenzione incendi secondo quanto previsto dalla normativa di settore in vigore;
- l'impianto deve comunque soddisfare le norme vigenti in materia di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.
9. Linee guida per la gestione
Al fine di garantire un livello minimo di efficienza gestionale, dovrà essere definita una serie di procedure che identifichino innanzitutto il quadro organizzativo interno allo stabilimento (responsabilità e ruoli) che dovrà essere dichiarato in forma scritta e reso trasparente all'autorità di controllo (provincia).
Le modalità di gestione sono individuate sulla base del Regolamento comunitario di ecogestione e audit (Reg. CE/761/2001) e dalla norma ISO 14000 per garantire la gestione nel rispetto dell'ambiente, le norme ISO 9001/9002/9003 per garantire del servizio reso e la norma BS 8800 per il sistema di gestione della sicurezza.
Le attività contemplate dal piano di gestione dovranno essere enunciate in apposito "regolamento di gestione", messo a disposizione dell'autorità di controllo.
10. Linee guida per la presentazione di un progetto
Allegato alla domanda un progetto esecutivo in almeno quattro copie costituito dagli elaborati di cui all'elenco seguente.
a) Relazione tecnica che illustri dettagliatamente tutto il progetto e che, in particolare, riporti le seguenti informazioni:
- indicazione delle particelle catastali o loro quota parte interessate dall'opera e la relativa estensione in m²;
- tipologia dei rifiuti espressa in codici C.E.R. a sei cifre con l'indicazione, per ciascuna tipologia, dei quantitativi che si prevede stoccare in un anno;
- potenzialità dell'impianto espressa in tonnellate;
- piano di sicurezza dell'impianto;
- modalità di gestione dell'impianto con particolare riguardo alla disposizione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- caratteristiche della recinzione, dei sistemi di protezione del suolo (caratteristiche della pavimentazione), dei sistemi di raccolta di eventuali sversamenti nel caso di rifiuti liquidi.
b) Tavole di progetto come di seguito specificate:
- corografia scala 1:25000;
- planimetria generale in scala 1:10000 con l'indicazione dell'area dell'impianto e delle zone soggette a vincoli;
- planimetria generale stato di fatto con curve di livello esistenti in scala 1:1000;
- planimetria particolareggiata con piano quotato esistente;
- planimetrie particolareggiate stato di progetto;
- planimetria con la descrizione dei sistemi antincendio;
- profili e sezioni stato di fatto;
- profili e sezioni stato di progetto.
c) Studio geologico
Il fondo dell'impianto dovrà trovarsi al di sopra del livello di massima escursione della falda, con un franco di almeno 100 cm; dovrà essere garantito, per quanto concerne le caratteristiche geotecniche, che i suoli su cui insiste l'impianto siano stabili, o resi tali.
Lo studio geologico dovrà essere supportato da:
- carta geologica e carta geomorfologica (il rilevamento deve essere esteso per almeno un raggio di 1 Km dal sito dell'impianto);
- carta idrogeologica che evidenzi anche le opere di captazione esistenti, le sorgenti, le zone di esondazione ed inondazione dei corsi d'acqua nel raggio di 1 Km dal sito dell'impianto;
- carta isopiezometrica;
- indagini geognostiche (dovranno essere effettuati almeno 2 perforazioni a carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati, spinti fino ad una profondità di almeno 20 m dal p.c.);
- corredo fotografico dell'intera campagna geognostica e delle carote deposte;
- indagini geotecniche di laboratorio su campioni indisturbati;
- studio sulla stabilità dei pendii interessati dalla realizzazione dell'opera;
- sezioni e colonne stratigrafiche;
- carta delle zone sismiche.
d) Valutazione di impatto ambientale, se l'impianto rientra nei casi di cui il D.P.R. del 12 aprile 1996, integrato dal D.P.C.M. del 3 settembre 1999 e recepiti dalla Regione Siciliana con l'art. 91 della legge 3 maggio 2001 n. 6.