
N.d.R. Il disciplinare adottato con il presente, viene sostituito dall'art. 2, comma 1, del Decr. dir. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 17 ottobre 2019.
ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 5 dicembre 2001
G.U.R.S. 11 gennaio 2002, n. 3
Adozione del disciplinare per l'istituzione di centri di recupero e di primo soccorso di tartarughe marine.
N.d.R. Il disciplinare adottato con il presente, viene sostituito dall'art. 2, comma 1, del Decr. dir. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 17 ottobre 2019.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
INTERVENTI STRUTTURALI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti, in particolare, l'art. 3, comma 1, lett. c), l'art. 6 e l'art. 8, comma 2, lett. f), della legge regionale n. 33/1997;
Visto il decreto n. 3212 del 17 dicembre 1997;
Ritenuto di dovere adottare apposito disciplinare al fine del rilascio delle autorizzazioni per il soccorso, la detenzione temporanea, il recupero e la successiva liberazione di tartarughe di mare;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
N.d.R. Il disciplinare adottato con il presente, viene sostituito dall'art. 2, comma 1, del Decr. dir. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 17 ottobre 2019.
Per le finalità di cui alle premesse, è adottato il disciplinare di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.
N.d.R. Il disciplinare adottato con il presente, viene sostituito dall'art. 2, comma 1, del Decr. dir. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 17 ottobre 2019.
Ogni precedente disposizione in materia deve intendersi revocata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 5 dicembre 2001.
CROSTA
N.d.R. Il disciplinare adottato con il presente, viene sostituito dall'art. 2, comma 1, del Decr. dir. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 17 ottobre 2019.
Allegato A
DISCIPLINARE
A) Centro di recupero di tartarughe marine
Il recupero delle tartarughe marine deve essere effettuato dai centri di recupero di fauna selvatica già autorizzati ai sensi della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni o che verranno istituiti. I suddetti centri possono anche utilizzare strutture decentrate, opportunamente attrezzate, poste nella fascia costiera.
Tali centri, che devono garantire l'attività per tutto l'arco dell'anno e non devono perseguire scopi di lucro, hanno le funzioni di prestare soccorso e cure alle tartarughe marine trovate in difficoltà e/o che hanno subito danni, al fine del loro reinserimento nell'ambiente naturale.
Le associazioni riconosciute che in atto gestiscono centri di recupero di fauna selvatica ai sensi della citata legge regionale n. 33/97, verranno autorizzate a prestare soccorso e cure anche alle tartarughe marine, a seguito della presentazione di apposita istanza e dopo avere adeguato i centri stessi alle esigenze di detenzione e di recupero delle tartarughe marine.
Le associazioni riconosciute in campo regionale possono utilizzare anche strutture, attrezzature e mezzi appartenenti all'amministrazione pubblica, tramite stipula di apposite convenzioni.
I centri di recupero della fauna selvatica, ivi comprese le tartarughe marine, oltre ad avere finalità, requisiti, strutture ed attrezzature conformi a quelli individuati nel disciplinare (punto A) allegato al decreto n. 3212 del 17 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana parte I n. 8 del 14 febbraio 1998, devono disporre di:
- un locale climatizzato per il trattamento di animali mantenuti temporaneamente fuori dall'acqua a scopo terapeutico;
- uno stabulario dotato almeno di:
- n. 2 vasche di grandi dimensioni (non inferiori a 1.000 lt.);
- n. 3 vasche di medie dimensioni (non inferiori a 500 lt.);
- n. 3 vasche di piccole dimensioni (non inferiori a 200 lt.);
ciò per consentire agli animali di taglia diversa di spostarsi agevolmente, di salire in superficie per respirare o restare sul fondo a riposare.
Le vasche devono avere bordi lisci ed arrotondati, senza alcuna sporgenza interna. Il materiale deve essere a prova di acqua di mare e non tossico.
Lo stabulario deve essere dotato di adeguato circuito di distribuzione dell'acqua di mare.
Se si trova nella fascia costiera, il sistema di circolazione dell'acqua di mare può essere del tipo aperto mentre se distante dal mare, a circuito chiuso.
In entrambi i casi deve essere previsto un idoneo sistema di depurazione e di sterilizzazione ad UV od ozono dell'acqua.
La qualità dell'acqua delle vasche deve essere controllata giornalmente mediante appositi strumenti.
Occorre, inoltre, la realizzazione di un sistema di riscaldamento e di ombreggiamento o refrigerazione che mantenga comunque l'acqua di mare ad una temperatura non inferiore ai 20° C e non superiore ai 26° C.
Nei locali dello stabulario oltre alla illuminazione generale va previsto un sistema di illuminazione diretto sulle singole vasche mediante lampade adeguate che possano permettere i normali ritmi biologici;
- una basculla o bilancia di adeguate dimensioni;
- strumentazione chirurgica idonea.
Il personale addetto già individuato al punto A) del disciplinare allegato al decreto n. 3212 del 17 dicembre 1997 deve avere comprovata esperienza nella biologia e conservazione dei cheloni marini.
Il responsabile del centro deve possedere l'apposita autorizzazione rilasciata dal C.I.T.E.S.
Per ogni tartaruga marina in arrivo deve essere compilata una scheda in cui vanno indicate la provenienza, le misure, il peso, il danno subito e la diagnosi.
La scheda deve essere via via aggiornata, con l'annotazione della terapia prescritta, dei relativi risultati, delle osservazioni comportamentali e biologiche, fino al rilascio dell'animale o eventualmente al suo decesso.
Tutte le schede devono essere custodite in un apposito schedario e devono essere fruibili da parte delle autorità preposte al controllo degli animali protetti (CITES).
Prima della loro liberazione in natura, gli esemplari curati e riabilitati dovranno essere marcati con idoneo sistema di identificazione dell'individuo di provata qualità, utilizzato almeno su scala nazionale.
Per quanto riguarda gli altri adempimenti a cui si dovrà attenere il centro si rimanda a quanto previsto nel disciplinare sui centri di recupero di fauna selvatica allegato A al decreto n. 3212 del 17 dicembre 1997.
Si fa presente infine che le visite delle scolaresche e di altri visitatori ai centri devono essere guidate e che deve essere esclusa dalle visite l'area riservata agli animali appena operati e/o in cura.
B) Centri di primo soccorso di tartarughe marine
I centri di primo soccorso per tartarughe marine che dovranno garantire l'attività per tutto l'arco dell'anno e che dovranno fare parte dei centri di primo soccorso della fauna selvatica sono quelli che non disponendo di idonee vasche e di strutture per il recupero di animali curati, svolgono un'efficace azione di pronto soccorso.
Tali centri, infatti, operando conformemente al disposto dell'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, prestano le cure di pronto soccorso agli animali consegnati feriti che non possono affrontare immediatamente il viaggio per un centro di recupero poiché questo potrebbe risultare loro letale.
Eccezionalmente, solo in determinati casi e per particolari esigenze che saranno valutati dall'Assessorato agricoltura potranno essere autorizzati centri di primo soccorso esclusivamente per tartarughe marine.
I centri di primo soccorso devono avere finalità, requisiti, strutture e attrezzature, conformi a quelle individuati alla lettera b) del disciplinare allegato al decreto n. 3212 del 17 dicembre 1997 e devono disporre altresì di idonee vasche di diverse dimensioni per il ricovero temporaneo delle tartarughe marine soccorse.
L'acqua delle vasche deve essere controllata giornalmente mediante appositi strumenti e ne deve essere garantita la qualità.
Per quanto riguarda il personale, quello già previsto al punto B) dell'allegato A al citato decreto n. 3212 del 17 dicembre 1997 deve avere esperienza nella biologia e conservazione dei cheloni marini.
Il responsabile del centro di primo soccorso deve possedere l'apposita autorizzazione rilasciata dal C.I.T.E.S.
I centri di primo soccorso, istituiti parimenti ai centri di recupero, da associazioni riconosciute in campo regionale, debbono curare i medesimi adempimenti dei centri di recupero (punto 5, della lettera a), allegato A al decreto n. 3212 del 17 dicembre 1997) con esclusione della organizzazione di visite di istruzione.
Qualora le tartarughe marine non necessitino di interventi tali da richiedere il ricovero presso il centro di recupero più vicino, così come previsto dalla legge regionale n. 7/2001, il centro di primo soccorso, prima di provvedere, di concerto con la ripartizione faunistico venatoria competente per territorio, alla liberazione degli individui, effettuerà la marcatura con idoneo sistema di identificazione dell'individuo di provata qualità, utilizzato almeno su scala nazionale e provvederà alla compilazione delle apposite schede così come previsto per i centri di recupero.
C) Istanze ed autorizzazioni
Si rimanda a quanto previsto al punto C) dell'allegato A al citato decreto n. 3212 del 17 dicembre 1997.