
PRESIDENZA
CIRCOLARE 2 novembre 2001, n. 1
G.U.R.S. 23 novembre 2001, n. 55
Regolamento regionale concernente la disciplina delle attività di volontariato di protezione civile - Attuazione dell'art. 7 della legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998. Note esplicative.
Alle organizzazioni di volontariato di protezione
civile
della Regione Siciliana iscritte nell'elenco del
Dipartimento della protezione civile
Alle organizzazioni di volontariato di protezione
civile della Regione Siciliana già iscritte alla lettera
f dell'elenco delle associazioni di volontariato
previsto dalla legge regionale n. 22/94
Agli uffici comunali di protezione civile della Regione
Siciliana
e, p.c.
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile
Alle Prefetture della Sicilia
Alle Province regionali della Sicilia
Alle Questure della Sicilia
Al comandante della Regione carabinieri della Sicilia
Al comandante della Regione Sicilia della Guardia di
finanza
All'Assessorato regionale degli enti locali - Direzione
affari sociali
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 45 del 14 settembre 2001 è stato pubblicato il decreto presidenziale n. 12 del 15 giugno 2001 "Regolamento concernente la disciplina delle attività di volontariato di protezione civile nella Regione Siciliana".
Con il medesimo provvedimento sono stati fissati i criteri d'iscrizione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile operanti nell'ambito di questa Regione, nonché le modalità e i criteri di corresponsione dei contributi alle medesime organizzazioni di volontariato di protezione civile.
Con tale atto, che, per brevità, sarà definito Regolamento, è data, pertanto, attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1998 n. 14, Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 43 dell'1 settembre 1998.
Ai sensi dell'art. 2 della legge quadro sul volontariato n. 266/91, è attività di volontariato, l'attività prestata dall'individuo in modo personale, spontaneo, gratuito senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, tramite l'organizzazione associativa di cui lo stesso individuo-volontario fa parte.
In particolare ai sensi del Regolamento, nella Regione Siciliana, sono da considerare organizzazioni di volontariato di protezione civile, quelle organizzazioni di volontariato, come sopra definite, che per i propri fini statutari svolgono e promuovono attività volte alla previsione, prevenzione delle varie ipotesi di rischio connesse con la vulnerabilità del territorio, nonché al soccorso in caso d'eventi calamitosi ed ad ogni altra iniziativa indifferibile volta al superamento delle emergenze.
Le organizzazioni di volontariato di protezione civile, svolgono altresì attività d'autoformazione e addestramento dei propri volontari.
Inoltre, come specificato all'art. 2, comma 2°, del Regolamento, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione d'appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
Tale definizione è confermata dal D.P.R. n. 194 dell'8 febbraio 2001, - Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile - che all'art. 1, comma 1, individua quale organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, che svolga attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione d'eventi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.
Pertanto, con la presente circolare, si intendono fornire talune indicazioni e chiarimenti in ordine alle procedure per l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, ivi compresi i gruppi comunali di protezione civile, nell'apposito registro previsto al comma 1 dell'art. 7 della più volte citata legge regionale n. 14/98.
Al fine di agevolare ed uniformare le procedure d'iscrizione è, altresì, allegata alla presente un'idonea modulistica predisposta al riguardo.
Con successiva circolare saranno forniti eventuali chiarimenti in ordine alle modalità e ai criteri per l'erogazione di contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
ISTITUZIONE DEL REGISTRO
Il registro di protezione civile, costituito da 100 pagine, ed ogni pagina è costituita da dieci righe distinte in 8 campi, conformemente all'allegato 1 della presente circolare, che rappresenta lo schema tipo del registro.
In tale registro sono indicati i seguenti parametri:
- numero d'ordine d'iscrizione che è attribuito in stretta connessione al numero e alla data del provvedimento d'iscrizione del Presidente della Regione o, in caso d'attribuzione di delega, dell'Assessore delegato alla protezione civile;
- numero decreto è il numero di repertorio del decreto;
- data decreto individua la data in cui il decreto d'iscrizione è stato repertoriato;
- provincia individua la Provincia in cui l'organizzazione di volontariato ha la propria sede legale;
- denominazione dell'organizzazione di volontariato: che rappresenta la denominazione che è riportata nella documentazione prodotta all'atto della presentazione della richiesta di riconoscimento;
- comune, individua il comune ove l'organizzazione di volontariato ha la propria sede legale;
- indirizzo riporta l'indirizzo completo ove l'organizzazione di volontariato ha eletto la propria sede legale. Tale indirizzo sarà utilizzato per la corrispondenza ufficiale;
- annotazioni nel parametro annotazioni saranno indicati il provvedimento di cancellazione dell'organizzazione ovvero il cambio d'indirizzo dell'organizzazione medesima, cambio d'indirizzo, che in ogni caso deve realizzarsi all'interno del territorio del comune nel quale ha sede l'organizzazione di volontariato.
ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, GIA' ISCRITTE NEL REGISTRO GENERALE DEGLI ENTI LOCALI
La legge regionale n. 14/98, com'è noto, ha previsto che le organizzazione di volontariato di protezione civile già iscritte nel registro regionale del volontariato, previsto dalla legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, alla lettera f (protezione civile), sono iscritte d'ufficio al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
Tali organizzazioni di volontariato che sono quelle iscritte ai numeri d'ordine 183, 191, 198, 205, 235, 306, 315, 316, 324, dell'elenco delle organizzazioni di volontariato previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 7/6/94, n. 22 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 12 novembre 1999, al fine di essere iscritte nel registro delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, dovranno produrre, anche in ossequio alle disposizioni dell'art. 9 del Regolamento, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare, un'autodichiarazione a firma del legale rappresentante dell'Associazione, resa ai sensi della legge n. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni, che attesti:
- il permanere dei requisiti accertati al momento dell'inserimento nell'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, con particolare riferimento alle eventuali variazioni intervenute nell'atto costitutivo, nello statuto o negli accordi tra gli aderenti;
- la situazione in ordine ad eventuali contratti di lavoro stipulati con lavoratori dipendenti o autonomi, comunque instaurati dall'organizzazione di volontariato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 266/91;
- dettagliata relazione sull'attività svolta negli anni 1998, 1999, 2000.
Qualora l'organizzazione di volontariato non produca entro il termine stabilito quanto richiesto, nel rispetto delle procedure di revisione del registro, previa diffida del Presidente della Regione ovvero dell'Assessore delegato alla protezione civile, sarà sospeso l'inserimento di detta organizzazione di volontariato nel registro delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
Quanto sopra ai fini di un costante aggiornamento delle reali potenzialità d'azione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
NUOVA ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Direttive generali
L'art. 6 del Regolamento prescrive i requisiti necessari per l'iscrizione al registro regionale, in particolare, si richiama l'attenzione sulla necessità che per richiedere l'iscrizione al registro le organizzazioni di volontariato devono essere costituite "con atto registrato, da almeno sei mesi".
Per la registrazione di tale "atto" si richiama l'attenzione sul contenuto del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2000, n. 286) relativo alla semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento di persone giuridiche private e d'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.
Si significa, altresì, che sempre ai sensi dell'art. 6 del Regolamento è previsto per le organizzazioni di volontariato l'obbligo della formazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità d'approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti e ciò ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 266/91.
Si ribadisce, che, sempre ai sensi del citato art. 6 del Regolamento nello statuto, nell'accordo fra gli aderenti, ovvero nell'atto costitutivo dell'organizzazione di volontariato richiedente l'iscrizione deve essere, fra l'altro, espressamente previsto: l'obbligo di assicurare i propri aderenti secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge n. 266/1991.
Ove l'organizzazione di volontariato si articoli in diversi gruppi operativi o sezioni, distinti per singoli ambiti territoriali nella Regione Siciliana, tale circostanza dovrà essere specificata nell'istanza d'iscrizione nonché nella relazione prevista dalla lettera f dell'art. 7 del Regolamento.
Ove si tratti di organizzazioni nazionali, facenti capo al Comitato nazionale di volontariato di protezione civile di cui al D.P.C.M. 14 ottobre 1998, le stesse potranno presentare l'istanza d'iscrizione anche tramite i propri rappresentanti provinciali o regionali.
Le Associazioni nazionali, che hanno formalmente comunicato a questo Dipartimento che ogni rapporto fra le singole Associazioni aderenti dovrà avvenire solo tramite il proprio referente regionale o provinciale, dovranno utilizzare tale flusso informativo anche ai fini dell'iscrizione nel registro regionale.
Si rappresenta, infine, che per agevolare l'attività istruttoria del servizio volontariato appare necessario che la domanda d'iscrizione e la relativa documentazione, oltre che in originale o copia autentica, ove previsto, pervenga anche in fotocopia.
MODULISTICA
L'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 ha previsto, tra l'altro, che le organizzazioni di volontariato di protezione civile, operanti nell'ambito di questa Regione siano iscritte nel registro regionale di volontariato di protezione civile, tenuto presso l'Ufficio regionale di protezione civile.
Ai fini dell'iscrizione nel registro regionale di volontariato di protezione civile, il legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato, costituita con atto debitamente registrato, da almeno sei mesi nell'ambito della Regione Siciliana, dovrà produrre apposita istanza in carta semplice.
Allo scopo di agevolare la produzione dell'istanza, in allegato, allegato n. 2 è suggerito un facsimile d'istanza proposto anche ai fini di una standardizzazione con conseguente accelerazione dei tempi d'esame ed istruttoria.
Ad integrazione dell'istanza d'iscrizione dovrà essere prodotta una scheda informativa dell'organizzazione conforme alla scheda riportata in allegato 3, contenente le seguenti informazioni:
- dati anagrafici;
- caratteristiche dell'associazione di volontariato. Attraverso tale informazione si viene a conoscere la tipologia d'organizzazione operante, cioè se la stessa ha una diffusione comunale o sovra comunale;
- attività che svolge l'organizzazione di volontariato di protezione civile, nei seguenti settori: formazione; socio sanitario; tecnico scientifico; tecnico-logistico antincendio; tecnico-logistico comunicazioni; tecnico logistico ricerca e soccorso; tecnico-logistico assistenza alla popolazione; tecnico-logistico mezzi; tecnico-logistico supporto amministrativo; beni culturali ed ambientali. Tale sezione non deve essere compilata da quelle organizzazioni di volontariato che, iscritte nell'elenco previsto dall'ex D.P.R. n. 613/94, hanno già risposto alla scheda informativa "Formazione del volontariato di protezione civile della Regione Siciliana" inviata da questo Dipartimento con nota 175 del 20 marzo 2001;
- rapporti con le istituzioni e il territorio. Tale sezione è dedicata al rapporto con le istituzioni e con gli Enti ed organismi territoriali e ciò al fine di avere corretta cognizione del bacino d'utenza e se l'organizzazione di volontariato mantiene rapporti di collaborazioni con le istituzioni;
- bisogni formativi. Anche tale sezione non deve essere compilata da quelle organizzazioni di volontariato che, iscritte nell'elenco previsto dall'ex D.P.R. n. 613/94, hanno già risposto alla scheda informativa "Formazione del volontariato di protezione civile della Regione Siciliana" inviata da questo Dipartimento con nota n. 175 del 20 marzo 2001.
In allegato 4 viene proposta una scheda informativa delle risorse materiali che possono essere rese disponibili da parte dell'Organizzazione di volontariato e ciò al fine di acquisire informazioni di base in relazione ai mezzi e alle attrezzature disponibili, ove necessari, nelle diverse tipologie d'evento.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai fini della legge n. 675/96 che ha introdotto il nuovo sistema di tutela nei confronti del trattamento dei dati, sebbene questo Dipartimento, in quanto soggetto pubblico, non è obbligato ad acquisire il consenso degli interessati, per un più efficace rapporto di collaborazione fra le istituzioni e le organizzazioni di volontariato, in calce al modello d'istanza, nonché in calce agli allegati relativi alla funzionalità dell'organizzazione volontariato e alle risorse disponibili è richiesto il consenso al trattamento a firma del legale rappresentante dell'Associazione. Si tenga presente che i dati acquisiti saranno trattati con modalità precipuamente informatiche, per finalità di protezione civile e gli stessi saranno comunque resi disponibili per le competenti Prefetture, nonché per le sale operative: regionale, provinciali e comunali.
Si rappresenta, al riguardo, che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, il Dipartimento regionale di protezione civile è obbligato, entro il 31 Dicembre d'ogni anno, a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, copia aggiornata del registro regionale di protezione civile, nonché a trasmettere lo stesso elenco al Dipartimento nazionale di protezione civile - sezione volontariato.
Pertanto ove non sarà espresso il consenso sul trattamento dei dati, l'organizzazione che sarà iscritta al Registro regionale sarà comunque inserita nell'elenco che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, mentre non saranno inseriti sul sito ufficiale della Regione (www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile/volontariato) gli altri dati quali, le disponibilità di risorse umane e materiali ovvero le specializzazioni delle singole organizzazioni e ciò a discapito di una proficua visibilità dell'organizzazione di volontariato.
DIRITTO D'ACCESSO
Nel raccomandare la massima cura nella produzione della documentazione che è allegata all'istanza, sia in ordine alla completezza della stessa che alla sua leggibilità e ciò al fine di evitare un inutile sovraccarico del servizio deputato all'istruttoria dell'istanza d'iscrizione, con prolungamento dei tempi d'istruttoria, si rammenta che ai sensi dell'art. 8 del Regolamento la richiesta di chiarimenti interrompe per una volta soltanto il termine previsto per l'esame istruttorio e per la relativa decisione finale. Ciò significa che dopo una prima richiesta di chiarimenti, qualora gli stessi non saranno esaustivi della problematica prospettata, l'Amministrazione regionale si troverà costretta a rigettare l'istanza con le modalità previste al comma 4 dell'art. 8 del Regolamento: comunicazione all'organizzazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricezione.
E' appena il caso di rammentare che ai sensi delle disposizioni vigenti e in particolare delle disposizioni in ordine al diritto d'accesso, il servizio volontariato sarà aperto al pubblico, di norma, due volte la settimana:
- il martedì mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,00.
- il mercoledì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00;
Potrà esercitare il diritto d'accesso, previo idonea identificazione, il legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato ovvero un suo delegato, componente del direttivo dell'organizzazione di volontariato. Le informazioni potranno essere, altresì acquisite dall'eventuale rappresentante regionale/provinciale e ciò per le Organizzazioni di volontariato facenti capo al Comitato nazionale delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui al D.P.C.M. 14 ottobre 1998.
Al fine di accelerare i tempi istruttori finalizzati all'iscrizione delle organizzazioni di volontariato nel registro di protezione civile, le associazioni che hanno presentato istanza d'iscrizione nel citato registro, prima della pubblicazione del Regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sono invitate a riprodurre l'istanza d'iscrizione, menzionando la documentazione che si omette di presentare in quanto già inviata in precedenza, non oggetto di rettifica e pertanto attuale, si rappresenta al riguardo che nei giorni e nelle ore d'accesso al pubblico il servizio sarà a disposizione al fine di rendere il più rapido possibile l'iter procedurale dell'iscrizione medesima, ove ciò sia possibile.
Al fine di dare la massima diffusione alla presente circolare la stessa sarà inviata alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la successiva pubblicazione.
Si confida nella massima collaborazione.
Il Dirigente generale del Dipartimento
regionale della protezione civile: MARTELLA