
DECRETO-LEGGE 28 settembre 2001, n. 355
G.U.R.I. 1 ottobre 2001, n. 228
Disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana.
(convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere un nuovo termine affinché le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale continuino a produrre effetti, nonché di intervenire a regolare il diritto di opzione alla liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, come previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, tutelando comunque le aspettative di coloro che hanno già esercitato la predetta opzione;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di regolarizzare gli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
(modificato dalla legge di conversione 27 novembre 2001, n. 417)
1. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, le parole: "comunque non oltre il 30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 30 settembre 2002".
1. L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.
2. La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
(modificato dalla legge di conversione 27 novembre 2001, n. 417)
1. Nell'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "entro il 30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 27 dicembre 2001".
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 settembre 2001
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARONI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI