
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 18 settembre 2001, n. 468
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 10/L G.U.R.I. 16 gennaio 2002, n. 13
Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale". (1)
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.M. Ambiente e tutela del territorio e del mare 28/11/2006, n. 308 e annotato al 28/11/2006)
Vedi il D.M. Ambiente e Tutela del territorio e del mare 28 novembre 2006, n. 308: "Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati".
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio" modificato con integrazioni dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, in particolare gli articoli 17, 18 - comma 1, lettera n) e 22 - comma 5, che dettano le disposizioni generali in materia di bonifica dei siti inquinati;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e il Ministro della sanità del 25 ottobre 1999, n. 471, che, in attuazione del citato articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, disciplina i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ed in particolare l'articolo 15, comma 1, che individua i principi e i criteri direttivi per la classificazione degli interventi di interesse nazionale;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale", ed in particolare l'articolo 1, che individua i primi interventi di bonifica di interesse nazionale e prevede l'adozione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
Considerato che il Programma nazionale individua al medesimo articolo 1 gli ulteriori interventi di bonifica di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi, le modalità e il trasferimento delle relative risorse, le modalità per il monitoraggio e il controllo delle attività di realizzazione degli interventi previsti, i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e il riutilizzo delle risorse resesi disponibili;
Visti i decreti ministeriali di perimetrazione dei primi siti di interesse nazionale individuati dalla legge n. 426/1998 e precisamente: Cengio e Saliceto del 20 ottobre 1999; Massa e Carrara del 21 dicembre 1999, Napoli orientale del 29 dicembre 1999; Pieve Vergonte del 10 gennaio 2000; Balangero del 10 gennaio 2000; Casal Monferrato del 10 gennaio 2000; Manfredonia del 10 gennaio 2000; Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano del 10 gennaio 2000; Pitelli del 10 gennaio 2000; Taranto del 10 gennaio 2000 Brindisi del 10 gennaio 2000; Piombino del 10 gennaio 2000; Gela e Priolo del 10 gennaio 2000; Venezia-Porto Marghera del 23 febbraio 2000, con i quali sono stati perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, i primi siti di interesse nazionale individuati dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 426/1998;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 114, commi 24 e 25, che ha individuato tre nuovi siti di interesse nazionale: Sesto San Giovanni, Napoli Bagnoli-Coroglio, Pioltello e Rodano;
Viste le proposte presentate dalle regioni in merito agli interventi da inserire nel Programma nazionale ai fini della classificazione quali ulteriori interventi di interesse nazionale ed atteso che tra gli ambiti identificati dalle regioni solo alcuni presentano caratteristiche di rischio sanitario e ambientale, di pregio ambientale, di rilevanza socio economica similari a quelle dei siti già individuati dal legislatore come di interesse nazionale;
Ritenuto di identificare, in ragione della predetta similitudine, tra gli interventi proposti quali ulteriori interventi di interesse nazionale quelli relativi ai seguenti siti: Basse di Stura (Torino), Biancavilla, Bolzano, Cerro al Lambro, Cogoleto (Stoppani), basso bacino del fiume Chienti, Crotone, Emarese (Aosta), Fibronit (Bari), Fidenza, provincia di Frosinone, laguna di Grado e Marano, Guglionesi II, Livorno, Mardimago e Ceregnano (Rovigo), Milano-Bovisa, fiumi Saline e Alento, comprensorio Sassuolo-Scandiano, Sulcis Iglesiente-Guspinese, Terni, Tito, Trento Nord, Trieste.
Tenuto conto che i nuovi siti di interesse nazionale individuati dalla legge n. 388/2000 e i siti individuati dal presente Programma nazionale di bonifica devono essere perimetrati secondo le medesime procedure di cui alla legge n. 426/1998 e ritenuta l'opportunità di allegare al Programma nazionale le schede tecniche illustrative dei siti nazionali dalle quali risultano, tra l'altro, la situazione di inquinamento, il costo di massima presunto degli interventi di bonifica e ripristino ambientale nonché le motivazioni della rilevanza nazionale degli stessi;
Considerato l'elevato numero dei siti, la complessità delle situazioni presenti negli ambiti perimetrati, la mancanza di indicatori puntuali dello stato di contaminazione degli stessi, l'urgenza di avviare gli interventi di riduzione degli effetti dell'inquinamento, la necessità, a tali scopi, di individuare puntualmente le aree e di identificare il tipo ed il livello di contaminazione mediante adeguata caratterizzazione analitica;
Ritenuta l'opportunità di demandare alle regioni, sulla base di appositi criteri, l'individuazione dei soggetti beneficiari nonché la definizione delle modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti, trasferendo alle medesime, con successivi decreti, le risorse finanziarie disponibili;
Ritenuta l'opportunità, in fase di prima applicazione, di ripartire le risorse disponibili sulla base dei seguenti criteri e valutazioni:
a) criterio base di proporzionalità, che tiene conto delle prime indicazioni dei fabbisogni finanziari indicati dalle regioni, o comunque risultanti dall'istruttoria o desunti in via presuntiva sulla base dell'estensione del sito, delle conoscenze disponibili sulle caratteristiche dell'inquinamento e della natura degli interventi da realizzare, in modo da assicurare a ciascuno dei siti nazionali un primo contributo che consenta di avviare o proseguire l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione;
b) criterio correttivo di natura tecnica, che tiene conto delle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti dall'inquinamento del sito e dell'urgenza dell'intervento limitatamente alla messa in sicurezza d'emergenza;
c) salvaguardia occupazionale;
d) finanziamenti pregressi;
e) accordi di programma stipulati;
f) appartenenza all'elenco dei primi siti di interesse nazionale individuati dal legislatore;
g) somme già stanziate a valere sulle risorse di cui alla legge n. 426/1998;
Considerato che per la caratterizzazione delle aree marine perimetrate sarà necessario avvalersi dell'ICRAM sulla base di apposita convenzione del Ministero dell'ambiente, che definirà i tempi, le modalità delle attività di caratterizzazione nonché le relative risorse;
Visto il parere della commissione Ambiente territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati espresso nella seduta del 14 marzo 2001, n. 805/COMM/VIII;
Visto il parere della commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica espresso in data 21 marzo 2001, n. 19423/S;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espressa nella seduta del 8 marzo 2001, n. 1178;
Visti i pareri espressi dalla Sezione normativa del Consiglio di Stato n. 122/01 del 14 maggio 2001 e n. 162/01 del 13 giugno 2001;
Viste le note in data 26 aprile 2001 prot. 4667/RIBO/M/DI/B, prot. 4668/RIBO/M/DI/B e prot. 4666/RIBO/M/DI/B, con le quali il Ministro ha chiesto ai presidenti delle regioni Veneto, Lombardia e Sardegna di comunicare le rispettive determinazioni in merito all'integrazione del Programma nazionale, e più precisamente l'intesa ad inserire i siti indicati nei richiamati pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari nell'elenco dei siti nazionali individuati dal Programma, la indicazione delle somme da destinare a tali nuovi siti con conseguente rimodulazione, a livello di ciascuna delle tre regioni, delle somme ripartite dal Programma, e le schede tecnico-descrittive dei siti medesimi;
Tenuto conto che i presidenti delle regioni Veneto, Lombardia e Sardegna non hanno comunicato la rispettiva intesa all'integrazione del Programma nazionale;
ADOTTA
il seguente regolamento:
1. E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 426, il Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale, con i relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Contenuti del programma nazionale
1. Il programma nazionale provvede alla:
a) individuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a siti ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e all'articolo 114, commi 24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) definizione degli interventi prioritari;
c) determinazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari;
d) determinazione dei criteri di finanziamento dei singoli interventi e delle modalità di trasferimento delle risorse;
e) disciplina delle modalità per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli interventi;
f) determinazione dei presupposti e delle procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, nel rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse medesime;
g) individuazione delle fonti di finanziamento;
h) prima ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi prioritari.
Interventi di interesse nazionale
1. Gli interventi di interesse nazionale, per i quali il presente programma disciplina e prevede il concorso pubblico, sono quelli di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale, relativi ai seguenti siti:
a) i siti di interesse nazionale individuati dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 426/1998, come precisati nella tabella riportata nell'allegato A e nelle schede descrittive dell'allegato B;
b) i siti di interesse nazionale individuati dall'articolo 114, commi 24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali risultano elencati nell'allegato C, e meglio descritti nelle apposite schede riportate nell'allegato D;
c) i siti di interesse nazionale individuati dal presente programma sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'articolo 15 del decreto ministeriale n. 471/1999, quali risultano elencati nell'allegato E, e meglio descritti dalle apposite schede riportate nell'allegato F.
2. I siti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono perimetrati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 426/1998.
Interventi prioritari
1. Ai fini del presente decreto sono considerati prioritari gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, oppure, nel caso in cui siano già stati realizzati interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale.
Soggetti beneficiari
(integrato dall'art. 3 del D.M. Ambiente e tutela del territorio e del mare del 28 novembre 2006, n. 308)
1. Il concorso pubblico, nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino ambientale, è ammesso nei confronti dei seguenti soggetti beneficiari, alle condizioni rispettivamente indicate:
a) pubbliche amministrazioni, per interventi aventi ad oggetto aree o beni pubblici;
b) pubbliche amministrazioni, per interventi in danno aventi ad oggetto beni privati, effettuati nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda nessun altro soggetto interessato;
b-bis) pubbliche amministrazioni in luogo dei soggetti privati interessati, per gli interventi di caratterizzazione aventi ad oggetto aree o beni privati, ricompresi nei limiti del perimetro di un sito di interesse nazionale, non oggetto di comunicazione nè delle attività potenzialmente inquinanti previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, per i quali i soggetti medesimi non procedono autonomamente. Nel caso di accertato inquinamento la pubblica amministrazione procedente eserciterà azione di rivalsa applicando la normativa vigente. Nei casi di cui alla presente lettera che diano seguito all'esecuzione in danno da parte della pubblica amministrazione degli interventi volti a garantire la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e il ripristino del sito, si provvede nei limiti delle risorse disponibili assegnate alla regione interessata dal programma nazionale di bonifica;
c) soggetti privati titolari di diritti reali su beni immobili sui quali insistano manufatti ad uso residenziale, a condizione che la costruzione dei predetti manufatti o il cambio di destinazione d'uso siano avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e risultino comunque conformi alla vigente normativa urbanistica ed edilizia;
d) soggetti privati titolari di diritti reali su immobili destinati ad uso diverso da quello residenziale.
2. Non possono in ogni caso beneficiare del contributo pubblico di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni:
a) i soggetti privati che, in relazione a siti inquinati in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, risultino a qualsiasi titolo responsabili di atti e fatti costituenti illecito penale o amministrativo posti in essere in violazione di norme di tutela ambientale che abbiano cagionato danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché gli altri soggetti privati responsabili dell'inquinamento, verificatosi prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e non integrante la fattispecie illecita di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che non abbiano posto in essere gli interventi e le iniziative previsti dall'articolo 9, commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale anzi detto;
b) i soggetti privati che si siano resi, a qualunque titolo, per atti inter vivos, acquirenti o cessionari, in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, di diritti reali o personali d'uso relativamente alle aree inquinate.
3. Le ipotesi di esclusione di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 2 si estendono altresì alle persone giuridiche che si trovino in una delle condizioni di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto al soggetto responsabile dell'inquinamento.
Criteri di finanziamento
(modificato dall'art. 2 del D.M. Ambiente e tutela del territorio e del mare del 28 novembre 2006, n. 308)
1. In fase di prima applicazione, le risorse finanziarie disponibili di cui al successivo articolo 9, comma 1, lettere a) e b), sono ripartite tra i siti di cui all'art. 3 secondo quanto previsto nell'allegato G; tali risorse sono destinate in via prioritaria al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, relativi ad aree o beni pubblici o effettuati in danno di soggetti inadempienti da parte delle pubbliche amministrazioni.
2. L'individuazione dei soggetti beneficiari nonchè le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, tuttora non disciplinati dalle regioni, sono regolamentati mediante il ricorso agli Accordi di programma da sottoscrivere tra lo Stato, le regioni, gli enti locali territorialmente competenti.
3. Per i soggetti pubblici l'erogazione avverrà per fasi successive, previa verifica in corso d'opera e le regioni possono concedere anticipazioni per indagini preliminari, per piani di caratterizzazione e per progettazione preliminare e definitiva.
Monitoraggio e controllo
1. Il monitoraggio sulla attuazione del Programma nazionale è svolto, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di revoca dei finanziamenti, dalle regioni, che si possono avvalere delle ARPA.
2. I controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati sono effettuati dalla provincia territorialmente competente ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.
3. I soggetti beneficiari, ogni sei mesi, predispongono e trasmettono alla regione territorialmente competente una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzi l'avanzamento fisico e finanziario.
4. Le regioni provvedono annualmente a trasmettere al Ministero dell'ambiente una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate.
5. Il Ministero dell'ambiente, anche avvalendosi dell'ANPA, ove rilevi gravi inadempienze da parte del soggetto beneficiano, propone alla regione competente l'adozione delle procedure di revoca e di riassegnazione delle risorse di cui al successivo articolo 8, comma 3.
Procedure di revoca dei finanziamenti e procedure di riassegnazione
1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente Programma sono revocati con provvedimento motivato della regione territorialmente competente, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, nelle ipotesi di sopravvenienza delle cause di esclusione di cui all'articolo 5, comma 2, nonché nei casi di mancato rispetto della tempistica degli interventi stabiliti imputabile al beneficiario, ovvero nel caso in cui contravvengano alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
2. La revoca può altresì essere disposta in ogni altra ipotesi di grave inadempienza del soggetto beneficiario o di violazione degli obblighi assunti, nonché in casi di forza maggiore ostativi alla realizzazione dell'intervento anche non imputabili al soggetto beneficiario.
3. Le risorse finanziarie revocate sono restituite dai soggetti, titolari degli interventi di bonifica, alla regione o al commissario delegato competente, che provvede alla riassegnazione ad altri interventi possibilmente nell'ambito dello stesso sito oppure per interventi in altri siti ricompresi nel Programma nazionale.
4. Le minori spese risultanti dai relativi quadri economici nonché quelle risultanti dall'avvenuta realizzazione sono utilizzate dalla regione con le stesse modalità di cui all'articolo 6 per altri interventi da realizzarsi nello stesso sito o in altri siti ricompresi nel Programma nazionale.
Fonti di finanziamento e modalità di trasferimento delle risorse
1. Il programma nazionale di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati è finanziato con le risorse finanziarie rivenienti:
a) dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
b) dall'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come rifinanziato dalla tabella "D" della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e, per gli anni successivi, dall'annuale legge finanziaria in relazione agli obiettivi determinati nel Documento di programmazione economica e finanziaria;
c) dal fondo di rotazione di cui all'articolo 18, comma 9-bis, della legge n. 349/1986, come introdotto dall'art. 114, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) dalle deliberazioni del CIPE destinate al finanziamento di progetti e di interventi di risanamento ambientale;
e) dal quadro comunitario di sostegno 2000-2006, approvato con decisione comunitaria n. 2050 del 1 agosto 2000;
f) dalle somme disponibili a qualsiasi titolo per la realizzazione degli interventi di bonifica, assegnate dalla U.E., dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali;
2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 6, comma 1, nel rispetto dei criteri di ripartizione ivi stabiliti, sono trasferite alle regioni e alle province autonome con decreto del Ministero dell'ambiente. Per le regioni e i siti di interesse nazionale oggetto di commissariamento, le risorse sono assegnate alla contabilità speciale dei commissari delegati, che opereranno nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 6, comma 2. Le risorse sono assegnate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente Programma nazionale.
3. Le ulteriori risorse disponibili saranno ripartite e trasferite, tenendo conto dello stato di attuazione degli interventi già finanziati e di appositi piani finanziari, predisposti dalle regioni o dalle strutture commissariali, relativi ai singoli ulteriori interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di caratterizzazione, di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale, nel rispetto dei preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela sanitaria, ambientale e occupazionale.
4. I limiti di impegno, di cui all'articolo 1 della legge n. 426/1998, destinati alla contrazione da parte degli enti locali territoriali competenti di mutui ventennali ed altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, sono trasferiti, sulla base delle assegnazioni di cui alla tabella di ripartizione (allegato G), alle regioni o ai commissari delegati, che provvedono a regolare direttamente con gli istituti mutuanti l'ammortamento dei mutui per capitale ed interessi.
Convenzione con ICRAM
La convenzione con l'ICRAM per la caratterizzazione e gli interventi sulle aree marine è stipulata dal Ministero dell'ambiente.
Norme relative alle province autonome di Trento e Bolzano
In relazione a quanto disposto dall'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini della utilizzazione dei finanziamenti assegnati dal presente decreto a favore delle province autonome di Trento e Bolzano resta ferma l'applicazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
Disposizioni finali
1. Agli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati previsti dal Programma nazionale si applicano le definizioni, i limiti di accettabilità, i criteri, le procedure e le modalità stabiliti nel regolamento di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.
2. Con la medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 426/1998 si provvede all'integrazione del programma allegato al presente decreto.
3. Con successivi decreti si provvederà al trasferimento delle risorse alle regioni o alla contabilità speciale dei commissari delegati per l'emergenza rifiuti nonché all'ulteriore ripartizione delle risorse disponibili.
4. Sono fatti salvi i poteri attribuiti ai commissari delegati dalle ordinanze di protezione civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 settembre 2001
Il Ministro: MATTEOLI
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 296