
DECRETO PRESIDENZIALE 17 settembre 2001, n. 18
G.U.R.S. 9 novembre 2001, n. 53
Regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, l'art. 41 rubricato: "Zone di addestramento, allenamento e gare per cani";
Ritenuto di dover disciplinare mediante regolamento le zone cinologiche in Sicilia;
Udito il parere n. 121/99 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 23 febbraio 1999;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 322 del 2 agosto 2001;
Su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
Emana il seguente regolamento:
1. Le aree del territorio agro-silvo-pastorale della Regione Siciliana individuate come zone cinologiche sono quelle che la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, indica per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia.
2. Le zone di cui al comma precedente vengono denominate zone cinologiche stabili e sono costituite da fondi contigui la cui superficie globale non dovrà essere inferiore ad ettari 10 e non superiore ad ettari 500 ed all'interno delle quali è precluso l'esercizio dell'attività venatoria.
3. Le zone cinologiche stabili possono essere costituite anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-venatorie.
1. Le zone cinologiche stabili, ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge regionale n. 33/97, si distinguono in:
a) zone A: in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione ed alla riproduzione della stessa;
b) zone B: in cui si riscontra una presenza occasionale ed insignificante di fauna selvatica e sia comunque costituita da territorio agro-silvo-pastorale di scarso pregio faunistico-venatorio.
1. Nelle zone A non sono consentiti:
a) l'immissione di fauna selvatica diversa da quella esistente in natura;
b) l'abbattimento di qualsiasi tipo di fauna anche se prodotta in allevamento.
2. Nelle zone A, l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani da ferma possono svolgersi su qualsiasi tipo di fauna selvatica. L'addestramento, l'allenamento e le gare possono svolgersi durante l'intero anno solare con esclusione del periodo previsto dall'art. 41, comma 5, della legge regionale n. 33/97 (15 marzo-30 luglio).
1. Nelle zone B sono consentiti, durante l'intero anno solare, le gare e gli allenamenti di caccia alternativa e l'addestramento dei cani da caccia con l'impiego e l'abbattimento di fauna appartenente alle specie cacciabili prodotta in allevamento, purché sottoposta a controllo sanitario prima dell'immissione.
1. Le zone A e B sono costituite, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, sentiti i comuni interessati, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, così come disposto dall'art. 41 della legge regionale n. 33/97, con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
2. La proposta avanzata dalle competenti ripartizioni faunistico-venatorie di individuazione delle superfici da vincolare a zone cinologiche stabili, vistata dal competente Dirigente generale, è notificata dalla ripartizione faunistico-venatoria competente ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
3. Nel caso in cui i comuni interessati abbiano avanzato proposta di istituzione di zone A e B con delibera comunale, debitamente pubblicata all'albo pretorio e notificata ai proprietari o conduttori dei fondi, le ripartizioni faunistico-venatorie potranno ritenere assolto l'obbligo di pubblicazione e notifica di cui all'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 33/97, posto che la proposta del comune coincida con l'individuazione della zona cinologica.
4. Qualora nei 60 giorni successivi alle notifiche di cui al comma 2 sia presentata opposizione motivata in carta semplice ai sensi dell'art. 10, comma 14, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 60% della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere costituita.
5. Il consenso di cui al presente articolo si intende validamente manifestato nel caso in cui non sia stata presentata l'opposizione di cui al precedente comma.
6. Nel caso in cui venga espresso il consenso esplicito con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 41% della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona può essere costituita non procedendo alla notifica.
7. Ove non siano state sollevate opposizioni la zona può essere costituita con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
1. La gestione delle zone A e B può essere affidata secondo il disposto di cui all'art. 41, comma 2, della legge regionale n. 33/97, con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, per un periodo non superiore a 5 anni, rinnovabile, ad associazioni venatorie riconosciute, ad associazioni cinofile legalmente costituite o ad imprenditori agricoli singoli o associati.
2. La gestione delle zone A e B, individuate all'interno delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, può essere affidata con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, per un periodo non superiore a 5 anni, rinnovabile, alle aziende stesse.
3. L'affidamento delle zone cinologiche di cui al presente articolo viene concesso previa valutazione ed approvazione di uno specifico programma annuale di attività da svolgere e dal disciplinare interno della zona cinologica.
1. La gestione delle zone A e B può essere affidata previa sottoscrizione ed osservanza dei seguenti impegni:
a) sorvegliare la zona cinologica affidata con guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero richiedere alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, l'inserimento della zona cinologica nei programmi di vigilanza prevista dall'art. 8, comma 2, lett. h), della legge regionale n. 33/97, o garantire la sorveglianza della zona con guardie venatorie volontarie di associazioni previste dalla vigente normativa di settore;
b) non realizzare prove di lavoro, gare, addestramenti ed allenamenti non preventivamente autorizzati dalla ripartizione faunistico-venatoria competente;
c) rispettare l'assoluto riposo annuale della zona A previsto dall'art. 41, comma 5, della legge regionale n. 33/97;
d) ammettere agli addestramenti, agli allenamenti, alle prove di lavoro ed alle gare con abbattimento, tutti i cacciatori ed i cinofili, in regola con le vigenti disposizioni sulla caccia, che facciano richiesta di partecipazione, nel rispetto dei regolamenti adottati per quella zona. Non è richiesta la licenza di caccia per la partecipazione a prove di lavoro, gare, allenamenti ed addestramenti ove non è previsto l'abbattimento della fauna;
e) garantire che il numero dei partecipanti, contemporaneamente ammessi in gara o in allenamento, non superi una unità per ogni 5 ettari ed, in ogni caso, non superi complessivamente trenta unità su tutta la zona cinologica, qualsiasi possa essere la sua estensione, e che ogni partecipante non conduca più di due cani per volta. I predetti limiti di superficie possono variare per le zone che ricadono nei territori delle isole minori;
f) utilizzare, ove consentito, nelle gare, negli addestramenti e negli allenamenti, selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, che sia stata sottoposta a controllo sanitario prima dell'immissione e che sia in possesso di caratteristiche e peculiarità tali da non costituire, ove dovesse sfuggire all'abbattimento o al recupero, pericolo di inquinamento genetico e/o di immissione non autorizzata.
1. Le zone cinologiche A e B non affidate rimangono nella gestione diretta delle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, che, per una migliore fruizione, possono avvalersi di collaborazioni temporanee delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, per le zone ricadenti al loro interno.
2. Le gare, le prove di lavoro, gli allenamenti e gli addestramenti per cani da caccia, saranno, comunque, consentiti in dette zone, di volta in volta, su richiesta da presentare almeno 10 giorni prima del giorno della gara ed almeno 5 giorni prima della data scelta per l'allenamento, da parte delle associazioni venatorie riconosciute o delle associazioni cinofile legalmente costituite o delle aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie per le zone ricadenti al loro interno.
3. L'autorizzazione per l'espletamento delle gare, delle prove di lavoro, degli allenamenti e degli addestramenti verrà concessa compatibilmente con lo svolgimento di eventuali precedenti programmi già concordati e pubblicizzati.
1. Le zone cinologiche stabili A e B dovranno essere tabellate lungo tutto il perimetro a cura della ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, che ne curerà anche il mantenimento.
2. Le tabelle, collocate a distanza non superiore a metri 100, e comunque ben visibili l'una dall'altra, dovranno riportare la seguente dicitura:
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE
RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA DI ...........................
ZONA CINOLOGICA (*)
DIVIETO DI CACCIA E DI USO NON CONSENTITO
(*) A o B
3. Le aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie cureranno la tabellazione e il mantenimento nelle zone istituite al loro interno.
1. Nell'individuazione delle zone cinologiche stabili le ripartizioni faunistico-venatorie dovranno tenere conto anche dell'estensione per comune e per provincia della superficie agro-silvo-pastorale utile allo svolgimento dell'esercizio programmato dell'attività venatoria.
1. L'individuazione, la delimitazione e le modalità di fruizione delle aree ricadenti all'interno del demanio forestale e delle zone di ripopolamento e cattura, previste dall'art. 41, comma 3, della legge regionale n. 33/97, sono regolate con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
1. I sindaci, così come previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 33/97, possono inoltrare alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, proposte concernenti la previsione, in aggiunta a quelle individuate, di zone cinologiche da destinare all'addestramento, all'allenamento ed alle gare di cani da ferma e da seguito.
1. Su qualsiasi individuazione delle zone cinologiche è obbligatoriamente chiamato ad esprimere il proprio parere il comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia.
2. L'organizzazione e l'effettuazione delle gare e degli allenamenti regolarmente autorizzati dalle ripartizioni faunistico-venatorie sono soggette, ove ne ricorrano le condizioni ai sensi del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, altresì alla previa autorizzazione o nulla-osta delle autorità di pubblica sicurezza.
1. Le ripartizioni faunistico-venatorie vigilano sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nel territorio di competenza.
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 17 settembre 2001.
CUFFARO
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
CASTIGLIONE
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 19 ottobre 2001. Reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 115.