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REGOLAMENTO (CE) N. 1763/2001 DELLA COMMISSIONE, 6 settembre 2001

G.U.C.E. 7 settembre 2001, n. L 239

Modifica del regolamento (CE) n. 1750/1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

N.d.R. Il presente è stato SOSTITUITO con rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 febbraio 2002, n. L 47.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 10 settembre 2001

Applicabile dal: 10 settembre 2001

Nota

L'art. 2 ha disposto che l'art. 1, punto 1, lettera a) si applica a far data dal 1° gennaio 2002. Si segnala che il presente regolamento, in quanto contenente modifica al Reg. (CE) n. 1750/1999 recante a sua volta disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/1999, cessa di avere validità a decorrere dal 22 marzo 2002, data di entrata in vigore del Reg. (CE) n. 445/2002.

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (1), in particolare gli articoli 34 e 50,

considerando quanto segue:

1) Nel corso del primo anno d'applicazione è emerso che alcune disposizioni in materia di sviluppo rurale del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 672/2001 (3), non consentivano di far fronte a tutte le situazioni possibili.

2) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999 prevede aiuti volti ad agevolare l'insediamento dei giovani agricoltori. Affinché questo aiuto costituisca un reale incentivo per i giovani ad insediarsi in un'azienda agricola, occorre che la decisione relativa alla concessione dell'aiuto intervenga entro un breve lasso di tempo dall'insediamento effettivo. Per consentire agli Stati membri di attuare questa nuova condizione, è necessario rimandarne la data di applicazione sino al 1° gennaio 2002.

3) I documenti di programmazione di alcuni Stati membri, già approvati dalla Commissione, prevedono disposizioni che consentono di concedere l'aiuto all'insediamento dei giovani agricoltori per insediamenti realizzati alcuni anni prima della relativa decisione di concessione. Visto il nuovo termine del 1° gennaio 2002 imposto per le singole decisioni, gli Stati membri che desiderano concedere un aiuto per gli insediamenti realizzati prima dell'applicazione della nuova condizione debbono adottare le misure necessarie prima della fine dell'anno 2002.

4) Si verifica d'altronde che, per motivi di bilancio o di natura amministrativa dovuti alla chiusura del vecchio periodo di programmazione e all'apertura del nuovo, alcuni giovani agricoltori insediatisi nel 1999, nel 2000 o nel 2001 non abbiano ancora potuto beneficiare dell'aiuto all'insediamento. Occorre autorizzare gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per concedere tale aiuto entro la fine del 2001 oppure, eventualmente, entro i dodici mesi successivi all'insediamento e prevedere una certa flessibilità quanto al rispetto della condizione concernente l'età del giovane agricoltore.

5) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999 prevede che gli agricoltori possano usufruire di un aiuto volto a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni basate su disposizioni comunitarie in materia di protezione dell'ambiente. La direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (4) persegue l'obiettivo di ridurre l'attuale livello di inquinamento delle acque causato dai nitrati provenienti dall'agricoltura e di prevenirne l'estensione. Nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato è necessario evitare di compensare i costi e le perdite di reddito derivanti dall'applicazione delle limitazioni previste dalla direttiva 91/676/CEE, escludendoli quindi dal campo d'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

6) L'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1750/1999 prevede che, per ciascuno Stato membro, le spese dichiarate per un dato esercizio siano finanziate nei limiti degli importi notificati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), per i quali siano disponibili stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio considerato. Qualora il totale delle previsioni di spesa comunicate in applicazione dell'articolo 37 superi gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio considerato, va stabilito un metodo per determinare gli importi massimi che potranno essere finanziati mediante gli stanziamenti disponibili per ogni Stato membro, sulla base dell'importo dello stanziamento annuale quale definito nella decisione 1999/659/CE della Commissione, dell'8 settembre 1999, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006 (5), modificata dalla decisione 2000/426/CE (6).

7) Alcune misure di sviluppo rurale hanno carattere pluriennale, in particolare le misure agroambientali. Per motivi di buona gestione e di controllo occorre precisare che il beneficiario deve introdurre annualmente una domanda di pagamento dell'aiuto, tranne qualora lo Stato membro preveda un'altra procedura per la verifica delle condizioni relative alla concessione dell'aiuto.

8) L'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1750/1999 fa riferimento, per gli aiuti concessi in base alle superfici e in base al numero degli animali, all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2721/2000 (8), che impone, in caso di pagamento indebito, l'obbligo di rimborsare gli importi in questione, maggiorati degli interessi. Per motivi di coerenza occorre applicare tale procedura a tutte le misure di sostegno dello sviluppo rurale finanziate dal FEAOG, sezione garanzia.

9) L'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1257/1999 precisa che le direttive relative all'adozione o alla modifica di elenchi di zone svantaggiate rimangono in vigore, tranne qualora vengano ulteriormente modificate nell'ambito dei programmi. Il punto 9 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1750/1999 precisa le informazioni descrittive, le caratteristiche principali ed altri elementi che debbono essere indicati, per ciascuna misura, nel documento di programmazione. Le modifiche apportate agli elenchi delle zone svantaggiate adottati dal Consiglio e dalla Commissione nonché l'elenco delle zone soggette a vincoli ambientali debbono figurare nella categoria "altri elementi".

10) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1750/1999.

11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 160 del 26.6.1999.

(2)

GU L 214 del 13.8.1999.

(3)

GU L 93 del 3.4.2001.

(4)

GU L 375 del 31.12.1991.

(5)

GU L 259 del 6.10.1999.

(6)

GU L 165 del 6.7.2000.

(7)

GU L 391 del 31.12.1992.

(8)

GU L 314 del 14.12.2000.

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 1750/1999 è così modificato:

1) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono essere soddisfatte al momento in cui viene presa la decisione individuale di concedere il sostegno. Per le domande presentate la prima volta nel corso dell'anno 2000, la condizione prevista all'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 deve essere soddisfatta al momento della presentazione della domanda.

Tuttavia, per quanto riguarda le conoscenze e competenze professionali, la redditività economica e i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, può essere fissato un termine non superiore a tre anni a decorrere dall'insediamento per l'adempimento delle suddette condizioni, qualora sia necessario un periodo di adattamento per agevolare l'insediamento del giovane agricoltore o l'adattamento strutturale della sua azienda.

La decisione individuale in merito all'aiuto destinato ad agevolare l'insediamento dei giovani agricoltori in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999, deve essere adottata entro dodici mesi dal momento dell'insediamento, quale definito dalle disposizioni in vigore negli Stati membri.

Per quanto concerne gli insediamenti avvenuti prima del 1° gennaio 2002, per i quali in base alle disposizioni contenute nel documento di programmazione approvato dalla Commissione sarebbe possibile concedere un aiuto entro un termine superiore ai dodici mesi dal momento dell'insediamento, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, di concedere l'aiuto entro il 31 dicembre 2002.

Per quanto concerne gli insediamenti avvenuti nel 1999, nel 2000 o nel 2001 per i quali non è stato finora possibile concedere un aiuto per motivi di bilancio o amministrativi, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, di concedere l'aiuto entro il 31 dicembre 2001 o entro un termine massimo di dodici mesi dal momento dell'insediamento."

2) Al capo II, sezione 5, è inserito il seguente articolo 11 bis:

"Articolo 11 bis

L'aiuto previsto all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999 non può servire a compensare i costi e le perdite di reddito originati dall'attuazione di limitazioni basate sulla direttiva 91/676/CEE del Consiglio (*).

(*) GU L 375 del 31.12.1991."

3) L'articolo 39, è sostituito dal seguente:

"Articolo 39

1. Per ciascuno Stato membro, le spese dichiarate per un dato esercizio sono finanziate nei limiti degli importi notificati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), per i quali siano disponibili stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio considerato.

1 bis. Qualora l'importo totale delle previsioni comunicate in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), superi l'importo totale degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio considerato, l'importo massimo delle spese finanziabili per ciascuno Stato membro è limitato in base al criterio di ripartizione dell'importo del corrispondente stanziamento annuale, quale stabilito nella decisione 1999/659/CE della Commissione (*).

Se, dopo tale riduzione, restano disponibili stanziamenti a seguito di previsioni inferiori agli stanziamenti annui stabiliti per alcuni Stati membri, l'importo eccedentario è ripartito proporzionalmente agli importi di detto stanziamento annuale, assicurando nel contempo che, per ciascuno Stato membro, non sia superato l'importo indicativo di cui al primo comma. Entro il mese successivo all'adozione del bilancio dell'esercizio considerato, la Commissione comunica agli Stati membri le previsioni opportunamente ritoccate.

2. Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio superino gli importi notificati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), o gli importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 1 bis del presente articolo, l'eccedente di spesa dell'esercizio in corso viene conteggiato nei limiti degli stanziamenti che rimangono disponibili dopo il rimborso delle spese agli altri Stati membri e proporzionalmente agli esuberi rilevati.

3. Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio siano inferiori al 75% degli importi di cui al paragrafo 1, le spese da riconoscere per l'esercizio successivo sono ridotte di un terzo della differenza riscontrata tra la suddetta soglia oppure gli importi derivanti dall'applicazione del paragrafo 1 bis, nel caso siano inferiori a tale soglia, e le spese effettive dell'esercizio in questione.

Non si tiene conto di tale detrazione per l'accertamento delle spese effettive relative all'esercizio successivo a quello in cui la riduzione è stata effettuata.

4. Il paragrafo 3 non si applica alla prima dichiarazione delle spese sostenute ai sensi del documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale o del documento unico di programmazione relativo all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG.

(*) GU L 259 del 6.10.1999."

4) All'articolo 46, è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Nel caso di un aiuto pluriennale, i pagamenti successivi a quello del primo anno di presentazione della domanda sono effettuati in base ad una domanda annua di pagamento dell'aiuto, tranne qualora lo Stato membro preveda una procedura che consenta una efficace verifica annuale ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, del presente regolamento."

5) L'articolo 48, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. L'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 3887/92 si applica al sostegno correlato alla superficie. L'articolo 10, paragrafi da 2 a 5, l'articolo 10 ter e l'articolo 10 septies dello stesso regolamento, si applica al sostegno correlato agli animali.

Inoltre l'articolo 11, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) n. 3887/92 si applica ai suddetti aiuti.

In caso di pagamento indebito, il singolo beneficiario di una misura di sviluppo rurale è tenuto a rimborsare questi importi conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3887/92."

6) All'articolo 50, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

"L'articolo 5, terzo comma, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002".

7) Nell'allegato, al punto 9.3.V.B, è aggiunto il seguente trattino:

"- modifiche rispetto agli elenchi delle zone svantaggiate adottati o modificati dalle direttive del Consiglio e della Commissione e agli elenchi delle zone soggette a vincoli ambientali."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione