
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
G.U.R.S. 21 settembre 2001, n. 46
Modifiche al Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana.
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta n. 7 dell'8 agosto 2001, ha approvato le seguenti modifiche al proprio Regolamento:
- all'articolo 4, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:
"Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i gruppi parlamentari costituiti di diritto ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, esistenti all'atto della sua prima elezione.
Quando, a seguito delle votazioni di cui al comma uno del presente articolo, uno o più gruppi di cui al comma precedente non risultino rappresentati, si procede all'elezione di un corrispondente numero di Segretari che ha luogo in una successiva seduta nella data stabilita dal Presidente dell'Assemblea.
Ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai gruppi non rappresentati di cui al comma precedente, ottengono il maggior numero di voti limitatamente ad uno per ciascuno dei suddetti gruppi.
I Segretari eletti ai sensi del precedente numero 2 decadono dall'incarico qualora venga meno il gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione ovvero nel caso in cui entrino a far parte di altro gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza.";
- l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
"Le Commissioni sono convocate separatamente, per la prima volta, dal Presidente dell'Assemblea, per procedere all'elezione di un Presidente, di due Vice Presidenti, uno dei quali in rappresentanza dei gruppi di minoranza, e di un Segretario, e successivamente dai loro Presidenti per mezzo del Segretario generale. Nella loro prima riunione le Commissioni sono presiedute dal deputato più anziano di età.
Nella elezione del Presidente, se nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano per età.
Per l'elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti e del Segretario, ciascun componente la Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede a norma del comma 2".
TESTO COORDINATO
Il testo degli articoli 4 e 31 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, quale risulta dalle modificazioni qui pubblicate, è il seguente:
Art. 4
1) Avvenuta la proclamazione, il Presidente si insedia immediatamente nella carica. L'Assemblea procede, quindi, nella seduta successiva, alla elezione di due Vice Presidenti, di tre questori e di tre Segretari.
2) In relazione a tale adempimento, il Presidente eletto esperisce le opportune iniziative affinché i gruppi parlamentari siano rappresentati nell'Ufficio di Presidenza in modo da rispecchiare, nel numero e nell'attribuzione degli incarichi, la consistenza relativa ad ogni singolo gruppo.
3) Nella votazione per l'elezione dei Vice Presidenti ciascun deputato indica sulla propria scheda un solo nome, mentre nella votazione per l'elezione dei questori e dei Segretari indica due nomi.
4) Sono eletti coloro che a primo scrutinio abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
5) Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i gruppi parlamentari costituiti di diritto ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, esistenti all'atto della sua prima elezione.
6) Quando, a seguito delle votazioni di cui al comma uno del presente articolo, uno o più gruppi di cui al comma precedente non risultino rappresentati, si procede all'elezione di un corrispondente numero di Segretari che ha luogo in una successiva seduta nella data stabilita dal Presidente dell'Assemblea.
7) Ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai gruppi non rappresentati di cui al comma 6, ottengono il maggior numero di voti limitatamente ad uno per ciascuno dei suddetti gruppi.
8) I Segretari eletti ai sensi del precedente comma 6 decadono dall'incarico qualora venga meno il gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione ovvero nel caso in cui entrino a far parte di altro gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza.
9) Nelle elezioni suppletive, quando si debba coprire un solo posto, è eletto chi a primo scrutinio abbia raggiunto la metà più uno dei voti. Se nessun candidato abbia riportato la metà più uno dei voti si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
10) Se si debbono coprire due posti si vota per un solo nome e si vota per due nomi se si debbono coprire tre posti; in entrambi i casi sono eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
11) A parità di voti è eletto od entra in ballottaggio il più anziano di età.
Art. 31
1) Le Commissioni sono convocate separatamente, per la prima volta, dal Presidente dell'Assemblea, per procedere all'elezione di un Presidente, di due Vice Presidenti, uno dei quali in rappresentanza dei gruppi di minoranza, e di un Segretario, e successivamente dai loro presidenti per mezzo del Segretario generale. Nella loro prima riunione le Commissioni sono presiedute dal deputato più anziano di età.
2) Nella elezione del Presidente, se nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano per età.
3) Per l'elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti e del Segretario, ciascun componente la Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede a norma del comma 2.