
ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
CIRCOLARE 18 maggio 2001, n. 296
G.U.R.S. 25 maggio 2001, n. 26
Criteri di ammissione dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia della Regione Siciliana per la stagione venatoria 2001-2002.
La recente entrata in vigore della legge regionale n. 7 dell'8 maggio 2001 ha reso necessario stabilire i criteri di ammissione negli ambiti territoriali di caccia della Regione Siciliana per la stagione venatoria 2001-2002, dei cacciatori, sia residenti in Sicilia che in altre Regioni, che abbiano presentato istanza ai sensi, rispettivamente, della lettera b) e della lettera d) del 5° comma dell'art. 22 della legge regionale n. 33/97.
Col decreto n. 441 Dip. Int. Str. Gr. XV del 30 aprile 2001, peraltro, è stato stabilito l'indice massimo di densità venatoria per singolo ambito territoriale di caccia per la stagione venatoria 2001-2002, nonché il numero massimo ammissibile di cacciatori residenti in Sicilia ed in altre Regioni; pertanto, ai sensi del suddetto decreto assessoriale n. 441 del 30 aprile 2001, è possibile ammettere, per la stagione venatoria 2001-2002, cacciatori, oltre ai residenti, soltanto nei seguenti AA.TT.CC.: AG1, AG2, CL1, CL2, CT2, EN1, EN2, ME1, PA2, RG1, RG2, SR1, SR2 e TP1; non vi sono invece posti disponibili negli ambiti di: AG3, CT1, ME2, ME3, PA1, PA3, TP2, TP3 e TP4.
Tutto ciò premesso con la presente circolare si stabilisce quanto segue:
Il cacciatore regionale nella stagione venatoria 2001-2002 ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha possibilità di accesso in altri due ambiti della Regione, nel limite dei posti disponibili, se ha presentato valida istanza nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno 1999 o dell'anno 2000.
Non è prevista l'eventuale ammissione ad un terzo A.T.C. di cui alla legge regionale n. 7/2001, in quanto saranno prese in considerazione soltanto le istanze regolarmente inoltrate entro il 31 dicembre 2000.
Le graduatorie delle istanze saranno predisposte dalle Ripartizioni faunistico-venatorie competenti secondo il criterio cronologico di presentazione delle stesse.
A parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine: i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province.
Rimangono valide le disposizioni di cui alla circolare n. 5834 del 5 agosto 1999.
I cacciatori regionali che hanno presentato valida istanza fino al 28 luglio 2000, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004, per l'ammissione agli ambiti di dimensione provinciale di AG, CL, EN, RG e SR, se non l'hanno già fatto, hanno facoltà di presentare alla Ripartizione faunistico-venatoria competente opzione per uno degli ambiti sub-provinciali in cui è stato suddiviso il territorio provinciale a suo tempo richiesto, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Ovviamente, la scelta di un ambito comporta automaticamente la rinuncia agli altri della stessa provincia. In mancanza di opzione la Ripartizione faunistico-venatoria competente provvederà d'ufficio ad assegnare un ambito sub-provinciale, secondo l'ordine numerico crescente degli ambiti territoriali di caccia, nel limite dei posti disponibili.
Le istanze di ammissione in ambiti di dimensione provinciale presentate oltre la data del 28 luglio 2000 non saranno prese in considerazione.
L'eventuale istanza di ammissione contenente l'indicazione di più ambiti di una stessa provincia sarà presa in considerazione solo per un ambito ed, in particolare, per quello indicato per primo.
Ogni Ripartizione faunistico-venatoria, al fine di definire le graduatorie, trasmetterà entro il 30 giugno 2001 a tutte le altre Ripartizioni gli elenchi nominativi dei cacciatori che hanno presentato valida istanza di ammissione negli AA.TT.CC. di propria competenza rispettivamente nell'anno 1999 e nell'anno 2000.
Ciascuna Ripartizione faunistico-venatoria trasmetterà entro il 30 luglio 2001 alle altre Ripartizioni dell'Isola le graduatorie definitive deliberate, previo parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia, degli ammessi negli AA.TT.CC. di propria competenza, in modo che, così come disposto dalla legge regionale n. 7 dell'8 maggio 2001, le Ripartizioni provvederanno a trasmettere per la affissione all'albo pretorio, ai comuni della propria provincia, tutti gli elenchi nominativi di ammissione negli ambiti territoriali di caccia della Regione Siciliana.
I cacciatori extra-regionali, per i quali si applica il principio di reciprocità, che abbiano presentato valida istanza per esercitare la caccia a datare dal 15 giugno 2000 e fino al 28 luglio 2000, per uno dei seguenti ambiti di dimensione provinciale: AG, CL, EN, RG, SR, se non l'hanno già fatto, possono trasmettere presso questo Assessorato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, opzione per uno degli AA.TT.CC. sub-provinciali in cui è stato suddiviso il territorio provinciale a suo tempo richiesto, in mancanza di opzione si procederà all'assegnazione d'ufficio, secondo l'ordine numerico crescente degli ambiti territoriali di caccia, nel limite dei posti disponibili.
Le istanze di ammissione in ambiti di dimensione provinciale presentate oltre la data del 28 luglio 2000 non saranno prese in considerazione.
I cacciatori residenti in Sicilia e quelli extra-regionali, che hanno presentato valida istanza entro il 28 luglio 2000 per esercitare l'attività venatoria in una provincia in cui è possibile l'ammissione soltanto in un ambito, verranno assegnati d'ufficio nel suddetto ambito, nel limite dei posti disponibili.
Rimane inalterata la priorità cronologica acquisita dai singoli cacciatori.
Le istanze dei cacciatori di cui all'art. 11, comma 9, della legge regionale n. 7/2001, verranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di cacciatori ammissibile negli AA.TT.CC. di cui al decreto assessoriale n. 441 del 30 aprile 2001.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Il Dirigente generale: CROSTA