
LEGGE REGIONALE 8 maggio 2001, n. 7
G.U.R.S. 11 maggio 2001, n. 22
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, concernente "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale e in materia di lavori socialmente utili".
Testo con annotazioni alla data 22 dicembre 2005
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Controllo della fauna
1. All'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Qualora l'Istituto di fauna selvatica e il Comitato regionale faunistico-venatorio verifichino l'inefficacia dei metodi di cui al comma 2, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del suddetto Istituto, può autorizzare piani di cattura o, per imprescindibili esigenze sanitarie, piani di abbattimento selettivo e, comunque, senza l'uso di veleni.";
b) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo:
"Per le operazioni di abbattimento il predetto personale deve essere abilitato all'uso del fucile ai sensi della normativa vigente e munito di licenza per l'esercizio venatorio".
Centri di recupero
1. All'articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "L'Azienda delle foreste demaniali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i Centri provinciali di recupero della fauna selvatica che intende istituire, anche in deroga a quanto previsto al comma 1 dandone comunicazione alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.";
b) l'ultimo periodo del comma 5 è così sostituito: "La fauna ivi detenuta, dopo le prime cure, deve essere inviata al centro di recupero della fauna selvatica più vicino purché riconosciuto ai sensi della presente legge, salvo diversa disposizione del responsabile di tale centro nei casi meno gravi.".
Danni e prevenzione
1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, è sostituito dal seguente:
"2. La richiesta di indennizzo, dettagliatamente motivata, è inoltrata entro il termine di sette giorni dalla data dell'evento dannoso alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che accerta la sussistenza e la consistenza del danno entro i successivi trenta giorni".
Ripartizioni faunistico-venatorie
1. All'articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:
(la lett. a) è omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Ai compiti di cui alle lettere a), b), c), h), i), m), n), o) e, p) del comma 2 le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono previa acquisizione del parere del competente comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia. Nelle more della costituzione dei comitati di gestione, le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono ad acquisire il parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia, in quanto soggetti portatori di interessi diffusi in materia ambientale".
Comitato regionale faunistico-venatorio
1. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sopprimere le parole da "titolare" fino a "cinofilo ed".
Compiti del Comitato regionale faunistico-venatorio
1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, è aggiunta la seguente:
"p) gli interventi di controllo della fauna selvatica".
Esercizio dell'attività venatoria
1. Il comma 6 dell'articolo 17 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, è sostituito dal seguente:
"6. Nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola di cui all'articolo 38, commi 1, 6 e 8, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria, è consentito il prelievo di animali vivi allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della medesima e di persone nominativamente indicate".
Calendario venatorio
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo le parole "sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio" sono aggiunte le seguenti "ed acquisito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica".
Periodi di attività venatoria
1. Le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono sostituite dalle seguenti:
"c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: "coturnice siciliana" (Alectoris graeca Whitakeri). Il prelievo della coturnice siciliana (alectoris graeca witakeri) è consentito previa predisposizione di piani di abbattimento per distretti all'interno dei singoli ambiti territoriali di caccia, subordinati e commisurati ai censimenti in modo da non compromettere la conservazione della specie a livello locale";
d) specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio: "cinghiale (Sus scropha)".
Specie cacciabili
1. Nel caso di modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativamente alle specie presenti nel territorio siciliano trovano attuazione nella Regione le norme relative all'elenco delle specie cacciabili.
Ambiti territoriali di caccia
1. All'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola "fondamentalmente" è sostituita dalla parola "possibilmente".
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le zone costituite in ambiti territoriali di caccia hanno dimensione sub-provinciale; sono delimitate, ove possibile, da confini naturali e sono individuate dal Piano faunistico regionale. Possono essere costituiti ambiti territoriali di caccia composti da porzioni di territorio appartenenti a più province".
(la lett. c) è omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
d) le lettere a) e b) del comma 5 sono sostituite dalle seguenti:
"a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione economica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a due ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio.". (1)
b) entro il 31 dicembre di ciascun anno, il cacciatore inoltra istanza alle ripartizioni faunistico-venatorie operanti nelle province in cui ricadono gli ambiti territoriali di caccia prescelti oltre quello di residenza in cui intende esercitare l'attività venatoria; entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio venatorio le ripartizioni comunicano al competente Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste i dati utili a determinare gli indici di densità massima di cui al comma 3 per l'anno successivo. Entro il 30 aprile l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste rende noto, per le successive determinazioni delle ripartizioni faunistico-venatorie, il numero massimo dei cacciatori ammissibile in ciascun ambito territoriale di caccia oltre ai residenti, prevedendo una riserva del 10 per cento a favore dei cacciatori provenienti da altre regioni nel rispetto del principio di reciprocità. Le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono a trasmettere per la pubblicazione, ai comuni della propria provincia, gli elenchi nominativi di ammissione negli ambiti territoriali di caccia prescelti, oltre quello di residenza. Il comune di residenza riporta nel tesserino regionale gli ambiti territoriali di caccia di ammissione dandone comunicazione alle competenti ripartizioni faunistico-venatorie. Al cacciatore che presenta domanda di ammissione per più di tre ambiti viene assegnato esclusivamente l'ambito territoriale di caccia di residenza".
(la lett. e) è omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
f) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
"9. Il cacciatore che consegue la licenza di caccia nel corso della stagione venatoria, su richiesta, viene iscritto (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) negli ambiti territoriali di caccia scelti e assegnati al cacciatore che lo accompagna nei dodici mesi successivi".
Vedi l'art. 22, comma 5, lett. a), della L.R. 33/97 come oggi riformulato a seguito delle modifiche apportate dall'art. 20, comma 7, della L.R. 19/2005.
Commissione per gli esami di abilitazione all'esercizio venatorio
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole:
"garantendo in essa la presenza paritaria di componenti designati dalle associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste".
Tasse di concessione regionale
1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, le parole da "l'importo della tassa" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "L'importo della tassa di concessione regionale aumenta del 17 per cento per ogni ambito territoriale di caccia prescelto oltre quello di residenza".
Tesserino regionale
1. Il comma 10 dell'articolo 31 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, è sostituito dal seguente:
"10. I capi di selvaggina stanziale abbattuti debbono essere registrati sul tesserino subito dopo l'abbattimento mentre i capi di selvaggina migratoria abbattuti debbono essere registrati alla fine della battuta di caccia".
Sanzioni
1. All'articolo 32 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Al cacciatore che non consegna agli uffici competenti il proprio tesserino venatorio entro i sessanta giorni successivi alla conclusione della stagione venatoria si applica una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.";
b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"9 bis. Chiunque esercita l'allenamento o l'addestramento di cani da caccia di qualsiasi razza, in difformità a quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'articolo 41, viene punito con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a 300.000 ed è responsabile dei danni eventualmente causati dagli animali.";
c) il comma 11 è abrogato.
Federazione siciliana della caccia
1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo la parola "sport" sono aggiunte le seguenti ", l'Associazione siciliana caccia e natura".
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Modifiche alle disposizioni sull'attestato di idoneità
per la vigilanza venatoria
1. Al comma 5 dell'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "o da altro dirigente tecnico delegato dall'ispettore ripartimentale delle foreste competente per territorio".
Modifiche alle disposizioni sulla vigilanza venatoria
ed ambientalista
1. Il comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, è sostituito dal seguente:
"5. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia volontaria venatoria ed ambientalista, alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità limitatamente alla vigilanza venatoria".
Disposizioni sui Parchi
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, d'intesa con l'Ente Parco competente per territorio, individua con proprio decreto, per ciascuno dei Parchi regionali, le zone contigue (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Nelle aree contigue così delimitate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Norme sul Corpo forestale
1. Il dirigente generale delle foreste provvede a regolamentare le attività del personale di ruolo del Corpo forestale della Regione Siciliana in materia di vigilanza venatoria.
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 77 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 sono sostituiti dal seguente:
"1. Fino al riordino della legislazione di cui all'articolo 76, ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 42 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e all'articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, vengono fissate le seguenti equiparazioni con le analoghe qualifiche del Corpo forestale dello Stato al 1 settembre 1995:
_____________________________________________________________________________ Corpo forestale R.S. Anni di servizio Corpo forestale dello Stato _____________________________________________________________________________ Guardia Iniziale Agente Guardia scelta 5 Agente scelto Guardia scelta 7 Assistente Guardia scelta 12 Assistente-capo Guardia scelta 16 Vice-sovrintendente Guardia scelta 20 Sovrintendente Guardia scelta 25 Sovrintendente capo Brigadiere Iniziale Vice-ispettore Maresciallo 5 Ispettore Maresciallo 7 Ispettore capo Maresciallo 9 Ispettore capo Maresciallo 11 Ispettore capo Maresciallo 17 Ispettore superiore Agente tecnico Iniziale Operatore Agente tecnico 5 Operatore scelto Agente tecnico 10 Collaboratore Agente tecnico 15 Collaboratore capo Agente tecnico 19 Vice revisore Agente tecnico 26 Revisore Agente tecnico 33 Revisore capo Assistente tecnico Iniziale Vice perito forestale Assistente tecnico 2 Perito forestale Assistente tecnico 7 Perito capo forestale Assistente tecnico 8 Perito superiore forestale Dirigente tecnico Iniziale 1° dirigente forestale Dirigente tecnico forestale 2 1° dirigente con due anni di anzianità Dirigente superiore tecnico forestale Dirigente superiore Direttore regionale Dirigente generale o equiparato (Dirigente generale)
3. Le maggiorazioni intervenute nell'indennità dall'1 settembre 1995 hanno effetto economico dall'1 gennaio 1997.
4. I commi 3 e 4 dell'articolo 77 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 sono abrogati.
1. Per le finalità di cui all'articolo precedente è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 5.000 milioni.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3. Per l'esercizio finanziario 2002 la spesa è di lire 25.000 milioni comprensiva della copertura economica delle indennità per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000.
4. L'onere di cui al comma 3 trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2002, nel bilancio pluriennale della Regione, codice 010802, accantonamento 1001.
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 10.000 milioni, cui si provvede quanto a lire 6.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1001, e quanto a lire 4.000 milioni mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'anno finanziario 2001 dall'articolo 6, comma 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 8 maggio 2001.
LEANZA
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
CUFFARO